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PDL 1712

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1712



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BINDI

Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di cognome dei coniugi e dei figli

Presentata il 29 settembre 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - In alcuni ambiti del diritto civile e di famiglia sussistono ancora disuguaglianze e discriminazioni; uno di questi è la materia del cognome dei coniugi e dei figli.
      Nel nostro ordinamento esiste la norma - che non ha trovato corpo in una disposizione espressa ma configura la traduzione in regola dello Stato di un'usanza consolidata nel tempo - per cui il cognome del padre si estende ipso iure al figlio legittimo; identica disposizione esiste (articolo 262 del codice civile) per il figlio naturale riconosciuto da entrambi i genitori, secondo un criterio di prevalenza che viene in rilievo anche nel caso di riconoscimento tardivo del figlio naturale da parte del padre (in questo caso il cognome paterno può aggiungersi o sostituirsi a quello materno).
      Vi è poi la disposizione (articolo 143-bis del codice civile) per cui con il matrimonio la moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito, da cui pure si evidenzia l'opzione del legislatore verso il cognome del marito come identificativo della nuova famiglia costituita.
      Queste norme rimarcano - almeno per quanto riguarda il cognome - una condizione di evidente disparità tra i coniugi e tra i genitori, con una netta predominanza del marito sulla moglie e del padre sulla madre. Esse non appaiono più conformi alla sensibilità che si è maturata nella collettività negli ultimi decenni e ai nuovi valori di riferimento connessi alle profonde trasformazioni sociali intervenute nel nostro Paese.
      Già la riforma del diritto di famiglia del 1975 aveva modificato l'impianto codicistico impostato sulla preminenza, nell'ambito del matrimonio, del marito sulla moglie e sulla sua qualità di capo della famiglia, muovendosi nella prospettiva di
 

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una più incisiva e completa equiparazione dei coniugi.
      In seguito, altre sollecitazioni in questo senso sono intervenute dalle istituzioni comunitarie e internazionali, che hanno affrontato anche la tematica specifica dell'attribuzione del cognome ai coniugi e ai figli:

          1) la Convenzione di New York sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, del 18 dicembre 1979, ratificata in Italia con la legge 14 marzo 1985, n. 132;

          2) le raccomandazioni del Consiglio d'Europa n. 1271 del 1995 e n. 1362 del 1998;

          3) diverse pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo.

      Di recente, in Italia, la Corte di cassazione (ordinanza n. 13298 del 17 luglio 2004) ha riaperto la questione del meccanismo di attribuzione del cognome ai figli, sollevando la questione di legittimità costituzionale della norma che prevede la trasmissione automatica del cognome del padre per contrasto con gli articoli 2, 3 e 29, secondo comma, della Costituzione.
      La Corte costituzionale si è pronunciata con la sentenza n. 61 del 16 febbraio 2006: essa, pur condividendo la ricostruzione del quadro normativo di riferimento fatta dalla Corte di cassazione e rimarcando che l'attuale sistema di attribuzione del cognome è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia e di una potestà maritale ormai tramontate e non più coerenti con i princìpi costituzionali, ha tuttavia dichiarato la questione inammissibile, in quanto postulerebbe un'operazione manipolativa esorbitante dai poteri della Corte stessa, dal momento che una pronuncia di incostituzionalità determinerebbe un vuoto normativo lasciando aperta tutta una serie di opzioni che non possono essere risolte che dal legislatore.
      La giurisprudenza di legittimità e costituzionale ha evidenziato i punti di contrasto delle norme vigenti in materia con i princìpi costituzionali: la tutela costituzionale offerta dall'articolo 2 della Costituzione ai diritti inviolabili dell'uomo esige che essi siano garantiti, nell'ambito di quella formazione sociale primaria che è la famiglia (Corte costituzionale n. 494 del 2002, n. 183 del 1988), nella duplice direzione del diritto della madre di trasmettere il proprio cognome al figlio e di quello del figlio di acquisire segni di identificazione rispetto a entrambi i genitori e di testimoniare la continuità della sua storia familiare anche con riferimento alla linea materna; l'articolo 3 della Costituzione impone di eliminare ogni discriminazione tra i coniugi, tra i genitori e tra questi e i figli; l'articolo 29, secondo comma, della Costituzione, evidenzia che il matrimonio è ordinato sul principio di eguaglianza e che la tutela dell'unità familiare si rafforza nella misura in cui i rapporti tra i coniugi sono governati dalla solidarietà e dalla parità.
      La presente proposta di legge è il frutto del lavoro, svolto nella precedente legislatura, di un'apposita commissione di studio per l'analisi della normativa in materia di relazioni giuridiche familiari e per un più giusto diritto di famiglia, insediata presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri e composta da giuristi di chiara fama, magistrati e avvocati.
      Le due scelte fondamentali che con la presente proposta di legge vengono individuate sono in linea con le osservazioni sopra riportate: da un lato la regola per cui con il matrimonio ciascun coniuge mantiene il proprio cognome (articolo 1) e dall'altro lato la norma per cui ai figli è sempre attribuito un doppio cognome, formato dal cognome del padre e da quello della madre.
      L'articolato contiene numerose altre disposizioni, che formano una disciplina il più possibile completa, capace di tenere conto delle diverse ipotesi (figli nati fuori del matrimonio, riconoscimento successivo, adozione).
      In particolare, l'interesse alla conservazione dell'unità familiare è salvaguardato dalla previsione per cui il cognome dei figli è prestabilito sin dal momento

