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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2555-A |
Il contenuto della proposta di legge e le modifiche introdotte in sede referente.
Prima di passare all'illustrazione più dettagliata della proposta di legge, desidero ringraziare tutti i componenti della Commissione bilancio per l'impegno profuso durante l'esame preliminare, che ha consentito di poter svolgere un lavoro intenso che si è tradotto in una serie di proposte emendative.
A seguito dell'istruttoria legislativa compiuta dalla Commissione bilancio - anche mediante lo svolgimento di un ciclo di audizioni di istituzioni ed esperti della materia - il testo approvato dal Senato è stato ampiamente modificato nel corso dell'esame in sede referente, secondo una logica di confronto costruttivo tra i diversi gruppi parlamentari che ha condotto alla definizione di un testo ampiamente condiviso.
Le principali innovazioni normative introdotte - che hanno peraltro in larga parte recepito le diverse condizioni e osservazioni contenute nei pareri resi dalle Commissioni di merito e dal Comitato per la legislazione - attengono ai seguenti ambiti:
il coordinamento della riforma in esame con le altre due grandi riforme di sistema approvate quest'anno dal Parlamento, ossia la legge n. 42 di attuazione del federalismo fiscale e la legge n. 15 di riforma della Pubblica Amministrazione;
l'articolazione del ciclo di bilancio;
le procedure di raccordo interistituzionale con l'Unione europea;
la disciplina degli strumenti di finanza pubblica;
il contenuto della legge di stabilità e le modalità di copertura finanziaria delle leggi;
il completamento della riforma della struttura del bilancio e il passaggio alla redazione del bilancio in termini di sola cassa;
i modelli organizzativi da adottare al fine di rafforzare il controllo parlamentare sulla finanza pubblica.
Il coordinamento con le leggi n. 42 e n. 15 del 2009.
Una prima serie di interventi correttivi del testo in esame è stata orientata a migliorare, in via generale, i profili di coordinamento con le deleghe, le procedure e gli organi previsti dalla legge n. 42 di attuazione del federalismo fiscale, in special modo per quanto riguarda l'armonizzazione dei sistemi contabili e la partecipazione degli enti decentrati alla «fase ascendente» di definizione della decisione annuale di finanza pubblica.
L'armonizzazione dei sistemi contabili
Quanto al primo aspetto, la scelta operata è stata quella di espungere dal testo in esame i criteri di delega relativi all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali, integrando contestualmente, mediante apposita novella, i criteri direttivi della delega già prevista in materia all'articolo 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
Nel testo in esame rimane pertanto ferma la delega al Governo per l'armonizzazione dei sistemi contabili delle altre Amministrazioni pubbliche, mentre quella relativa alle autonomie territoriali viene interamente ricondotta alla legge n. 42. In tale ultimo ambito, l'armonizzazione - che viene estesa anche ai termini di presentazione
Il coordinamento della finanza pubblica.
Per quanto attiene, più in generale, al coordinamento della finanza pubblica, le disposizioni recate dalla proposta di legge e dai relativi decreti legislativi costituiscono, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.
Viene quindi confermata la scelta di estendere l'ambito di applicazione della nuova legge di contabilità all'intero perimetro della P.A - e non più solo alle amministrazioni centrali - in coerenza con gli impegni contratti dal nostro Paese in sede comunitaria; una modifica all'articolo 1 ha inoltre specificato che le disposizioni della proposta di legge si applicheranno anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti.
Nel complesso, la filosofia di fondo delle modifiche introdotte è stata quella di individuare procedure di coordinamento della finanza pubblica atte ad evitare, per un verso, il rischio di comportamenti incoerenti da parte dei diversi livelli di governo e, per l'altro, la tentazione semplicistica di ricorrere a forme di accentramento delle decisioni rilevanti che, di fatto, svuotano di sostanza e responsabilità le autonomie e molto spesso finiscono per provocare conflittualità o comportamenti elusivi.
In questa prospettiva, si è anzitutto convenuto sull'opportunità di confermare sostanzialmente le sedi e le modalità di raccordo tra lo Stato e le Autonomie territoriali previste dalla legge n. 42 del 2009, e in particolare il ruolo della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica quale organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica - di cui fanno parte i rappresentanti dei diversi livelli istituzionali di governo - che concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto.
Fermo restando il ruolo della Conferenza, una modifica di rilievo è stata tuttavia operata con riferimento ai rapporti tra il Patto di convergenza, previsto dall'articolo 18 della legge di attuazione del federalismo fiscale, ed il patto di stabilità interno.
In particolare, a seguito di una novella operata al citato articolo 18 della legge n. 42 è stato espunto dal contenuto proprio del Patto di convergenza il riferimento alla definizione, per ciascun livello di governo territoriale, del livello programmato dei saldi da rispettare, delle modalità di ricorso al debito, nonché dell'obiettivo
Il monitoraggio e l'accessibilità dei dati di finanza pubblica.
Tra le questioni inerenti i profili di coordinamento tra la proposta di legge in esame e la legge n. 42 del 2009, occorre infine evidenziare come nel corso dell'esame in Commissione siano state inserite alcune disposizioni volte ad agevolare la costituzione del patrimonio informativo necessario a dare attuazione al federalismo fiscale.
A tal fine, il nuovo comma 2 dell'articolo 13 dispone, in particolare, che i dati di bilancio che le Amministrazioni sono tenute ad inserire nella banca dati unitaria da istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze debbano essere messi a disposizione, anche mediante accesso diretto, della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale e della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, per l'espletamento delle attività di competenza di tali organi ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge n. 42.
Al fine di assicurare da subito un sufficiente livello di coordinamento della finanza pubblica, nel corso dell'esame in sede referente è stato altresì aggiunto un comma 3 all'articolo 15, ai sensi del quale le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a trasmettere alla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale - entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della riforma in esame - i dati relativi agli accertamenti e agli impegni, nonché agli incassi e ai pagamenti, risultanti dai rendiconti degli esercizi 2006, 2007 e 2008, articolati secondo uno schema di classificazione allegato alla proposta di legge.
Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono inoltre chiamate a trasmettere i predetti dati relativi agli esercizi 2009, 2010 e 2011 entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, adottando il medesimo schema di classificazione.
Il coordinamento con la legge n. 15 del 2009.
Un'analoga, benché meno intensa, esigenza di coordinamento è emersa anche in relazione alla legge n. 15 del 2009, recante la riforma della Pubblica amministrazione promossa dal Ministro Brunetta, con particolare riferimento, in questo caso, all'opportunità di un migliore raccordo tra il sistema di indicatori ivi delineato per la valutazione dei risultati dei dirigenti e delle pubbliche amministrazioni e quello prospettato per la misurazione del raggiungimento degli obiettivi riferiti alle missioni e ai programmi del bilancio.
Al fine di assicurare una interazione tra controlli amministrativi e finanziari e valutazione delle performance, è stato pertanto disposto che nell'ambito del rapporto sullo stato di attuazione della riforma in esame di cui all'articolo 3, sia
L'articolazione del ciclo di bilancio.
Una delle questioni evidenziate nel corso delle audizioni e del dibattito svoltisi in Commissione bilancio, attiene alla congruità della tempistica del ciclo di bilancio delineata nella proposta di legge.
In proposito, gli aggiustamenti al testo in esame operati in Commissione sono stati diretti a contemperare diverse finalità.
Da una parte, quella di ridurre il rischio di sovrapposizioni tra l'esame della Decisione di finanza pubblica e quello della manovra annuale, consentendo al Parlamento di esprimere i propri indirizzi al Governo in tempo utile e tale da garantire che il Governo ne possa tenere adeguatamente conto; a tal fine è stato lievemente anticipato, dal 20 al 15 settembre di ogni anno, il termine di presentazione al Parlamento della Decisione di finanza pubblica.
Dall'altra, quella di favorire una più intensa possibile partecipazione degli enti decentrati alla definizione della decisione di bilancio, al fine di consentire una più agevole impostazione dei loro bilanci; a tal fine, è stato anticipato dal 20 al 15 luglio il termine entro il quale il Governo è tenuto a comunicare alle Autonomie territoriali - segnatamente alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica - le linee guida per la ripartizione degli obiettivi programmatici di finanza pubblica.
Non é stato invece ritenuto opportuno il mantenimento di una fase estiva dei lavori parlamentari dedicata alla attività di programmazione - e dunque distinta dalla sessione di bilancio vera e propria - anche in considerazione del fatto che il quadro complessivo delle grandezze economico - finanziarie necessarie a formulare in modo quanto più esatto possibile previsioni ed obiettivi di finanza pubblica viene a consolidarsi solo nella seconda metà dell'esercizio finanziario.
La posticipazione al mese di settembre della data di presentazione alle Camere della Decisione di finanza pubblica appare quindi volta a soddisfare l'esigenza di disporre di un quadro previsivo di finanza pubblica più aggiornato rispetto a quello disponibile al 30 giugno (attuale data di presentazione alle Camere del DPEF), anche in relazione alle previsioni sull'evoluzione del gettito tributario, alla luce delle recenti modifiche normative che hanno spostato in avanti i termini per la presentazione delle dichiarazioni.
L'impostazione del ciclo di bilancio delineata dalla proposta di legge rimane pertanto diretta a saldare temporalmente la fase della programmazione economico-finanziaria (da realizzarsi attraverso l'approvazione della Decisione di finanza pubblica) a quella dell'attuazione della manovra di finanza pubblica necessaria al conseguimento degli obiettivi programmatici (da realizzarsi attraverso i disegni di legge di stabilità e di bilancio).
I rapporti con l'Unione europea.
Ulteriori novità in tema di ciclo di bilancio attengono ai rapporti con l'Unione europea.
In proposito, nel corso dell'esame in sede referente è emersa l'opportunità di prevedere - sulla scorta di quanto avviene ormai in molti importanti Paesi della UE - un maggiore coinvolgimento del Parlamento,
La disciplina degli strumenti di finanza pubblica.
Nel corso dell'esame in Commissione bilancio sono state affrontate talune questioni inerenti il contenuto degli strumenti di programmazione e attuazione della manovra di finanza pubblica.
I disegni di legge collegati.
In tale ambito, al fine di delineare un sistema delle decisioni di bilancio in grado di assicurare maggiore ordine e coerenza all'interno del processo decisionale, prevenendo nel contempo il fenomeno, ricorrente negli ultimi anni, di manovre finanziarie realizzate attraverso procedure di decretazione d'urgenza, particolare attenzione è stata posta nei confronti della disciplina dei disegni di legge collegati, che è stata potenziata anche alla luce del restringimento del contenuto della legge di stabilità.
È stato pertanto previsto che i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica - che devono essere preventivamente individuati nella Decisione di finanza pubblica e presentati alle Camere entro il mese di febbraio (e non più, come previsto nel testo approvato dal Senato, entro il 15 novembre) - debbano recare disposizioni omogenee sia per materia, sia per competenza delle amministrazioni; si è inoltre specificato che ciascuno di essi è chiamato a concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dalla Decisione di finanza pubblica, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia (articolo 2, comma 2, lettera h)).
In ossequio all'autonomia costituzionalmente garantita alle Camere, la definizione delle procedure e dei termini per l'esame dei disegni di legge collegati è stata demandata ai regolamenti parlamenti, i quali, auspicabilmente, dovranno disciplinare la materia tenendo conto della necessità di garantire tempi di esame congrui e certi, compatibili con le esigenze di finanza pubblica.
È evidente come tali innovazioni, se attuate coerentemente anche sul versante
La Nota di aggiornamento della Decisione di finanza pubblica.
Tra le ulteriori modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente volte a garantire un corretto svolgimento della dialettica tra Parlamento ed Esecutivo, deve essere ricordato anche il comma 3 dell'articolo 10, ai sensi del quale il Governo, ogniqualvolta intenda modificare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, ovvero in caso di scostamenti rilevanti degli andamenti di finanza pubblica rispetto ai medesimi obiettivi, che rendano necessari interventi correttivi, è tenuto a presentare alle Camere una Nota di aggiornamento della Decisione di finanza pubblica come deliberata dal Parlamento.
In questa medesima logica di trasparenza delle decisioni di finanza pubblica si innestano, infine, anche le disposizioni introdotte al comma 6 dell'articolo 12, in base alle quali il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 1o luglio di ogni anno, è chiamato a trasmettere alle Camere - ad integrazione della Relazione sull'economia e la finanza pubblica - un apposito allegato in cui sono riportati i risultati del monitoraggio degli effetti sui saldi di finanza pubblica, sia per le entrate che per le spese, derivanti dalle misure contenute nelle manovre di bilancio adottate anche in corso d'anno, che la Ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono tenuti ad assicurare; nel medesimo allegato dovranno altresì essere indicati gli scostamenti rispetto alle valutazioni originarie e le relative motivazioni.
La legge di stabilità e la copertura finanziaria delle leggi.
Un complesso di questioni di natura tecnica recanti un impatto rilevante in termini di tenuta dei saldi di bilancio ed attuazione degli interventi di politica economica attiene al contenuto della legge di stabilità e alla copertura finanziaria delle leggi.
La legge di stabilità.
Per quanto attiene alla legge di stabilità, la proposta conferma la configurazione «snella» dello strumento, nel quale non potranno essere inserite disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o la rilancio dell'economia, né norme di delega ovvero a carattere ordinamentale ed organizzatorio (previsione quest'ultima rafforzata nel corso dell'esame in sede referente), ferma restando l'inclusione, sopra richiamata, nel contenuto proprio della legge, delle norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione del patto di stabilità interno, nonché a realizzare il Patto di convergenza.
Viene altresì confermato il carattere triennale della decisione di finanza pubblica - stante il fatto che essa potrà contenere norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio, e non più nel solo primo anno considerato nel bilancio di previsione - nonché l'indicazione, ove possibile, per le disposizioni normative della legge di stabilità, delle missioni e dei programmi cui si riferiscono.
Alcune innovazioni sono state introdotte in relazione alla copertura finanziaria della legge.
A tale ultimo proposito, una delle novità più rilevanti introdotte nel corso dell'esame in sede referente consiste nell'aver sostanzialmente ripristinato, nel testo della proposta di legge, il contenuto dell'attuale comma 5 dell'articolo 11 della
La copertura finanziaria delle leggi.
Per quanto concerne, in generale, la copertura finanziaria delle leggi, nel corso dell'esame in sede referente sono state anzitutto meglio precisate le modalità di copertura delle leggi di delega e dei relativi decreti legislativi di attuazione, prevedendosi altresì che la Corte dei conti, conformemente alla prassi esistente in materia,
La riforma del bilancio.
Un ulteriore ampio filone di questioni emerse durante l'esame preliminare della proposta di legge attiene al bilancio dello Stato, la cui riforma si attuerà in più fasi.
La proposta di legge, infatti, da un lato sistematizza le innovazioni apportate al bilancio nel corso degli ultimi due esercizi finanziari, dall'altro delega il Governo al completamento della riforma, prevedendo anche il graduale passaggio - dopo un periodo di sperimentazione - da una redazione di tale documento in termini di competenza e cassa, ad una redazione in termini di sola cassa.
