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PDL 103-A-bis

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 103-104-457-566-718-995-1048-1592-2006-2035-2431-2670-2684-2904-2910-A-bis



 

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RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

presentata alla Presidenza il 17 dicembre 2009

(Relatore: BRESSA, di minoranza)

sulle

PROPOSTE DI LEGGE

n. 103, d'iniziativa del deputato ANGELI

Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente il riconoscimento della cittadinanza italiana ai discendenti di coloro che hanno riacquistato la cittadinanza medesima

Presentata il 29 aprile 2008

n. 104, d'iniziativa del deputato ANGELI

Riapertura dei termini per il riacquisto della cittadinanza italiana

Presentata il 29 aprile 2008


NOTA: Per il testo delle proposte di legge nn. 103, 104, 457, 566, 718, 995, 1048, 1592, 2006, 2035, 2431, 2670, 2684, 2904 e 2910 si vedano i relativi stampati.
 

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n. 457, d'iniziativa dei deputati

BRESSA, AMICI, ZACCARIA, GIOVANELLI, FERRARI, MARCO CARRA

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza

Presentata il 29 aprile 2008

n. 566, d'iniziativa dei deputati

DE CORATO, LA RUSSA, ANGELI, BRIGANDÌ, CASTIELLO, CICCIOLI, COSENZA, DI CAGNO ABBRESCIA, D'IPPOLITO VITALE, FRANZOSO, HOLZMANN, LAMORTE, LISI, MANCUSO, MARINELLO, MAZZOCCHI, MENIA, MIGLIORI, MINASSO, ANGELA NAPOLI, PALMIERI, PELINO, RAISI, SAGLIA, ZACCHERA, BARBIERI, CATANOSO GENOESE, COLUCCI, GREGORIO FONTANA, GRANATA, LAFFRANCO, CARLUCCI

Modifica all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di revoca della cittadinanza

Presentata il 29 aprile 2008

n. 718, d'iniziativa dei deputati

FEDI, BUCCHINO, CUOMO, GARAVINI, GRASSI, MARCHI, RICARDO ANTONIO MERLO, NARDUCCI, PORTA, RAZZI

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza

Presentata il 5 maggio 2008

 

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n. 995, d'iniziativa dei deputati

RICARDO ANTONIO MERLO, ANGELI, BELLOTTI, BOFFA, BRUGGER, DI BIAGIO, IANNACCONE, MURA, NICCO, PANIZ, PICCHI, PORTA, RAZZI, SARUBBI, TREMAGLIA, ZELLER

Modifiche all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza per nascita

Presentata il 13 maggio 2008

n. 1048, d'iniziativa del deputato SANTELLI

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre norme in materia di cittadinanza

Presentata il 15 maggio 2008

n. 1592, d'iniziativa dei deputati

COTA, D'AMICO, REGUZZONI, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, BONINO, BRIGANDÌ, BUONANNO, CALLEGARI, CAPARINI, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DOZZO, GUIDO DUSSIN, LUCIANO DUSSIN, FEDRIGA, FOLLEGOT, FORCOLIN, GIDONI, GOISIS, GRIMOLDI, LANZARIN, LUSSANA, MACCANTI, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MONTAGNOLI, MUNERATO, NEGRO, PASTORE, PINI, PIROVANO, POLLEDRI, RAINIERI, RIVOLTA, RONDINI, SIMONETTI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI, VOLPI

Modifiche all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni concernenti l'introduzione di un esame di naturalizzazione per gli stranieri e gli apolidi che richiedono la cittadinanza

Presentata il 31 luglio 2008

 

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n. 2006, d'iniziativa del deputato PAROLI

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni sulla cittadinanza

Presentata l'11 dicembre 2008

n. 2035, d'iniziativa del deputato SBAI

Modifiche all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di revoca della cittadinanza

Presentata il 19 dicembre 2008

n. 2431 d'iniziativa dei deputati

DI BIAGIO, ANGELI, BIANCOFIORE, CARLUCCI, CASTIELLO, CATONE, DIMA, FAVIA, FEDI, FRASSINETTI, GARAVINI, GIRLANDA, LAMORTE, LO PRESTI, GIULIO MARINI, MOFFA, NARDUCCI, PORCU, RAISI, RAZZI, TORRISI, TRAVERSA, VELLA, VENTUCCI, VIGNALI, ZACCHERA

Modifica dell'articolo 1 e introduzione dell'articolo 18-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza per nascita e di attribuzione della cittadinanza italiana ai soggetti nati in Italia da genitori giunti dalla ex Jugoslavia entro il 21 novembre 1995

Presentata l'11 maggio 2009

n. 2670, d'iniziativa dei deputati

SARUBBI, GRANATA, BARBARESCHI, BARBARO, BARBIERI, BERARDI, BOBBA, COLOMBO, CONCIA, COSENZA, CRISTALDI, D'ANTONA, DE ANGELIS, DE PASQUALE, DE TORRE, DELLA VEDOVA, DI BIAGIO, DI GIUSEPPE, FAVIA, FERRANTI, VINCENZO ANTONIO FONTANA, GIULIETTI, GOZI, LAMORTE, LARATTA, LO PRESTI, MALGIERI, MANTINI, MARIANI, MATTESINI, MAZZARELLA, MECACCI, MELIS, MOFFA, MURGIA, MUSSOLINI,
 

