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PDL 2890

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2890


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

LETTA, MOSCA, VACCARO, BOCCIA, MAZZARELLA, DE MICHELI, DAL MORO, GARAVINI

Disciplina dell'indennità unica di disoccupazione

Presentata il 5 novembre 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge muove dall'idea di riformare il sistema degli ammortizzatori sociali, partendo dall'unificazione dei diversi trattamenti volti ad assicurare una copertura dal rischio di disoccupazione.
      È dal 1997, con il rapporto conclusivo della Commissione Onofri (istituita dal I Governo Prodi per analizzare il sistema di welfare), che il tema della tutela dei lavoratori è sul tavolo di lavoro dei Governi che nel corso del tempo si sono avvicendati.
      Infatti, nonostante i molti progetti di legge susseguitisi e gli interventi più o meno riusciti, siamo ancora dinanzi alla necessità di affrontare in modo serio, concreto ed efficace il suddetto tema.
      Le problematiche fin qui individuate sono senza dubbio l'estrema disomogeneità dei trattamenti di disoccupazione assicurati ai lavoratori, l'eccessiva discrezionalità vantata dalle pubbliche amministrazioni e l'assenza o la debolezza del collegamento tra lavoratori disoccupati e politiche di reimpiego.
      I criteri ispiratori della presente proposta di legge sono, a loro volta, tre e si pongono in concettuale antitesi con le problematiche individuate: equità tra i lavoratori, automaticità delle prestazioni e collegamento con le politiche di reimpiego.
      La riforma contempla un unico schema di assicurazione contro il rischio disoccupazione, in sostituzione di tutte le indennità di disoccupazione, comunque definite, e dell'indennità di mobilità. Lo spirito è quello di garantire a tutti i lavoratori, dipendenti o collaboratori, un'unica copertura dal rischio di disoccupazione, certa e
 

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definibile a priori, eliminando quelle disparità e quelle lacune normative che negli ultimi anni hanno aperto la strada alla deriva emergenziale costituita dai cosiddetti «ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente», strumenti caratterizzati da un elevatissimo grado di discrezionalità da parte delle amministrazioni pubbliche che li concedono. Tale copertura va inoltre raccordata con le politiche pubbliche di riqualificazione e di reimpiego dei lavoratori stessi, assicurando così il necessario raccordo tra gli strumenti di sostegno al reddito e le attività svolte dai servizi per l'impiego attraverso gli strumenti di incentivazione delle assunzioni.
      Nello specifico la presente proposta di legge, all'articolo 1, regola l'indennità unica di disoccupazione, intesa come prestazione di base universale contro il rischio di disoccupazione del lavoratore.
      Il diritto per il lavoratore di usufruire dell'indennità di disoccupazione involontaria nasce con lo stato di disoccupazione e la perdita di tale status comporta la decadenza del diritto alla prestazione. Nel medesimo articolo si specifica che l'indennità unica di disoccupazione sostituisce in toto le seguenti indennità: indennità di disoccupazione ordinaria, indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, indennità di disoccupazione agricola e trattamenti speciali nell'agricoltura.
      All'articolo 2 si elencano i soggetti assicurati contro il rischio di disoccupazione involontaria: i lavoratori subordinati con contratto a tempo indeterminato; i lavoratori subordinati con contratto a tempo determinato o con un altro contratto che non ne garantisce la stabilità di impiego; i collaboratori coordinati e continuativi; gli associati in partecipazione di cui agli articoli da 2549 a 2554 del codice civile.
      L'obbligo del pagamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) dei contributi sociali sorto in capo al datore di lavoro sarà differenziato a seconda che il lavoratore vanti o meno un contratto a tempo indeterminato. Nella prima fattispecie, infatti, la contribuzione sarà pari all'uno per cento del totale della retribuzione imponibile, nella seconda fattispecie sarà pari al 3 per cento sempre del totale della retribuzione imponibile.
      L'obbligo del pagamento contributivo grava, a seconda della fattispecie contrattuale nella quale il lavoratore è inquadrato, sul datore di lavoro privato oppure sul datore di lavoro pubblico e privato ovvero sui committenti o, in ultimo, sugli associanti.
      I contributi pagati dai datori di lavoro sono destinati a una gestione delle indennità di disoccupazione che l'INPS provvede a istituire.
      Il datore di lavoro, per ciascun lavoratore licenziato, è tenuto a versare a tale gestione un contributo pari a ventisei settimane dell'indennità spettante al lavoratore.
      All'articolo 3 si prevede che l'INPS, oltre a contabilizzare individualmente le settimane di contribuzione versate, per ciascun lavoratore, provvede ad accreditare a ogni lavoratore disoccupato un montante di settimane di disoccupazione pari a un terzo delle settimane di contribuzione versate. Quindi l'ammontare delle settimane di disoccupazione garantite al lavoratore, durante le quali egli percepisce la conseguente indennità, varia a seconda dei contributi versati.
      Tale montante non può essere superiore alle settantotto settimane per i lavoratori con meno di cinquanta anni di età; e non può superare le centoquattro settimane per i lavoratori con oltre cinquanta anni di età.
      Affinché il periodo di disoccupazione possa protrarsi il meno possibile e al fine di ricollocare velocemente il lavoratore nel mercato del lavoro, all'articolo 4 si stabilisce che i servizi competenti provvedono a promuovere, entro tre mesi dalla data di decorrenza della prestazione di indennità, iniziative di formazione o di riqualificazione professionale del soggetto beneficiante il trattamento di indennità.
      All'articolo 5 si prevede che l'importo dell'indennità unica di disoccupazione è pari all'80 per cento della retribuzione imponibile, nei limiti dell'80 per cento della retribuzione media dei lavoratori assicurati.
 