In particolare, nel confermare la nuova classificazione delle voci di spesa del bilancio in missioni e programmi, la proposta di legge recepisce le innovazioni introdotte in via sperimentale negli ultimi anni relative sia all'ampliamento al triennio dell'orizzonte temporale di programmazione, sia alla maggiore flessibilità nella fase di definizione dei programmi di spesa e in quella successiva gestionale.
Nell'ambito dell'articolazione delle voci di spesa in missioni e programmi, l'unità di voto viene spostata ad un livello superiore a quello del macroaggregato, che diventa una ripartizione interna rispetto al programma, che costituisce la nuova unità di voto parlamentare anche per il bilancio triennale.
Particolare rilievo assume altresì la previsione in base alla quale la realizzazione di ciascun programma dovrà essere affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa.
Una delle maggiori criticità della nuova riclassificazione del bilancio è infatti rinvenibile nella eccessiva frammentazione dei programmi tra più centri di responsabilità. Un ulteriore miglioramento della articolazione del bilancio per programmi - previsto anche ai sensi della delega di cui all'articolo 40 della proposta di legge - potrà pertanto valorizzarne le potenzialità decisionali e propulsive, anche al fine di addivenire ad una revisione in senso funzionale degli stessi assetti organizzativi, idonea a superare compiutamente l'asimmetria tra le strutture del bilancio (i programmi) e l'organizzazione amministrativa (i centri di responsabilità).
Sotto altro profilo, viene confermata la rimodulabilità delle risorse destinate ai programmi di ciascuna missione, con espressa previsione dell'indicazione, nell'ambito del programma, della quota delle spese rimodulabili e non rimodulabili
In sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione, i Ministri saranno pertanto chiamati ad indicare, anche sulla base delle proposte dei responsabili della gestione dei programmi, gli obiettivi di ciascun Dicastero e a quantificare le risorse necessarie per il loro raggiungimento anche mediante proposte di rimodulazione delle stesse risorse tra programmi appartenenti alla medesima missione di spesa. Le proposte dovranno essere formulate sulla base della legislazione vigente, con esplicito divieto di previsioni basate sul
Il completamento della riforma del bilancio.
Di ampia portata appaiono, infine, le modifiche introdotte dalla Commissione in relazione al completamento della riforma del bilancio e al passaggio alla redazione di tale documento in termini di sola cassa.
Quanto alla prima questione, la principale novità consiste nell'aver ricondotto la revisione dell'attribuzione dei programmi e delle relative risorse tra i Ministeri - demandata nel testo approvato dal Senato a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze - ad una apposita delega legislativa, che ai fini del completamento della riforma della struttura del bilancio prevede una complessiva revisione sia delle missioni, sia del numero e della struttura dei programmi di spesa.
Tra i criteri direttivi della delega viene in particolare inclusa la «revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun programma e della relativa legislazione in coerenza con gli obiettivi da perseguire».
Stante l'ampiezza e la rilevanza di tale principio direttivo - che consente una complessiva riorganizzazione della legislazione sottostante i programmi di spesa, che, come accennato, costituiscono le nuove unità di voto - viene introdotta una specifica procedura parlamentare, in base alla quale con specifico riferimento alle parti dei decreti legislativi adottate in attuazione di tale principio direttivo, i pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti, qualora presentino il medesimo contenuto, assumono una natura vincolante.
La delega dovrà essere esercitata entro due anni dalla data di entrata in vigore della riforma in esame - fissata al 1o gennaio 2010 - ed entro i successivi due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione, potranno essere adottate disposizioni correttive ed integrative dei medesimi decreti.
Il passaggio al bilancio di cassa.
Da ultimo, una delle questioni tecniche di maggior rilievo, sulla quale nel corso delle audizioni e del dibattito sono emerse posizioni differenziate, attiene al passaggio alla redazione del bilancio annuale di previsione e degli altri documenti contabili in termini di sola cassa.
In proposito, nel corso dell'esame in Commissione si è convenuto sull'opportunità di prevedere tempi di realizzazione del passaggio alla redazione del bilancio in termini di sola cassa sufficientemente ampi e preceduti da un'apposita fase di sperimentazione, le cui risultanze dovranno essere sottoposte alla valutazione del Parlamento.
A tal fine, all'articolo 42 è stata inserita una apposita delega legislativa - da esercitarsi entro i tre anni successivi a quello di entrata in vigore della riforma in esame - recante disposizioni e principi direttivi volti anche a prevenire talune possibili criticità connesse a tale innovazione.
Specifici criteri direttivi prevedono pertanto l'adozione di sistemi contabili di rilevazione che assicurino la disponibilità dei dati relativi alle posizioni debitorie e creditorie dello Stato, anche al fine della compilazione di un elenco degli impegni atto ad evitare la formazione di situazioni debitorie; si prevede inoltre la definizione di un sistema di controlli preventivi sulla legittimità contabile e amministrativa dell'obbligazione assunta dal dirigente responsabile, il quale è altresì chiamato a predisporre un apposito piano finanziario che tenga conto della fase temporale di
Il controllo parlamentare sulla finanza pubblica.
Nel corso dell'esame in Commissione è stata unanimemente condivisa l'esigenza di rafforzare il ruolo di indirizzo e controllo del Parlamento, dotando le Camere di nuovi strumenti di conoscenza e valutazione, che consentano anche una riqualificazione del lavoro parlamentare.
In tale ambito, piuttosto che la costituzione - prevista nel testo approvato dal Senato - di una Commissione bicamerale ad hoc, per la trasparenza dei conti pubblici, prive dei poteri parlamentari di indirizzo e controllo propri delle Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento, nel corso dell'esame in sede referente si è convenuto sull'opportunità di prevedere un potenziamento delle attività di controllo e di verifica sulla finanza pubblica delle Commissioni medesime, da svolgere anche in forma congiunta previa intesa tra i Presidenti delle due Camere.
Tale attività saranno, in particolare, avviate in seguito alla presentazione del rapporto di cui all'articolo 3 nonché ogniqualvolta le Commissioni parlamentari competenti richiedano al Governo stesso le informazioni utili ad esercitare un controllo costante sull'attuazione della riforma in esame.
Sulla base delle informazioni ricevute e dell'attività istruttoria - che potrà essere svolta anche in forma congiunta sulla base delle suddette intese - le Commissioni parlamentari competenti delle due Camere sono chiamate a formulare osservazioni e ad esprimere valutazioni utili alla migliore impostazione dei documenti di bilancio e delle procedure di finanza pubblica.
In particolare, al fine di potenziare la capacità di approfondimento dei profili tecnici della contabilità e della finanza pubblica da parte delle Commissioni parlamentari competenti, il comma 2 dell'articolo 4 della proposta di legge - interamente riformulato in sede referente - prevede che i Presidenti di Camera e Senato adottino intese volte a promuovere le attività delle due Camere, anche in forma congiunta, nonché la collaborazione tra le rispettive strutture di supporto tecnico, con particolare riferimento ai diversi ambiti connessi al monitoraggio, al controllo e alla verifica degli andamenti di finanza pubblica.
Le suddette attività riguarderanno, inoltre: l'analisi delle misure finalizzate al miglioramento della qualità della spesa, con particolare riferimento all'individuazione di indicatori di performance; la verifica dello stato di attuazione dell'adeguamento della struttura del bilancio, con particolare riferimento alla progressiva adozione del bilancio di cassa e al suo collegamento con la contabilità economica; l'analisi del contenuto informativo necessario dei documenti trasmessi dal Governo, al fine di assicurare un'informazione sintetica, essenziale e comprensibile; la verifica delle metodologie utilizzate dal Governo per la copertura finanziaria delle diverse tipologie di spesa, nonché per la quantificazione degli effetti finanziari derivanti da provvedimenti legislativi; l'analisi delle metodologie utilizzate per la costruzione degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, anche di settore, e delle basi conoscitive necessarie per la loro verifica.
Nel concludere questa relazione e nel formulare l'auspicio di un prosieguo dell'esame in Assemblea costruttivo e approfondito quale quello svoltosi in Commissione di merito, voglio solo sottolineare come con la proposta di legge al nostro esame sarà possibile superare definitivamente i limiti di un circuito decisionale della finanza pubblica che, nonostante la previsione di stringenti vincoli incrociati di natura contenutistica e procedimentale, non è ancora riuscito a garantire né una adeguata trasparenza dell'indirizzo politico-finanziario sotteso alle manovre di bilancio, né un livello accettabile di ordine e di coerenza alla manovra finanziaria nelle sue diverse articolazioni e di allocazione delle risorse finanziarie pubbliche secondo un criterio di priorità tra le diverse politiche e ai diversi livelli di governo.
Dovrà essere pertanto compito di questo Parlamento aggiornare e armonizzare le procedure parlamentari con il nuovo assetto della contabilità nazionale delineato nella proposta di legge in esame, nella consapevolezza che le dinamiche del nostro sistema di bilancio non dipenderanno tuttavia solo da questioni tecniche e di ingegneria contabile o procedurale, ma da come le forze politiche, le istituzioni rappresentative e le amministrazioni pubbliche nel loro complesso riusciranno ad attuare con convinzione un disegno riformatore che appare, allo stato, come l'unica strada percorribile per coniugare la perdurante esigenza di risanamento dei conti pubblici con una politica di sviluppo e di sostegno all'economia, assicurando contestualmente la riqualificazione della spesa pubblica all'insegna dei criteri dell'efficienza, dell'efficacia e della verifica dei risultati raggiunti dall'azione amministrativa.
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il progetto di legge n. 2555 e rilevato che:
esso reca una complessiva riforma della disciplina di contabilità, da realizzare anche attraverso l'esercizio di apposite deleghe legislative conferite in materia di adeguamento dei sistemi contabili (articolo 2), di procedure di spesa concernenti le opere pubbliche (articolo 31, comma 8), di completamento della riforma del bilancio dello Stato e adozione del metodo della programmazione triennale delle risorse (articolo 43) e di riforma e potenziamento del sistema dei controlli di ragioneria e del programma di analisi e valutazione della spesa (articolo 51); il Governo è infine delegato ad emanare, entro due anni, un testo unico delle disposizioni vigenti in materia di contabilità di Stato nonché in materia di tesoreria (articolo 52);
nel procedere alla riscrittura della disciplina attualmente vigente, il provvedimento dispone opportunamente l'abrogazione delle principali leggi in materia (articoli 50 e 53), senza tuttavia procedere ad un adeguato coordinamento con la recente legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, cui il presente testo si affianca in più punti;
il progetto di legge in esame - in parte riproponendo norme già esistenti - reca diverse disposizioni che regolano l'esercizio della funzione legislativa in materia di spesa pubblica con riguardo:
a) ai contenuti delle leggi: gli articoli 11, 22, 23 e 24 indicano i contenuti della legge di stabilità e di bilancio annuale e pluriennale; l'articolo 18 definisce le modalità di copertura degli oneri legislativamente previsti, anche con riguardo all'istituto della delega legislativa; l'articolo 20 dispone che le leggi che comportino oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico «devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali»;
b) alla fase dell'iniziativa legislativa o emendativa: l'articolo 8 prevede che i provvedimenti collegati alla legge di stabilità siano presentati dal Ministro dell'economia; l'articolo 18, ai commi 3 e 6, prevede che «i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli emendamenti di iniziativa governativa e del relatore che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di una relazione tecnica», e analoga previsione opera anche per i disegni di legge di iniziativa regionale e del CNEL; il comma 13 dello stesso articolo dispone che il Ministro dell'economia, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, «assume le conseguenti iniziative legislative»; l'articolo 40, comma 2, consente di proporre, «attraverso apposito provvedimento legislativo, l'accorpamento e la razionalizzazione delle leggi di finanziamento per renderne più semplice e trasparente il collegamento con il relativo programma»;
c) all'efficacia delle norme di spesa: ai sensi dell'articolo 18, comma 10, «le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia (...) è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni (...) cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data»;
il progetto legislativo individua la propria sfera applicativa in relazioni agli «enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche» individuati dall'ISTAT (articolo 1), così prefigurando la possibilità che esso trovi piena applicazione anche per le Assemblee parlamentari, salvo i casi di espressa esclusione (disposta, ad esempio, agli articoli 15 e 35); tale scelta del legislatore va dunque valutata sul piano della compatibilità di ciascuna disposizione con i principi di autonomia che connotano la posizione delle Camere; inoltre, la espressa previsione secondo cui la Decisione di finanza pubblica abbia l'approvazione del Parlamento (articoli 8 e 11) appare influire sulle scelte procedurali di esame parlamentare rimesse ai regolamenti di ciascuna Camera, in ossequio alla loro autonomia normativa; infine, all'articolo 3, si prevede una relazione ministeriale da presentare (non alle Camere ma) direttamente alle Commissioni competenti per le conseguenze di carattere finanziario dei due rami del Parlamento;
il provvedimento consente, agli articoli 2, 43 e 52, sul modello già delineato dalla legge n. 42 del 2009, la possibilità di trasmettere una seconda volta alle Camere gli schemi dei decreti legislativi ove il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari; tale meccanismo - diversamente dalla consolidata prassi del «doppio parere parlamentare» - non è finalizzato all'espressione di un nuovo parere da parte delle Commissioni parlamentari ma dà vita ad una nuova fase che si apre con comunicazioni del Governo «davanti a ciascuna Camera»;
infine, il testo in esame adotta talune formulazioni imprecise (ad esempio, l'articolo 4, comma 2, lettera b), utilizza l'espressione «metodologie per la quantificazione delle innovazioni legislative», che sembrerebbe fare riferimento invece alla quantificazione delle spese conseguenti alle innovazioni legislative; alcune disposizioni, come l'articolo 6, si riferiscono al bilancio senza però specificare quando si tratti del bilancio dello Stato; l'articolo 10, comma 4, dispone che le linee guida elaborate dal Governo siano trasmesse alle Camere dopo aver «acquisito il parere» della Conferenza unificata, senza precisare cosa avviene in caso di mancata espressione del parere medesimo);
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'articolo 52 - che delega il Governo «ad emanare, ai sensi degli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione e dell'articolo
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
all'articolo 4 - che istituisce la Commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici - si valuti l'esigenza di prevedere espressamente le modalità di nomina dell'ufficio di Presidenza, come avviene usualmente nelle norme istitutive di Commissioni bicamerali; al riguardo, dovrebbe anche valutarsi l'opportunità di esplicitare la partecipazione paritaria di deputati e senatori a tale organo, verificando altresì se sia opportuno discostarsi espressamente dal criterio secondo cui la composizione delle Commissioni bicamerali avviene secondo criteri di proporzionalità tra i gruppi (e non invece tra maggioranza e opposizioni, come attualmente dispone l'articolo in esame);
