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PDL 2343

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2343



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FARINONE

Disciplina della detenzione di cani potenzialmente pericolosi

Presentata il 26 marzo 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - La cronaca degli ultimi anni, e in particolare degli ultimi due/tre anni, ha registrato un allarmante susseguirsi di episodi di violenza estrema nei quali cani appartenenti a razze dalle spiccate caratteristiche di aggressività e mole aggrediscono altri animali e, purtroppo, finanche persone e, in particolare, bambini.
      Il fenomeno della diffusione della presenza di cani ha raggiunto dimensioni sempre più vaste, tanto che si stima nell'ordine del 41 per cento il numero di famiglie italiane che ospita un cane, con un dato complessivo che si aggira tra i 6 e i 7 milioni di esemplari. Parimenti, non sembra si possa dire che sia altrettanto cresciuta, almeno in larga parte del territorio, una cultura del rispetto degli animali e del corretto rapporto tra uomo e cane, o tra il proprio cane e quello dei vicini, che data l'ampiezza dei numeri, ormai, diventano sempre più vicini.
      Uno dei corollari di questa mancata affermazione di un corretto rapporto con quello che siamo soliti definire il miglior amico dell'uomo è rappresentato dal grave fenomeno degli abbandoni e del randagismo: secondo i dati del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ammontano a oltre 441.000 i randagi in libertà, cui si sommano circa 150.000 cani ospitati nei canili. Per altro verso, si registra un aumento degli episodi di aggressioni tra cani e su persone.
      La cronaca registra sugli organi di stampa i fatti più gravi, quelli che si concludono con la morte dell'essere umano aggredito. Ma gli episodi per così dire «minori» sono frequentissimi: sino a 70.000 all'anno, secondo la denuncia del CODACONS.
      Il proponente della presente proposta di legge ritiene che se anche un solo bambino, uno solo, fosse stato ucciso bisognerebbe intervenire per via legislativa
 

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urgentemente e drasticamente. Purtroppo i casi verificatisi negli ultimi anni, come si diceva, sono molti di più: tragedia nella tragedia, spesso riguardano bambini piccoli, le cui foto sorridenti stringono il cuore quando si pensa che sono ora morti, uccisi da un cane. Un cane che per razza è potenzialmente pericoloso, avendo tutte le caratteristiche attitudinali e fisiche per poter uccidere.
      Come si fa, di fronte alla morte violenta di bambini, e con loro naturalmente anche di persone adulte, in particolare anziane, a non condividere la necessità di individuare le razze canine aggressive e circoscriverne la diffusione? Occorre prevenire, anche in questo campo. Nessuna morte può essere giustificata dal fato, quando la normativa ha la possibilità di limitare in modo considerevole questa tragica possibilità.
      E oltre ai decessi, ci sono anche le amputazioni o i volti sfigurati, una lunga teoria di violenze di cui spesso i mezzi di comunicazione non si occupano, ma i pronto soccorsi degli ospedali inevitabilmente sì.
      Esistono cani che fisicamente - per apparato muscolare, potenza mascellare, agilità e capacità di spinta degli arti inferiori - possono aggredire alla gola un essere umano con un solo balzo. Cani che sono il prodotto di incroci genetici, la cui soglia di reattività è pericolosamente bassa. Cani, insomma, che non sono come gli altri. Che esigono una responsabilizzazione piena dei loro padroni.
      Perché un ulteriore elemento di inquietudine deriva dal fatto che in molti casi vengono aggrediti i proprietari degli animali o i loro figlioletti e senza alcun motivo apparente: «sono senza parole, i cani erano buoni, affettuosi, non so farmi una ragione...» diceva tra le lacrime la madre di una bambina di nove mesi uccisa dai due rottweiler dei genitori. Proprio buoni e affettuosi, non c'è che dire!
      Ora, a fronte di tali drammatici eventi, i possessori di questi cani potenzialmente aggressivi devono essere non solo «formati» alla detenzione consapevole di tali animali (che, alla lunga, come già avviene in altri Paesi, dovrebbe essere proibita), ma anche pienamente responsabilizzati circa la pericolosità dei loro cani, prima e non dopo l'acquisto dei medesimi.
      Anche perché in taluni casi emerge non solo l'imprevedibilità dei comportamenti animali, ma anche l'atteggiamento e l'approccio che molti proprietari impostano nel loro rapporto con il cane, quasi si trattasse di un proprio «prolungamento», un elemento per rafforzare la propria personalità e rispettabilità, un simbolo di potenza o una vera e propria «arma» da brandire per intimorire gli altri.
      È però, come si diceva sopra, altrettanto urgente regolamentare il possesso e la conduzione dei cani di grossa e media taglia, che per le loro caratteristiche fisiche possono rappresentare un pericolo per gli altri. Nella presente proposta di legge si prevede pertanto l'obbligo della denuncia all'autorità di pubblica sicurezza ai fini dell'ottenimento del preventivo permesso di detenzione.
      A fronte di una situazione di tale gravità e entità, si dimostra in maniera sempre più evidente l'impossibilità di affrontare e risolvere correttamente il problema del possesso e della conduzione dei cani attraverso lo strumento dell'ordinanza ministeriale. Non sembra infatti più accettabile l'ipotesi che simile tema possa essere affidato alla sensibilità del Ministro di turno. Non sembra davvero corretto, anche nei confronti dei proprietari di quei cani che dovessero essere oggetto di misure restrittive, cambiare continuamente le regole, gli obblighi e le condizioni di comportamento nei confronti del proprio animale, nei confronti di terzi e, più in generale, della collettività.
      La presente proposta di legge, che si ispira a precedenti progetti presentati nelle scorse legislature, riproponendone l'impianto complessivo e innovandone o integrandone le soluzioni su aspetti di non secondario rilievo, vuole riaprire il dibattito sulla necessità dell'affermazione del concetto di proprietà responsabile, partendo proprio dai cani che, per le loro caratteristiche morfologiche, richiedono maggiore attenzione, rispetto e responsabilità.
 