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A tale fine la presente proposta di legge prevede che l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), sulla base dei dati forniti dall'INPS e facendo riferimento alle retribuzioni medie annue registrate nei dodici mesi precedenti il 30 giugno dell'anno precedente, individua la retribuzione media dei lavoratori assicurati presso la gestione dell'INPS di cui all'articolo 2. L'importo dell'indennità di disoccupazione decresce proporzionalmente all'aumentare delle settimane di fruizione. Il meccanismo a scalare ha infatti l'obiettivo di ridurre il diritto residuo in funzione dell'utilizzo effettivo, stimolando opportunamente il lavoratore coinvolto a una ricerca più attiva di un nuovo posto di lavoro.
      Qualora ne ricorrano le condizioni e i requisiti, l'articolo 6 prevede che la decorrenza dell'indennità di disoccupazione scatta dal trentunesimo giorno successivo alla data del licenziamento. Onere del soggetto richiedente è quello di presentare la domanda prima della data di decorrenza della prestazione. La tardiva presentazione della domanda di indennità comporta la mancata fruizione della prestazione per i periodi arretrati.
      In ultimo la proposta di legge prevede il riordino delle agevolazioni contributive per il reimpiego dei lavoratori che fruiscono di indennità di disoccupazione o di mobilità. Alle agevolazioni oggi esistenti si sostituisce, in favore di quei datori di lavoro che assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori disoccupati di lunga data, uno sgravio pari al 50 per cento della contribuzione a carico del datore di lavoro per un periodo di ventiquattro mesi.
      Per quanto concerne i profili finanziari, le disposizioni contenute nella proposta di legge non richiedono una norma di copertura finanziaria.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge disciplina l'indennità unica di disoccupazione, intesa come prestazione di base universale contro il rischio di disoccupazione involontaria.
      2. L'indennità unica di disoccupazione disciplinata dalla presente legge sostituisce le seguenti indennità:

          a) l'indennità di disoccupazione ordinaria, di cui all'articolo 19 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni;

          b) l'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

          c) l'indennità ordinaria di disoccupazione agricola, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

          d) i trattamenti speciali in agricoltura, di cui all'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37.

Art. 2.
(Obblighi assicurativi).

      1. Sono assicurati contro il rischio di disoccupazione involontaria i seguenti lavoratori:

          a) i lavoratori subordinati con contratto a tempo indeterminato;

          b) i lavoratori subordinati con contratto a tempo determinato o con un altro

 

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contratto che non ne garantisce la stabilità di impiego;

          c) i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

          d) gli associati in partecipazione di cui agli articoli 2549, 2550, 2551, 2552, 2553 e 2554 del codice civile, tenuti all'iscrizione alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.

