Frontespizio Pareri Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 574-A

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 574-611-666-688-817-924-952-1424-2142-2167-2194-2229-A



 

Pag. 1

PROPOSTE DI LEGGE

n. 574, d'iniziativa dei deputati

DE CORATO, ASCIERTO, BERNARDO, BIANCOFIORE, CARLUCCI, CASTIELLO, CONSOLO, MAZZOCCHI, MIGLIORI, MISTRELLO DESTRO, MISURACA, OSVALDO NAPOLI, PORCU, PROIETTI COSIMI, RAISI, RAMPELLI, SAGLIA, CASSINELLI, CATONE, CICCIOLI, LAFFRANCO, SPECIALE, STASI

Norme in materia di costituzione di parte civile dei comuni nei procedimenti per violenza sessuale

Presentata il 29 aprile 2008

n. 611, d'iniziativa dei deputati

CAPARINI, ALESSANDRI, GRIMOLDI, LAURA MOLTENI, PINI, VANALLI

Modifiche al codice penale concernenti l'innalzamento dell'età del consenso nei rapporti sessuali

Presentata il 30 aprile 2008


NOTA:   La II Commissione permanente (Giustizia), il 1° luglio 2009, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato dei progetti di legge nn. 574, 611, 666, 688, 817, 924, 952, 1424, 2142, 2167, 2194 e 2229. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo dei predetti progetti di legge si vedano i relativi stampati.

 

Pag. 2


n. 666, d'iniziativa del deputato LUSSANA

Modifiche al codice penale concernenti la disciplina dei reati di violenza sessuale nell'ambito dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale

Presentata il 30 aprile 2008

n. 688, d'iniziativa del deputato PRESTIGIACOMO

Nuove disposizioni in materia di contrasto dei reati di violenza sessuale

Presentata il 30 aprile 2008

n. 817, d'iniziativa del deputato ANGELA NAPOLI

Modifiche agli articoli 609-bis e 609-ter del codice penale in materia di violenza sessuale

Presentata il 7 maggio 2008

n. 924, d'iniziativa dei deputati

POLLASTRINI, CONCIA, CUPERLO

Disposizioni per la prevenzione e la repressione degli atti di discriminazione, degli atti persecutori e delle violenze nei riguardi delle donne, dei disabili e per motivi connessi all'orientamento sessuale, nonché misure per la tutela e il sostegno delle vittime di tali reati

Presentata l'8 maggio 2008

 

Pag. 3

e

n. 952 d'iniziativa dei deputati

PELINO, ANGELI, BARANI, BARBA, BARBIERI, BERNARDO, BERTOLINI, BIANCOFIORE, BOCCIARDO, CALABRIA, CARLUCCI, CASSINELLI, CASTIELLO, CATONE, CAZZOLA, CICCIOLI, COLUCCI, DE CAMILLIS, DE CORATO, DE NICHILO RIZZOLI, DI BIAGIO, DI VIRGILIO, DIVELLA, FALLICA, FRANZOSO, FRASSINETTI, FUCCI, GAVA, GIAMMANCO, GOLFO, HOLZMANN, IAPICCA, LAMORTE, LEHNER, LO PRESTI, LORENZIN, MANNUCCI, GIULIO MARINI, MAZZOCCHI, MILANATO, MISTRELLO DESTRO, MOFFA, MOTTOLA, PAGLIA, POLIDORI, PROIETTI COSIMI, SALTAMARTINI, SBAI, SCANDROGLIO, SCAPAGNINI, SPECIALE, STASI, TOTO, VALENTINI, VENTUCCI, VERSACE, VESSA

Nuove norme per il potenziamento della lotta contro la violenza sessuale e i maltrattamenti nei confronti di familiari e conviventi

Presentata il 12 maggio 2008

DISEGNO DI LEGGE

n. 1424

presentato dal ministro per le pari opportunità
(CARFAGNA)

e dal ministro della giustizia
(ALFANO)

Misure contro la violenza sessuale

Presentato il 1o luglio 2008

 

