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PDL 2800

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2800



 

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PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA 7a COMMISSIONE PERMANENTE (ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 7 ottobre 2009 (v. stampati Senato nn. 1193-1361-1437)

d'iniziativa dei senatori

BUTTI, DELOGU, CARUSO, GRILLO, SAIA, MENARDI, BORNACIN; BUTTI, RUSCONI, DELOGU, D'ALIA, CARUSO, RANUCCI, GRILLO, MARIAPIA GARAVAGLIA, SAIA, CERUTI, MENARDI, VITA, BORNACIN, MARCUCCI, ASCIUTTI, VITTORIA FRANCO, BARELLI, ANNA MARIA SERAFINI, DE ECCHER, SIBILIA, VALDITARA; GIAMBRONE, BUGNANO, ASTORE, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 13 ottobre 2009
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
NORME GENERALI

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge, attraverso la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative, ha lo scopo di favorire e di incentivare, mediante un Piano triennale di intervento straordinario, la realizzazione di nuovi impianti sportivi e stadi ovvero la ristrutturazione di quelli già esistenti in cui si sono disputati gli eventi sportivi, secondo criteri di sicurezza, fruibilità e redditività dell'intervento e della gestione economico-finanziaria, in modo che sia garantita, nell'interesse della collettività, la sicurezza degli impianti e degli stadi, anche al fine di prevenire i fenomeni di violenza all'interno e all'esterno dei medesimi, e sia migliorata, a livello internazionale, l'immagine dello sport in vista della candidatura dell'Italia per l'organizzazione di manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale.
      2. Per le finalità di cui al comma 1, le opere oggetto della presente legge sono dichiarate di preminente interesse nazionale, di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge si intende per:

          a) «stadio»: l'impianto sportivo, purché di almeno 10.000 posti a sedere allo scoperto e di 7.500 posti a sedere al

 

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coperto, destinato allo svolgimento dell'evento da parte di società sportive ed associazioni professionistiche, comprensivo delle aree tecniche, del campo di destinazione, del campo di gioco e degli spazi circostanti all'interno del recinto di gioco, nonché delle aree correlate, esterne al recinto di gioco, ma situate all'interno dell'impianto sportivo, come gli spalti e le aree interne strettamente connesse, gli spogliatoi, le zone di riscaldamento, e come le aree adibite ai servizi di informazione giornalistica e radiotelevisiva, e delle parti destinate alle attività culturali e commerciali della società sportiva, fra le quali le attività di vendita dei propri prodotti e dei propri servizi, l'eventuale sede legale e operativa, il museo ed altri locali destinati ad attività di ristoro, di ricreazione e di commercio;

          b) «evento»: l'evento sportivo costituito da una gara singola, disputata da due soggetti in competizione tra loro secondo modalità e durata stabilite dai regolamenti sportivi, anche organizzata dal soggetto che ha la disponibilità dell'impianto sportivo e delle aree riservate e con la partecipazione dell'altro soggetto in qualità di ospite;

          c) «complesso multifunzionale»: il complesso di opere comprendente lo stadio, anche unitamente ad altri impianti sportivi tra loro collegati da organicità funzionale, strutturale ed impiantistica, abbinati a una o più strutture, anche non contigue, funzionali alla fruibilità del complesso medesimo, destinate ad attività commerciali, ricettive, di svago, per il tempo libero, culturali e di servizio, nonché eventuali insediamenti residenziali o direzionali tali da valorizzare ulteriormente il complesso, anche con riferimento agli interessi pubblici di riqualificazione urbana;

          d) «società sportiva»: la società sportiva o associazione sportiva costituita ai sensi degli articoli 10 e seguenti della legge 23 marzo 1981, n. 91, e dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;

          e) «soggetto proponente»: la società sportiva ovvero una società di capitali

 