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NARDUCCI, OCCHIUTO, PELUFFO, PERINA, PEZZOTTA, RAO, REALACCI, ROTA, SAMPERI, SBROLLINI, SCALIA, TASSONE, TOUADI, TREMAGLIA, VILLECCO CALIPARI, ZAZZERA

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza

Presentata il 30 luglio 2009

n. 2684, d'iniziativa dei deputati

MANTINI, TASSONE

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto della cittadinanza

Presentata il 10 settembre 2009

n. 2904, d'iniziativa del deputato SBAI

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto della cittadinanza

Presentata il 10 novembre 2009

n. 2910, d'iniziativa del deputato GARAGNANI

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto della cittadinanza

Presentata il 10 novembre 2009

 

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Onorevoli Colleghi! Il tema della revisione della legge sulla cittadinanza è uno dei temi più importanti della legislatura. La materia permette di far emergere la posizione di ciascuna forza politica in ordine ai diritti fondamentali delle persone.
      Di regola, il diritto nasce per reagire al fatto. Montesquieu nel suo «Spirito delle leggi» ritiene fondamentale che le leggi, oltre che rifarsi al grado di libertà che la Costituzione può permettere, siano coerenti con lo scopo del legislatore e con l'ordine delle cose su cui sono stabilite. Ora, l'ordine delle cose al quale fare riferimento si evince dai seguenti dati (si fa riferimento ai dati 2004 per comparazione conforme con dati di altri Paesi). Vediamo i dati comparati 2004: in Italia, su 3,5 milioni di stranieri regolari (con un peso crescente dal 10 al 20 per cento dei minori), abbiamo avuto 12.000 nuovi cittadini (di cui solo 1.948 per residenza), ovvero 3 su 100; in Francia sono stati 29 su 100, in Gran Bretagna 25 su 100, in Olanda 17 su 100, in Germania 12 su 100 e in Spagna 10 su 100. Il tasso di «formazione» dei nuovi cittadini è da 3 a 10 volte più alto che in Italia. Allora lo scopo del legislatore dovrebbe essere quello di cambiare le regole per consentire un percorso certo e trasparente per l'acquisizione della cittadinanza, per favorire il percorso di integrazione di coloro i quali hanno scelto di vivere nel nostro Paese. Un Parlamento normale, insomma, porrebbe mano ad una riforma della legge sulla cittadinanza per risolvere i problemi che si presentano.
      La maggioranza, con il testo unificato presentato dalla relatrice e approvato dalla Commissione Affari costituzionali, procede invece al contrario: si serve del diritto per nascondere i fatti. Anziché prendere atto della realtà, della trasformazione della società, dei nuovi scenari nazionali e internazionali caratterizzati da potenti flussi migratori, la maggioranza concepisce un provvedimento regressivo, che segna addirittura un passo indietro rispetto alla legislazione attuale.
      Il concetto di cittadinanza si intreccia strettamente con le nozioni di uguaglianza, diritti fondamentali, forma di Stato, democrazia: in una parola, con i principi fondamentali della vita associata. Tutto questo si rinviene nella questione del rapporto tra cittadino e non cittadino, tanto più oggi, quando si assiste ad una migrazione di massa motivata dalla diseguaglianza nell'accesso alle risorse e alle opportunità. La Costituzione non risponde ad un problema come questo. Non può rispondervi perché quando fu concepita i problemi all'attenzione del mondo erano altri. La Costituzione, su questa materia, si limita a stabilire, all'articolo 35, che la Repubblica riconosce la libertà di emigrazione e tutela il lavoro italiano all'estero; prevede poi, all'articolo 10, il diritto di asilo dello straniero, ma solo per ragioni politiche, non per ragioni economiche. Il mondo, però, nel frattempo è completamente cambiato. Una riforma della legislazione in materia di cittadinanza che voglia adeguarsi alla realtà dei tempi dovrebbe assumere come punti di riferimento il diritto internazionale e la giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di differenze tra il cittadino e lo straniero. La Corte costituzionale, a partire dalla sentenza n. 120 del 1967, ha stabilito chiaramente che non ci può essere distinzione, sotto il profilo dei diritti fondamentali, tra il cittadino e lo straniero. È del resto evidente se solo si consideri che la nozione di cittadinanza è nata, alla fine del Settecento, proprio per eliminare le differenze legate alla differenziazione della popolazione in ceti e caste. La cittadinanza, in altre parole, è funzionale all'uguaglianza, è fattore di
 