 

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dell'atto costitutivo della famiglia e si mantiene uguale per tutti i figli comuni di una coppia, sia nel matrimonio che fuori dello stesso.
      Peraltro, ciascuno potrà scegliere quale dei suoi due cognomi trasmettere ai figli, mentre l'ordine dei cognomi sarà scelto d'accordo tra i genitori, con la previsione, in mancanza, di meccanismi sostitutivi della volontà comune.
      Nel caso di matrimonio, l'indicazione del cognome da trasmettere e dell'ordine dei cognomi che i figli (eventuali) acquisiranno deve essere fatta nell'atto di celebrazione del matrimonio: ciò perché si è ritenuto di valorizzare il momento dello scambio di dichiarazioni di volontà, e in analogia con la disposizione in tema di scelta del regime patrimoniale della famiglia (articolo 162, secondo comma, del codice civile). Si è prevista - come accennato - l'ipotesi della mancata indicazione da parte degli sposi (per assenza di accordo o per altra causa). In tale caso i cognomi che saranno trasmessi sono predeterminati dalla legge: il primo di ciascun genitore, nell'ordine stabilito, in occasione della nascita del (primo) figlio, dall'ufficiale dello stato civile (che già ora ha compiti analoghi, dovendo ad esempio provvedere all'attribuzione del cognome ai neonati non riconosciuti). Questi dovrà procedere sentendo i genitori e, qualora si evidenziasse il loro disaccordo, effettuerà un sorteggio. Quest'ultimo meccanismo, fissato per evitare possibili problemi applicativi, consente - diversamente da un sistema fondato, per esempio, sull'ordine alfabetico - di evitare che certi cognomi siano destinati all'estinzione, trovandosi sempre posposti, nonché di evitare che si ripropongano forme di discriminazione, come avverrebbe se si disponesse l'automatica antecedenza del cognome del padre o di quello della madre.
      Le ulteriori disposizioni tengono conto di altri princìpi fondamentali da tempo evidenziati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità: quello per cui il cognome costituisce strumento identificativo della persona e gode di una particolare tutela nei confronti di tutte le situazioni che ne impongano il cambiamento (riconoscimento successivo da parte del genitore naturale, adozione); quello per cui il minore deve essere espressamente sentito, in rapporto alla sua capacità di discernimento, in tutti i casi in cui si discuta di suoi diritti personali.
      In particolare, il principio che guida la disciplina dell'attribuzione del cognome ai figli nati nel matrimonio è declinato anche per le ipotesi di nascita fuori dall'unione matrimoniale (articolo 4). In questo caso, non essendoci un momento formale costitutivo dell'unione, la scelta del cognome da trasmettere e dell'ordine dei cognomi è effettuata all'atto del riconoscimento (con meccanismo analogo per il caso di mancata scelta o di mancato accordo sull'ordine).
      Per rendere effettiva l'equiparazione anche formale dei figli nati fuori del matrimonio a quelli nati nell'ambito del matrimonio, si è previsto che il figlio riconosciuto solo da uno dei genitori assuma entrambi i cognomi di questo, così da non potersi evincere, dalla mera apparenza, la sua origine.
      L'eventuale riconoscimento successivo (o l'accertamento giudiziale della filiazione) da parte dell'altro genitore comporterà, se intervenuto in un tempo non troppo lungo (due anni), l'aggiunta del primo cognome del genitore che ha effettuato il riconoscimento successivo in sostituzione del secondo dei cognomi già attribuiti al figlio: ciò rispetta la realtà del riconoscimento da parte di entrambi i genitori senza peraltro ledere i diritti del figlio per il quale il cognome, in quel breve lasso temporale, non ha ancora assunto un ruolo identificativo pregnante. È fatto salvo in questa ipotesi un diverso accordo tra i genitori, mentre non si è ritenuto necessario interpellare anche il figlio vista la sua tenera età.
      Se il secondo riconoscimento avviene dopo un tempo maggiore, e il figlio ha compiuto i quattordici anni di età, egli deve prestare il proprio assenso all'acquisizione del cognome del genitore che lo ha riconosciuto successivamente o di cui sia dichiarata la genitorialità, indicando l'ordine
 