Pag. 4

e

PROPOSTE DI LEGGE

n. 2142 d'iniziativa dei deputati

SALTAMARTINI, LORENZIN, PISO, SAMMARCO, BOCCIARDO, CASTELLANI, BECCALOSSI, CASTIELLO, MARIAROSARIA ROSSI, ANGELA NAPOLI, BIAVA, MURGIA, TIDEI, MIGLIORI, VELLA, PUGLIESE, CRISTALDI, ASCIERTO, CATANOSO, SAGLIA, ANTONINO FOTI, PAGLIA, IAPICCA, OCCHIUTO, ANGELI, IANNARILLI, SCAPAGNINI, DE CORATO, BELLOTTI, PATARINO, DI VIRGILIO, SPECIALE, LAMORTE, VENTUCCI, CATONE, CARLUCCI, DI BIAGIO, RAISI, CIRIELLI

Modifica all'articolo 275 del codice di procedura penale, concernente la disciplina dei criteri di scelta delle misure cautelari da applicare nei procedimenti per reati di violenza sessuale

Presentata il 3 febbraio 2009

n. 2167, d'iniziativa dei deputati

PELINO, SBAI

Modifica all'articolo 275 del codice di procedura penale, concernente la disciplina dei criteri di scelta delle misure cautelari da applicare nei procedimenti per reati di violenza sessuale

Presentata il 5 febbraio 2009

 

Pag. 5

n. 2194, d'iniziativa del deputato CARLUCCI

Modifica all'articolo 157 del codice penale, in materia di prolungamento dei termini di prescrizione per i reati di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, riduzione in schiavitù, pornografia e sfruttamento della prostituzione minorile, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne e corruzione di minorenne

Presentata l'11 febbraio 2009

n. 2229, d'iniziativa del deputato COSENZA

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni per il contrasto della violenza sessuale

Presentata il 21 febbraio 2009


torna su
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

    Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

          esaminato il testo unificato dei progetti di legge n. 574 De Corato ed abbinati, recante «Disposizioni in materia di violenza sessuale»,

          considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili, nel complesso, alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale», che la lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

          rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

    La VII Commissione,

          esaminato il testo unificato dei progetti di legge n. 574 De Corato ed abbinati, recante «Disposizioni in materia di violenza sessuale»;

          tenuto conto dell'importanza di assicurare adeguata prevenzione e sostegno anche culturale alle vittime di violenza sessuale, nella piena realizzazione della cultura del rispetto, nonché attività di riabilitazione dei responsabili;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

          1) appare necessario prevedere forme adeguate di educazione e sostegno ai temi della cultura del rispetto, nell'ambito della scuola e delle agenzie educative in generale;

          2) si ritiene altresì necessario prevedere un'adeguata campagna di informazione radiotelevisiva sulle problematiche connesse alle violenze sessuali.

 

Pag. 6


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

      La XI Commissione,

          esaminato il testo unificato dei progetti di legge n. 574 e abbinati;

          considerato che il provvedimento mira sostanzialmente a rafforzare la tutela penale contro la violenza sessuale, con l'introduzione nell'ordinamento di aggravanti, di aumenti della pena e di meccanismi diretti ad accelerare i tempi di giudizio;

          preso atto che il testo unificato è fortemente atteso, poiché i diritti delle donne costituiscono parte integrante ed inalienabile di quel patrimonio giuridico universale su cui si fondano le moderne società democratiche;

          osservato, in particolare, che l'articolo 2, comma 1, al capoverso 7), prevede un aumento della pena se i fatti di cui all'articolo 609-bis del codice penale sono commessi su persone in condizioni di inferiorità fisica o psichica;

          rilevato che, in questo caso, si è scelto di punire con maggiore severità le fattispecie che vedono la vittima in una situazione di particolare difficoltà - sia essa fisica, psichica, sensoriale o anche psicologica - nei confronti del soggetto che si macchia del reato, aggravando in tal modo la pena per coloro che abusano, in modo spregevole, della propria posizione di forza o di potenziale ricatto, anche nell'ambito lavorativo;

