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PDL N. 2584

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2584



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GARAGNANI

Introduzione degli articoli 402-bis e 406-bis e modifica all'articolo 724 del codice penale, in materia di offesa alla Divinità, alle persone e ai simboli venerati nelle confessioni religiose

Presentata il 6 luglio 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - Nel nostro Paese, ormai da troppo tempo, si susseguono fatti ed episodi che offendono la sensibilità e il sentimento religioso, così come riconosciuti costituzionalmente dagli articoli 2, 8 e 19 della Costituzione, ma anche la coscienza civile di molti cittadini, cattolici e laici, che assistono inermi a condotte di vero e proprio oltraggio a valori profondamente sentiti e radicati nella cultura comune e nelle abitudini quotidiane.
      I fatti recentemente accaduti a Bologna, ove si è assistito allo spettacolo avvilente di una manifestazione patrocinata dagli enti locali nella quale si è irriso in modo blasfemo alla Madonna e, ultimamente, all'esposizione di una raffigurazione sacrilega e deformata di un crocifisso nell'ambito di una mostra d'arte, dimostrano la necessità impellente di provvedere a colmare le lacune della vigente legislazione in materia, con riferimento soprattutto agli articoli 403 e 404 del codice penale: la mancanza di un'esplicita previsione di legge che sanzioni l'offesa alla divinità impedisce infatti agli organi giudiziari di dar seguito alle denunzie presentate.
      Le due citate disposizioni, novellate dalla legge 24 febbraio 2006, n. 85, a seguito di interventi della Corte costituzionale, provvedono alla tutela del sentimento religioso, che la giurisprudenza costituzionale ha annoverato tra i beni costituzionalmente rilevanti (Corte costituzionale, sentenza 8 luglio 1975, n. 188) dichiarandolo meritevole di tutela «indipendentemente dai diversi contenuti di fede delle diverse confessioni» (sentenza 14 novembre 1997, n. 329). La nuova formulazione introdotta, superando previgenti formulazioni che accordavano tutela con diversa intensità alla religione maggioritaria rispetto alle altre confessioni, ha
 

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rinunziato al criterio quantitativo quale ratio differenziatrice per assicurare, nel pieno rispetto dei princìpi costituzionali, «la pari protezione della coscienza di ciascuna persona che si riconosce in una fede, quale che sia la confessione religiosa di appartenenza» (sentenza 18 ottobre 1995, n. 440).
      L'articolo 403 del codice penale sanziona quindi le offese recate alle confessioni religiose mediante vilipendio dei loro ministri e di coloro che ne professano le credenze.
      L'articolo 404, al primo comma, punisce chiunque - in circostanze qualificate - vilipende con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto.
      Per compiutezza di esposizione, si deve ricordare infine che l'articolo 724, al primo comma, commina una sanzione amministrativa pecuniaria nei riguardi di chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità.
      Questa disposizione, prima della sentenza della Corte costituzionale 18 ottobre 1995, n. 440, prevedeva la medesima sanzione per la bestemmia contro i simboli o le persone venerati nella religione dello Stato: il giudice delle leggi ha tuttavia ravvisato in tale ultima disposizione una discriminazione a danno delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e - nell'impossibilità di addivenire, stante la riserva di legge in materia penale, ad una pronunzia additiva che estendesse la medesima tutela a tutte le religioni - ne ha dichiarato l'illegittimità per violazione degli articoli 3 (eguaglianza di fronte alla legge senza discriminazioni di religione) e 8, primo comma (eguale libertà di tutti i culti), della Costituzione.
      Tuttavia, le modificazioni intervenute hanno prodotto una grave lacuna nella tutela penale delle credenze religiose. Infatti, l'articolo 404 del codice penale non prende attualmente in considerazione l'offesa rivolta alle persone venerate e ai simboli più significativi delle religioni. D'altronde, dopo l'espunzione del riferimento ai simboli e alle persone venerate, non è applicabile alla fattispecie neppure la meno grave misura sanzionatoria contenuta nell'articolo 724 del medesimo codice.
      In questo vuoto normativo si insinuano tristi fenomeni come quelli richiamati al principio di questa relazione: manifestazioni di odio cieco e irrazionale o miseri espedienti di personaggi in cerca di facile notorietà attraverso scandali artefatti. È dunque urgente che il legislatore provveda a colmare una lacuna gravida di conseguenze negative per l'effettivo rispetto del sentimento religioso di qualunque cittadino e in particolar modo della maggioranza degli italiani, ancorati alla religione cristiana secondo l'insegnamento della Chiesa cattolica.
      Si deve partire dalla constatazione di come, a fronte dell'esistenza di norme poste a presidio della dignità personale dei fedeli e dei ministri del culto (articolo 403 del codice penale), dell'integrità delle cose e della libertà e regolarità delle celebrazioni (articolo 404), e - sebbene con intensità minore - della credenza degli aderenti alle diverse religioni nelle rispettive divinità (articolo 724), sia venuta a mancare una corrispondente norma di tutela riferita alle offese contro le persone e i simboli dalle medesime venerati, quali sono ad esempio, nel caso della religione cristiana, le offese alla Madre di Dio.
      La presente proposta di legge non intende porre in questione il principio di laicità dello Stato, che implica l'equidistanza e l'imparzialità verso tutte le religioni (Corte costituzionale, sentenza 29 aprile 2005, n. 168) ma non l'indifferenza verso l'indivisibile protezione del sentimento religioso degli aderenti a ciascuna di esse, quale aspetto del diritto costituzionale di libertà religiosa (sentenza 14 novembre 1997, n. 329).
      Lo scherno e l'offesa fini a se stessi nei riguardi delle persone e dei simboli sacri, infatti, ledono profondamente la sensibilità religiosa di tanti cittadini e offendono la dignità dell'individuo, colpendolo nei suoi più intimi sentimenti: si giustifica perciò la previsione di essi come fattispecie
 