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dei cognomi, con espressa dichiarazione di volontà: in questo caso, infatti, il cognome potrebbe aver assunto un ruolo identificativo più importante e il minore, deve essere messo in grado di scegliere. In mancanza, deciderà il giudice (che è il più idoneo a valutare, super partes, gli interessi del minore).
      Per quanto riguarda le ipotesi di adozione, si è distinto tra adozione di minori cosiddetta «legittimante», adozione in casi particolari e adozione di persone maggiori di età.
      Nel primo caso (articolo 6), in cui l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo, egli assume, se infraquattordicenne, il cognome degli adottanti come da loro indicato nell'atto di matrimonio (o, se l'adozione è fatta dal coniuge separato, entrambi i cognomi dell'adottante); se ultraquattordicenne, l'adottato può chiedere di mantenere il proprio cognome o di aggiungere o di anteporre al proprio primo cognome quello di uno degli adottanti. È comunque fatta salva la possibilità che il giudice dell'adozione decida diversamente, tenendo conto del migliore interesse del minore, ed è espressamente previsto che sia comunque sentito il minore che abbia compiuto i dodici anni (o, se di età inferiore, in considerazione della capacità di discernimento).
      Per l'adozione in casi particolari si è prevista (all'articolo 7) una disciplina analoga, stabilendo che l'adottato mantenga il proprio primo cognome e acquisti, anteponendolo, uno dei cognomi degli adottanti (con le precisazioni già evidenziate a proposito di consenso dell'ultraquattordicenne, di audizione dell'ultradodicenne e di controllo del giudice dell'adozione).
      Nell'adozione di persone maggiorenni (articolo 5) ancora maggiore è la tutela prevista per il carattere identificativo del cognome avuto per anni, sicché si è previsto che l'adottato perda uno dei suoi cognomi, a sua scelta, e assuma uno dei cognomi dell'adottante, a scelta di questi, potendo anche sostituire integralmente il proprio cognome con quello o con quelli dell'adottante o degli adottanti.
      Una disposizione apposita (articolo 8) precisa che, ai fini della trasmissione e dell'applicazione della nuova normativa, i cognomi che risultano già oggi composti da più nomi si considerano cognome unico.
      L'articolo 9 prevede che le necessarie modifiche da apportare al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 sull'ordinamento dello stato civile siano definite con apposito regolamento da emanare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
      L'intervento normativo è completato da una serie di disposizioni transitorie (articolo 10) e finali (articolo 11) che disciplinano la fase iniziale di applicazione della legge - avendo riguardo soprattutto alla salvaguardia dell'unità familiare (uguaglianza del cognome tra nuovi nati e fratelli maggiori), alla non discriminazione tra figli legittimi e naturali e al rispetto degli usi consolidati - nonché da disposizioni che recano modifiche a norme vigenti (abrogazione degli articoli 156 del codice civile, e 5, commi 2, 3 e 4, della legge n. 898 del 1970 sul divorzio, e sostituzione dell'articolo 55 della legge n. 184 del 1983 sulle adozioni).
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Scelta dell'ordine dei cognomi).