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uguaglianza. La giurisprudenza costituzionale ha per questo stabilito il divieto di discriminare in modo irragionevole tra il cittadino e lo straniero. Il testo unificato elaborato dalla relatrice si muove invece nella direzione opposta: basti pensare che inasprisce le norme vigenti per l'acquisto della cittadinanza da parte dello straniero nato in Italia stabilendo come condizione aggiuntiva la frequentazione con profitto delle scuole riconosciute dallo Stato italiano. Non affronta quindi la grande questione dei minori: dei bambini che in Italia nascono, di quelli che vi arrivano in età infantile o adolescenziale. Il bambino nato in Italia da genitore straniero nasce e vive in Italia come tutti gli altri bambini, ne impara la lingua, mentre la trasmissione della lingua materna è affidata solo al genitore, ne frequenta la scuola, acquisisce di questo Paese gusti, cultura, abitudini. Conosce il Paese di provenienza dei genitori solo se questi decidono, e hanno la possibilità economica, di farlo viaggiare. È un bambino straniero nel «suo» Paese, diverso dai suoi coetanei per ragioni incomprensibili.
      Il testo, su cui la I Commissione ha dato mandato al relatore a riferire all'Assemblea, ha di fatto un vizio insanabile: nasce per permettere alle diverse componenti della maggioranza di affermare che su un tema come questo, che suscita fortissime divisioni all'interno della stessa maggioranza, questa comunque resta unita. Il prezzo di questo atto di propaganda è però un compromesso di livello molto basso. Per queste ragioni presentiamo all'Assemblea un testo alternativo unitamente ad una relazione di minoranza. Il testo alternativo riprende il lavoro svolto dalla Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati nella XV legislatura.
      Le innovazioni di maggiore importanza apportate alla disciplina della cittadinanza dal testo alternativo sono di tre tipi:

          a) la previsione di chiare agevolazioni per l'acquisto della cittadinanza da parte degli stranieri nati sul territorio della Repubblica;

          b) la previsione di un nuovo regime per l'acquisizione della cittadinanza da parte dei minori stranieri;

          c) un nuovo e più garantistico percorso per l'acquisizione della cittadinanza, denominato «attribuzione», che si affianca al tradizionale procedimento di concessione, previsto nella legge attuale.

      Fa da corona a queste innovazioni di maggior rilievo una serie di interventi ulteriori dalla portata tutt'altro che trascurabile.
      Nel complesso, pur restando formalmente configurata come modificazione della legge vigente, la nuova disciplina ridisegna incisivamente i meccanismi per l'attribuzione della cittadinanza, modernizzando regole ormai divenute obsolete e adeguandole a condizioni sociali che dal 1992 a oggi sono sensibilmente mutate e che caratterizzano ormai l'Italia come un Paese di immigrazione.
      Per quanto riguarda le norme sull'acquisto della cittadinanza, l'ordinamento italiano si è storicamente ispirato al criterio dello jus sanguinis, conformemente a una concezione etnico-culturale di nazione a lungo prevalente nella nostra tradizione (si ricordi la definizione di Manzoni in Marzo 1821: «una d'armi, di lingua, d'altari, di memorie, di sangue, di cor») e in coerenza con l'assenza di significative ondate di immigrazione in Italia nell'ultimo millennio. In questo contesto, l'acquisizione della cittadinanza per vie diverse dalla trasmissione jure sanguinis poteva essere lasciata alle procedure relativamente eccezionali della juris communicatio, da un lato, e della concessione dall'altro.
      La presenza - via via sempre più stabile - di cittadini di altri Paesi sul territorio italiano pone a questo sistema sfide che si sono venute delineando solo negli ultimi due decenni. Si tratta di problemi noti ad altri Paesi occidentali, dapprima americani, e più di recente anche europei. L'esigenza di base è quella della piena integrazione sociale dei cittadini stranieri che scelgono di vivere e lavorare sul territorio italiano, offrendo al nostro Paese un essenziale contributo, senza il quale interi settori della nostra economia e porzioni rilevanti della vita

 

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quotidiana di molte persone non sarebbero più sostenibili. Nonostante che anche lo straniero sia titolare di una serie ormai molto ampia di diritti fondamentali, la piena parità di diritti è possibile solo con l'acquisizione della cittadinanza. Di qui l'esigenza di regole nuove, che rendano più agevole l'accesso allo status di cittadino italiano, ma che al tempo stesso, in un'epoca segnata drammaticamente dal tema della sicurezza/insicurezza, consentano alle autorità competenti quelle verifiche cautelative che evitino il sorgere di più gravi pericoli per la sicurezza nazionale. Sullo sfondo sta il delicato rapporto fra integrazione e cittadinanza, circa il quale è probabilmente errato ogni approccio estremo: sia quello che richiede che lo straniero, per diventare cittadino, sia già integrato, sia quello che concepisce la cittadinanza come volano dell'integrazione, escludendo ogni verifica sull'esistenza di un percorso nella direzione di essa. Questo testo alternativo sceglie una terza via e concepisce la cittadinanza al tempo stesso come punto di arrivo di un percorso di integrazione sociale e culturale già avviato e come punto di partenza per un approfondimento e per il completamento di esso. Del resto l'integrazione più che un risultato è un processo molto graduale e forse mai del tutto compiuto (all'estremo, nemmeno per chi cittadino già è), stante il carattere inevitabilmente dialettico del rapporto fra individuo e contesto sociale.
      Il primo istituto innovativo è rappresentato da una chiara agevolazione ai fini dell'acquisto della cittadinanza per individui nati sul territorio italiano da genitori stranieri, residenti in Italia al momento della nascita. Si tende verso lo jus soli, pur non raggiungendolo per ragioni prudenziali.
      La nascita sul territorio italiano dà diritto all'acquisto della cittadinanza in presenza di due condizioni sostanziali (fra loro alternative) e di una condizione procedimentale:

          a) nascita sul territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia residente legalmente in Italia da almeno cinque anni;

          b) nascita sul territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia nato in Italia e vi risieda legalmente da almeno un anno;

          c) dichiarazione di volontà di uno dei genitori nell'atto di nascita.

      Si esclude in questo caso che la cittadinanza possa essere acquisita per la mera nascita sul territorio nazionale, che in un'epoca di spostamenti continui di popolazioni può essere quasi casuale e scollegata dall'intento della famiglia del minore di risiedere legalmente in Italia. Ma si prevedono termini di breve durata oltre i quali la sostanza dello jus soli, anche se non la sua forma, trova accoglimento. Si consideri inoltre che i figli di stranieri che nascessero in Italia senza rientrare nelle condizioni ora viste potrebbero beneficiare dell'accesso alla cittadinanza previsto a certe condizioni per i minori.
      Il meccanismo della dichiarazione di volontà è finalizzato a evitare che la cittadinanza sia acquisita anche in casi in cui i genitori non desiderano che il figlio diventi cittadino italiano. Al tempo stesso si salvaguarda l'interesse di quest'ultimo, consentendogli di divenire cittadino mediante apposita dichiarazione entro due anni dal compimento della maggiore età.
      Il secondo meccanismo attraverso cui si intende avvicinare l'Italia a un regime di jus soli è quello previsto dall'articolo 2. In tale articolo, infatti, si consente al minore straniero nato in Italia o entratovi prima del compimento del quinto anno di età di diventare cittadino al compimento della maggiore età, mediante una dichiarazione da rendere entro un anno da tale ultima data. In tal modo si consente ai cittadini stranieri nati in Italia, ma che non abbiano potuto utilizzare il percorso di cui all'articolo 1 in quanto i loro genitori non erano residenti legalmente da almeno cinque anni, di acquisire comunque la maggiore età, e analoga opportunità è offerta a chi sia giunto nel territorio italiano in tenera età.

 

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      Già con il meccanismo da ultimo citato si è iniziato ad analizzare le procedure che il progetto di legge prevede per agevolare l'acquisizione della cittadinanza da parte dei soggetti che sin dalla minore età si trovino sul territorio italiano. Per quanto riguarda il minore straniero legalmente residente in Italia, l'acquisto si produce in presenza di due condizioni sostanziali alternative fra loro e di una condizione formale:

          a) la frequenza di un corso di istruzione primaria o secondaria (di primo grado o superiore) presso istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione;

          b) un percorso di istruzione o formazione professionale idoneo al conseguimento di una qualifica professionale;

          c) l'istanza dei genitori o del soggetto esercente la potestà.

      Anche in questo caso la condizione procedimentale può essere soddisfatta in seguito, dal diretto interessato, mediante apposita istanza entro due anni dal compimento della maggiore età, qualora la richiesta non sia stata a suo tempo presentata dai genitori.
      A chiusura di un sistema finalizzato ad agevolare l'acquisizione della cittadinanza da parte dei minori - tipologia che nel contesto della diffusione degli affidamenti e delle adozioni internazionali presenta talora fenomenologie molto varie - è posta la disposizione dell'articolo 10 del progetto di legge in esame, che prevede che la cittadinanza possa essere concessa al «minore straniero o apolide che abbia frequentato integralmente un ciclo scolastico in Italia, al raggiungimento della maggiore età». Fra l'altro questa disposizione ambisce a incentivare i processi di scolarizzazione, e quindi di integrazione sociale, dei giovani nomadi.
      La novità fondamentale del progetto di legge riguarda comunque la procedura per l'acquisizione della cittadinanza da parte di stranieri adulti legalmente residenti sul territorio italiano. Attualmente il canale a disposizione di tali soggetti presenta una duplice caratteristica:

          a) si tratta di un procedimento di tipo concessorio, il cui esito è rimesso alla totale discrezionalità dell'amministrazione competente (la quale effettivamente la esercita: si vedano i sorprendenti dati sulle concessioni e i dinieghi ogni anno);

          b) il periodo di soggiorno sul territorio italiano è pari a un minimo di dieci anni. Questo termine diventa di fatto di almeno dodici, se non di tredici anni, considerato il tempo di cui il Ministero dell'interno si serve per condurre a buon fine i procedimenti di concessione. Se si considera che spesso la residenza legale segue come status a un periodo di residenza non legale, la cittadinanza può essere acquisita solo dopo un periodo di almeno quindici anni e il relativo procedimento è del tutto sottratto alle più basilari esigenze di garanzia, legalità e certezza del diritto.