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      In particolare, con l'articolo 1 si prevede l'istituzione della licenza per la detenzione di cani di grossa e media taglia appartenenti a razze ritenute pericolose o potenzialmente aggressive individuate con un apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, su parere dell'Ente nazionale della cinofilia italiana. La licenza deve essere richiesta prima dell'acquisto o dell'acquisizione del possesso del cane e può essere negata in caso di persone con precedenti penali per episodi di violenza o sottoposte a misure di prevenzione.
      Con l'articolo 2 si prevedono norme comportamentali, quali l'obbligo della stipulazione di un contratto di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi ed il rafforzamento delle sanzioni in caso di conduzione dei suddetti cani privi di guinzaglio o museruola.
      L'articolo 3 introduce nuove disposizioni con riguardo all'addestramento dei cani, prescrivendo l'obbligo della comunicazione dei nominativi delle persone che sottopongono i propri cani alle tecniche di addestramento, tecniche che comunque non devono mai essere volte ad enfatizzare e valorizzare le potenzialità di aggressività degli animali.
      Con l'articolo 4 si intende adeguare l'ordinamento italiano alle disposizioni già in vigore in Inghilterra, in Francia e negli Stati Uniti circa il divieto di importazione, allevamento, vendita, cessione a qualsiasi titolo e detenzione di cani della razza pit bull, animali selezionati e allevati con il preciso intento di renderli particolarmente aggressivi e pericolosi non solo nei confronti degli altri animali, ma anche delle persone.
      Infine, con l'articolo 5 si dispone che le risorse finanziarie derivanti dall'applicazione delle pene pecuniarie previste dalla legge e dalla tassa dovuta per la licenza siano destinate a finanziare il fondo istituito per la lotta al randagismo.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Licenza per la detenzione di cani pericolosi).

      1. La detenzione di cani di grossa e media taglia appartenenti a razze pericolose o potenzialmente aggressive, di cani meticci derivanti dall'incrocio di esemplari appartenenti alle medesime razze nonché di cani che, per le loro caratteristiche morfologiche e comportamentali, possono rappresentare un pericolo potenziale per le persone e per gli altri cani è subordinata al rilascio di un'apposita licenza.
      2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, sentito l'Ente nazionale della cinofilia italiana, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicate le razze e le caratteristiche di cui al comma 1.
      3. La licenza di cui al comma 1 non può essere rilasciata a coloro i quali sono stati condannati in via definitiva per taluno dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale, di cui al capo I del titolo XII del libro secondo del codice penale, ovvero contro la libertà morale, di cui alla sezione III del capo III del medesimo titolo, né a coloro i quali sono sottoposti a misure di prevenzione.
      4. La licenza di cui al comma 1 è richiesta al questore del luogo di residenza prima dell'acquisto o comunque dell'inizio della detenzione di cani appartenenti alle razze o aventi le caratteristiche individuate ai sensi del comma 2.
      5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, chiunque detiene, senza la licenza di cui al comma 1, cani appartenenti alle razze o aventi le caratteristiche individuate ai sensi del comma 2 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 500 euro a 5.000 euro. La pena