si sostituiscano le norme dell'articolo 50, commi 1 e 4 - che dispongono l'abrogazione di numerosi articoli del regio decreto n. 2440 del 1923 e l'intera legge n. 64 del 1955 - con la previsione della sola abrogazione dell'articolo 80 del citato regio decreto, che risulta essere tra le norme abrogande l'unica tuttora in vigore, mentre tutte le altre disposizioni sono già state abrogate dalla legge n. 468 del 1978; si tenga conto, peraltro, che il medesimo regio decreto n. 2440 non risulta compreso tra gli atti elencati nell'allegato 1 allo schema di decreto legislativo n. 118 (attualmente all'esame, per il parere, della Commissione parlamentare per la semplificazione) che indica, in attuazione della delega di cui all'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, le disposizioni legislative statali anteriori al 1970 delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore;
all'articolo 26, comma 2, si corregga il richiamo normativo contenuto nelle lettere a) e b), ove compare il riferimento all'articolo 21 della medesima legge e non all'articolo 22, come sarebbe corretto;
Il Comitato osserva altresì quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
dovrebbe valutarsi l'esigenza di procedere ad un complessivo coordinamento della proposta di legge in esame con quanto statuito dalla legge n. 42 del 2009 tenendo conto, in particolare, dei seguenti punti di contatto tra i due corpi normativi:
a) l'articolo 1, comma 4, qualifica le norme della legge ed i relativi decreti attuativi come principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117 e 119, secondo comma, della Costituzione, mentre l'articolo 1 della legge n. 42 del 2009 qualifica le proprie disposizioni come «volte a stabilire in via esclusiva i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica»;
b) la delega di cui all'articolo 2 incide sui medesimi oggetti della delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), della citata legge n. 42;
c) la disciplina delle banche dati prevista dagli articoli 6, 14 e 15, non è del tutto armonica con quanto disposto in materia di banche dati dalla legge n. 42 per quanto riguarda i profili inerenti le sedi e gli organismi istituzionali incaricati di gestirle, nonché per quanto riguarda le diverse procedure previste con riferimento al coinvolgimento delle autonomie territoriali nella gestione delle informazioni;
d) l'articolo 9 disciplina forme di coordinamento della finanza pubblica degli enti territoriali, materia già oggetto degli articoli 5 e 17 della legge n. 42;
e) l'articolo 10, comma 2, lettera e), e l'articolo 11, comma 3, lettera i), individuano specifici contenuti della Decisione di finanza pubblica e della legge di stabilità, come tali suscettibili di apportare una modifica non testuale all'articolo 18 della citata legge in materia di federalismo fiscale;
all'articolo 18, comma 10 - ove si prevede che «le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi», con l'ulteriore conseguenza che, una volta accertato con decreto dirigenziale l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa, le medesime disposizioni «cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso» - dovrebbe verificarsi l'opportunità di chiarire come il suddetto meccanismo operi con riguardo a disposizioni che conferiscono un diritto soggettivo all'erogazione della spesa;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
all'articolo 1, comma 2 - ove ci si discosta dalla definizione di carattere generale di «amministrazioni pubbliche» contenuta nel
all'articolo 2, commi 3 e 4, e, analogamente, all'articolo 43, commi 3 e 4, nonché all'articolo 51, comma 2 ed all'articolo 52, comma 2 - che recano procedure di delega in buona parte analoghe a quelle previste dalla legge n. 42 del 2009 - dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare le disposizioni in esame al fine di individuare:
a) i termini per l'invio degli schemi di decreti legislativi al Parlamento ed eventualmente alla Conferenza unificata, formulando la disposizione in coerenza con la regola secondo cui il testo trasmesso alle Camere per il parere deve aver completato la fase procedimentale interna all'Esecutivo, comprensiva del parere del Consiglio di Stato;
b) i soggetti titolari dell'iniziativa legislativa delegata in seno al Governo;
all'articolo 11, comma 5 - ove si specifica la previsione dell'articolo 8, comma 3, esplicitando che si ha riguardo alla «Decisione di cui all'articolo 10, come deliberata dal Parlamento» - dovrebbe verificarsi se sia opportuno discostarsi dalla formulazione attualmente presente nell'articolo 3 della legge n. 468 del 1978, con riguardo al DPEF (presentato alle Camere «ai fini delle conseguenti deliberazioni»), al fine di lasciare del tutto impregiudicate le scelte procedurali di esame della citata Decisione da parte di ciascuna Camera;
all'articolo 30 - che riprende i contenuti dell'articolo 9-bis della legge n. 468 del 1978 sul fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa - dovrebbe verificarsi l'opportunità di reintrodurre la comunicazione alle Camere dei decreti ministeriali finalizzati al trasferimento di somme dal fondo alle specifiche autorizzazioni di cassa, che nel testo in esame viene invece omessa;
all'articolo 43, comma 4 - che non richiama esplicitamente alcun meccanismo che operi in caso di mancato raggiungimento dell'intesa, ivi prevista in sede di Conferenza unificata, come invece è stabilito dall'articolo 2, comma 4 - dovrebbe valutarsi l'opportunità
all'articolo 51, comma 1, lettera c) - che reca un principio di delega che appare generico in quanto si limita a delegare il Governo a prevedere sanzioni pecuniarie - dovrebbe valutarsi l'esigenza di indicare criteri per l'individuazione di limiti minimi e massimi di tali sanzioni a carico dei dirigenti delle amministrazioni.
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo della proposta di legge C. 2555, approvata dal Senato;
considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili, in parte, alle materie «sistema tributario e contabile dello Stato», «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale», che il secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, e, in altra parte, alla materia «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», che il terzo comma dell'articolo 117 e il secondo comma dell'articolo 119 della Costituzione riconducono alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni;
richiamato l'articolo 1, comma 4, nella parte in cui prevede che le disposizioni recate dal provvedimento e dai relativi decreti legislativi
rilevato che anche l'articolo 1 della legge n. 42 del 2009 (delega per il federalismo fiscale) qualifica le proprie disposizioni come «volte a stabilire in via esclusiva i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica»;
rilevato, altresì, che il provvedimento in esame e la legge n. 42 del 2009 hanno anche altri punti di potenziale sovrapposizione: in particolare, la delega in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui all'articolo 2 del testo in esame incide sui medesimi oggetti della delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), della citata legge n. 42; la disciplina delle banche dati prevista dagli articoli 6, 14 e 15, non è del tutto armonica con quanto disposto in materia di banche dati dalla legge n. 42 per quanto attiene ai profili inerenti le sedi e gli organismi istituzionali incaricati di gestirle, nonché per quanto riguarda le diverse procedure previste con riferimento al coinvolgimento delle autonomie territoriali nella gestione delle informazioni; l'articolo 9 disciplina forme di coordinamento della finanza pubblica degli enti territoriali, materia già oggetto degli articoli 5 e 17 della legge n. 42; l'articolo 10, comma 2, lettera e), e l'articolo 11, comma 3, lettera i), individuano specifici contenuti della «Decisione di finanza pubblica e della legge di stabilità», come tali suscettibili di apportare una modifica non testuale all'articolo 18 della citata legge in materia di federalismo fiscale;
ravvisata pertanto l'esigenza di coordinare il provvedimento in esame con la legge n. 42 del 2009;
evidenziato che l'articolo 13 del testo in esame richiama, in via generale, le disposizioni dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), e terzo comma della Costituzione, di cui il titolo IV del provvedimento in esame costituisce l'attuazione, e segnalata al riguardo l'opportunità di individuare con maggiore precisione le singole disposizioni costituzionali (materie) cui si intende dare attuazione;
richiamato l'articolo 17, comma 2, che - al fine di assicurare, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, il coordinamento della finanza pubblica nonché il monitoraggio della situazione economico-finanziaria del Servizio sanitario nazionale - rimette alle leggi delle regioni e delle province autonome la disciplina della composizione numerica e dei requisiti professionali del collegio sindacale delle aziende sanitarie, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero-universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico, prevedendo che sia assicurata comunque, ove non già previsto dalla normativa vigente, la presenza di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
ricordata in proposito la sentenza n. 270 del 2005 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 288 del 2003, nella parte in cui determinava le modalità di designazione dei cinque membri del
rilevato che diverse disposizioni del provvedimento in esame riguardano le Camere, con profili che attengono, in qualche caso, anche alla loro autonomia: i commi 1 e 2 dell'articolo 1, infatti, individuano l'ambito di applicazione della legge nel «settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche» individuate dall'ISTAT - che include anche gli organi costituzionali - prefigurando così la possibilità che esso trovi applicazione anche alle Assemblee parlamentari, salvo i casi di espressa esclusione di cui agli articoli 15, comma 5, e 35, comma 1;
evidenziata, pertanto, la necessità di precisare che le disposizioni del provvedimento sono applicate dagli organi costituzionali solo in quanto da essi ritenute compatibili con la sfera di autonomia riconosciuta loro dalla Costituzione;
rilevato che l'articolo 4, nell'istituire la «Commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici», ne detta una disciplina che, al contrario di quanto generalmente avviene in caso di istituzione di Commissioni bicamerali, non indica espressamente le modalità di nomina dell'ufficio di presidenza; non esplicita che l'organo dovrà essere costituito di un ugual numero di deputati e senatori; e si discosta espressamente dal criterio secondo cui la composizione delle Commissioni bicamerali avviene secondo criteri di proporzionalità tra i gruppi (e non tra maggioranza e opposizioni, come invece dispone l'articolo in esame);
ritenuto opportuno, all'articolo 4, rivedere la disciplina relativa alla composizione e organizzazione della Commissione parlamentare ivi prevista, indicando espressamente le modalità di nomina dell'ufficio di presidenza; esplicitando la composizione paritaria dell'organo, con la precisazione che esso dovrà essere costituito di un ugual numero di deputati e senatori; e stabilendo che la composizione avviene secondo criteri di proporzionalità tra i gruppi (e non tra maggioranza e opposizioni);
considerato che l'articolo 18, comma 3, prevede che gli emendamenti del relatore che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze;
rilevato che tale disposizione può incidere in modo significativo sull'attività emendativa dei parlamentari, la quale trova un fondamento
rilevato che l'articolo 52 delega il Governo ad emanare un testo unico delle disposizioni vigenti in materia di contabilità di Stato e di tesoreria, «anche con modifica delle disposizioni di legge preesistenti e con abrogazione espressa di quelle non più in vigore o incompatibili con la normativa vigente», ai sensi degli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione, e dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
rilevato che appare opportuno precisare che l'attività di redazione del testo unico affidata all'esecutivo ha finalità meramente compilativa e che pertanto le modifiche delle disposizioni di legge preesistenti devono limitarsi ad assicurare il coordinamento formale delle disposizioni raccolte nel testo unico;
esprime
con le seguenti condizioni:
1. armonizzare il provvedimento in esame con la legge n. 42 del 2009 (delega per il federalismo fiscale) eventualmente anche attraverso la riformulazione delle disposizioni del testo in esame in forma di novella alla legge n. 42 del 2009, al fine di evitare potenziali sovrapposizioni normative;
2. precisare che le disposizioni del provvedimento in esame sono applicate dagli organi costituzionali solo in quanto da essi ritenute compatibili con la sfera di autonomia riconosciuta loro dalla Costituzione;
3. rivedere la disciplina relativa alla composizione e all'organizzazione della Commissione parlamentare di cui all'articolo 4, indicando espressamente le modalità di nomina dell'ufficio di presidenza; esplicitando la composizione paritaria dell'organo, con la precisazione che esso dovrà essere costituito di un ugual numero di deputati e senatori; e stabilendo che la composizione avviene secondo criteri di proporzionalità tra i gruppi (e non tra maggioranza e opposizioni);
4. all'articolo 17, comma 2, sopprimere le parole da: « Al fine» fino a «Servizio sanitario nazionale « e da: «assicurando comunque» fino alla fine del comma;
5. sopprimere, all'articolo 18, comma 3, il riferimento agli emendamenti del relatore;
6. precisare, all'articolo 52, comma 1, che l'attività di redazione del testo unico affidata all'esecutivo ha finalità meramente compilativa e che pertanto le modifiche delle disposizioni di legge preesistenti devono limitarsi ad assicurare il coordinamento formale delle disposizioni raccolte nel testo unico.
La Commissione Giustizia,
esaminato il testo del disegno di legge in oggetto,
rilevato che l'articolo 10, comma 8, prevede che in caso di mancata comunicazione dei dati previsti dal comma 7 del medesimo articolo sia applicata una sanzione pecuniaria a carico del dirigente responsabile pari al 5 per cento della sua retribuzione di risultato;
osservato che l'articolo 49, comma 1, dispone che, nei contratti stipulati per operazioni finanziarie che prevedano quale soggetto debitore un'amministrazione pubblica, sia inserita un'apposita clausola che prevede a carico degli istituti finanziatori, l'obbligo di comunicare, in via telematica, entro dieci giorni dalla stipula, al MEF, all'ISTAT ed alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione finanziaria, con indicazione dell'ammontare della stessa, del piano delle erogazioni e del piano di ammortamento, con distinta evidenza della quota capitale e della quota interessi; il comma 2 prevede che, in caso di inadempienza, all'istituto finanziatore si applica una sanzione pari allo 0,5 per cento dell'importo dell'operazione;
rilevato altresì che, all'articolo 49, comma 1, appare opportuno sopprimere le parole «al massimo», risultando formalmente più corretto prevedere che la comunicazione debba avvenire «entro dieci giorni dalla stipula»; che al medesimo comma, inoltre, occorrerebbe chiarire, nel caso in cui le parole «ove disponibile» debbano intendersi riferite al solo piano di ammortamento, se tale formulazione non rischi di lasciare alle parti la disponibilità circa la redazione o meno del piano; che andrebbe altresì chiarito che il piano di ammortamento non debba essere comunicato quando sia escluso dalla natura dell'operazione;
osservato che, all'articolo 49, comma 2, appare inutile la distinzione fra ritardo e omissione;
rilevato quindi che l'articolo 51 contiene la delega al Governo per la riforma ed il potenziamento del sistema dei controlli di ragioneria e del programma di analisi e valutazione della spesa; in particolare, la lettera b) prevede la condivisione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i servizi di controllo interno di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 286 del 1999 e gli uffici di statistica dei diversi Ministeri, delle relative banche dati, anche attraverso l'acquisizione, per via telematica, di tutte le altre informazioni necessarie alla realizzazione dell'attività di analisi e valutazione della spesa; la lettera c) dispone quindi la previsione di sanzioni pecuniarie in caso di mancata comunicazione dei dati di cui alla lettera b) da parte dei dirigenti responsabili delle amministrazioni interessate;
ritenuto opportuno che, all'articolo 51, comma 1, lettera c) sia precisato se si faccia riferimento ad una sanzione pecuniaria di carattere penale o amministrativo, e che siano fornite indicazioni sulla configurazione della sanzione medesima, ad esempio prevedendo un minimo e un massimo;
ritenuto infine opportuno, con riferimento agli articoli 10, comma 8 e 49, comma 2, prevedere l'attivazione di poteri sostitutivi per assicurare comunque l'adempimento degli obblighi previsti, anche rafforzando, in relazione alla fattispecie di cui all'articolo 49, comma 2, i poteri di controllo della Banca d'Italia;
esprime
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 8, all'articolo 49, comma 2 e all'articolo 51, comma 1, lettere b) e c), come indicato in premessa.