          auspicato che - conformemente al dibattito già svoltosi presso la Commissione di merito - possa essere inserito nel testo, come aggravante ad effetto speciale, anche un riferimento più dettagliato al caso di violenza nei confronti di una persona legata all'autore del reato da un rapporto di lavoro economicamente dipendente, qualora questi approfitti di una situazione di oggettiva prevaricazione dal punto di vista psicologico nell'ambito del lavoro;

          ritenuto opportuno che la Commissione di merito compia anche una valutazione sull'importanza di porre in essere iniziative in favore della prevenzione, anche attraverso misure di formazione scolastica oltre che degli operatori del settore, nonché sull'opportunità di modificare il titolo del provvedimento, esplicitando che si tratta di disposizioni in materia di contrasto della violenza sessuale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

Pag. 7


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

      La XII Commissione,

          esaminato, per le parti competenza, il testo unificato dei progetti di legge n. 574 De Corato e abbinati, recante «Disposizioni in materia di violenza sessuale», quale risultante dagli emendamenti approvati;

          rilevato che il testo contempla due diverse tipologie di fattispecie penali, facendo riferimento sia alla violenza e alle molestie sessuali sia ai maltrattamenti contro familiari e conviventi, e ciò sembrerebbe rendere opportuno l'adeguamento del titolo all'effettivo contenuto del provvedimento;

          rilevata, altresì, l'opportunità di porre attenzione alle risorse economiche destinate ai centri antiviolenza;

          ribadita l'importanza, anche per le fattispecie contemplate nel provvedimento, dell'articolo 282-ter del codice di procedura penale in tema di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa;

          considerata la centralità delle istituzioni scolastiche nella promozione di una cultura del rispetto,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

          valuti la Commissione di merito, nell'ottica di un potenziamento dell'attività di prevenzione, l'opportunità di integrare l'articolo 9 con la previsione che le campagne di sensibilizzazione ed informazione in esso previste contemplino il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche sul tema della cultura del rispetto.


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

      La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

          esaminato, per i profili di competenza, il testo unificato dei progetti di legge C. 574 ed abbinati, in corso di esame presso la II Commissione della Camera, recante disposizioni in materia di violenza sessuale;

 

Pag. 8

          considerato che il provvedimento reca norme in materia di «norme processuali e ordinamento penale», di competenza legislativa statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

          preso atto che, in ordine alle misure per l'informazione e l'assistenza sociale delle vittime di violenza di cui all'articolo 9, vengono salvaguardate le competenze delle autonomie territoriali interessate;

esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

Pag. 9


torna su
TESTO UNIFICATO
della Commissione

Disposizioni in materia di violenza sessuale

Art. 1.
(Delitto di violenza sessuale).

      1. L'articolo 609-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 609-bis. - (Violenza sessuale). - Chiunque, con violenza, minaccia o abuso di autorità costringe taluno a compiere o a subire atti sessuali è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da sei a dodici anni.
      Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o a subire atti sessuali:

          1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa;

          2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

      Nei casi di minore gravità la pena è della reclusione da due a sei anni».

      2. All'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 7-bis), del codice di procedura penale, le parole: «609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-ter» sono sostituite dalle seguenti: «609-bis, 609-ter».

Art. 2.
(Circostanze aggravanti).

      1. L'articolo 609-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 609-ter. - (Circostanze aggravanti). - La pena è della reclusione da sette a quindici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi:

          1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici;

          2) con l'uso di armi, di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze comunque idonei

 

Pag. 10

a ridurre la capacità di determinarsi o a ledere gravemente la salute della persona offesa;

          3) da persona travisata o che simula la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;

          4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;

          5) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore;

          6) nei confronti di donna in stato di gravidanza;

          7) su persona in condizioni di inferiorità fisica o psichica.

      La pena è della reclusione da otto a sedici anni se il fatto è commesso:

          1) in danno di una persona che non ha compiuto gli anni dieci;

          2) in presenza di due o più delle circostanze indicate nel primo comma.

      La pena è dell'ergastolo se dal fatto è derivata la morte della persona offesa.
      La pena non può comunque essere inferiore a otto anni se dal fatto è derivata alla persona offesa una lesione personale grave.
      La pena non può comunque essere inferiore a dieci anni se dal fatto è derivata alla persona offesa una lesione personale gravissima».