      Il presente progetto di legge lascia sostanzialmente immutato il canale di acquisizione della cittadinanza rappresentato dal procedimento di concessione, e non modifica il termine di dieci anni per presentare istanza in tale procedimento. Il progetto di legge crea invece un percorso diverso, che si affianca alla concessione, ma che obbedisce a una logica e a un'ispirazione completamente diversi. Si tratta del procedimento per l'«attribuzione» della cittadinanza. Con tale denominazione si designa un procedimento che si distingue sia dai meccanismi tendenzialmente automatici di acquisizione della cittadinanza (per nascita, a seguito di frequenza di un ciclo scolastico, a seguito di matrimonio) sia dal procedimento di tipo concessorio. Il procedimento per l'attribuzione della cittadinanza configura un iter nel quale esiste un vero e proprio diritto soggettivo all'acquisizione della cittadinanza da parte dello straniero, anche se condizionato al possesso di una serie significativa di requisiti. Tali requisiti sono sia di tipo positivo sia di tipo negativo.

 

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      I requisiti di tipo positivo includono la residenza legale sul territorio italiano per almeno cinque anni; il possesso di un livello reddituale minimo; una verifica dell'integrazione linguistica e sociale dello straniero sul territorio della Repubblica (consistente in un controllo di base della lingua italiana, in una conoscenza sufficiente della vita civile dell'Italia e nella conoscenza dei princìpi fondamentali di storia, cultura, educazione civica e Costituzione del nostro Paese). Vi è poi una condizione ulteriore - che funziona come requisito di efficacia del provvedimento di attribuzione della cittadinanza - rappresentata dal giuramento di osservanza della Costituzione e di rispetto della pari dignità sociale dei cittadini, con il quale lo straniero cui sia attribuita la cittadinanza si impegna solennemente a rispettare e a promuovere i valori fondanti della convivenza civile dell'Italia repubblicana. Le modalità e i titoli idonei a verificare i requisiti ora indicati non sono definiti direttamente dalla legge, ma rimessi al regolamento di attuazione.
      A tali requisiti positivi se ne affiancano alcuni negativi, vale a dire cause di esclusione dall'attribuzione della cittadinanza (o di sospensione del procedimento di attribuzione). Nella legge attualmente vigente, cause di questo tipo non sono previste nel procedimento di concessione, proprio per l'ampia discrezionalità di cui gode l'autorità concedente nel valutare se concedere o meno la cittadinanza. Cause di questo tipo sono invece previste nel procedimento di acquisizione della cittadinanza per juris communicatio. È necessario che esse siano previste anche nel procedimento di attribuzione, nel quale l'acquisizione della cittadinanza è, come si è accennato, un diritto soggettivo, anche se condizionato. Per questa ragione l'articolo 6 del progetto di legge prevede un'articolata rete di motivi preclusivi dell'attribuzione della cittadinanza. Fra essi essenzialmente la condanna a reati di particolare disvalore sociale. L'articolo ha cura di precisare che, ove intervengano misure cautelari per reati dello stesso tipo, si determina la sospensione del procedimento di attribuzione.
      L'articolo 9 del progetto di legge prevede poi due meccanismi di salvaguardia, connessi all'esigenza di garanzia della sicurezza nazionale così tipica dell'attuale fase storica. Così, da un lato la pericolosità del richiedente legittima il Ministro dell'interno a respingere l'istanza di attribuzione, ma con l'obbligo di dare comunicazione al Consiglio dei ministri del decreto motivato di reiezione. L'istanza può però essere riproposta decorsi due anni. D'altro lato lo stesso articolo prevede l'ipotesi che la particolare posizione dell'istante renda necessario acquisire ulteriori informazioni in ordine alla sua pericolosità: per tale caso è previsto che il Ministro dell'interno possa sospendere il procedimento per un periodo massimo di tre anni, informandone il Presidente del Consiglio dei ministri.
      Accanto a quelle indicate, che sono senza dubbio le innovazioni di maggior rilievo, ne vanno segnalate altre, peraltro non marginali: la ridefinizione delle regole dell'acquisizione della cittadinanza per juris communicatio (peraltro già modificato dalla recente legge n. 94 del 2009); la già ricordata previsione di un'apposita formula di giuramento; la previsione della regola generale dell'ammissibilità della doppia cittadinanza; la previsione di una serie di ipotesi di riacquisto o di acquisto della cittadinanza per gli italiani emigrati all'estero e per i loro discendenti.
      Va segnalata, infine, la previsione di procedure finalizzate a consentire l'acquisto e il riacquisto della cittadinanza da parte di cittadine italiane che l'abbiano perduta per aver contratto matrimonio con cittadino straniero e da parte di discendenti di tali cittadine. Tale disposizione sottolinea che il favor per il principio dello jus soli e per l'acquisizione della cittadinanza che permea il testo alternativo non fa venir meno i legami con i numerosi emigrati italiani all'estero, anche con quelli emigrati da tempo e che in virtù di alcune peculiarità della legislazione pregressa abbiano perso o non acquisito la cittadinanza.
 