      1. Dopo l'articolo 107 del codice civile è inserito il seguente:

      «Art. 107-bis. - (Scelta dell'ordine dei cognomi). - Nell'atto di matrimonio ciascun coniuge indica quale dei propri cognomi intende trasmettere ai figli e i coniugi concordemente indicano l'ordine secondo il quale i cognomi prescelti sono attribuiti.
      L'indicazione dei cognomi e del loro ordine è irrevocabile e immodificabile.
      In caso di mancata indicazione, da qualsiasi causa determinata, i figli acquisiscono il primo cognome di ciascun genitore nell'ordine stabilito, nel relativo atto di nascita, dall'ufficiale dello stato civile cui è resa la dichiarazione di nascita. L'ufficiale dello stato civile procede all'individuazione dell'ordine dei cognomi sentiti i coniugi e, in mancanza di accordo, a seguito di sorteggio.
      I cognomi assegnati al primo figlio comune, anche se nato fuori del matrimonio, sono attribuiti nello stesso ordine ai successivi figli comuni».

Art. 2.
(Cognome dei coniugi).

      1. L'articolo 143-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 143-bis. - (Cognome dei coniugi). - Con il matrimonio ciascun coniuge conserva il proprio cognome».

 

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Art. 3.
(Cognome del figlio nato nel matrimonio).

      1. Dopo l'articolo 143-bis del codice civile è inserito il seguente:

      «Art. 143-ter. - (Cognome del figlio nato nel matrimonio). - Il figlio nato nel matrimonio assume il cognome scelto o individuato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 107-bis».

Art. 4.
(Cognome del figlio naturale).

      1. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 262. - (Cognome del figlio naturale). - Il figlio naturale riconosciuto contemporaneamente da ambedue i genitori assume uno dei cognomi di entrambi, secondo la scelta e l'ordine da essi stabiliti all'atto del riconoscimento. In assenza di indicazioni da parte dei genitori, l'ufficiale di stato civile procede all'individuazione dell'ordine dei cognomi, sentiti i genitori medesimi e, in mancanza di accordo, a seguito di sorteggio. I cognomi assegnati al primo figlio sono attribuiti nello stesso ordine ai successivi figli comuni.
      In caso di riconoscimento da parte di un solo genitore, il figlio assume entrambi i cognomi del genitore medesimo.
      Se la filiazione nei confronti di uno dei genitori viene accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento dell'altro genitore entro due anni dal riconoscimento stesso, il primo cognome del genitore che riconosce successivamente si sostituisce al secondo cognome attribuito all'atto del primo riconoscimento, salvo diverso accordo tra i genitori.
      Qualora la filiazione nei confronti del secondo genitore di un minore infraquattordicenne sia accertata o riconosciuta dopo due anni dal primo riconoscimento, il giudice decide sull'attribuzione del cognome in considerazione dell'interesse del

 

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minore, sentiti i genitori e il minore che sia capace di discernimento.
      Se il figlio ha compiuto i quattordici anni deve prestare il suo assenso all'acquisto del primo cognome del genitore che lo ha riconosciuto successivamente o di cui è dichiarata la genitorialità, indicando l'ordine dei suoi cognomi. Tale volontà deve essere espressa contestualmente al consenso al riconoscimento del secondo genitore o nel corso del procedimento che accerta la filiazione. In mancanza di espressa dichiarazione di volontà del minore, il giudice decide sull'attribuzione del cognome in relazione al suo interesse, sentiti i genitori e il minore stesso.
      Spetta al figlio maggiore di età ogni decisione in ordine al cognome da assumere in caso di dichiarazione giudiziale della paternità o della maternità ovvero di riconoscimento tardivo da parte di uno o di entrambi i genitori».

Art. 5.
(Cognome dell'adottato maggiore di età).

      1. L'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 299. - (Cognome dell'adottato). - L'adottato perde uno dei suoi cognomi, a sua scelta, e assume uno dei cognomi dell'adottante, a scelta di questi.
      Se l'adozione è fatta da coniugi, questi scelgono quale dei loro cognomi attribuire all'adottato.
      L'adottato può sostituire il proprio cognome con quello dell'adottante o con quelli indicati dai coniugi adottanti a norma dell'articolo 107-bis.
      L'adottato, prima di prestare il consenso all'adozione, indica quale cognome intende assumere».

Art. 6.
(Cognome del figlio adottivo).

      1. L'articolo 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

      «Art. 27. - 1. Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti.