La III Commissione (Affari esteri e comunitari),
esaminata, per le parti di propria competenza, la proposta di legge C. 2555, approvata dal Senato, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;
condivisa la finalità di adeguare la cornice normativa che regola la finanza pubblica al mutato assetto costituzionale dei rapporti tra lo Stato e gli enti territoriali ed ai vincoli di bilancio derivanti dall'appartenenza del nostro Paese all'Unione europea;
sottolineata l'esigenza che le nuove unità di voto che saranno soggette all'approvazione parlamentare nell'ambito dello stato di previsione di ciascun dicastero siano tali da rendere intellegibile la natura e la funzionalità dell'intervento finanziario;
ribadita la necessità che gli accantonamenti finalizzati all'adempimento di obblighi internazionali non siano altrimenti utilizzati,
esprime
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di rafforzare ulteriormente la preclusione dell'utilizzo per finalità difformi degli accantonamenti per l'adempimento di obblighi internazionali di cui all"articolo 18, comma 1, lettera a).
La VI Commissione,
esaminata la proposta di legge C. 2555, approvata dal Senato, recante Legge di contabilità e finanza pubblica;
sottolineato il notevole rilievo della proposta di legge, la quale realizza un'importante riforma della disciplina di contabilità nazionale, volta ad adeguare il contesto normativo in materia al mutato assetto costituzionale dei rapporti tra lo Stato e gli enti territoriali e ai vincoli di bilancio derivanti dall'ordinamento comunitario, nonché ad introdurre strumenti di pianificazione e controllo della spesa, finalizzati a contenerne l'espansione;
evidenziato come la riforma modifichi la tempistica e gli strumenti della programmazione finanziaria, rafforzando ulteriormente il principio della programmazione finanziaria triennale che è già stato seguito dal Governo negli interventi di politica economica finora posti in essere nel corso della legislatura;
sottolineato come l'intervento legislativo si inserisca nel generale contesto della riforma in senso federalista del sistema fiscale nazionale, ed intenda dunque disciplinare il coordinamento della finanza pubblica degli enti territoriali ed il coinvolgimento dei diversi livelli di governo nell'elaborazione degli obiettivi programmatici, ai fini della ripartizione degli obiettivi finanziari e della fissazione del quadro di riferimento normativo del Patto di stabilità interno;
evidenziato come la proposta intenda rafforzare gli strumenti di controllo sulla spesa e sugli andamenti di finanza pubblica, ed incrementare il livello di trasparenza dei conti pubblici, anche attraverso l'istituzione di specifici organismi parlamentari, nonché stabilendo, all'articolo 6, il principio dell'accesso da parte della Camera e del Senato a tutte le banche dati rilevanti per la finanza pubblica;
sottolineato come l'intervento legislativo intenda potenziare gli strumenti di analisi e valutazione della spesa da parte delle amministrazioni centrali, individuando un sistema di indicatori di risultato,
rilevato positivamente come l'articolo 10 della proposta di legge, il quale disciplina la Decisione di finanza pubblica (DFP) che sostituirà il Documento di programmazione economico - finanziaria, preveda opportunamente, alla lettera b) del comma 1, che la predetta Decisione riporti anche la previsione tendenziale, a legislazione vigente, del valore della pressione fiscale delle amministrazioni pubbliche, recependo normativamente una prassi affermatasi nei documenti di programmazione;
sottolineato inoltre come l'articolo 10, comma 1, lettera e), stabilisca che la DFP debba indicare, tra gli obiettivi programmatici per ciascun anno, anche l'obiettivo di massima della pressione fiscale complessiva, coerente con il livello massimo di spesa corrente, rafforzando in tal modo il valore programmatico della stessa DFP;
evidenziata la norma recata dal comma 1 dell'articolo 15, la quale prevede che la Ragioneria generale dello Stato consenta l'accesso e l'invio alle Camere, in formato elettronico elaborabile, dei dati contenuti nella banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 14, comma 1, contenente i dati relativi ai bilanci di previsione, ai conti consuntivi ed alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie per l'attuazione della legge;
richiamata altresì positivamente la previsione di cui all'articolo 15, comma 4, secondo cui il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze è chiamato a pubblicare mensilmente un rapporto sull'andamento delle entrate tributarie e contributive ed a pubblicare per ogni trimestre elaborazioni riguardanti il monitoraggio degli effetti sulle entrate delle principali misure tributarie adottate e l'analisi dei risultati conseguiti in materia di entrata, con riferimento all'andamento di tutte le imposte, tasse e tributi, anche di competenza di regioni e enti locali, con indicazioni relative all'attività accertativa e alla riscossione;
evidenziato come il comma 9 dell'articolo 22 preveda che ciascuno stato di previsione sia accompagnato da una nota integrativa al bilancio di previsione che illustri, con riferimento alle previsioni di entrata, i criteri utilizzati per la previsione relativa alle principali imposte e tasse, e specifichi, per ciascun titolo delle entrate, la quota di risorse avente carattere ricorrente o meno, nonché gli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti - con separata indicazione delle disposizioni introdotte nell'esercizio - recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti, fornendo in tal modo importanti elementi informativi al Parlamento ai fini della valutazione e programmazione delle scelte legislative in materia tributaria;
rilevata l'esigenza di assicurare il massimo coordinamento tra l'intervento legislativo in esame e le norme della legge n. 42 del 2009,
esprime
con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare le disposizioni dell'articolo 2, che conferiscono una delega legislativa al Governo per l'adeguamento dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, con le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera h), della legge n. 42 del 2009, la quale contiene principi e criteri direttivi che concernono materia analoga, prevedendo che il Governo proceda, attraverso i decreti legislativi delegati, alla individuazione dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali;
b) sempre con riferimento all'articolo 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare i principi di delega di cui alle lettere d) ed f) del comma 2, che prevedono, rispettivamente, l'affiancamento, in via sperimentale, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria, di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale, ispirati a criteri comuni, e la definizione di un sistema di indicatori di risultato riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri comuni alle diverse amministrazioni, con i principi di delega, sostanzialmente analoghi, di cui all'articolo 43, comma 2, lettere a) ed l), relativi al completamento della riforma del bilancio;
c) con riferimento all'articolo 4, che istituisce la Commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici, valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificarne i criteri di composizione, prevedendo che essa rispecchi la proporzione dei gruppi parlamentari, e non, come prevede attualmente il comma 2 della disposizione, la rappresentanza proporzionale della «maggioranza» e delle «opposizioni», nozioni, queste ultime, che potrebbero non risultare di univoca interpretazione;
d) con riferimento all'articolo 9, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare meglio i meccanismi di coordinamento della finanza pubblica, in coerenza con le previsioni della legge n. 42 del 2009, in particolare ribadendo la necessità di mantenere uno stretto legame tra la procedura relativa al Patto di stabilità e quella relativa al Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della predetta legge n. 42, definendo nella DFP, per entrambe le procedure, gli obiettivi di comparto, previa adeguata conclusione dei processi di concertazione tra lo Stato, le regioni e le autonomie locali, e prevedendo altresì che la manovra finanziaria relativa ai livelli
e) con riferimento all'articolo 10, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare le previsioni, ivi contenute, relative all'evidenziazione nella DFP degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, con quelle di cui all'articolo 18 della legge n. 42 del 2009, il quale prevede che la definizione, per ciascun livello di governo territoriale, del livello programmato dei saldi da rispettare, delle modalità di ricorso al debito, nonché dell'obiettivo programmato della pressione fiscale complessiva, avvenga mediante norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica che il Governo, previo confronto e valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata, è chiamato a proporre nell'ambito del disegno di legge finanziaria in coerenza con gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati da parte del Documento di programmazione economico-finanziaria;
f) con riferimento all'articolo 10, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di mantenere la lettera g), la quale prevede che la DFP debba riportare anche la disaggregazione degli obiettivi programmatici della manovra finanziaria con riferimento alle entrate e alle spese, eventualmente prevedendo che tale indicazione disaggregata sia realizzata in modo graduale.
La VIII Commissione,
esaminate le proposte di legge C. 2555, approvata dal Senato, «Legge di contabilità e finanza pubblica» e C. 659 D'Antona;
ritenuto che essa realizza una incisiva opera di modernizzazione del contesto normativo di governo della finanza pubblica che consente l'adeguamento dello stesso al nuovo assetto costituzionale dei rapporti dello Stato con gli enti territoriali, da un lato, e con le istituzioni e gli organismi comunitari dall'altro;
considerato che, mentre consente di superare una fase nella quale l'esame dei provvedimenti di bilancio è stata, a volte, occasione per interventi parziali, particolaristici e microsettoriali, il provvedimento esaminato fornisce al contempo alla manovra finanziaria, grazie all'orizzonte temporale di riferimento, quella stabilità che è essenziale per proseguire efficacemente nella politica di risanamento dei conti del Paese;
ritenuto, altresì, che il testo esaminato presenti rilevanti profili di connessione con materie che rientrano nelle competenze della VIII Commissione, com'è il caso, ad esempio, della delega legislativa prevista all'articolo 31, commi 8 e 9, in materia di controlli, di monitoraggio e di informazione sui flussi di spesa pubblica per la realizzazione delle opere pubbliche e sullo stato di avanzamento dei relativi lavori;
considerato, infine, che, sempre con riferimento ai profili di stretto interesse della VIII Commissione, nel provvedimento esaminato è solo in parte confermato il quadro normativo vigente in ordine ai documenti che, dopo essere predisposti dal Governo, devono essere allegati alla Decisione di finanza pubblica, vale a dire all'atto sostitutivo dell'attuale DPEF;
esprime
con le seguenti condizioni:
all'articolo 10, dopo il comma 9, sia inserito un comma nel quale sia previsto che il documento predisposto ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è allegato alla Decisione di finanza pubblica;
sia espressamente previsto nel provvedimento esaminato che le attività di selezione dei progetti e di definizione delle opere prioritarie, indicate all'articolo 31, comma 9, lettera a), avvengano - almeno per quanto riguarda le infrastrutture strategiche - in coerenza con il quadro programmatorio delineato, quantomeno, dal Programma infrastrutture strategiche, previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443 (cosiddetta «legge-obiettivo») ed espressamente richiamato dall'articolo 10, comma 8 dello stesso provvedimento in esame. Conseguentemente, sia espressamente previsto nel provvedimento esaminato che gli schemi di decreti legislativi, di cui all'articolo 31, comma 8, siano sottoposti oltre che alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, anche alle Commissioni parlamentari competenti per materia;
sia espressamente previsto all'articolo 12, comma 3, che la relazione, da predisporre a cura del Ministro dello sviluppo economico e da presentare annualmente alle Camere, sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e sui risultati conseguiti, sia redatta, con riferimento alle ricadute in termini di sostenibilità ambientale, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. Conseguentemente, sia previsto che tale relazione sia sottoposta all'esame delle Commissioni parlamentari competenti per materia;
sia espressamente previsto che il documento di previsione delle spese relative ai programmi aventi natura o contenuti ambientali sia allegato al disegno di legge di bilancio, per dare effettività a quanto previsto dall'articolo 37, comma 6, in merito alle risultanze delle spese relative ai medesimi programmi da allegare al rendiconto generale dello stato.
La XIV Commissione,
esaminata la proposta di legge di contabilità e finanza pubblica, C 2555;
tenuto conto che il coordinamento delle politiche economiche costituisce, ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 del Trattato istitutivo della Comunità europea, uno degli strumenti fondamentali per il conseguimento degli obiettivi del processo di integrazione europea;
rilevato che, a partire dal 2005, l'Unione europea si è dotata di un ciclo di governance economica triennale, strettamente connesso alla Strategia di Lisbona, che si fonda sulle linee direttrici integrate per la crescita e l'occupazione, contenenti i grandi orientamenti per le politiche economiche e gli indirizzi di massima per l'occupazione;
considerato, altresì, che in coerenza con le linee direttrici, gli Stati membri definiscono programmi di riforma nazionali di durata triennale e riferiscono annualmente alla Commissione europea in merito alla relativa attuazione;
tenuto conto della disciplina del Patto di stabilità e crescita di cui ai regolamenti del Consiglio n. 1466/97 e 1467/97 del 7 luglio 1997 e successive modificazioni ed, in particolare, dell'obbligo per gli Stati che hanno adottato la moneta unica di presentare annualmente un Programma di stabilità;
sottolineata l'esigenza che il ciclo di programmazione degli obiettivi di finanza pubblica e gli strumenti di attuazione previsti dalla proposta di legge in esame siano pienamente coerenti con gli obiettivi e i parametri fissati dall'Unione europea nell'ambito del coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri e in applicazione della disciplina del Patto di Stabilità e crescita;
rilevata, conseguentemente, la necessità che le Camere siano pienamente e tempestivamente coinvolte nella predisposizione del programma di stabilità e dei relativi aggiornamenti annuali nonché del programma nazionale di riforma e delle relazioni annuali di attuazione;
rilevato che il disegno di legge comunitaria 2009, nel testo approvato dalla Camera in prima lettura, già reca una specifica disciplina volta ad assicurare che il programma nazionale di riforma per l'attuazione della Strategia di Lisbona sia sottoposto alle Camere prima della trasmissione alle Istituzioni dell'UE,
esprime
con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che la Decisione di finanza pubblica, di cui all'articolo 10 della proposta di legge in esame, deve essere coerente con gli obiettivi fissati dalle Linee direttrici integrate per la crescita e l'occupazione adottate dall'Unione europea, nonché con i programmi nazionali di riforma per l'attuazione in Italia della Strategia di Lisbona;
b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere l'obbligo per il Governo di sottoporre all'esame delle Commissioni parlamentari competenti, prima della trasmissione alla Commissione europea, l'aggiornamento annuale del programma di stabilità, specificando altresì nella disposizione che lo stesso deve contenere anche indicazioni di massima in ordine alla composizione degli interventi di finanza pubblica;
c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare l'articolo 8, comma 1, lettera f), nel senso di specificare che l'aggiornamento viene presentato non solo alla Commissione europea
La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminata la proposta di legge C. 2555 «Legge di contabilità e finanza pubblica» approvata in prima lettura dal Senato il 24 giugno 2009;
considerato che il provvedimento reca un'articolata proposta di riforma della disciplina di contabilità nazionale, finalizzata ad adeguare il contesto normativo del governo della finanza pubblica al mutato assetto costituzionale dei rapporti tra lo Stato e gli enti territoriali e ai vincoli di bilancio derivanti dall'ordinamento comunitario, nonché ad introdurre strumenti di pianificazione e controllo della spesa finalizzati a contenerne l'espansione;
considerato che le norme recate dalla proposta di legge e dai relativi decreti legislativi, al pari di quelle di attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117 e 119 della Costituzione, e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, fermo restando quanto disposto, per le regioni e le province autonome, dai rispettivi statuti speciali;
valutato positivamente l'impianto della riforma della disciplina di contabilità nazionale anche relativamente ai principi del coordinamento con la finanza pubblica degli enti territoriali ivi previsti;
rilevata comunque l'opportunità di coordinare meglio le disposizioni della proposta di legge in materia di armonizzazione con la finanza pubblica degli enti territoriali con le norme della legge 5 maggio 2009, n. 42 che, intervengono sul medesimo tema;
ritenuto che:
il provvedimento afferisce, in primo luogo, alle materie «sistema contabile dello Stato», affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, e «coordinamento della finanza pubblica», rimessa alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
esso richiama altresì la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» (articolo 117, secondo
valutato l'articolo 17, comma 2, che, al fine di assicurare, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, il coordinamento della finanza pubblica nonché il monitoraggio della situazione economico-finanziaria del Servizio sanitario nazionale, rimette alle leggi delle regioni e delle province autonome la disciplina della composizione numerica e dei requisiti professionali del collegio sindacale delle aziende sanitarie, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero-universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico, assicurando comunque, ove non già previsto dalla normativa vigente, la presenza di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
considerato che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 270 del 2005, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 288 del 2003, nella parte in cui determinava le modalità di designazione dei 5 membri del collegio sindacale degli IRCCS trasformati in fondazioni, stabilendo che la competenza legislativa concorrente in materia di «tutela della salute» e di «ricerca scientifica» non legittima ulteriormente una presenza obbligatoria per legge di rappresentanti ministeriali in ordinari organi di gestione o di controllo di enti pubblici che non appartengono più all'area degli enti statali;
esprime
con le seguenti condizioni:
1) le disposizioni della proposta di legge siano coordinate con la legge 5 maggio 2009, n. 42, con particolare riferimento ai costi standard e al Patto di convergenza;
2) si preveda che la relazione sull'economia e finanza pubblica contenga anche un puntuale rendiconto degli obiettivi conseguiti dalle autonomie territoriali nell'anno precedente;
3) sia soppresso il comma 2 dell'articolo 17 nella parte in cui prevede la presenza di un membro del Ministero dell'economia nei collegi sindacali degli IRCCS di diritto pubblico.
TESTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica secondo le modalità stabilite dalla presente legge e dai relativi decreti legislativi, sulla base dei princìpi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica, e ne condividono le conseguenti responsabilità. | 1. Le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base dei princìpi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica, e ne condividono le conseguenti responsabilità. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Ai fini della presente legge, per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari. | 2. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio. | 3. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Le disposizioni recate dalla presente legge e dai relativi decreti legislativi nonché dalle norme di attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117 e 119, secondo comma, della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione. | 4. Le disposizioni recate dalla presente legge e dai relativi decreti legislativi costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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5. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano rimane fermo quanto disposto nei rispettivi statuti speciali. | 5. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Per consentire il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche e dei relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica. I sistemi e gli schemi di cui al primo periodo sono raccordabili con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi. | 1. Per consentire il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni e degli enti locali, e dei relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica. I sistemi e gli schemi di cui al primo periodo sono raccordabili con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: | 2. Identico: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione dei conti delle amministrazioni pubbliche; | a) identica; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi di cui alla lettera a); | b) identica; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite, al fine di rendere più trasparenti e significative le voci di bilancio dirette all'attuazione delle politiche pubbliche, e adozione di un sistema unico di codifica dei singoli provvedimenti di spesa correlati alle voci di spesa riportate nei bilanci; | c) identica; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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d) affiancamento, ai fini conoscitivi, in via sperimentale, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale che si ispirino a comuni criteri di contabilizzazione; | d) affiancamento, ai fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale che si ispirino a comuni criteri di contabilizzazione; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e) adozione di un bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema tipo definito dal Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con i Ministri interessati e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni; | e) adozione di un bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema tipo definito dal Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con i Ministri interessati; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f) definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni alle diverse amministrazioni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata relativamente a quelli concernenti le regioni e le province autonome e gli enti locali. | f) definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni alle diverse amministrazioni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Ai decreti legislativi di cui al comma 1 è allegato un nomenclatore che illustra le definizioni degli istituti contabili e le procedure finanziarie per ciascun comparto o tipologia di enti a cui si conformano i relativi regolamenti di contabilità. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. I decreti legislativi che comportino | 4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. I decreti legislativi che comportino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 18, comma 3. | riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Gli schemi dei decreti legislativi relativi alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali sono, altresì, trasmessi per l'intesa alla Conferenza unificata. In mancanza di intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta. | Soppresso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1 è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, senza oneri a carico della finanza pubblica, il comitato per i princìpi contabili delle amministrazioni pubbliche, composto da ventidue componenti, così suddivisi: | 5. Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1 è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, senza oneri a carico della finanza pubblica, il comitato per i princìpi contabili delle amministrazioni pubbliche, composto da ventitré componenti, così suddivisi: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) quattro rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, uno dei quali con funzioni di presidente, e un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nonché un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri; | a) quattro rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, uno dei quali con funzioni di presidente, e un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nonché un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) un rappresentante ciascuno per il Senato della Repubblica, la Camera dei deputati, come invitati permanenti, e la Corte dei conti; | b) identica; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) un rappresentante dell'ISTAT; | c) identica; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d) sette rappresentanti degli enti territoriali, di cui tre designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno dei quali per le autonomie speciali, uno designato dall'Unione delle province d'Italia (UPI), uno designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno designato dall'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM) e uno designato dalle Assemblee | d) identica; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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legislative regionali e delle province autonome, d'intesa tra di loro nell'ambito della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e) tre esperti in materia giuridico-contabile-economica. | e) identica. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Alla legge 5 maggio 2009, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
b) all'articolo 2, comma 2, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h) adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite; adozione di un bilancio consolidato con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema comune; affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale ispirati a comuni criteri di contabilizzazione; raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi; definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui alla presente legge tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi; definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni
c) all'articolo 2, comma 6, primo periodo, le parole: «e reca i princìpi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici di cui al comma 2, lettera h)» sono soppresse;
d) all'articolo 2, comma 6, terzo periodo, le parole: «Contestualmente all'adozione del primo schema di decreto legislativo, il Governo trasmette alle Camere, in allegato a tale schema» sono sostituite dalle seguenti: «Il Governo trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2010»;
6. Il comitato per i princìpi contabili agisce in reciproco raccordo con la Commissione tecnica paritetica per il federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in particolare per le attività di cui all'articolo 2, comma 2, lettera h), della medesima legge con lo scambio di tutte le risultanze relative alla armonizzazione dei bilanci pubblici.
7. Il comitato per i princìpi contabili agisce in reciproco raccordo con la Commissione tecnica paritetica per il federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, per le attività di cui all'articolo 2, comma 2, lettera h), della medesima legge con lo scambio di tutte le risultanze relative alla armonizzazione dei bilanci pubblici.
1. Per i tre esercizi finanziari successivi all'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, insieme alla Relazione sull'economia e la finanza pubblica, presenta alle Commissioni competenti per le conseguenze di carattere finanziario dei due rami del Parlamento un rapporto sullo stato di attuazione della presente legge. Il rapporto è centrato sull'avanzamento e sulla messa in opera della nuova organizzazione del bilancio dello Stato.
1. Per i tre esercizi finanziari successivi all'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette, in allegato alla Relazione sull'economia e la finanza pubblica, un rapporto sullo stato di attuazione della presente legge con particolare riferimento alle attività volte alla realizzazione della nuova organizzazione del bilancio dello Stato e dei bilanci delle altre amministrazioni pubbliche, evidenziando il collegamento tra la nuova struttura del bilancio e la nuova organizzazione delle amministrazioni pubbliche conseguente all'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, e dei relativi decreti legislativi. Nel rapporto si dà altresì conto dello stato di attuazione delle disposizioni di cui alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come sostituita dall'articolo 2, comma 6, lettera b), della presente legge.
1. È istituita la Commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici, avente il compito di promuovere e tutelare la trasparenza e l'informazione nel campo della finanza pubblica.
a) sul contenuto informativo necessario dei documenti trasmessi dal Governo, con l'obiettivo di migliorare il contenuto informativo e rendere omogenea la prospettazione delle informazioni, al fine della comparabilità nel tempo e tra strumenti;
b) sulle metodologie per la quantificazione delle innovazioni legislative con identificazione dei livelli informativi di supporto della quantificazione, nonché sull'eventuale predisposizione di schemi metodologici per settore per la valutazione degli effetti finanziari;
c) sulle metodologie per la costruzione degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, anche di settore, con evidenziazione delle basi conoscitive necessarie per la loro verifica; sulla definizione dei contenuti minimi di raccordo tra andamenti tendenziali e innovazioni legislative; sui criteri metodologici per la predisposizione di previsioni a politiche invariate;
d) sull'identificazione di ambiti per i quali è possibile migliorare la struttura dell'informazione disponibile ai fini della predisposizione dei bilanci, nonché sul
1. Il Governo, nel rapporto di cui all'articolo 3 e su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti, fornisce alle medesime Commissioni tutte le informazioni utili ad esercitare un controllo costante sull'attuazione della presente legge. Sulla base delle informazioni ricevute e dell'attività istruttoria svolta anche in forma congiunta con le modalità definite dalle intese di cui al comma 2, le Commissioni parlamentari competenti delle due Camere formulano osservazioni ed esprimono valutazioni utili alla migliore impostazione dei documenti di bilancio e delle procedure di finanza pubblica.
a) monitoraggio, controllo e verifica degli andamenti di finanza pubblica e analisi delle misure finalizzate al miglioramento della qualità della spesa, con particolare riferimento all'individuazione di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi di bilancio;
b) verifica dello stato di attuazione del processo di riforma e dell'adeguamento
e) su ogni altra attività istruttoria e metodologica relativa all'informazione nel campo della finanza pubblica.
4. La Commissione trasmette i propri atti alle Presidenze dei due rami del Parlamento e al Ministro dell'economia e delle finanze.
c) analisi del contenuto informativo necessario dei documenti trasmessi dal Governo, al fine di assicurare una informazione sintetica, essenziale e comprensibile, con il grado di omogeneità sufficiente a consentire la comparabilità nel tempo tra settori, livelli territoriali e tra i diversi documenti;
d) verifica delle metodologie utilizzate dal Governo per la copertura finanziaria delle diverse tipologie di spesa, nonché per la quantificazione degli effetti finanziari derivanti da provvedimenti legislativi, e identificazione dei livelli informativi di supporto della quantificazione, nonché formulazione di indicazioni per la predisposizione di schemi metodologici distinti per settore per la valutazione degli effetti finanziari;
e) analisi delle metodologie utilizzate per la costruzione degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, anche di settore, delle basi conoscitive necessarie per la loro verifica, nonché riscontro dei contenuti minimi di raccordo tra andamenti tendenziali e innovazioni legislative.
1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «La proposta di nomina è sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari. La designazione non può essere effettuata se non in caso di parere favorevole espresso con la maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate».
1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «La designazione effettuata dal Governo è sottoposta al previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che possono procedere all'audizione della persona designata. La nomina è subordinata al parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti».
1. Ai fini del controllo parlamentare sulla finanza pubblica, anche di settore, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno accesso alle banche dati rilevanti per il monitoraggio della finanza pubblica, nonché ad ogni altra fonte informativa ritenuta utile.
1. Ai fini del controllo parlamentare sulla finanza pubblica, anche di settore, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno accesso, sulla base di apposite intese, alle banche dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa gestita da soggetti pubblici rilevante ai fini del controllo della finanza pubblica.
Soppresso
1. Gli elementi tecnici funzionali all'esercizio del controllo parlamentare della finanza pubblica sono forniti da un'unica, apposita struttura di supporto, istituita d'intesa tra i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
1. L'impostazione delle previsioni di entrata e di spesa dei bilanci delle amministrazioni pubbliche è ispirata al metodo della programmazione.
1. Identico.
a) la Relazione sull'economia e la finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il 15 aprile di ogni anno;
a) identica;
b) la Decisione di finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il 20 settembre di ogni anno;
b) la Decisione di finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il 15 settembre di ogni anno;
c) il disegno di legge di stabilità, da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno, corredato di una nota tecnico-illustrativa da inviare alle Camere;
c) identica;
d) il disegno di legge del bilancio dello Stato, da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno;
d) identica;
e) i provvedimenti collegati alla legge di stabilità, da presentare alle Camere entro il 15 novembre;
e) i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il mese di febbraio;
f) l'aggiornamento del Programma di stabilità, da presentare alla Commissione europea secondo il calendario concordato in sede europea;
f) l'aggiornamento del Programma di stabilità, da presentare al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea secondo il calendario concordato in sede europea;
g) gli specifici strumenti di programmazione delle altre amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato.
g) identica.
3. I documenti di cui al comma 2, con esclusione di quelli di cui alle lettere b) e
3. I documenti di cui al comma 2, con esclusione di quelli di cui alle lettere b) e
1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali determinano gli obiettivi dei propri bilanci annuali e pluriennali in coerenza con gli obiettivi programmatici risultanti dalla Decisione di cui all'articolo 10.
1. Identico.
1. In sede di predisposizione dell'aggiornamento del Programma di stabilità da presentare al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea, il Governo trasmette alle Camere e alla Conferenza unificata, entro i quindici giorni antecedenti la data di presentazione concordata in sede europea, lo schema di aggiornamento del Programma di stabilità che comprende un quadro sulle prospettive di medio termine della politica economica italiana nell'ambito dell'Unione europea, con l'indicazione delle linee guida per la sua implementazione a livello di politiche nazionali.
1. La Decisione di finanza pubblica contiene gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno per il triennio successivo e definisce gli obiettivi articolati per i sottosettori del conto delle amministrazioni pubbliche relativi all'amministrazione centrale, all'amministrazione locale e agli enti di previdenza. Essa, inoltre, aggiorna le previsioni per l'anno in corso.