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dalla stessa controllata, fruitrice prevalente dello stadio, nonché i soggetti privati o pubblici che, al fine di effettuare investimenti sullo stadio o sul complesso multifunzionale, stipulino un accordo con la medesima società sportiva per la cessione alla stessa del complesso multifunzionale o del solo stadio ovvero per il conferimento del diritto d'uso, a qualsiasi titolo, per una durata di almeno venti anni, e, comunque, proporzionata al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti effettuati. La stipulazione dell'accordo con la società sportiva è condizione necessaria per l'attivazione dell'accordo di programma di cui all'articolo 4, comma 3;

          f) «comune»: il comune nel cui territorio deve essere realizzato il nuovo stadio o il complesso multifunzionale ovvero nel cui territorio è ubicato, alla data di entrata in vigore della presente legge, lo stadio oggetto di ristrutturazione.

Capo II
INTERVENTI STRAORDINARI

Art. 3.
(Piano triennale di intervento straordinario per l'impiantistica sportiva).

      1. Per le finalità di cui alla presente legge, la Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministeri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti e per i beni e le attività culturali, nonché con il Ministro per il turismo, sentiti i rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede alla pianificazione, sulla base delle istanze di cui al comma 5, dei progetti di costruzione di nuovi stadi o di nuovi complessi

 

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multifunzionali, nonché di ristrutturazione, ammodernamento e adeguamento degli stadi esistenti o per la trasformazione degli stadi stessi in complessi multifunzionali, e alla conseguente elaborazione del Piano triennale di intervento straordinario necessario per rendere gli stadi e complessi multifunzionali idonei alla realizzazione di scopi di sicurezza delle manifestazioni sportive nell'interesse della collettività, nonché di scopi di interesse sociale, culturale, sportivo e ricreativo, in ottemperanza a quanto disposto dagli articoli 22, comma 1, 23, comma 9, e 27, comma 7, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, anche avvalendosi della Fondazione di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo. Il Piano triennale di intervento straordinario include il progetto relativo all'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva, di cui all'articolo 2, comma 564, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
      2. Il Piano triennale di intervento straordinario è definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro o Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri da lui delegato per la materia, nel rispetto delle disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 1996, come modificato dal decreto del Ministro dell'interno 6 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2005, nonché delle disposizioni concernenti il programma di cui al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41.
      3. Il Piano triennale di intervento straordinario prevede, nei limiti delle risorse disponibili, la concessione di contributi destinati all'abbattimento degli interessi sul conto capitale degli investimenti. A tal fine è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo nel quale confluiscono il contributo di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e gli eventuali ulteriori contributi provenienti anche dagli enti locali. La Presidenza del Consiglio
 

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dei ministri e l'Istituto per il credito sportivo stipulano una convenzione al fine di determinare i criteri e le modalità di erogazione dei contributi.
      4. I soggetti proponenti che intendono accedere ai contributi concessi ai sensi del Piano triennale di intervento straordinario devono presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo studio di fattibilità di cui all'articolo 4, comma 2, comprensivo dei relativi oneri finanziari complessivi. Gli enti locali che, successivamente alla data del 30 ottobre 2008, abbiano già dato inizio alle attività di individuazione delle aree con la promozione dell'accordo di programma, devono presentare, entro il predetto termine di tre mesi, richiesta scritta contenente l'indicazione degli oneri finanziari complessivi.
      5. Il Piano triennale di intervento straordinario deve tenere conto, altresì, delle istanze presentate dai soggetti proponenti relativamente a lavori di costruzione di nuovi stadi o di nuovi complessi multifunzionali, di ristrutturazione, ammodernamento e adeguamento degli stadi esistenti, nonché di quelle riguardanti la realizzazione di complessi multifunzionali già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
      6. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli organi competenti e definite le procedure di predisposizione e di definizione del Piano triennale di intervento straordinario.