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TESTO ALTERNATIVO DEL RELATORE DI MINORANZA (*)

(ai sensi dell'articolo 79, comma 12, del Regolamento)

MODIFICHE ALLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 91, RECANTE NUOVE NORME SULLA CITTADINANZA

Articolo 1.
(Nascita).

        1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

            «b-bis) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia residente legalmente in Italia, senza interruzioni, da almeno cinque anni;

            b-ter) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia nato in Italia e ivi legalmente risieda, senza interruzioni, da almeno un anno».

        2. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono aggiunti i seguenti:

        «2-bis. Nei casi di cui alle lettere b-bis) e b-ter) del comma 1, la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa da un genitore e risultante nell'atto di nascita. Entro un anno dal raggiungimento della maggiore età il soggetto può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana.
        2-ter. Qualora non sia stata resa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, i soggetti di cui alle lettere b-bis) e b-ter) del comma 1 acquistano la cittadinanza, senza ulteriori condizioni, se ne fanno richiesta entro due anni dal raggiungimento della maggiore età».


(*)  NOTA:  Nel presente testo è evidenziato, ove ricorra, con apposita indicazione in calce, il carattere alternativo dell'articolo rispetto a quello corrispondente del testo della Commissione. Gli articoli privi di indicazioni in calce devono considerarsi aggiuntivi rispetto al testo della Commissione. Il testo presuppone la soppressione degli articoli 3 e 5 del testo della Commissione.
 

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Articolo 2.
(Minori).

        1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dai seguenti:

        «2. Lo straniero nato in Italia o entratovi entro il quinto anno di età, che vi abbia risieduto legalmente fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di volere acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla data del raggiungimento della maggiore età.
        2-bis. Il minore figlio di genitori stranieri acquista la cittadinanza italiana, su istanza dei genitori o del soggetto esercente la potestà genitoriale secondo l'ordinamento del Paese di origine, se ha frequentato un corso di istruzione primaria o secondaria di primo grado ovvero secondaria superiore presso istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale idoneo al conseguimento di una qualifica professionale. Entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, il soggetto può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana.
        2-ter. Il minore di cui al comma 2-bis, alle medesime condizioni ivi indicate, diviene cittadino italiano ove dichiari, entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, di voler acquistare la cittadinanza italiana».

(Alternativo all'articolo 1 del testo unificato dalla Commissione)

Articolo 3.
(Matrimonio e adozione di maggiorenne).

        1. L'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        «Art. 5. - 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana, quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.
        2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
        3. Qualora, successivamente alla presentazione dell'istanza per l'attribuzione della cittadinanza ai sensi del comma 1, intervenga lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero la separazione personale dei coniugi, lo straniero che sia in possesso dei requisiti per l'attribuzione o la concessione

 

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della cittadinanza ad altro titolo può presentare la relativa documentazione integrativa al prefetto competente per territorio in base alla residenza dell'istante entro trenta giorni dalla data dello scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio o della separazione personale dei coniugi. Nelle ipotesi di cui al presente comma, il termine massimo per la conclusione del procedimento è di trentasei mesi dalla data della presentazione della prima istanza.
        4. Lo straniero maggiorenne, adottato da cittadino italiano, acquista la cittadinanza italiana quando, successivamente all'adozione, risieda legalmente nel territorio della Repubblica, senza interruzioni, da almeno cinque anni».

Articolo 4.
(Attribuzione della cittadinanza).

        1. Dopo l'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente:

        «Art. 5-bis. - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5-ter, acquista la cittadinanza italiana, su propria istanza, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:

            a) lo straniero che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica e che è in possesso del requisito reddituale, determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non inferiore a quello prescritto per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3;

            b) il cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea che risiede legalmente da almeno tre anni nel territorio della Repubblica;

            c) lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio della Repubblica da almeno tre anni a cui sia stato riconosciuto lo status di rifugiato».

Articolo 5.
(Verifica dell'integrazione linguistica e sociale dello straniero).