      2. Ai fini dell'assicurazione di cui al comma 1, la contribuzione è pari all'1 per cento della retribuzione imponibile per i lavoratori subordinati a tempo indeterminato e al 3 per cento della retribuzione imponibile negli altri casi.
      3. L'obbligo di contribuzione ai sensi del comma 2 grava sui seguenti soggetti:

          a) sui datori di lavoro privati, nei casi di cui al comma 1, lettera a);

          b) sui datori di lavoro pubblici e privati, nei casi di cui al comma 1, lettera b);

          c) sui committenti, nei casi di cui al comma 1, lettera c);

          d) sugli associanti, nei casi di cui al comma 1, lettera d).

      4. L'INPS provvede a istituire una gestione delle indennità di disoccupazione, alla quale affluiscono i contributi di cui ai commi 2 e 3.
      5. In tutti i casi di licenziamento il datore di lavoro è tenuto a versare alla

 

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gestione di cui al comma 4 un contributo di importo pari a ventisei settimane dell'indennità spettante al lavoratore, per ogni lavoratore licenziato.

Art. 3.
(Montante individuale dei contributi).

      1. L'INPS provvede a contabilizzare individualmente le settimane di contribuzione versate ai sensi dell'articolo 2, accreditando un montante di settimane di disoccupazione pari a un terzo delle settimane di contribuzione versate.
      2. Il montante di cui al comma 1 non può superare le settantotto settimane per i lavoratori con meno di cinquanta anni di età e le centoquattro settimane per i lavoratori con cinquanta anni di età e oltre.
      3. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, si sommano le settimane di contribuzione relative alle diverse tipologie contrattuali previste all'articolo 1.

Art. 4.
(Diritto alla prestazione).

      1. In caso di disoccupazione involontaria i lavoratori di cui al comma 1 dell'articolo 2 hanno diritto a fruire dell'indennità unica di disoccupazione nei limiti del montante di settimane accreditato ai sensi dell'articolo 3.
      2. Ai fini del diritto alla prestazione i lavoratori interessati devono assumere e mantenere lo stato di disoccupazione, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.
      3. La perdita dello stato di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, comporta la decadenza dal diritto a fruire dell'indennità di disoccupazione.
      4. Entro tre mesi dalla data di decorrenza della prestazione, i servizi competenti sottopongono i lavoratori che percepiscono l'indennità di disoccupazione a

 

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iniziative di formazione o di riqualificazione professionale, ai fini della loro ricollocazione nel mercato del lavoro.

Art. 5.
(Importo della prestazione).

      1. L'indennità unica di disoccupazione è pari all'80 per cento della retribuzione imponibile, nei limiti dell'80 per cento della retribuzione media dei lavoratori assicurati presso la gestione dell'INPS di cui all'articolo 2, comma 4.
      2. L'Istituto nazionale di statistica, sulla base dei dati forniti dall'INPS, individua entro il 20 gennaio di ciascun anno, la retribuzione media di cui al comma 1, facendo riferimento alle retribuzioni medie annue registrate negli ultimi dodici mesi precedenti il 30 giugno dell'anno precedente.
      3. L'importo dell'indennità di cui al comma 1 è diminuito in misura pari al 10 per cento ogni ventisei settimane di fruizione della medesima indennità.

Art. 6.
(Decorrenza della prestazione).

      1. L'indennità unica di disoccupazione inizia a decorrere dal trentunesimo giorno successivo alla data di licenziamento, sempre che ne persistano le condizioni.
      2. Ai fini della concessione dell'indennità unica di disoccupazione, l'interessato ha l'onere di presentare la relativa domanda prima della data di decorrenza della prestazione. In caso di domanda presentata oltre la data di cui al periodo precedente, i periodi trascorsi si considerano fruiti.

Art. 7.
(Incentivi all'occupazione).

      1. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assume a tempo pieno e indeterminato

 

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lavoratori disoccupati di lunga durata, definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, i contributi previdenziali e assistenziali sono applicati nella misura del 50 per cento per un periodo di ventiquattro mesi.

Art. 8.
(Abrogazioni e modifica di norme).

      1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati:

          a) l'articolo 19 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni della legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni;

          b) l'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

          c) l'articolo 12, sesto comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160;

          d) l'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37;

          e) l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

          f) gli articoli 7, 8, 16, commi 1, 2 e 3, e 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni;

          g) l'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

      2. All'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, le parole: «lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e» sono soppresse.


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