PDL 2587
XVI LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2587
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato STUCCHI
Modifica all'articolo 1 della legge 3 dicembre 1962, n. 1712, concernente la composizione dei comitati consultivi provinciali presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
Presentata il 7 luglio 2009
Onorevoli Colleghi! - È indubbio il ruolo di primo piano nel campo della tutela per i rischi professionali che l'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL) riveste. Nel corso degli anni l'ANMIL, pur nella veste di associazione privata, ha acquisito rilievo e autorevolezza nella difesa della categoria degli invalidi del lavoro e, ancora di più, nella battaglia - a tutti i livelli di responsabilità - per la prevenzione dei rischi professionali.
Tale ruolo ha trovato formale riconoscimento nella modifica normativa che regola la composizione del Consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV) dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con l'espressa previsione di una partecipazione permanente dell'ANMIL, a far data dal 1
o maggio 1999, al predetto CIV, quale unico rappresentante degli invalidi del lavoro.
Tuttavia manca un'analoga previsione per un organismo consultivo che opera a livello territoriale presso le sedi dell'istituto, svolgendo una preziosa opera di raccordo nell'ottica anti-infortunistica della partecipazione delle forze sociali, in corrispondenza con il ruolo svolto a livello centrale dal CIV.
La legge 3 dicembre 1962, n. 1712, istitutiva dei comitati consultivi provinciali presso l'INAIL, infatti, prevede all'articolo 1, secondo comma, una composizione di tali Comitati che rispecchia a grandi linee quella del CIV.
Con l'articolo unico della presente proposta di legge si vuole, pertanto, completare il disegno avviato con l'ingresso dell'ANMIL nel CIV dell'INAIL, prevedendo appunto che del Comitato provinciale faccia parte un rappresentante dell'ANMIL designato dal consiglio provinciale dell'Associazione.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo il numero 3) del secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 dicembre 1962, n. 1712, è inserito il seguente:
«3-bis) un rappresentante dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL), designato dal consiglio provinciale dell'ANMIL».