 

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è raddoppiata nei confronti dei soggetti di cui al comma 3.
      6. Sono vietate la vendita e la cessione a qualsiasi titolo di cani appartenenti alle razze o aventi le caratteristiche individuate ai sensi del comma 2 a persone sprovviste della licenza di cui al comma 1. La violazione delle disposizioni del presente comma è punita con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro.
      7. In sede di prima attuazione della presente legge, i detentori di cani appartenenti alle razze o aventi le caratteristiche individuate ai sensi del comma 2 devono richiedere la licenza di cui al comma 1 entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto previsto dal medesimo comma 2. In caso di mancato rilascio della licenza, i cani possono essere detenuti solo in spazi privati non accessibili a terzi. Ove faccia difetto la disponibilità di tali spazi, i cani sono sottoposti a sequestro e affidati ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 4.
      8. All'atto dell'iscrizione dei cani appartenenti alle razze o aventi le caratteristiche individuate ai sensi del comma 2 all'anagrafe canina, istituita ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 agosto 1991, n. 381, il responsabile dell'anagrafe è tenuto a verificare il possesso della licenza di cui al comma 1 del presente articolo e a registrarne gli estremi.
      9. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro due mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, sono disciplinate le modalità per il rilascio e il rinnovo della licenza di cui al comma 1, per periodi comunque non superiori a tre anni, subordinati al pagamento di un'apposita tassa annuale, di importo non inferiore a 100 euro.

Art. 2.
(Norme comportamentali).

      1. Coloro i quali detengono cani appartenenti alle razze o aventi le caratteristiche individuate ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 sono tenuti a stipulare un

 

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contratto di assicurazione per la responsabilità civile per i danni contro terzi. La violazione delle disposizioni del presente comma è punita con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 500 euro a 2.500 euro.
      2. Le sanzioni previste per la violazione delle disposizioni di cui alle lettere c) e d) del primo comma dell'articolo 83 del regolamento di polizia veterinaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sono raddoppiate qualora la violazione riguardi un cane appartenente alle razze o avente le caratteristiche individuate ai sensi del comma 2 dell'articolo 1.

Art. 3.
(Addestramento dei cani).

      1. Tutti coloro che svolgono professionalmente attività di addestramento di cani forniscono ogni anno al Ministero dell'interno l'elenco dei nominativi dei clienti che, nel corso dell'anno, hanno fruito della loro attività.
      2. La violazione delle disposizioni del comma 1 è punita con l'ammenda da 2.500 euro a 10.000 euro; il giudice può disporre la confisca delle strutture in cui si svolge l'attività di addestramento. Se l'autore della violazione è titolare di licenza per la conduzione, il trasporto o il commercio di animali, alla condanna consegue la sospensione della licenza per un periodo da otto mesi a tre anni; in caso di ulteriore condanna per il medesimo reato la licenza è revocata.
      3. È vietato l'addestramento teso a enfatizzare e a valorizzare le potenzialità aggressive dei cani, e in particolare l'addestramento alla difesa e all'attacco. La violazione delle disposizioni del presente comma è punita con l'arresto da sei a diciotto mesi o con l'ammenda da 5.000 euro a 15.000 euro.
      4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per l'addestramento dei cani in dotazione alle Forze armate e di polizia.

 

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Art. 4.
(Disciplina per i cani della razza pit bull).

      1. L'importazione, l'allevamento, la vendita, la cessione a qualsiasi titolo e la detenzione di cani appartenenti alla razza pit bull sono vietati. La violazione delle disposizioni del presente comma è punita con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro.
      2. Tutti i cani appartenenti alla razza pit bull sono sottoposti a sequestro dall'autorità giudiziaria e da questa affidati ad associazioni di tutela degli animali legalmente riconosciute, formalmente riconosciute come idonee da parte dei servizi veterinari regionali, a canili pubblici o convenzionati ovvero a canili sanitari.
      3. I soggetti cui i cani appartenenti alla razza pit bull sono affidati ai sensi del comma 2 provvedono alla loro sterilizzazione, anche utilizzando parte delle risorse di cui all'articolo 5, secondo modalità e nei limiti stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Art. 5.
(Destinazione di risorse in favore della lotta al randagismo).

      1. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui alla presente legge e dalla tassa di cui all'articolo 1, comma 9, sono destinate, ad eccezione delle risorse individuate ai sensi del comma 3 dell'articolo 4, al fondo di cui all'articolo 8 della legge 14 agosto 1991, n. 281.


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