1. La Decisione di finanza pubblica contiene gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno per il triennio successivo e definisce gli obiettivi articolati per i sottosettori del conto delle amministrazioni pubbliche relativi alle amministrazioni centrali, alle amministrazioni locali e agli enti di previdenza e assistenza sociale. Essa, inoltre, aggiorna le previsioni per l'anno in corso.
a) l'indicazione della evoluzione economico-finanziaria internazionale, per l'anno in corso e per il periodo di riferimento; per l'Italia, le previsioni macroeconomiche, tendenziali e programmatiche, per ciascun anno del periodo di riferimento, con evidenziazione dei contributi alla crescita delle diverse determinanti, dell'evoluzione dei prezzi, del mercato del lavoro e dell'andamento dei conti con l'estero; l'esplicitazione dei parametri economici essenziali utilizzati per le previsioni di finanza pubblica in coerenza con gli andamenti macroeconomici tendenziali e programmatici;
a) l'indicazione della evoluzione economico-finanziaria internazionale, per l'anno in corso e per il periodo di riferimento; per l'Italia, le previsioni macroeconomiche programmatiche, per ciascun anno del periodo di riferimento, con evidenziazione dei contributi alla crescita delle diverse determinanti, dell'evoluzione dei prezzi, del mercato del lavoro e dell'andamento dei conti con l'estero; l'esplicitazione dei parametri economici essenziali utilizzati per le previsioni di finanza pubblica in coerenza con gli andamenti macroeconomici programmatici;
b) le previsioni tendenziali a legislazione vigente, basate sui parametri di cui alla lettera a) e, per la parte discrezionale della spesa, sull'invarianza dei servizi e delle prestazioni offerte, dei flussi di entrata e di uscita del conto economico dei sottosettori di cui al comma 1, al netto e al lordo delle eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche, e di quelli del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche, con una indicazione di massima anche per l'anno in
b) identica;
c) le previsioni tendenziali del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e del saldo di cassa del settore statale;
c) identica;
d) una indicazione di massima, accanto alle previsioni di cui alle lettere b) e c), delle risorse finanziarie necessarie a confermare normativamente, per il periodo di riferimento del documento, gli impegni e gli interventi di politica economica e di bilancio adottati negli anni precedenti per i principali settori di spesa;
d) identica;
e) gli obiettivi programmatici, indicati per ciascun anno del periodo di riferimento in rapporto al prodotto interno lordo e tenuto conto della manovra di cui alla lettera f), per l'indebitamento netto, per il saldo di cassa e per il debito delle amministrazioni pubbliche, articolati per i sottosettori di cui al comma 1, nonché, in valore assoluto, per il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e per il saldo di cassa del settore statale e, infine, l'obiettivo di massima della pressione fiscale complessiva, coerente con il livello massimo di spesa corrente;
e) gli obiettivi programmatici, indicati per ciascun anno del periodo di riferimento in rapporto al prodotto interno lordo e tenuto conto della manovra di cui alla lettera g), per l'indebitamento netto, per il saldo di cassa e per il debito delle amministrazioni pubbliche, al netto e al lordo degli interessi e delle eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche, articolati per i sottosettori di cui al comma 1, nonché, in valore assoluto, per il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e per il saldo di cassa del settore statale e, a fini conoscitivi, l'obiettivo di massima della pressione fiscale complessiva, coerente con il livello massimo di spesa corrente;
f) in coerenza con gli obiettivi di cui alla lettera e), il contenuto del Patto di convergenza e il contenuto del Patto di stabilità interno, nonché le sanzioni per gli enti territoriali nel caso di mancato rispetto di quanto previsto dal patto di stabilità interno;
g) a fini conoscitivi, le previsioni in termini programmatici della disaggregazione degli obiettivi di cui alla lettera e) con riferimento alle entrate e alle spese, al netto e al lordo degli interessi e delle eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche;
soppressa
h) l'indicazione di eventuali provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia;
h) l'indicazione di eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia e per competenza delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dalla Decisione di finanza pubblica, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia. I regolamenti parlamentari determinano le procedure e i termini per l'esame dei disegni di legge collegati;
i) l'evidenziazione, a fini conoscitivi, del prodotto potenziale e degli indicatori strutturali programmatici del conto economico delle pubbliche amministrazioni.
i) identica.
3. Il Governo presenta alle Camere una Nota di aggiornamento della Decisione di cui al comma 1, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari, ogniqualvolta intenda modificare gli obiettivi di cui al comma 2, lettera e), ovvero in caso di scostamenti rilevanti degli andamenti di finanza pubblica rispetto ai medesimi obiettivi che rendano necessari interventi correttivi.
1. La legge di stabilità e la legge di bilancio compongono la manovra triennale di finanza pubblica. Essa contiene, per il triennio di riferimento, le misure qualitative e quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici indicati all'articolo 10, commi 1 e 2, della presente legge. Nel corso del periodo considerato dalla manovra, in caso di eventuali aggiornamenti degli obiettivi, conseguenti anche a cambiamenti delle condizioni economiche, la manovra annuale ridetermina gli interventi per gli anni successivi a quello in corso.
1. Identico.
a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni contabili e debitorie pregresse specificamente indicate;
a) identica;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti imposte dirette e indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto di norma dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti a imposte dirette e indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto di norma dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione. È fatto salvo quanto previsto dalla
c) gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 19 e le corrispondenti tabelle;
c) gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 18 e le corrispondenti tabelle;
d) gli importi, in apposita tabella, delle singole autorizzazioni legislative di spesa o di quote di esse, con le relative aggregazioni per programma e per missione, sia di parte corrente sia di conto capitale, che sono rifinanziate, ridotte e rimodulate anche per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale. Le autorizzazioni di spesa di parte corrente che possono essere determinate in apposita tabella sono quelle di natura permanente la cui quantificazione è demandata alla legge di stabilità ai sensi della legislazione vigente;
d) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, con esclusione delle spese obbligatorie;
e) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con distinta e analitica evidenziazione in apposito allegato dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni;
f) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente;
e) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico;
g) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico. Il suddetto importo, per la parte non utilizzata al termine dell'esercizio, è conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei provvedimenti negoziali;
f) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di stabilità dalle leggi vigenti;
h) identica;
g) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi di cui all'articolo 10, comma 2, lettere b) e c);
i) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, fatto salvo quanto previsto dalla lettera m);
h) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 18, comma 13;
l) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 17, comma 13;
i) le norme di coordinamento, anche dinamico, della finanza pubblica, intese ad assicurare il concorso dei vari livelli di governo al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della presente legge, e le norme necessarie a realizzare il Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
m) le norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione del Patto di stabilità interno, come definito ai sensi degli articoli 8, comma 2, e 10, comma 5, nonché a realizzare il Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
4. Al disegno di legge di stabilità è allegato, a fini conoscitivi, un prospetto riepilogativo degli effetti triennali sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla manovra adottata ai sensi del presente articolo.
1. La Relazione sull'economia e la finanza pubblica contiene:
1. Identico:
a) l'analisi dell'andamento dell'economia e del conto economico e del conto di cassa delle amministrazioni pubbliche nell'anno precedente e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi indicati nella Decisione di cui all'articolo 10;
a) identica;
b) l'aggiornamento delle previsioni macroeconomiche, del conto economico delle amministrazioni pubbliche e dei relativi sottosettori nonché del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche per il periodo di previsione della Decisione e, in caso di scostamento dagli obiettivi, le eventuali misure correttive che il Governo intende adottare;
b) identica;
c) le indicazioni sul saldo di cassa del settore statale e sulle correlate modalità di copertura;
c) identica.
d) le informazioni sui conti consuntivi delle aziende di servizi delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, nonché sui conti consolidati con i risultati di gestione delle aziende controllate dalle stesse amministrazioni pubbliche.
soppressa
2. La Relazione di cui al comma 1, in particolare, fornisce le informazioni di dettaglio sui consuntivi e sulle previsioni dei conti dei principali settori di spesa, con particolare riferimento a quelli relativi al pubblico impiego, alla protezione sociale e alla sanità, nonché sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio. Essa fornisce inoltre, in apposita appendice, i dati relativi al bilancio statale secondo la classificazione economica con particolare riferimento alle principali tipologie di spesa, tra cui:
2. Identico.
b) consumi intermedi, distinti in funzionamento dell'amministrazione, della difesa, della sicurezza e altre spese per consumi intermedi;
c) trasferimenti correnti e in conto capitale, distinti per i principali programmi.
3. La Relazione di cui al presente articolo dà altresì conto del parere del Consiglio dell'Unione europea sull'aggiornamento del Programma di stabilità.
Soppresso
1. Le disposizioni del presente titolo costituiscono attuazione dell'articolo 117, primo comma, secondo comma, lettera r), e terzo comma, della Costituzione.
1. A decorrere dall'esercizio successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 2, comma 1, e del correlato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 del presente articolo, al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, accessibile alle stesse amministrazioni pubbliche secondo modalità da stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all'attuazione della presente legge.
1. Al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, accessibile alle stesse amministrazioni pubbliche secondo modalità da stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza unificata e il CNIPA, i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all'attuazione della presente legge. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è individuata la struttura dipartimentale responsabile della suddetta banca dati.
2. In apposita sezione della banca dati di cui al comma 1 sono contenuti tutti i dati necessari a dare attuazione al federalismo fiscale. Tali dati sono messi a disposizione, anche mediante accesso diretto, della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale e della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica per l'espletamento delle attività di cui agli articoli 4 e 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
1. In relazione alle esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, utilizzando anche i dati di cui al comma 1 dell'articolo 14, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a:
1. In relazione alle esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, utilizzando anche i dati di cui al comma 1 dell'articolo 13, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a:
a) consolidare le operazioni delle amministrazioni pubbliche sulla base degli elementi acquisiti con le modalità di cui alla presente legge e ai correlati decreti attuativi;
a) identica;
b) valutare la coerenza dei bilanci di previsione delle amministrazioni pubbliche, consolidati per sottosettori, con gli obiettivi di finanza pubblica indicati nella Decisione di cui all'articolo 10;
soppressa
c) valutare la coerenza della evoluzione delle grandezze di finanza pubblica nel corso della gestione con gli obiettivi di cui alla lettera b) e verificare a consuntivo il conseguimento degli stessi obiettivi;
b) valutare la coerenza della evoluzione delle grandezze di finanza pubblica nel corso della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica indicati nella Decisione di cui all'articolo 10 e verificare a consuntivo il conseguimento degli stessi obiettivi;
d) monitorare gli effetti finanziari delle misure previste dalla manovra di bilancio e dei principali provvedimenti adottati in corso d'anno;
c) identica;
e) effettuare, tramite i servizi ispettivi di finanza pubblica, verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. In ogni caso, per gli enti territoriali i predetti servizi effettuano verifiche volte a rilevare eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica e procedono altresì alle verifiche richieste dal Ministro competente all'avvio della procedura di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
d) effettuare, tramite i servizi ispettivi di finanza pubblica, verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I referti delle verifiche, ancorché effettuate su richiesta delle amministrazioni, sono documenti accessibili nei limiti e con le modalità previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e sono inviati alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica in qualità di materiali
f) consentire l'accesso e l'invio in formato elettronico elaborabile dei dati di cui al comma 1 dell'articolo 14 alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.
e) consentire l'accesso e l'invio in formato elettronico elaborabile dei dati di cui al comma 1 dell'articolo 13 alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pubblica mensilmente, entro il mese successivo a quello di riferimento, una relazione sul conto consolidato di cassa riferito all'amministrazione centrale, con indicazioni settoriali sugli enti degli altri comparti delle amministrazioni pubbliche tenendo conto anche delle informazioni desunte dal Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE).
2. Identico.
1. Nelle more della realizzazione della banca dati di cui all'articolo 14, per le finalità di monitoraggio e controllo dei conti pubblici, le amministrazioni pubbliche, nonché gli altri enti e società per i quali è comunque previsto l'invio dei bilanci alle amministrazioni vigilanti, sono tenuti all'invio telematico alla Ragioneria generale dello Stato dei dati relativi ai bilanci di previsione, alle relative variazioni e ai conti consuntivi, nonché di tutte le informazioni necessarie alle verifiche di cui all'articolo 15 sulla base di schemi e modalità indicati con determina del Ragioniere generale dello Stato. Dalle disposizioni del presente comma sono esclusi gli enti e organismi pubblici territoriali e loro associazioni, nonché gli enti ed organismi dagli stessi vigilati.
1. Nelle more della realizzazione della banca dati di cui all'articolo 13, per le finalità di monitoraggio e controllo dei conti pubblici, le amministrazioni pubbliche, nonché gli altri enti e società per i quali è comunque previsto l'invio dei bilanci alle amministrazioni vigilanti, sono tenuti all'invio telematico alla Ragioneria generale dello Stato dei dati relativi ai bilanci di previsione, alle relative variazioni e ai conti consuntivi, nonché di tutte le informazioni necessarie alle verifiche di cui all'articolo 14 sulla base di schemi e modalità indicati con determina del Ragioniere generale dello Stato. Dalle disposizioni del presente comma sono esclusi gli enti e organismi pubblici territoriali e loro associazioni, nonché gli enti ed organismi dagli stessi vigilati.
1. Al fine di dare attuazione alle prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, di cui all'articolo 15, funzionali alla tutela dell'unità economica della Repubblica, ove non già prevista dalla normativa vigente, è assicurata la presenza di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi di revisione o sindacali delle amministrazioni pubbliche con esclusione degli enti e organismi pubblici territoriali e degli enti ed organismi da questi ultimi vigilati, fermo restando il numero dei revisori e dei componenti del collegio.
1. Al fine di dare attuazione alle prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica di cui all'articolo 14, funzionali alla tutela dell'unità economica della Repubblica, ove non già prevista dalla normativa vigente, è assicurata la presenza di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi di revisione o sindacali delle amministrazioni pubbliche, con esclusione degli enti e organismi pubblici territoriali e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, degli enti ed organismi da questi ultimi vigilati, fermo restando il numero dei revisori e dei componenti del collegio.
1. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia, da redigere secondo i criteri di cui al comma 12, per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. In ogni caso la clausola di salvaguardia deve garantire l'allineamento tra l'onere e la relativa copertura. La copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:
1. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia, da redigere secondo i criteri di cui al comma 12, per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. In ogni caso la clausola di salvaguardia deve garantire la corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa copertura. La copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:
a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 19, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;
a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 18, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;
b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione dell'entrata delle risorse da utilizzare come copertura;
b) identica;
c) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di
c) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di
2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Gli oneri recati dai decreti legislativi, non quantificati al momento dell'approvazione della legge di delega, possono trovare copertura esclusivamente in norme contenute in altre leggi. I decreti sono corredati della relazione tecnica, di cui al comma 3, che dà conto degli effetti finanziari complessivi derivanti dall'esercizio della delega.
2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.
1. La legge di stabilità prevede gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale ed in particolare di quelli correlati al perseguimento degli obiettivi indicati nella Decisione di cui all'articolo 10. In tabelle allegate alla legge di stabilità sono indicate, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti provvedimenti legislativi ripartite per Ministeri. Nella relazione illustrativa del disegno di legge di stabilità, con apposite note, sono indicati i singoli provvedimenti legislativi che motivano lo stanziamento proposto per ciascun Ministero. I fondi speciali di cui al presente comma sono iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in appositi fondi la cui riduzione, ai fini della integrazione per competenza e cassa di programmi esistenti o di nuovi programmi, può avvenire solo dopo la pubblicazione dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.
1. Identico.
1. Le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali.
1. Identico.
1. La gestione finanziaria dello Stato si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e cassa.
Identico.
1. Il disegno di legge del bilancio annuale di previsione è formato sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri indicati, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera a), nella Decisione di cui al medesimo articolo 10.
1. Identico.
a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce;
c) le previsioni delle entrate e delle spese relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale;
d) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra operazioni in conto competenza ed in conto residui. Si intendono per incassate le somme versate in Tesoreria e per pagate le somme erogate dalla Tesoreria.
a) spese non rimodulabili;
b) spese rimodulabili.
5. Le spese non rimodulabili sono quelle per le quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione. Esse corrispondono alle spese definite «oneri inderogabili». Per oneri inderogabili si intendono le spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che regolano la loro evoluzione; tali parametri possono essere determinati sia da leggi che da altri atti normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili le cosiddette spese obbligatorie, corrispondenti ad oneri indeclinabili ed indilazionabili e relative alle seguenti finalità: pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, interessi passivi, obblighi comunitari ed internazionali, ammortamento di mutui. Sono spese obbligatorie anche quelle, residuali, così identificate per espressa disposizione normativa.
6. Le spese non rimodulabili di cui al comma 5, lettera a), sono quelle per le quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione. Esse corrispondono alle spese definite «oneri inderogabili», in quanto vincolate a particolari meccanismi o parametri che regolano la loro evoluzione, determinati sia da leggi che da altri atti normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili le cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari ed internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa.
a) fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;
b) spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese non predeterminate legislativamente che sono quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.
