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PDL 2629

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2629



 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato PISICCHIO

Modifica all'articolo 21 della Costituzione,
concernente il diritto all'informazione

Presentata il 22 luglio 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - La Costituzione trova nell'articolo 21, relativo alla libertà di manifestazione del pensiero, uno dei princìpi cardine a cui fa riferimento il moderno sistema democratico.
      La libertà di manifestazione del pensiero, infatti, discendente dalla Dichiarazione universale dei diritti umani (1789), trovò il suo primo accesso nell'ordinamento italiano fin dallo Statuto albertino del 1848, quale «cifra» caratterizzante la qualità democratica di una comunità, secondo la concezione liberale.
      I Padri costituenti, pertanto, assunsero il principio nell'impianto della Carta fondamentale della Repubblica, in parte traendolo dalla tradizione del pensiero liberale, in parte rispondendo a una forte istanza di libertà dopo il ventennio fascista, in parte intendendo offrire una griglia di princìpi regolativi al sistema dei mezzi di informazione presenti nella società italiana alla fine degli anni quaranta, costituito, essenzialmente, dalla stampa e dalla radio di Stato.
      Non marginale, tuttavia, fu l'attenzione che i Costituenti riservarono alla libertà di manifestazione del pensiero, come si evince anche dall'importante dibattito che preparò non solo l'approvazione dell'articolo 21 della Costituzione, ma anche la legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47, uno dei pochi organici provvedimenti di legge ordinaria varati dall'Assemblea costituente in veste legislativa.
      Se è vero, tuttavia, che i princìpi approvati con quelle norme nella loro essenza hanno saputo attraversare più di sessant'anni rivelando una straordinaria freschezza, è anche vero che l'orizzonte tecnologico che si apriva negli anni quaranta al legislatore costituente nella delicata materia degli strumenti della comunicazione era lontano anni luce dall'attuale.
 

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Così come era impensabile prevedere quale straordinaria pervasività i mezzi di informazione avrebbero assunto in ogni campo della vita umana e in particolare nella politica all'inizio del nuovo millennio.
      D'altro canto lo stesso articolo 21 non prevede un vero e proprio diritto all'informazione, che è stato enucleato solo in via interpretativa dalla giurisprudenza della Corte costituzionale attraverso una lettura evolutiva del primo comma dell'articolo, estendendone la copertura anche all'informazione.
      In questo quadro, che declina il diritto all'informazione anche nella sua forma riflessiva (diritto di «informarsi»), viene ad affermarsi la sua qualità di diritto soggettivo di libertà, interpretato, sempre attraverso la giurisprudenza della Corte costituzionale, come diritto sociale (sentenza n. 420 del 1994), nell'articolazione duplice di diritto del cittadino verso lo Stato e verso i titolari dei mezzi di informazione.
      Nell'attuale stadio dell'evoluzione delle tecnologie che reggono il sistema delle comunicazioni e, soprattutto, con l'affermarsi della pericolosa tendenza alla concentrazione dei mezzi di informazione, vecchi e nuovi, in poche mani, appare necessario un intervento sul piano dei princìpi costituzionali, volto a regolare la nuova complessa realtà del sistema dell'informazione tenendo conto di elementi valutativi che, nella stagione dell'Assemblea costituente, non erano certamente nella disponibilità dei Padri della patria.
      La presente proposta di legge costituzionale, pertanto, afferma in modo esplicito il diritto all'informazione e sancisce la necessità di garantire il pluralismo delle fonti e il divieto di posizioni dominanti, prevedendo inoltre rigorosi meccanismi di incompatibilità tra chi esercita una rilevante influenza nella proprietà dei mezzi di informazione dominanti e le alte cariche dello Stato.
 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. Dopo il primo comma dell'articolo 21 della Costituzione è inserito il seguente:

          «La Repubblica tutela il diritto all'informazione garantendo il pluralismo delle fonti e la loro imparzialità, stabilisce limiti alla concentrazione e vieta posizioni dominanti di imprese che producono informazione a livello nazionale, regionale o interregionale. È fatto divieto a chi esercita una rilevante influenza nelle proprietà o nella gestione dei mezzi di informazione nazionali di ricoprire il mandato parlamentare, cariche di governo o relative ad alte magistrature dello Stato».


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