Art. 3.
(Molestie sessuali).

      1. Dopo l'articolo 609-ter del codice penale è il seguente:

      «Art. 609-ter.1. - (Molestie sessuali). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque arreca molestia a taluno mediante un atto o un comportamento a contenuto esplicitamente sessuale è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 1.000 a 3.000».

 

Pag. 11

Art. 4.
(Violenza sessuale di gruppo).

      1. L'articolo 609-octies del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 609-octies. - (Violenza sessuale di gruppo). - La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.
      Chiunque partecipa ad atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sette a sedici anni.
      La pena è della reclusione da dieci a venti anni se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter.
      La pena è della reclusione non inferiore a dodici anni se il fatto è commesso:

          1) in danno di persona che non ha compiuto gli anni dieci;

          2) in presenza di due o più circostanze previste dall'articolo 609-ter, primo comma.

          3) se alla vittima è derivata una lesione personale grave.

      La pena non può essere inferiore a quindici anni se dal fatto è derivata alla persona offesa una lesione personale gravissima.
      La pena è aumentata fino alla metà in caso di recidiva.
      La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorre taluna delle condizioni indicate nei numeri 3) e 4) del primo comma e nel terzo comma dell'articolo 112».

Art. 5.
(Termine di prescrizione).

      1. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: «quarto

 

Pag. 12

comma» sono inserite le seguenti: «, 609-bis, 609-quater e 609-octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti dagli stessi contemplate».

Art. 6.
(Rilievi fotografici dei latitanti per i delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale).

      1. Il questore può disporre la collocazione, in tutto o in parte del territorio di competenza, in luoghi o esercizi pubblici nonché sui mezzi di trasporto, dei rilievi fotografici dei latitanti, nei confronti dei quali si procede per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, quando vi sia il sospetto che questi ultimi possano trovarsi nel territorio stesso.
      2. Dall'applicazione della presente disposizione non possono derivare costi aggiuntivi per la finanza pubblica.

Art. 7.
(Maltrattamenti contro familiari e conviventi).

      1. L'articolo 572 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 572. - (Maltrattamenti contro familiari e conviventi). - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 571, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.
      La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici.
      Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, si applica la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da dodici a venti anni».

 

Pag. 13

Art. 8.
(Intervento in giudizio).

      1. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, l'ente locale impegnato direttamente o tramite servizi per l'assistenza della persona offesa e il centro antiviolenza che presta assistenza alla persona offesa possono intervenire in giudizio ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale.
      2. Nei procedimenti per i delitti di cui al comma 1, se commessi in danno di minori o nell'ambito familiare, la Presidenza del Consiglio dei ministri, anche attraverso l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269, può intervenire in giudizio ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale.

Art. 9.
(Misure per l'informazione e l'assistenza sociale delle vittime di violenza).

      1. Le autorità pubbliche, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, promuovono campagne di sensibilizzazione e di informazione sulle misure previste dalla legislazione vigente in favore delle vittime delle violenze e dei maltrattamenti e sui servizi e sui centri antiviolenza che hanno competenze e funzioni socio-assistenziali, facilmente individuabili e raggiungibili dalle vittime.
      2. I servizi sociali garantiscono alle persone vittime di violenze le cure, le soluzioni di emergenza e il sostegno necessari ai fini di un loro totale recupero.

Art. 10.
(Relazione annuale al Parlamento).

      1. Entro il mese di febbraio di ciascun anno, a decorrere dall'anno successivo a

 

Pag. 14

quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per le pari opportunità, avvalendosi dell'Osservatorio nazionale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presenta alle Camere una relazione sull'attività di coordinamento e di attuazione delle azioni contro gli atti persecutori di cui all'articolo 612-bis del codice penale e contro gli atti di violenza sessuale.
      2. Ai fini della predisposizione della relazione di cui al comma 1, le regioni e le amministrazioni centrali dello Stato sono tenute a fornire le informazioni necessarie al Ministro per le pari opportunità entro il mese di gennaio di ciascun anno.


Frontespizio Pareri Progetto di Legge
torna su