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PDL 1906

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1906



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CERONI

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di abolizione del turno di ballottaggio nelle elezioni del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, di attribuzione dei seggi e di incompatibilità tra le cariche di consigliere comunale o provinciale e di assessore nelle rispettive giunte

Presentata il 13 novembre 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è volta ad apportare alcune modifiche alle norme in materia di elezioni comunali con particolare riferimento ai comuni con una popolazione superiore a 15.000 abitanti.
      Negli ultimi dieci anni le regole con le quali si sono svolte le elezioni politiche e amministrative nel nostro Paese sono state oggetto di diversi tentativi di riforma che hanno portato alla definizione di un quadro fortemente disomogeneo e disorientante per i cittadini.
      La proposta di legge in esame è costituita da quattro articoli diretti a modificare il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e la legge 21 marzo 1990, n. 53.
      L'obiettivo è quello di adottare dei correttivi per eliminare alcune disfunzioni che si sono evidenziate nel corso degli anni.
      L'articolo 1 vuole rendere compatibile la carica di assessore con quella di consigliere comunale e provinciale, anche nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, come già avviene nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.
 

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      L'articolo 2 è volto a ridurre il ricorso al ballottaggio limitandolo ai soli casi in cui il candidato risultato vincitore al primo turno non abbia superato almeno il 40 per cento dei voti.
      Generalmente al ballottaggio la partecipazione degli elettori è talmente ridotta che il sindaco eletto raccoglie un numero di voti inferiore a quelli conseguiti al primo turno. La presente proposta di legge prevede che l'elezione del sindaco abbia luogo senza ricorrere al ballottaggio, proclamando eletto il candidato che ha conseguito almeno il 40 per cento dei voti. Ciò da luogo a maggioranze più solide e omogenee e comporta notevoli risparmi sulle spese elettorali.
      L'articolo 3 ha lo scopo di alzare la soglia di sbarramento per la partecipazione all'assegnazione dei seggi.
      L'articolo 4, infine, recante norme sulle sottoscrizioni delle candidature, aumenta il numero delle firme necessarie per la presentazione delle liste.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Compatibilità tra la carica di consigliere comunale e provinciale e quella di assessore della rispettiva giunta).

      1. All'articolo 64 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, la parola: «incompatibile» è sostituita dalla seguente: «compatibile»;

          b) i commi 2 e 3 sono abrogati;

          c) alla rubrica, la parola: «Incompatibilità» è sostituita dalla seguente: «Compatibilità».

Art. 2.
(Ballottaggio per l'elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti).

      1. All'articolo 72 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 4, le parole: «la maggioranza assoluta dei voti validi» sono sostituite dalle seguenti: «che supera la percentuale del 40 per cento dei voti validi»;

          b) al comma 5, le parole: «ottenga la maggioranza di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «raggiunga la percentuale dei voti validi prevista dal comma 4».

 

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Art. 3.
(Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti).

      1. Al comma 7 dell'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «del 3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 5 per cento».

Art. 4.
(Sottoscrizione delle candidature).

      1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è sostituito dai seguenti:

      «1. La dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta:

          a) da almeno 40 e da non più di 60 elettori nei comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti;

          b) da almeno 120 e da non più di 180 elettori nei comuni con popolazione superiore a 2.000 abitanti e fino a 5.000 abitanti;

          c) da almeno 350 e da non più di 500 elettori nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 10.000 abitanti;

          d) da almeno 700 e da non più di 1.000 elettori nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e fino a 40.000 abitanti;

          e) da almeno 1.500 e da non più di 2.200 elettori nei comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti e fino a 100.000 abitanti;

          f) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;

          g) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 abitanti;

 

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          h) da almeno 7.000 e da non più di 10.000 elettori nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 abitanti.

      1-bis. Per i partiti e movimenti politici rappresentati in entrambi i rami del Parlamento la sottoscrizione delle candidature, secondo le modalità prescritte dal comma 1, non è necessaria».


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