Vedi comma 6, terzo periodo.
8. Le spese di cui al comma 7, lettera a), sono rimodulabili ai sensi dell'articolo 23, comma 3.
a) la nota integrativa al bilancio di previsione. Per le entrate, oltre a contenere i criteri per la previsione relativa alle principali imposte e tasse, essa specifica, per ciascun titolo, la quota non avente carattere ricorrente e quella avente carattere ricorrente, nonché gli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte nell'esercizio, recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti. Per la spesa, si compone di due sezioni:
a) identica;
1) la prima sezione, concernente il piano degli obiettivi correlati a ciascun programma ed i relativi indicatori di performance, riporta le informazioni relative al quadro di riferimento in cui l'amministrazione opera, illustra le priorità politiche, espone le attività e indica gli obiettivi riferiti a ciascun programma di spesa, che le amministrazioni intendono conseguire in termini di livello dei servizi e di interventi, in coerenza con il programma generale dell'azione di Governo. A tal fine il
2) la seconda sezione, relativa ai programmi e alle corrispondenti risorse finanziarie, illustra il contenuto di ciascun programma di spesa e i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo in particolare alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;
b) una scheda illustrativa di ogni programma e delle leggi che lo finanziano, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale, con l'articolazione per le categorie di spesa di cui ai commi 4, 5 e 6. Nella stessa scheda sono contenute tutte le informazioni e i dati relativi alle spese di funzionamento, ivi comprese quelle del personale, necessarie all'attuazione del programma, nonché gli interventi programmati con separata indicazione delle spese correnti e di quelle in conto capitale. Tali schede sono aggiornate trimestralmente in modo da tenere conto delle modifiche apportate alle previsioni iniziali del programma attraverso le variazioni di bilancio adottate in corso d'anno ai sensi delle disposizioni normative vigenti. Le variazioni rispetto alle previsioni iniziali sono analiticamente motivate anche in relazione alla loro tipologia e natura. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette le schede al Parlamento entro trenta giorni dalla fine del trimestre di riferimento;
b) una scheda illustrativa di ogni programma e delle leggi che lo finanziano, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale, con l'articolazione per le categorie di spesa di cui ai commi 4, 5, 6 e 7. Nella stessa scheda sono contenute tutte le informazioni e i dati relativi alle spese di funzionamento, ivi comprese quelle del personale, necessarie all'attuazione del programma, nonché gli interventi programmati, con separata indicazione delle spese correnti e di quelle in conto capitale. Tali schede sono aggiornate semestralmente in modo da tenere conto delle modifiche apportate alle previsioni iniziali del programma attraverso le variazioni di bilancio adottate in corso d'anno ai sensi delle disposizioni normative vigenti. Le variazioni rispetto alle previsioni iniziali sono analiticamente motivate anche in relazione alla loro tipologia e natura. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette le schede al Parlamento entro trenta giorni dalla fine del semestre di riferimento;
c) per ogni programma l'elenco dei capitoli, articoli e relativi stanziamenti;
c) identica;
d) per ogni programma un riepilogo delle dotazioni secondo l'analisi economica e funzionale;
d) identica;
e) una scheda illustrativa dei capitoli recanti i fondi settoriali correlati alle principali politiche pubbliche di rilevanza nazionale, nella quale sono indicati i corrispondenti stanziamenti previsti dal bilancio triennale, il riepilogo analitico dei provvedimenti legislativi e amministrativi che hanno determinato i suddetti stanziamenti e le relative variazioni, e gli interventi previsti a legislazione vigente a valere su detti fondi, con separata indicazione delle spese correnti e di quelle in conto capitale. La scheda di cui alla presente lettera è aggiornata semestralmente in modo da tenere conto delle modifiche apportate agli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio con le variazioni di bilancio adottate in corso d'anno. Le variazioni rispetto alle previsioni iniziali indicano analiticamente i provvedimenti legislativi e amministrativi ai quali sono correlate le variazioni di cui al secondo periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette le schede al Parlamento entro trenta giorni dalla fine del semestre di riferimento;
e) il budget dei costi della relativa amministrazione. Le previsioni economiche sono rappresentate secondo le voci del piano dei conti, distinte per programmi e per centri di costo. Il budget espone le previsioni formulate dai centri di costo dell'amministrazione ed include il prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni economiche alle previsioni finanziarie di bilancio.
f) identica.
10. Le modifiche apportate al bilancio nel corso della discussione parlamentare formano oggetto di apposita nota di variazioni.
12. Identico.
1. Il bilancio pluriennale di previsione è elaborato dal Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con gli obiettivi indicati nella Decisione di cui all'articolo 10, e copre un periodo di tre anni. Il bilancio pluriennale, redatto in base alla legislazione vigente per missioni e programmi, in termini di competenza e di cassa, espone separatamente:
1. Identico:
a) l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione vigente - bilancio pluriennale a legislazione vigente, di cui all'articolo 22;
a) l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione vigente - bilancio pluriennale a legislazione vigente, di cui all'articolo 21;
b) le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti degli interventi programmati nella Decisione di cui all'articolo 10 - bilancio pluriennale programmatico.
b) identica.
2. Il bilancio pluriennale di cui al comma 1 è integrato con gli effetti della legge di stabilità. Esso non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese ivi contemplate ed è aggiornato annualmente.
2. Identico.
1. In sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione, tenuto conto delle istruzioni fornite annualmente con apposita circolare dal Ministero dell'economia e delle finanze, i Ministri indicano, anche sulla base delle proposte dei responsabili della gestione dei programmi, gli obiettivi di ciascun Dicastero e quantificano le risorse necessarie per il loro raggiungimento anche mediante proposte di rimodulazione delle stesse risorse tra programmi appartenenti alla medesima missione di spesa. Le proposte sono formulate sulla base della legislazione vigente, con divieto di previsioni basate sul mero calcolo della spesa storica incrementale.
1. Identico.
1. I criteri dell'integrità, dell'universalità e dell'unità del bilancio dello Stato costituiscono profili attuativi dell'articolo 81 della Costituzione.
1. Identico.
1. Le entrate dello Stato sono ripartite in:
1. Identico.
a) titoli, a seconda che siano di natura tributaria, extratributaria o che provengano dall'alienazione e dall'ammortamento di beni patrimoniali, dalla riscossione di crediti o dall'accensione di prestiti;
b) ricorrenti e non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi;
c) tipologie, ai fini dell'approvazione parlamentare e dell'accertamento dei cespiti;
d) categorie, secondo la natura dei cespiti;
e) capitoli, eventualmente suddivisi in articoli secondo il rispettivo oggetto, ai fini della rendicontazione.
2. Le spese dello Stato sono ripartite in:
2. Identico.
a) missioni, come definite all'articolo 21, comma 2, terzo periodo;
b) programmi, ai fini dell'approvazione parlamentare. I programmi, come definiti all'articolo 21, comma 2, secondo periodo, sono suddivisi in macroaggregati per spese di funzionamento, per interventi, per trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi di questi ultimi, per oneri del debito pubblico, per oneri comuni di parte corrente, per investimenti e per oneri comuni in conto capitale. In autonome previsioni è esposto il rimborso di passività finanziarie;
3. La classificazione economica e quella funzionale si conformano ai criteri adottati in contabilità nazionale e dei relativi conti satellite per i conti del settore della pubblica amministrazione.
3. Identico.
a) le categorie in cui viene classificata la spesa di bilancio secondo l'analisi economica;
b) le classi fino al terzo livello della classificazione COFOG (Classification of the functions of government) in cui viene ripartita la spesa secondo l'analisi funzionale.
5. In appendice al quadro contabile di cui al comma 4, appositi prospetti, da aggiornare, dandone informazione al Parlamento, dopo l'approvazione della legge di bilancio, illustrano gli incroci tra i diversi criteri di classificazione e il raccordo tra le classi COFOG e le missioni e i programmi, nonché tra il bilancio dello Stato e il sistema di contabilità nazionale.
5. In appendice al quadro contabile di cui al comma 4, appositi prospetti, da aggiornare, dandone informazione al Parlamento, dopo l'approvazione della legge di bilancio, illustrano gli incroci tra i diversi criteri di classificazione e il raccordo tra le classi COFOG e le missioni e i programmi, nonché tra il bilancio dello Stato e il sistema di contabilità nazionale. A tutti i capitoli e, al loro interno, a ciascun piano di gestione è attribuito il pertinente codice di classe COFOG e di categoria economica di terzo livello, escludendo l'applicazione di criteri di prevalenza.
a) del risultato differenziale tra il totale delle entrate tributarie ed extratributarie
b) del risultato differenziale tra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie ed i conferimenti, nonché la concessione e la riscossione di crediti e l'accensione e rimborso di prestiti («indebitamento o accrescimento netto»);
c) del risultato differenziale delle operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e da tutte le spese, escluse le operazioni di accensione e di rimborso di prestiti («saldo netto da finanziare o da impiegare»);
d) del risultato differenziale fra il totale delle entrate finali e il totale delle spese («ricorso al mercato»).
1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, nella parte corrente, un «fondo di riserva per le spese obbligatorie» la cui dotazione è determinata, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
Identico.
1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti, nella parte corrente e nella parte in conto capitale, rispettivamente, un «fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa» e un «fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa», le cui dotazioni sono determinate, con apposito articolo, dalla legge del bilancio.
Identico.
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, nella parte corrente, un «fondo di riserva per le spese impreviste» per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui all'articolo 27 e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità.
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, nella parte corrente, un «fondo di riserva per le spese impreviste» per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui all'articolo 26 e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità.
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un «fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa» il cui stanziamento è annualmente determinato, con apposito articolo, dalla legge del bilancio.
1. Identico.
1. Le leggi pluriennali di spesa in conto capitale quantificano la spesa complessiva, l'onere per competenza relativo al primo anno di applicazione, nonché le quote di competenza attribuite a ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale; la legge di stabilità può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale, nei limiti dell'autorizzazione complessiva ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d).
1. Le leggi pluriennali di spesa in conto capitale quantificano la spesa complessiva, l'onere per competenza relativo al primo anno di applicazione, nonché le quote di competenza attribuite a ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale; la legge di stabilità può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale, nei limiti dell'autorizzazione complessiva ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e).
a) autorizzazione concessa al beneficiario, a valere sul contributo stesso, a stipulare operazioni di mutui con istituti di credito il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato. In tal caso il debito si intende assunto dallo Stato che provvede, attraverso specifica delega del beneficiario medesimo, ad erogare il contributo direttamente all'istituto di credito;
b) spesa ripartita da erogare al beneficiario secondo le cadenze temporali stabilite dalla legge.
4. Nel caso si proceda all'utilizzo dei contributi pluriennali secondo le modalità di cui al comma 3, lettera a), al momento dell'attivazione dell'operazione le amministrazioni che erogano il contributo sono tenute a comunicare al Ministero dell'economia
4. Identico.
a) introduzione della valutazione nella fase di pianificazione delle opere al
a) introduzione della valutazione nella fase di pianificazione delle opere al
b) predisposizione da parte del Ministero competente di linee guida obbligatorie e standardizzate per la valutazione degli investimenti;
b) identica;
c) garanzia di indipendenza e professionalità dei valutatori anche attraverso l'utilizzo di competenze interne agli organismi di valutazione esistenti, con il ricorso a competenze esterne solo qualora manchino adeguate professionalità e per valutazioni particolarmente complesse;
c) identica;
d) potenziamento e sistematicità della valutazione ex post sull'efficacia e sull'utilità degli interventi infrastrutturali, rendendo pubblici gli scostamenti rispetto alle valutazioni ex ante;
d) identica;
e) separazione del finanziamento dei progetti da quello delle opere attraverso la costituzione di due appositi fondi. Al «fondo progetti» si accede a seguito dell'esito positivo della procedura di valutazione tecnico-economica degli studi di fattibilità; al «fondo opere» si accede solo dopo il completamento della progettazione definitiva;
e) identica;
f) adozione di regole trasparenti per le informazioni relative al finanziamento e ai costi delle opere; previsione dell'invio di relazioni annuali in formato telematico alle Camere e procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere e dei singoli interventi con particolare riferimento ai costi complessivi sostenuti e ai risultati ottenuti;
f) adozione di regole trasparenti per le informazioni relative al finanziamento e ai costi delle opere; previsione dell'invio di relazioni annuali in formato telematico alle Camere e procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere e dei singoli interventi con particolare riferimento ai costi complessivi sostenuti e ai risultati ottenuti relativamente all'effettivo stato di realizzazione delle opere;
g) previsione di un sistema di verifica per l'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti con automatico definanziamento in caso di mancato avvio delle opere entro i termini stabiliti.
g) identica.
1. In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono elencate le garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti.
Identico.
1. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Identico.
1. Ogni anno il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere, ove ne ricorrano le condizioni, un disegno di legge ai fini dell'assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente.
1. Entro il mese di settembre di ciascun anno, il Ministro dell'economia e delle finanze può presentare un disegno di legge ai fini dell'assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente.
1. I dirigenti, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate per legge, impegnano ed ordinano le spese nei limiti delle risorse assegnate in bilancio. Restano ferme le disposizioni speciali che attribuiscono la competenza a disporre impegni e ordini di spesa ad organi costituzionali dello Stato dotati di autonomia contabile.
1. Identico.
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere, entro il mese di giugno, il rendiconto generale dell'esercizio scaduto il 31 dicembre dell'anno precedente, articolato per missioni e programmi. Il relativo disegno di legge è corredato di apposita nota preliminare generale.
1. Identico.
a) la prima sezione contiene il rapporto sui risultati, che espone l'analisi e la valutazione del grado di realizzazione degli obiettivi indicati nella nota integrativa di cui all'articolo 22, comma 9, lettera a), numero 1). Ciascuna amministrazione, in coerenza con lo schema e gli indicatori contenuti nella nota integrativa al bilancio di previsione, illustra, con riferimento allo scenario socio-economico e alle priorità politiche, lo stato di attuazione degli obiettivi riferiti a ciascun programma, i risultati conseguiti e le relative risorse utilizzate, anche con l'indicazione dei residui accertati, motivando gli eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto nella nota di cui all'articolo 22, comma 9, lettera a);
a) la prima sezione contiene il rapporto sui risultati, che espone l'analisi e la valutazione del grado di realizzazione degli obiettivi indicati nella nota integrativa di cui all'articolo 21, comma 11, lettera a), numero 1). Ciascuna amministrazione, in coerenza con lo schema e gli indicatori contenuti nella nota integrativa al bilancio di previsione, illustra, con riferimento allo scenario socio-economico e alle priorità politiche, lo stato di attuazione degli obiettivi riferiti a ciascun programma, i risultati conseguiti e le relative risorse utilizzate, anche con l'indicazione dei residui accertati, motivando gli eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto nella nota di cui all'articolo 21, comma 11, lettera a);
b) la seconda sezione illustra, con riferimento ai programmi, i risultati finanziari ed espone i principali fatti della gestione, motivando gli eventuali scostamenti tra le previsioni iniziali di spesa e quelle finali indicate nel rendiconto generale.
b) identica.
