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PDL N. 2722

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2722



 

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PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 23 settembre 2009 (v. stampato Senato n. 979)

d'iniziativa dei senatori

RANUCCI, ZANDA, VILLARI, DELLA SETA

Istituzione di campi di ormeggio attrezzati per unità da diporto nelle aree marine protette, nelle aree marine di reperimento e nei tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 24 settembre 2009

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione di campi di ormeggio attrezzati).

      1. Allo scopo di tutelare l'ecosistema, gli enti gestori delle aree marine protette possono istituire, in regime di esenzione concessoria, campi di ormeggio attrezzati, anche con l'impiego di tecnologie informatiche e telematiche, nelle zone di riserva generale (zone B) o di riserva parziale (zone C) per le unità da diporto autorizzate alla navigazione in tali zone ai sensi del regolamento di organizzazione dell'area marina protetta. I progetti di installazione dei campi di ormeggio sono sottoposti al parere della locale Capitaneria di porto, la quale provvede con ordinanza per gli aspetti relativi alla sicurezza. Sono in ogni caso fatte salve le misure già adottate dagli enti gestori.
      2. I campi di ormeggio, nell'ambito dei quali è vietato l'ancoraggio al fondale, sono finalizzati al perseguimento delle seguenti finalità:

          a) contenimento dei fenomeni di aratura e danneggiamento dei fondali derivanti dall'ancoraggio delle unità da diporto;

          b) erogazione di un numero limitato e annualmente programmato di permessi di stazionamento nell'area marina;

          c) garanzia della trasparenza dei criteri di accesso ai campi di ormeggio, attraverso idonee forme di pubblicità degli stessi e di prenotazione non onerosa, anche per via telematica.

      3. Gli enti gestori che istituiscono i campi di ormeggio di cui al comma 1 stabiliscono, d'intesa con i comuni, tariffe orarie e giornaliere di stazionamento negli stessi, anche in relazione all'attivazione

 

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combinata di servizi aggiuntivi esclusivamente nel settore della nautica da diporto.
      4. Nell'ambito dei campi di ormeggio di cui al comma 1 una quota pari al 15 per cento degli ormeggi è riservata alle imbarcazioni a propulsione velica, come definite dal codice della navigazione.
      5. I proventi riscossi dagli enti gestori ai sensi del comma 3 sono destinati, oltre che al recupero delle spese di allestimento e manutenzione dei campi di ormeggio, ad interventi che incrementino la protezione ambientale dell'area marina, con particolare riguardo ai servizi di pulizia e raccolta differenziata dei rifiuti nonché ai servizi di sorveglianza e prevenzione contro gli sversamenti e l'abbandono di rifiuti in mare, in conformità a quanto previsto dalla legislazione regionale.
      6. Nell'allestimento dei campi di ormeggio gli enti gestori sono tenuti all'individuazione di sistemi compatibili con le caratteristiche dei fondali, a basso impatto ambientale e paesaggistico, con il minimo ingombro sul fondale.
      7. Gli enti gestori possono altresì allestire sistemi tecnologicamente avanzati per il monitoraggio remoto degli ormeggi e delle strutture a terra, al fine di verificarne costantemente il corretto posizionamento e funzionamento.
      8. I comuni, in conformità a quanto previsto dalla presente legge, possono istituire campi di ormeggio per la tutela e la salvaguardia di particolari tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica, che non siano ricompresi nelle aree marine protette o nelle aree marine di reperimento, sulla base di linee guida predisposte entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
      9. I comuni interessati all'istituzione di campi di ormeggio sono tenuti a redigere mappe ecologiche e di vulnerabilità dei fondali, nonché, nelle zone ove insistono aree appartenenti alla rete «Natura 2000», a redigere lo studio di incidenza da sottoporre all'ente competente per la valutazione ai sensi del regolamento di cui al
 

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decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.
      10. Le disposizioni della presente legge assicurano il rispetto della normativa vigente in materia di tutela del mare e di aree protette.

Art. 2.
(Aree marine di reperimento).

      1. Nelle aree marine di reperimento i comuni possono istituire campi di ormeggio per le finalità e secondo i criteri di cui all'articolo 1, in regime di esenzione concessoria e con facoltà di affidamento dell'allestimento e della manutenzione a terzi.
      2. La locale Capitaneria di porto provvede con ordinanza per gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione.

Art. 3.
(Segnalazione e comunicazione delle caratteristiche dei campi di ormeggio).

      1. Ai fini della sicurezza della navigazione, i campi di ormeggio sono segnalati in mare sulla base delle prescrizioni dell'Istituto idrografico della Marina.
      2. La posizione e le caratteristiche dei campi di ormeggio devono essere tempestivamente comunicate dagli enti gestori all'Istituto idrografico della Marina e al competente ufficio tecnico dei fari della Marina militare.

Art. 4.
(Invarianza degli oneri finanziari).

      1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


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