 

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      2. L'adottato assume, se infraquattordicenne, il cognome degli adottanti nell'ordine da loro indicato ai sensi dell'articolo 107-bis del codice civile. Nell'ipotesi di cui al quarto comma del medesimo articolo 107-bis, la decisione è rimessa al giudice dell'adozione.
      3. L'adottato che ha compiuto i quattordici anni, contestualmente alla prestazione del consenso all'adozione, può chiedere di mantenere il proprio cognome o di aggiungere o di anteporre il cognome di uno degli adottanti al proprio primo cognome. In mancanza di dichiarazione espressa, si applica il comma 2.
      4. Se l'adozione è disposta nei confronti del coniuge separato, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, l'adottato assume entrambi i cognomi dell'adottante.
      5. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, il giudice dell'adozione può decidere diversamente circa l'attribuzione del cognome e l'ordine dei cognomi dell'adottato, tenendo conto del suo migliore interesse. Se l'adottato ha compiuto i dodici anni deve essere personalmente sentito; se ha un'età inferiore, deve essere sentito in considerazione della sua capacità di discernimento.
      6. Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali».

Art. 7.
(Cognome dell'adottato in casi particolari).

      1. Dopo l'articolo 45 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è inserito il seguente:

      «Art. 45-bis. - 1. L'adottato perde il secondo cognome, se lo possiede, e antepone al proprio uno dei cognomi dell'adottante o il primo dei cognomi indicati dagli adottanti ai sensi dell'articolo 107-bis del codice civile.
      2. In ogni caso il giudice dell'adozione può decidere diversamente circa l'attribuzione e l'ordine dei cognomi dell'adottato, tenendo conto del suo migliore interesse.
      3. Se l'adottando ha compiuto i dodici anni deve essere personalmente sentito; se ha un'età inferiore, deve essere sentito in

 

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considerazione della sua capacità di discernimento.
      4. Se l'adottando ha compiuto i quattordici anni è necessario il suo assenso all'attribuzione di un nuovo cognome e all'ordine dei cognomi.
      5. In ogni caso devono essere sentiti i genitori non decaduti dalla potestà e gli adottanti».

Art. 8.
(Cognome unico).

      1. Ai fini della trasmissione, i cognomi che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano composti da più parole si considerano cognome unico.

Art. 9.
(Adeguamento del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sullo stato civile).

      1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le necessarie modificazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, in materia di ordinamento dello stato civile.

Art. 10.
(Disposizioni transitorie).

      1. Le disposizioni di cui alla presente legge relative al cognome si applicano a tutti i nati dopo la data della sua entrata in vigore.
      2. In ipotesi di matrimonio antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, la scelta dell'ordine dei cognomi da attribuire ai figli nati o adottati successivamente alla medesima data si effettua al momento della dichiarazione di nascita o dell'istanza di adozione.

 

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      3. I figli nati, adottati o riconosciuti dopo la data di entrata in vigore della presente legge da genitori che hanno già figli comuni assumono lo stesso cognome dei fratelli. I genitori possono decidere se mantenere a tutti i figli il cognome già attribuito al primo o se chiedere per tutti l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge. In tale ultimo caso l'ufficiale dello stato civile provvede ad annotare le variazioni.
      4. I figli riconosciuti prima della data di entrata in vigore della presente legge da entrambi i genitori possono aggiungere a quello già posseduto il cognome dell'altro genitore.
      5. I figli riconosciuti da un solo genitore prima della data di entrata in vigore della presente legge e successivamente alla medesima data riconosciuti dall'altro genitore aggiungono al proprio cognome il cognome di quest'ultimo.
      6. Al figlio nato prima della data di entrata in vigore della presente legge, riconosciuto da un solo genitore già provvisto di due cognomi, può essere attribuito, ove non sia avvenuto nell'atto di nascita, il secondo cognome del genitore che ha effettuato il riconoscimento.
      7. Al figlio nato dopo la data di entrata in vigore della presente legge e riconosciuto da un solo genitore che ha un solo cognome è attribuito come secondo cognome quello della madre del genitore che lo riconosce. Se anche la madre del genitore è genitore unico, o vi è identità di cognomi, il figlio acquisisce il primo cognome differente nella linea degli ascendenti. Qualora ciò risulti impossibile, provvede, su indicazione del genitore, l'ufficiale dello stato civile.
      8. In ipotesi di matrimonio antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, la moglie può conservare, aggiunto al proprio, il cognome del marito.

Art. 11.
(Disposizioni finali e modifiche di norme).

      1. L'articolo 156-bis del codice civile è abrogato.

 

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      2. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 5 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, sono abrogati.
      3. L'articolo 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

      «Art. 55. - 1. Al presente capo si applicano le disposizioni degli articoli 293, 294, 295, 300 e 304 del codice civile».


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