1. I risultati della gestione dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati nel rendiconto generale dello Stato costituito da due distinte parti:
1. Identico.
a) conto del bilancio;
b) conto generale del patrimonio.
2. Il conto del bilancio, in relazione alla classificazione del bilancio, comprende:
2. Identico.
a) le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere;
b) le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare;
c) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori;
d) le somme versate in tesoreria e quelle pagate per ciascun capitolo del bilancio distintamente in conto competenza e in conto residui;
e) il conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo.
3. Il conto generale del patrimonio comprende:
3. Identico.
a) le attività e le passività finanziarie e patrimoniali con le variazioni derivanti dalla gestione del bilancio e quelle verificatesi per qualsiasi altra causa;
b) la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale.
4. Il conto generale del patrimonio è corredato del conto del dare ed avere relativo al servizio di Tesoreria statale, con allegati il movimento generale di cassa e la situazione del Tesoro e la situazione dei debiti e crediti di tesoreria.
4. Identico.
1. Al termine dell'anno finanziario ciascun Ministero, per cura del direttore del competente ufficio centrale del bilancio, compila il conto del bilancio ed il conto del patrimonio relativi alla propria amministrazione.
Identico.
1. La Corte dei conti, parificato il rendiconto generale, lo trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze per la successiva presentazione alle Camere.
Identico.
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze collabora con le amministrazioni centrali dello Stato, al fine di garantire il supporto per la verifica dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), per il monitoraggio dell'efficacia delle misure rivolte al loro conseguimento e di quelle disposte per incrementare il livello di efficienza delle amministrazioni stesse. La collaborazione ha luogo nell'ambito di appositi nuclei di analisi e valutazione della spesa, istituiti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate la composizione e le modalità di funzionamento dei nuclei.
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze collabora con le amministrazioni centrali dello Stato, al fine di garantire il supporto per la verifica dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), per il monitoraggio dell'efficacia delle misure rivolte al loro conseguimento e di quelle disposte per incrementare il livello di efficienza delle amministrazioni stesse. La collaborazione ha luogo nell'ambito di appositi nuclei di analisi e valutazione della spesa, istituiti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate la composizione e le modalità di funzionamento dei nuclei. Ai predetti nuclei partecipa anche un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, in collaborazione con le amministrazioni e sulla base di criteri da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, procede alla verifica e alla proposta di revisione dei programmi di spesa, ivi compresa la loro eventuale soppressione o accorpamento.
Vedi articolo 43, comma 1.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il completamento della riforma
a) revisione delle missioni in relazione alle funzioni principali e agli obiettivi perseguiti con la spesa pubblica, delineando un'opportuna correlazione tra missioni e Ministeri ed enucleando eventuali missioni trasversali;
b) revisione del numero e della struttura dei programmi, che devono essere omogenei con riferimento ai risultati da perseguire in termini di prodotti e servizi finali, in modo da assicurare:
1) l'univoca corrispondenza tra il programma, le relative risorse e strutture assegnate, e ciascun Ministero, in relazione ai compiti e alle funzioni istituzionali proprie di ciascuna amministrazione, evitando ove possibile la condivisione di programmi tra più Ministeri;
2) l'affidamento di ciascun programma di spesa ad un unico centro di responsabilità amministrativa;
Vedi articolo 43, comma 2, lettera a).
g) introduzione della programmazione triennale delle risorse e degli obiettivi delle amministrazioni dello Stato e individuazione di metodologie comuni di definizione di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferibili ai programmi del bilancio;
Vedi articolo 43, comma 2, lettera b).
h) introduzione di criteri e modalità per la fissazione di limiti per le spese rimodulabili del bilancio dello Stato. I predetti limiti, individuati in via di massima nella Decisione di cui all'articolo 10 e adottati con la successiva legge di bilancio, devono essere coerenti con la programmazione triennale delle risorse;
Vedi articolo 43, comma 2, lettera c).
i) adozione, in coerenza con i limiti di spesa stabiliti, di accordi triennali tra il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri, in cui vengono concordati gli obiettivi da conseguire nel triennio e i relativi tempi;
Vedi articolo 43, comma 2, lettera f).
m) accorpamento dei fondi di riserva e speciali iscritti nel bilancio dello Stato;
Vedi articolo 43, comma 2, lettera l).
n) affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema di contabilità economico-patrimoniale funzionale alla verifica dei risultati conseguiti dalle amministrazioni;
Vedi articolo 43, comma 2, lettera m).
o) revisione del conto riassuntivo del tesoro allo scopo di garantire maggiore chiarezza e significatività delle informazioni in esso contenute attraverso l'integrazione dei dati contabili del bilancio dello Stato e di quelli della tesoreria;
Vedi articolo 43, comma 2, lettera n).
p) progressiva eliminazione, entro il termine di ventiquattro mesi, delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, ad eccezione della gestione relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché delle gestioni fuori bilancio istituite ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, delle gestioni fuori bilancio autorizzate per legge, dei programmi comuni tra più amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati, nonché dei casi di urgenza e necessità. A tal fine, andrà disposto il contestuale versamento delle dette disponibilità in conto entrata al bilancio, per la nuova assegnazione delle somme nella competenza delle inerenti imputazioni di spesa che vi hanno dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero più esistenti in bilancio, a nuove imputazioni appositamente istituite; previsione, per le gestioni fuori bilancio che resteranno attive, dell'obbligo di rendicontazione annuale delle risorse acquisite e delle spese effettuate secondo schemi classificatori armonizzati con quelli del bilancio dello Stato e a questi aggregabili a livello di dettaglio sufficientemente elevato;
Vedi articolo 43, comma 2, lettera p).
q) previsione della possibilità di identificare i contributi speciali iscritti nel bilancio dello Stato finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e destinati ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni.
Vedi articolo 43, comma 3.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il
1. Ogni tre anni, a partire da quello successivo all'istituzione della banca dati di cui all'articolo 40, comma 4, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche sulla base delle attività di cui al medesimo articolo 40, elabora un Rapporto sulla spesa delle amministrazioni dello Stato.
1. Ogni tre anni, a partire da quello successivo all'istituzione della banca dati di cui all'articolo 13 il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, anche sulla base delle attività di cui al medesimo articolo 39, elabora un Rapporto sulla spesa delle amministrazioni dello Stato.
a) esamina l'evoluzione e la composizione della spesa identificando le eventuali aree di inefficienza e di inefficacia, anche attraverso la valutazione dei risultati storici ottenuti;
b) propone gli indicatori di performance da adottare;
c) fornisce la base analitica per la definizione e il monitoraggio degli indicatori di cui alla lettera b) verificabili ex post, utilizzati al fine di valutare il conseguimento degli obiettivi di ciascuna amministrazione e accrescere la qualità dei servizi pubblici;
d) suggerisce possibili riallocazioni della spesa, liberando risorse da destinare ai diversi settori di spesa e ad iniziative considerate prioritarie;
e) fornisce la base analitica per la programmazione su base triennale delle iniziative e delle risorse su obiettivi verificabili, anche basandosi sul controllo di gestione dei risultati.
5. All'articolo 3, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'ultimo periodo è soppresso.
Soppresso
(Vedi articolo 40).
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 riguardo all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per consentire il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato e la programmazione delle risorse assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e flessibilità.
a) introduzione della programmazione triennale delle risorse e degli obiettivi delle amministrazioni dello Stato e individuazione di metodologie comuni di definizione degli indicatori di performance semplici, misurabili e riferibili ai programmi del bilancio;
1. Ai fini del passaggio, nella predisposizione del bilancio annuale di previsione e degli altri documenti contabili, da una redazione in termini di competenza e cassa ad una redazione in termini di sola cassa, il Governo è delegato ad adottare, entro i tre anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
1. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente titolo, è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2010 e di 3.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012. Al relativo onere si provvede:
Identico.
a) quanto a 2.000.000 di euro per l'anno 2010 e a 3.000.000 di euro per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrata dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
b) quanto a 3.000.000 di euro per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Il saldo di cassa del settore statale è il risultato del consolidamento tra flussi di cassa del bilancio dello Stato e della Tesoreria statale. Esso esprime il fabbisogno da finanziare attraverso emissioni di titoli di Stato ed altri strumenti a breve e lungo termine.
Identico.
1. In materia di Tesoreria unica, per gli enti ed organismi pubblici restano ferme le disposizioni contenute nella legge 29 ottobre 1984, n. 720.
Identico.
1. Ai fini dell'efficiente gestione del debito, le amministrazioni statali presentano, entro il 31 dicembre, una previsione dell'evoluzione attesa dei flussi di cassa per l'anno seguente con relativo aggiornamento mensile entro il 10 di ciascun mese, sulla base di uno schema definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
1. Ai fini dell'efficiente gestione del debito e per le finalità di cui all'articolo 47, le amministrazioni statali presentano, entro il 31 dicembre, una previsione dell'evoluzione attesa dei flussi di cassa per l'anno seguente con relativo aggiornamento mensile entro il 10 di ciascun mese, sulla base di uno schema definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
1. All'articolo 5, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: «Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia stabiliscono mediante convenzione le condizioni di tenuta del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria e dei conti ad esso assimilabili ed il saldo massimo su cui la Banca d'Italia corrisponde un tasso di interesse, commisurato a parametri di mercato monetario. Con successivo decreto del Ministro, sulla base di criteri di trasparenza, efficienza e competitività, sono stabilite le modalità di movimentazione della liquidità e di selezione delle controparti».
Identico.
«3. Sulle giacenze del Fondo la Banca d'Italia corrisponde semestralmente un tasso pari a quello del conto denominato: "Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria" (L)».
5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definiti modalità e criteri di contabilizzazione delle operazioni disciplinate dalle disposizioni di cui al presente articolo.
1. Nei contratti stipulati per operazioni finanziarie che costituiscono quale debitore un'amministrazione pubblica è inserita apposita clausola che prevede, a carico degli istituti finanziatori, l'obbligo di comunicare in via telematica, al massimo entro dieci giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all'ISTAT ed alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione finanziaria, con indicazione della data e dell'ammontare della stessa, del relativo piano delle erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi, ove disponibile.
1. Nei contratti stipulati per operazioni finanziarie che costituiscono quale debitore un'amministrazione pubblica è inserita apposita clausola che prevede, a carico degli istituti finanziatori, l'obbligo di comunicare in via telematica, entro dieci giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all'ISTAT ed alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione finanziaria, con indicazione della data e dell'ammontare della stessa, del relativo piano delle erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi, ove disponibile.
Soppresso
1. Sono abrogati gli articoli da 30 a 35-bis, da 37 a 43, 49, e da 77 a 80 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
(Vedi articolo 51)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa e per la riforma del controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
1. Identico.
a) potenziamento delle strutture e degli strumenti di controllo e monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato ai fini della realizzazione periodica di un programma di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 3, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, da svolgere anche in collaborazione con le amministrazioni e istituzioni interessate ai sensi del comma 69 del medesimo articolo 3 della legge n. 244 del 2007, nonché ai fini della elaborazione del Rapporto di cui all'articolo 42;
a) potenziamento delle strutture e degli strumenti di controllo e monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato ai fini della realizzazione periodica di un programma di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 3, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, da svolgere anche in collaborazione con le amministrazioni e istituzioni interessate ai sensi del comma 69 del medesimo articolo 3 della legge n. 244 del 2007, nonché ai fini della elaborazione del Rapporto di cui all'articolo 41;
b) condivisione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i servizi di controllo interno di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 286 del 1999 e gli uffici di statistica dei diversi Ministeri, delle relative banche dati, anche attraverso l'acquisizione, per via telematica, di tutte le altre informazioni necessarie alla realizzazione dell'attività di analisi e valutazione della spesa;
b) condivisione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, gli organismi indipendenti di valutazione della performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e gli uffici di statistica dei diversi Ministeri, delle relative banche dati, anche attraverso l'acquisizione, per via telematica, di tutte le altre informazioni necessarie alla realizzazione dell'attività di analisi e valutazione della spesa;
d) graduale estensione del programma di analisi e valutazione della spesa alle altre amministrazioni pubbliche;
d) identica;
e) riordino del sistema dei controlli preventivi e dei controlli successivi sulle spese delegate, loro semplificazione e razionalizzazione, nonché revisione dei termini attualmente previsti per il controllo, con previsione di programmi annuali basati sulla complessità degli atti, sulla loro rilevanza ai fini della finanza pubblica e sull'efficacia dell'esercizio del controllo.
e) riordino del sistema dei controlli preventivi e dei controlli successivi, loro semplificazione e razionalizzazione, nonché revisione dei termini attualmente previsti per il controllo, con previsione di programmi annuali basati sulla complessità degli atti, sulla loro rilevanza ai fini della finanza pubblica e sull'efficacia dell'esercizio del controllo.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 18, comma 3.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3.
1. Il Governo è delegato ad emanare, ai sensi degli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione e dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico delle disposizioni vigenti in materia di contabilità di Stato nonché in materia di tesoreria, anche con modifica delle disposizioni di legge preesistenti e con abrogazione espressa di quelle non più in vigore o incompatibili con la normativa vigente.
1. Il Governo è delegato ad adottare, ai sensi degli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione e dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato nonché in materia di tesoreria.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
2. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato
3. Identico.
1. La legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, è abrogata.
1. Sono abrogati:
a) l'articolo 80 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
Vedi articolo 50, comma 2.
2. Con le eccezioni previste all'articolo 40, comma 2, lettera p), sono abrogate tutte le disposizioni di legge che autorizzano l'apertura di contabilità speciali di tesoreria a valere su fondi iscritti in stanziamenti del bilancio dello Stato e riferibili alla gestione di soggetti ed organi comunque riconducibili alla amministrazione centrale e periferica dello Stato, ove tali contabilità non siano espressamente autorizzate da specifiche norme che ne disciplinano l'autonomia contabile rispetto al bilancio dello Stato. Al fine di garantire, nel rispetto dei principi generali della presente legge, l'operatività dello strumento militare, le contabilità speciali autorizzate da disposizioni di legge per il funzionamento dei reparti e degli enti delle Forze armate operano fino all'adeguamento delle procedure di spesa di cui all'articolo 42, comma 1, lettera f), ovvero fino al loro riordino, da realizzare, previa sperimentazione, entro il termine di cui alla predetta lettera f).
a) dopo le parole: «legge finanziaria» sono inserite le seguenti: «ovvero con apposito disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica».
b) le parole da: «e a stabilire, per ciascun livello» fino alla fine del periodo sono soppresse.
1. In sede di prima applicazione della presente legge, la legge di stabilità dispone la soppressione alla tabella di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), secondo periodo, delle spese obbligatorie e delle relative norme di rinvio alla tabella stessa. Tali spese restano quindi contestualmente determinate dalla legge di bilancio.
1. In sede di prima applicazione della presente legge, la legge di stabilità dispone la soppressione alla tabella di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), delle spese obbligatorie e delle relative norme di rinvio alla tabella stessa. Tali spese restano quindi contestualmente determinate dalla legge di bilancio.
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