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punibili, diversamente in ragione della maggiore o minore intenzionalità con la quale le condotte sono realizzate.
      In sostanza, sarebbe opportuno allargare il campo di azione del magistrato estendendo la tutela penale, accordata ai beni già protetti dall'articolo 404, alla più ampia nozione di offesa alla Divinità, alle persone o ai simboli venerati, soprattutto in considerazione del fatto che - venuto meno l'articolo 402 del codice penale - emerge la necessità di una tutela più precisa e dettagliata della confessione religiosa, la quale non può essere limitata a fattispecie troppo restrittive, che possono divenire oggetto di interpretazione strumentale sulla base di preconcetti ideologici, con la fattuale vanificazione di ogni forma di tutela del sentimento religioso.
      Si propone quindi, all'articolo 1 della presente proposta di legge, di introdurre nel codice penale un nuovo articolo 402-bis, che sanzioni penalmente il vilipendio della Divinità, delle persone e dei simboli venerati dalle confessioni religiose.
      Con tale nuova fattispecie dovrebbe essere coordinata (articolo 3 della presente proposta di legge) la formulazione della norma contenuta nel vigente articolo 724 del medesimo codice, corrispondentemente integrata, così da illuminarne la sopra accennata correlazione con la finalità di tutela del sentimento religioso, al medesimo tempo distinguendo - secondo la rispettiva gravità - gradi oggettivamente diversi di lesione della sensibilità religiosa, quali si configurano nella bestemmia, atto di natura accidentale e dovuto ad impeto o cattiva abitudine, e nel premeditato vilipendio, atto connotato invece da preordinazione dolosa o comunque da specifica intenzionalità offensiva.
      Giova richiamare a quest'ultimo proposito la già citata sentenza della Corte costituzionale n. 188 del 1975, in cui si precisava il confine tra la discussione in materia religiosa - la cui piena libertà era garantita già prima dell'avvento del vigente ordinamento costituzionale dall'articolo 5 della legge 24 giugno 1929, n. 1159 - e l'irrisione nella quale consiste la fattispecie del vilipendio: «Il vilipendio di una religione, tanto più se posto in essere attraverso il vilipendio di coloro che la professano o di un Ministro del culto rispettivo (...) legittimamente può limitare l'ambito di operatività dell'articolo 21 Cost.: sempre che, beninteso, la figura della condotta vilipendiosa sia circoscritta entro i giusti confini, segnati, per un verso, dallo stesso significato etimologico della parola (che vuol dire «tenere a vile», e quindi additare al pubblico disprezzo o dileggio), e per altro verso, dalla esigenza (...) di rendere compatibile la tutela penale accordata al bene protetto dalla norma in questione con la più ampia libertà di manifestazione del proprio pensiero in materia religiosa (...). Il vilipendio, dunque, non si confonde né con la discussione su temi religiosi, così a livello scientifico come a livello divulgativo, né con la critica e la confutazione pur se vivacemente polemica; né con l'espressione di radicale dissenso da ogni concezione richiamantesi a valori religiosi trascendenti, in nome di ideologie immanentistiche o positivistiche od altre che siano. Sono, invece, vilipendio, e pertanto esclusi dalla garanzia dell'articolo 21 Cost. (e dell'articolo 19 Cost.), la contumelia, lo scherno, l'offesa, per dir così, fine a sé stessa, che costituisce ad un tempo ingiuria al credente (e perciò lesione della sua personalità) e oltraggio ai valori etici di cui si sostanzia ed alimenta il fenomeno religioso, oggettivamente riguardato».
      Si propone infine di introdurre una disposizione, di carattere interpretativo e definitorio, volta a meglio delimitare e determinare le fattispecie che costituiscono oggetto di tutela penale. Pur nella consapevolezza della difficoltà di definire in forma normativa e generale le manifestazioni organizzate del fenomeno religioso, si è ritenuto necessario affrontare questo punto per evitare che le disposizioni penali proposte - che in nessun modo tendono a comprimere la libertà delle opinioni e della discussione in materia religiosa - possano venire surrettiziamente invocate da sette od organizzazioni sprovviste di effettiva sostanza e tradizione religiosa, che assumendo un'apparenza
 