Capo III
REALIZZAZIONE DI NUOVI STADI O DI NUOVI COMPLESSI MULTIFUNZIONALI

Art. 4.
(Individuazione di aree per la realizzazione di nuovi stadi o di nuovi complessi multifunzionali).

      1. L'individuazione delle aree nelle quali realizzare un nuovo stadio ovvero un

 

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nuovo complesso multifunzionale può avvenire, mediante la stipula di apposita intesa tra le parti:

          a) su iniziativa del soggetto proponente;

          b) su iniziativa del comune, tenuto conto del suo specifico interesse alla realizzazione di uno stadio o di un complesso multifunzionale nell'ambito di un progetto di riqualificazione del proprio territorio.

      2. L'individuazione delle aree deve essere supportata da uno studio di fattibilità, comprensivo delle valutazioni di ordine sociale, ambientale e infrastrutturale, degli impatti paesaggistici e delle esigenze di riqualificazione paesaggistica, e del piano finanziario con l'indicazione delle eventuali risorse pubbliche e degli eventuali finanziamenti per la sua predisposizione.
      3. Il sindaco del comune, entro sessanta giorni dalla presentazione dello studio di fattibilità al comune, promuove, anche al fine di approvare le necessarie varianti urbanistiche e commerciali e per conseguire l'effetto di dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza delle opere, un accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che deve necessariamente concludersi entro e non oltre sei mesi dalla presentazione dello studio di fattibilità. In deroga, peraltro, a quanto disposto dall'articolo 34, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nel caso in cui l'accordo di programma comporti variazione degli strumenti urbanistici comunali, vigenti o adottati, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dalla giunta comunale entro trenta giorni. All'attuazione dell'accordo di programma si provvede anche mediante i programmi integrati di intervento di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 179. Resta impregiudicata comunque l'applicazione della disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale. All'accordo di programma partecipa in ogni caso il rappresentante del Ministero per i beni e le attività

 

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culturali territorialmente competente ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233. In deroga a ogni contraria previsione, alla conferenza convocata al fine di concordare l'accordo di programma di cui al presente comma, nonché alla stipulazione di tale accordo, si applica, anche quanto agli effetti del dissenso espresso nella conferenza suddetta, la disciplina prevista dagli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
      4. Nel caso in cui l'area su cui verrà realizzato il nuovo stadio o complesso multifunzionale fosse di proprietà del comune, una volta attribuita l'idonea destinazione urbanistica, il comune può concedere, a titolo oneroso, l'area in questione, ovvero cedere, sempre a titolo oneroso, il diritto di superficie della stessa, al soggetto proponente, tramite assegnazione diretta, previa idonea garanzia da parte del soggetto proponente della effettiva realizzazione e utilizzazione dello stadio o del complesso multifunzionale previsto nello studio di fattibilità. Il valore della cessione è individuato sulla base di apposita perizia di stima redatta dall'Agenzia del territorio competente. Nella procedura di cessione trovano applicazione le previsioni di cui al comma 2 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Gli oneri derivanti dalle attività di valutazione dell'Agenzia del territorio sono posti a carico dei soggetti cessionari interessati, al fine di garantire l'assenza di effetti finanziari negativi sulla finanza pubblica.

Art. 5.
(Contenuto essenziale dei progetti per la realizzazione di nuovi stadi o complessi multifunzionali).

      1. Il soggetto proponente, che intende procedere alla realizzazione degli stadi, eventualmente inseriti in complessi multifunzionali, ferme restando le disposizioni

 

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di cui al citato decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996, e successive modificazioni, e al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, nella predisposizione del relativo progetto e dello studio di fattibilità deve attenersi ai seguenti criteri:

          a) garantire l'equilibrio economico e finanziario della gestione dello stadio o, se inserito, del complesso multifunzionale;

          b) garantire le migliori condizioni di visibilità per gli spettatori anche in relazione alla distanza tra le tribune e il campo di gioco;

          c) prevedere locali da adibire a palestra, servizi commerciali, spazi destinati ad attività sociali ad uso della cittadinanza, anche mediante convenzioni con istituti scolastici, associazioni sportive dilettantistiche, federazioni sportive nazionali ed enti di promozione sportiva;

          d) garantire la massima sicurezza degli stadi, tenuto conto della normativa vigente.

