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PDL N. 2406

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2406



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato STASI

Modifiche agli articoli 126-bis e 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di superamento dell'esame per il recupero del punteggio della patente nonché di adempimenti degli enti locali in ordine ai proventi delle sanzioni amministrative

Presentata il 29 aprile 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge mira ad intervenire in due distinti settori.
      L'articolo 126-bis del codice della strada dispone in ordine alla disciplina della patente a punti e prevede, nel testo vigente, la possibilità di recuperare il punteggio perso tramite la sola frequenza a corsi di aggiornamento. Si ritiene che questo requisito non sia sufficiente a garantire una maggiore attenzione «preventiva» da parte del guidatore e a scoraggiare una guida indisciplinata: infatti, la previsione della semplice frequenza ad un corso non rappresenta di certo un adeguato deterrente.
      Potrebbe sortire un effetto diverso, invece, subordinare il rilascio dell'attestato di frequenza, ed il conseguente riaccredito del punteggio, all'esito favorevole di una prova che il guidatore dovrà effettuare a conclusione del corso di aggiornamento.
      Pertanto l'articolo 1 della presente proposta di legge mira ad introdurre questa previsione nell'articolo 126-bis del codice della strada.
      Inoltre, con la presente iniziativa si mira ad introdurre una serie di misure che hanno l'obiettivo di responsabilizzare maggiormente gli enti locali nella gestione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie, e di rendere così più trasparente la loro attività e la destinazione delle predette entrate.
      L'articolo 208 del codice della strada dispone che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono devoluti, oltre che allo Stato, anche a regioni, province e comuni per consentire ai relativi organi di polizia locale di effettuare attività finalizzate all'educazione stradale, al miglioramento della circolazione stradale e in generale a tutta una serie di interventi per la sicurezza stradale, in particolare a tutela degli utenti deboli. Gli enti devono determinare annualmente, con delibera di giunta, le quote da destinare alle predette finalità e comunicarle al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La predetta disposizione normativa prevede che tale comunicazione sia dovuta solo da parte dei comuni che hanno una popolazione superiore a 10.000 abitanti.
      Si ritiene che tale limite vada eliminato e che, proprio al fine di rendere il più possibile trasparente la loro attività, sia necessario richiedere tale comunicazione da parte di tutti i comuni, indipendentemente dalla loro dimensione demografica. L'articolo 2, comma 1, lettera a), della presente proposta sopprime pertanto il riferimento al numero degli abitanti.
      Inoltre, si prevede che, nel caso in cui i comuni non ottemperino all'obbligo di rendicontazione disposto dal regolamento di esecuzione del codice della strada e al predetto obbligo di comunicazione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, gli stessi siano esclusi dalla possibilità di partecipare a bandi per l'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, per un periodo che va da un minimo di uno ad un massimo di tre anni. Essi incorreranno inoltre in una sanzione che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti irrogherà a seconda dell'entità dell'inadempimento.
      Al fine di responsabilizzare maggiormente i funzionari nello svolgimento dei loro compiti, si ritiene necessario introdurre una responsabilità solidale degli stessi con l'ente in cui si è verificato l'inadempimento [articolo 2, comma 1, lettera b)].
      Infine, l'articolo 3 prevede un intervento anche sul regolamento di esecuzione del codice della strada, assegnando dei poteri al prefetto territorialmente competente: nel caso in cui gli enti non ottemperino all'obbligo di iscrizione nel proprio bilancio di un apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti, o a quello di fornire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il rendiconto finale delle entrate e delle relative spese, il prefetto potrà diffidare i predetti enti a provvedere entro trenta giorni e, nel caso in cui gli stessi persistano nell'inadempimento, potrà nominare un commissario ad acta. Le relative spese saranno a carico del bilancio dell'ente inadempiente.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 126-bis, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «A questo fine, al termine del corso, è necessario il superamento di un esame orale da sostenere davanti a una commissione composta da un rappresentante dell'ufficio della motorizzazione civile, da un funzionario della Polizia stradale e da un rappresentante dell'Automobile Club d'Italia».

Art. 2.

      1. All'articolo 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 4, il quarto periodo è soppresso;

          b) dopo il comma 4-bis sono inseriti i seguenti:

      «4-ter. I comuni che non ottemperano all'obbligo di rendicontazione disposto ai sensi dell'articolo 393 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, o all'obbligo di comunicazione di cui al terzo periodo del comma 4 del presente articolo, sono esclusi, per un periodo da un anno a tre anni, di un esercizio annuale fino ad un massimo di tre, a seconda dell'entità dell'inadempimento commesso, dalla possibilità di partecipare ai bandi per l'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni.
      4-quater. Nel caso di cui al comma 4-ter, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti applica al comune inadempiente una sanzione pari al 10 per cento della somma non rendicontata o non comunicata, se la stessa è di valore non superiore a 200.000 euro, ovvero pari al 5 per cento della medesima somma, se la stessa è di valore uguale o superiore a 200.000 euro. Il dirigente responsabile dell'inadempimento risponde in solido con il comune dell'inadempienza contestata. Ai fini dell'irrogazione della sanzione si seguono i princìpi dettati dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto applicabili».

Art. 3.

      1. Il Governo provvede a modificare l'articolo 393 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, prevedendo che, in caso di inottemperanza degli enti locali agli obblighi di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, il prefetto territorialmente competente, anche a seguito delle sollecitazioni avanzate dagli enti esponenziali di interessi operanti sul territorio interessato, possa diffidare gli enti a provvedere alla rendicontazione e alla successiva comunicazione, assegnando a tal fine un termine non inferiore a trenta giorni, e che, in caso di ulteriore inottemperanza, il prefetto provveda alla nomina di un commissario ad acta, con oneri a carico dell'ente inadempiente.


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