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confessionale perseguano di fatto finalità estranee, o da soggetti che - al di fuori del dettato costituzionale e mettendo con ciò a rischio l'ordine pubblico e la pacifica convivenza - adottino forme organizzative o seguano dottrine e riti contrari all'ordinamento italiano e al buon costume.
      Giova ricordare a questo proposito come una condivisibile giurisprudenza abbia escluso che per configurare il riconoscimento di un'associazione come confessione religiosa siano sufficienti la mera autoqualificazione come tale, contenuta nel suo statuto, e l'uso di terminologia e di simboli religiosi, quando questi appaiano «un mero espediente preordinato al fine di ottenere il trattamento più favorevole riconosciuto alle confessioni religiose». D'altronde, in base agli indici di giudizio suggeriti in materia dalla giurisprudenza costituzionale, è possibile individuare alcuni indispensabili elementi costitutivi della religiosità, come considerata e realizzata nel contesto storico e sociale italiano, formato sull'esperienza delle tre religioni monoteiste del ceppo abramitico, l'ebraismo, il cristianesimo e l'islam (Corte d'appello di Milano, sentenza 14 febbraio 1997).
      Già prima delle modificazioni alla legislazione penale in materia di culti, la Corte di cassazione aveva ritenuto necessario accertare in tale ambito, al fine di verificare l'ammissione di un determinato culto alla tutela penale apprestata dalla legge, se lo statuto della confessione religiosa non contrasti con l'ordinamento giuridico italiano e in particolare se l'esercizio della religione violi norme penali dettate in materia di ordine pubblico e di tutela dei diritti della persona (sentenza 28 maggio 1986).
      Quest'accertamento non è del resto precluso alle autorità dello Stato secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale ammette le limitazioni derivanti dalla competenza statale a controllare «se un movimento o una associazione persegue, per fini apparentemente religiosi, attività che si pongono in contrasto con l'interesse pubblico» (sentenza 26 settembre 1996, Manoussakis, paragrafo 40, si confrontino anche le sentenze 25 maggio 1993 Kokkinakis, paragrafo 33; 15 febbraio 2001 Dahlab).
      Con l'introduzione dell'articolo 406-bis del codice penale, proposta nell'articolo 2 della presente proposta di legge, si intende pertanto chiarire l'ambito di applicazione delle disposizioni penali di tutela del sentimento religioso, specificando - senza che ciò comporti il sindacato dell'autorità statuale sul contenuto delle dottrine professate - quali soggetti possano intendersi a tale effetto come confessioni religiose.
      Si prevede quindi che le disposizioni del capo I del titolo IV del libro II del codice penale e dell'articolo 724 del medesimo codice si applicano in relazione:

          a) alla Chiesa cattolica, ai sensi dell'articolo 7 della Costituzione;

          b) alle confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato siano regolati con legge ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione;

          c) alle confessioni religiose i cui ministri di culto siano stati nominati e abbiano conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 giugno 1929, n. 1159, o i cui istituti di culto abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 2 della medesima legge;

          d) alle confessioni religiose, diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c), i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano e che non pratichino riti contrari al buon costume.

      Nelle fattispecie indicate alle lettere a) o b), la natura di confessione religiosa risulta infatti da una valutazione operata direttamente dal legislatore, rispettivamente costituzionale e ordinario, mentre nel caso indicato alla lettera c) tale valutazione è stata operata dall'autorità amministrativa. La disposizione residuale contenuta nella lettera d), nel rispetto del principio di eguale libertà di tutte le

 

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confessioni religiose dinnanzi alla legge, sancito dall'articolo 8, primo comma della Costituzione, assicura eguale tutela alle confessioni religiose non espressamente individuate in base alle precedenti lettere, purché sussistano le condizioni che lo stesso articolo 8 e l'articolo 19 della Costituzione stabiliscono come requisiti minimi di compatibilità con l'ordinamento giuridico nazionale a garanzia della sicurezza dello Stato e dell'ordinata convivenza dei cittadini. Rimane salva la possibilità - che non può esplicarsi se non attraverso la valutazione dei singoli casi, operata nelle competenti sedi giurisdizionali - di accertare in concreto se il soggetto che eventualmente si autoqualifichi come confessione religiosa abbia effettivamente tale natura sulla base di elementi minimi identificativi di tale nozione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Introduzione dell'articolo 402-bis del codice penale).

      1. Nel capo I del titolo IV del libro II del codice penale, all'articolo 403 è premesso il seguente:

      «Art. 402-bis. - (Vilipendio della Divinità, delle persone e dei simboli venerati dalle confessioni religiose). - Chiunque pubblicamente offende una confessione religiosa, mediante vilipendio della Divinità, delle persone o dei simboli da essa venerati, è punito con la multa da euro 2.000 a euro 6.000.
      Si applica la multa da euro 3.000 a euro 8.000 qualora il fatto previsto dal primo comma sia commesso in luogo destinato al culto o in occasione di funzioni religiose».

Art. 2.
(Introduzione dell'articolo 406-bis del codice penale).

      1. Nel capo I del titolo IV del libro II del codice penale, dopo l'articolo 406 è aggiunto il seguente:

      «Art. 406-bis. - (Ambito di applicazione). - Le disposizioni del presente capo e dell'articolo 724 del presente codice si applicano in relazione:

          a) alla Chiesa cattolica, ai sensi dell'articolo 7 della Costituzione;

          b) alle confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato siano regolati con legge ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione;

          c) alle confessioni religiose i cui ministri di culto siano stati nominati e abbiano

 

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conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 giugno 1929, n. 1159, o i cui istituti di culto abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 2 della medesima legge;

          d) alle confessioni religiose, diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c), i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano e che non pratichino riti contrari al buon costume».

Art. 3.

(Modifica all'articolo 724 del codice penale).

      1. All'articolo 724 del codice penale, il primo comma è sostituito dal seguente:

      «Fuori dei casi previsti dall'articolo 402-bis, chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità o i simboli o le persone venerati da una confessione religiosa è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 60 a euro 350».


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