      2. Nel caso della realizzazione di complessi multifunzionali il progetto può prevedere locali e spazi da destinare ad attività residenziali, direzionali, turistico-ricettive e commerciali.
      3. Il soggetto proponente deve tenere conto, tra l'altro, dei seguenti criteri di sicurezza, fruibilità e redditività della gestione economico-finanziaria:

          a) diversificazione delle attività all'interno della struttura;

          b) previsione di box o palchi per seguire le manifestazioni sportive da una posizione privilegiata;

          c) massima adattabilità alle riprese televisive;

          d) previsione di un sistema di telecamere a circuito chiuso e di una centrale operativa da cui siano visibili le immagini di tutte le telecamere, situata in un locale all'interno dello stadio.

 

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Capo IV
RISTRUTTURAZIONE E PRIVATIZZAZIONE DEGLI STADI ESISTENTI

Art. 6
(Cessione di diritti reali a società sportive per la ristrutturazione di stadi esistenti o per la loro trasformazione in complessi multifunzionali).

      1. Al fine di favorire concretamente un'adeguata, efficace e trasparente attività di ristrutturazione degli stadi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero la loro trasformazione in complessi multifunzionali, il comune, effettuata una apposita perizia di stima da parte dell'Agenzia del territorio competente, può cedere, con affidamento diretto, i diritti reali di proprietà o di superficie, questi ultimi per periodi non inferiori a cinquant'anni, relativi agli stadi, alle società sportive, che ne abbiano, a qualsiasi titolo legittimo, l'uso prevalente. Nella procedura di inserimento nel patrimonio disponibile ai fini della cessione dei diritti reali di cui al presente comma, trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 58, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Gli oneri derivanti dalle attività di valutazione dell'Agenzia del territorio sono posti a carico dei soggetti cessionari interessati, al fine di garantire l'assenza di effetti finanziari negativi sulla finanza pubblica.
      2. Possono essere oggetto della cessione ai sensi del comma 1, unitamente allo stadio, anche le aree e le strutture ad esso funzionali o pertinenziali, quali parcheggi, aree di rispetto, costruzioni adibite a biglietteria, a pronto soccorso o ad accoglienza, eventualmente costituite da fabbricati strutturalmente autonomi.
      3. L'acquirente deve garantire, mediante apposita convenzione, l'uso delle strutture di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento di attività sportive, commerciali

 

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e ricettive connesse, ricreative e di spettacolo, nonché per le funzioni sociali e pubbliche cui gli stadi sono destinati.
      4. Nell'atto di cessione dello stadio ai fini della ristrutturazione dello stesso o della trasformazione in complesso multifunzionale, il comune deve specificare, in applicazione di quanto disposto dal citato articolo 58, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, le destinazioni d'uso, anche in variante alle destinazioni d'uso esistenti, degli stadi e delle aree funzionali e pertinenziali, al fine di consentire l'utilizzo e lo sfruttamento economico quotidiano e continuativo degli stadi e delle aree medesime. In tale contesto, il comune può prevedere la possibilità di un ampliamento edificatorio delle cubature che già insistono sull'area interessata, in modo da garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione dello stadio o del complesso multifunzionale e la loro redditività.
      5. Le opere di ristrutturazione degli stadi e di trasformazione in complessi multifunzionali, purché conformi alle destinazioni d'uso previste ai sensi del comma 4 ed iniziate entro il termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere realizzate in base a denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.
      6. Nel caso di interventi di ristrutturazione o di trasformazione non conformi agli strumenti urbanistici e per i quali non si possa procedere con la deroga prevista dall'articolo 14 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, ovvero in ogni altro caso in cui gli interventi richiedano l'ampliamento dell'area su cui gli stadi e le strutture ad essi funzionali o pertinenziali attualmente insistono, si procede ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, della presente legge.
      7. Nel caso di fallimento della società sportiva o di altro soggetto proprietario o
 