        1. Dopo l'articolo 5-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è inserito il seguente:

        «Art. 5-ter. - 1. L 'acquisizione della cittadinanza italiana nell'ipotesi di cui all'articolo 5-bis, comma 1, lettera a), è condizionata alla verifica della reale integrazione linguistica e sociale dello straniero

 

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nel territorio della Repubblica. La verifica dell'integrazione linguistica è riscontrabile dal possesso di una conoscenza della lingua italiana parlata equivalente al livello A2 di cui al quadro comune europeo di riferimento delle lingue, approvato dal Consiglio d'Europa.
        2. Il Governo individua e riconosce, anche in collaborazione con le regioni e gli enti locali, le iniziative e le attività finalizzate a sostenere il processo di integrazione linguistica e sociale dello straniero, secondo modalità stabilite ai sensi dell'articolo 25, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
        3. Secondo modalità stabilite ai sensi dell'articolo 25, sono determinati i titoli idonei ad attestare il possesso del livello della conoscenza della lingua italiana di cui al comma 1, nonché le attività il cui svolgimento costituisce titolo equipollente. Con le medesime modalità sono determinati la documentazione da allegare all'istanza, ai fini dell'attestazione dei requisiti di cui al comma 1, le modalità del colloquio diretto ad accertare la sussistenza dei requisiti medesimi, nonché i casi straordinari di giustificata esenzione dal loro possesso.
        4. L'acquisizione della cittadinanza italiana impegna il nuovo cittadino al rispetto, all'adesione e alla promozione dei valori di libertà, di eguaglianza e di democrazia posti a fondamento della Repubblica italiana».

Articolo 6.
(Motivi preclusivi dell'attribuzione della cittadinanza).

        1. L'articolo 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

        «Art. 6. - 1 . Precludono l'attribuzione della cittadinanza ai sensi degli articoli 4, comma 2-bis, 5 e 5-bis:

            a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;

            b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione;

            c) la condanna per un reato non politico a una pena detentiva superiore a un anno da parte di un'autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;

            d) la dichiarazione di delinquenza abituale;

            e) la condanna per uno dei crimini o delle violazioni previsti dallo statuto del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia, firmato a New York il 25 maggio 1993, o dallo statuto del Tribunale penale internazionale per il Ruanda, firmato a New York l'8 novembre 1994, o dallo statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a Roma il 17 luglio 1998, reso esecutivo dalla legge 12 luglio 1999, n. 232.

 

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        2. L'attribuzione della cittadinanza non è preclusa quando l'istanza riguarda un minore condannato a una pena detentiva non superiore a due anni.
        3. Il riconoscimento della sentenza straniera, anche ai soli fini ed effetti di cui al comma 1, lettere c) ed e), è richiesto dal procuratore generale del distretto dove ha sede l'ufficio dello stato civile in cui è iscritto o trascritto il matrimonio, nei casi di cui all'articolo 5, ovvero dal procuratore generale del distretto nel quale è compreso il comune di residenza dell'interessato, nei casi di cui agli articoli 4, comma 2-bis, e 5-bis.
        4. La riabilitazione o l'estinzione del reato fanno cessare gli effetti preclusivi della condanna.
        5. L'ordinanza che dispone una misura cautelare personale, ovvero l'inizio dell'azione penale, per uno dei reati indicati nelle lettere a) e b) del comma 1, ovvero l'apertura del procedimento di riconoscimento della sentenza straniera indicata nella lettera c) del comma 1, ovvero i provvedimenti che dispongono l'arresto o la cattura o il trasferimento o il rinvio a giudizio oppure la sentenza di condanna anche non definitiva pronunciati ai sensi dei rispettivi statuti dai Tribunali di cui al comma 1, lettera e), determinano la sospensione del procedimento per l'attribuzione della cittadinanza. Il procedimento è sospeso fino alla comunicazione della sentenza definitiva o del decreto di archiviazione ovvero del provvedimento di revoca della misura cautelare perché illegittimamente disposta. Del provvedimento di sospensione è data comunicazione all'interessato».

Articolo 7.
(Decreto di attribuzione della cittadinanza).

        1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dai seguenti:

        «1. Ai sensi dell'articolo 5, la cittadinanza si acquista con decreto del Ministro dell'interno, a istanza dell'interessato.
        1-bis. Le istanze proposte ai sensi degli articoli 4, comma 2-bis, 5, 5-bis e 9 si presentano al prefetto competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante o alla competente autorità consolare».

Articolo 8.
(Procedura di reiezione delle istanze).

        1. L'articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

        «Art. 8. - 1. Con decreto motivato, il Ministro dell'interno respinge l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 4, comma 2-bis, dell'articolo 5-bis e dell'articolo 7, comma 1, ove sussistano motivi preclusivi indicati all'articolo 6».

 

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Articolo 9.
(Reiezione per motivi di sicurezza della Repubblica).

        1. Dopo l'articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come sostituito dall'articolo 8 della presente legge, è inserito il seguente:

        «Art. 8-bis. - 1. Qualora sussistano motivi tali da far ritenere il richiedente pericoloso per la sicurezza della Repubblica, il Ministro dell'interno, su parere conforme del Consiglio di Stato, respinge con decreto motivato l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 7, comma 1-bis, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri.
        2. Qualora risulti necessario acquisire ulteriori informazioni in ordine alla pericolosità del richiedente per la sicurezza della Repubblica, il Ministro dell'interno sospende il procedimento per l'attribuzione della cittadinanza per un periodo massimo di tre anni, informandone il Presidente del Consiglio dei ministri.
        3. L'istanza respinta ai sensi del presente articolo può essere riproposta trascorsi due anni dalla data del decreto di reiezione».