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superficiario ai sensi del presente articolo, il diritto di proprietà, se il fallimento avviene entro il termine di dieci anni dall'acquisto, e il diritto di superficie, in ogni tempo, vengono meno e il bene rientra nel patrimonio del comune nel cui territorio è ubicato.

Capo V
NORME COMUNI

Art. 7.
(Misure per favorire l'attività di costruzione di nuovi stadi o complessi multifunzionali, ovvero la ristrutturazione di stadi esistenti).

      1. I soggetti proponenti che procedono ad interventi di costruzione di nuovi stadi o nuovi complessi multifunzionali, ovvero di ristrutturazione e trasformazione di stadi già esistenti nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge possono accedere, nei limiti delle risorse disponibili, alle agevolazioni erogate dall'Istituto per il credito sportivo ai sensi della disciplina vigente, ivi compresi i fondi assegnati al medesimo Istituto ai sensi dell'articolo 28, comma 4, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, nonché a contributi erogati dalle regioni, dalle aree metropolitane e dai comuni, nel cui territorio sono ubicati gli stadi, ai fini della loro ristrutturazione e messa in sicurezza.
      2. Al fine dell'attribuzione dei contributi di cui all'articolo 3, fra i progetti di costruzione di complessi multifunzionali o di ristrutturazione e di trasformazione di stadi già esistenti sono preferiti di massima i progetti che prevedano la realizzazione di complessi multifunzionali destinati ad essere utilizzati durante l'intero anno e per eventi anche sociali e culturali che abbiano capacità di generare processi di riqualificazione urbana e ambientale, che creino nuova occupazione nel territorio e che prevedano l'uso di tecniche innovative di costruzione e la realizzazione

 

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di impianti di produzione di energie alternative, con particolare riguardo ai sistemi fotovoltaici idonei a generare energia elettrica a favore del territorio su cui è ubicato lo stadio.

Art. 8.
(Modifiche al sistema di ridistribuzione delle risorse assicurate dal mercato dei diritti audiovisivi di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9).

      1. Anche al fine di agevolare le società sportive calcistiche nella pianificazione dei progetti di realizzazione o ristrutturazione degli stadi, al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) al comma 1 dell'articolo 22, dopo le parole: «una quota» sono inserite le seguenti: «dello 0,5 per cento» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «fermo restando che, in riferimento al solo organizzatore del campionato di serie A, la quota dello 0,5 per cento è quella di cui all'articolo 24»;

          b) il comma 2 dell'articolo 22 è abrogato;

          c) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

      «Art. 24. - (Mutualità per le categorie inferiori) - 1. L'organizzatore del campionato di calcio di serie A, per valorizzare e incentivare l'attività delle categorie di calcio inferiori e per le finalità di mutualità generale di cui all'articolo 22, destina il 10 per cento delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi del campionato di serie A come segue: 0,5 per cento ai fini della mutualità generale di cui all'articolo 22; 7,5 per cento all'organizzatore del campionato di calcio di serie B; 1 per cento all'organizzatore dei campionati di prima e di seconda divisione; 1 per cento all'organizzatore delle competizioni dilettantistiche»;

          d) al comma 5 dell'articolo 27, le parole: «di cui ai commi 1, 2 e 3» sono

 

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sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 2, 3 e 4»;

          e) al comma 6 dell'articolo 27 dopo le parole: «articoli 22» sono soppresse le parole: «, comma 2,».

Capo VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9.
(Ambito di applicazione).

      1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome compatibilmente con gli statuti di autonomia e le relative norme di attuazione.

Art. 10.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.        


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