Articolo 10.
(Concessione della cittadinanza).

        1. All'articolo 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

                «b) al minore straniero o apolide che abbia frequentato integralmente un ciclo scolastico in Italia, al raggiungimento della maggiore età»;

            b) la lettera d) è abrogata;

            c) alla lettera e), la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «tre»;

            d) alla lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e che è in possesso del requisito reddituale, determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non inferiore a quello prescritto per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3».

        2. All'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        «2-bis. Ai fini della concessione della cittadinanza ai sensi dei commi 1, lettere a), b), c) ed e), e 2, l'interessato non è tenuto a dimostrare alcun requisito di reddito».

(Alternativo all'articolo 2 del testo unificato della Commissione)

 

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Articolo 11.
(Giuramento).

        1. L'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

        «Art. 10. - 1. Il decreto di attribuzione o di concessione della cittadinanza acquista efficacia con la prestazione del giuramento. Il giuramento è prestato entro un anno dalla data in cui il decreto è comunicato all'interessato.
        2. Il nuovo cittadino italiano presta giuramento pronunciando la seguente formula: "Giuro di osservare la Costituzione della Repubblica italiana, di rispettarne i princìpi fondamentali e di riconoscere i diritti e i doveri dei cittadini e la pari dignità sociale di tutte le persone".
        3. In occasione del giuramento viene consegnata al nuovo cittadino una copia della Costituzione della Repubblica italiana».

(Alternativo all'articolo 4 del testo unificato della Commissione)

Articolo 12.
(Doppia cittadinanza).

        1. Dopo l'articolo 11 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:

        «Art. 11-bis. - 1. Ai fini dell'acquisizione della cittadinanza non è richiesta la rinuncia alla cittadinanza straniera».

Articolo 13.
(Abrogazione del comma 2 dell'articolo 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 91).

        1. Il comma 2 dell'articolo 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è abrogato.

Articolo 14.
(Prestazione del giuramento).

        1. All'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, le parole: «e la prestazione del giuramento» sono soppresse;

            b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

        «1-bis. La prestazione del giuramento di cui all'articolo 10 è resa dinanzi al sindaco del comune di residenza dell'istante, ovvero,

 

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in caso di residenza all'estero, dinanzi all'autorità consolare del luogo di residenza, secondo modalità stabilite ai sensi dell'articolo 25.
        1-ter. La prefettura-ufficio territoriale del Governo provvede a convocare l'interessato per il giuramento secondo modalità che garantiscano il rispetto del termine di cui all'articolo 10, comma 1».

Articolo 15.
(Modalità di computo del periodo di residenza legale).

        1. Dopo l'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:

        «Art. 23-bis. - 1. Ai fini della presente legge, per il computo del periodo di residenza legale, laddove prevista, si calcola come termine iniziale la data di presentazione della relativa dichiarazione anagrafica resa dal soggetto interessato al competente ufficio comunale, qualora ad essa consegua la registrazione nell'anagrafe della popolazione residente.
        2. Ai fini della presente legge, si considera che abbia soggiornato o risieduto nel territorio della Repubblica senza interruzioni:

            a) per almeno un anno, chi in tale periodo abbia trascorso all'estero periodi complessivamente non superiori a novanta giorni;

            b) per almeno cinque anni, chi in tale periodo abbia trascorso all'estero periodi complessivamente non superiori a novanta giorni nell'ultimo anno e a quattrocentocinquanta giorni nel quinquennio».

Articolo 16.
(Modifica all'articolo 25 della legge 5 febbraio 1992, n. 91).

        1. Al comma 1 dell'articolo 25 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

Articolo 17.
(Riordino della disciplina di attuazione).

        1. Il Governo provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a riordinare e ad accorpare in un unico regolamento le disposizioni di natura regolamentare vigenti in materia di cittadinanza.
        2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, con le modalità di cui all'articolo 25 della

 

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legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificato dall'articolo 16 della presente legge.
        3. Il regolamento di cui al comma 1 reca le disposizioni di attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificata dalla presente legge, disciplina i procedimenti amministrativi per la concessione e per l'attribuzione della cittadinanza e stabilisce, per la conclusione dei medesimi procedimenti, un termine improrogabile, non superiore a ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come sostituito dall'articolo 3 dalla presente legge.

Articolo 18.
(Disposizioni transitorie).

        1. Chi, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia già maturato i requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b-bis) e b-ter), e all'articolo 4, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come introdotti rispettivamente dagli articoli 1 e 2 dalla presente legge, acquista la cittadinanza italiana se effettua una dichiarazione in tal senso entro tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17 della presente legge.
        2. In via transitoria, nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 1, il termine di cui all'articolo 17, comma 3, è stabilito in misura non superiore a trentasei mesi dalla data di presentazione dell'istanza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge.
        3. Qualora il regolamento di cui all'articolo 17, comma 1, non sia adottato nel termine prescritto, la disposizione transitoria di cui al comma 2 del presente articolo si applica a decorrere dalla scadenza del termine medesimo.


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