Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 2222

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2222



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

VIOLA, ARGENTIN, BOCCI, BRAGA, CODURELLI, FARINONE, FEDI, FERRANTI, FERRARI, FIANO, FOGLIARDI, GINOBLE, GRASSI, GRAZIANO, LARATTA, MASTROMAURO, GIORGIO MERLO, MOTTA, NACCARATO, PEDOTO, REALACCI, ROSATO, RUBINATO, SAMPERI, SBROLLINI, SCHIRRU, TEMPESTINI, TENAGLIA, FEDERICO TESTA, TIDEI, TOUADI, VANNUCCI, VELO, ZAMPA

Disposizioni per l'attribuzione di un credito d'imposta per favorire l'investimento nella formazione post-universitaria

Presentata il 19 febbraio 2009


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge vuole intervenire in quella che da molte parti viene considerata una delle vere emergenze del nostro sistema formativo e professionale.
      Da molto tempo, infatti la mancanza di risorse per la ricerca scientifica e per l'aggiornamento professionale è considerata uno dei limiti strutturali più gravi nel nostro Paese: ciò ha provocato negli anni un costante impoverimento scientifico e culturale con gravi conseguenze sul piano della produttività delle imprese e della loro capacità di stare sui mercati internazionali nonché delle condizioni professionali e umane del personale.
      In tale senso il ricorso alla formazione post-universitaria come strumento necessario e fondante per il complesso articolato delle università, da un lato, e del mondo delle imprese e delle professioni intellettuali, dall'altro lato, rappresenta uno dei cardini sui quali basare una politica di rilancio del nostro sistema produttivo.
      Si tratta, quindi, di individuare adeguate modalità operative per favorire e per incentivare, in maniera diffusa e il più possibile partecipata, il ricorso a esperienze di formazione post-universitaria da parte dei nostri giovani laureati.
      Tutti sappiamo bene, infatti, come lo strumento del corso post-universitario rappresenti un elemento fondamentale per la successiva attività professionale di molti neolaureati, sia che tale formazione venga svolta in Italia sia che essa venga svolta all'estero.
      Nella maggior parte dei casi questi corsi vengono svolti da giovani che non possiedono un reddito proprio poiché non hanno ancora acquisito una posizione lavorativa; posizione che, a volte, può essere ostacolata proprio dalle modalità organizzative degli stessi corsi.
      A queste considerazioni si aggiunga il fatto che tali corsi sono onerosi e che, spesso, sono svolti lontano dalla città di residenza, a volte addirittura all'estero.
      Si ritiene pertanto che, essendo di fatto la formazione post-universitaria un investimento sul proprio materiale «intellettuale» da parte dei giovani, così come da parte di un'azienda, all'inizio dell'attività, può rappresentare un investimento quello fatto sulle strutture, ed essendo tale «materiale» l'unica risorsa che questi giovani hanno a disposizione, sia doveroso da parte dello Stato favorire tale investimento adottando politiche fiscali che possano incentivare il ricorso alla formazione post-universitaria.
      Il credito d'imposta, peraltro già previsto in favore di imprese che assumono personale titolare di dottorato di ricerca o di un'altro titolo di formazione post-universitaria, per quanto esposto può rappresentare quindi lo strumento direttamente a favore dei giovani per:

          1) favorire e rendere diffusa la partecipazione di giovani laureati al sistema della formazione post-universitaria;

          2) aumentare il livello di preparazione delle nuove generazioni nell'accesso al mondo del lavoro;

          3) aumentare, di conseguenza, il know how delle imprese, che trovano sul mercato professionisti già formati e in grado di portare valore aggiunto alle imprese stesse;

          4) abbattere i costi di formazione attraverso il meccanismo del credito d'imposta, favorendo nel contempo migliori condizioni di vita per i beneficiari che possono usufruire della possibilità di una maggiore stabilità economica, anche in prospettiva della costruzione di nuovi nuclei familiari.


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è riconosciuto, a valere sull'imposta lorda e fino alla concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta nella misura del 45 per cento delle spese, sostenute a decorrere dall'anno 2009 ed effettivamente rimaste a carico, relative a tasse e a contributi universitari per la frequenza di corsi per il conseguimento del titolo di dottorato di ricerca o di un altro titolo di istruzione post-universitaria, di seguito denominati «corsi di formazione post-universitaria». Il credito d'imposta compete fino a un importo massimo di 10.000 euro ed è ripartito in cinque quote costanti di pari importo decorrenti dall'anno di conseguimento del titolo o entro i tre anni successivi, a scelta del beneficiario.
      2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto allo studente ovvero, in alternativa, ai genitori o a coloro che ai sensi di legge hanno in carico lo studente. Hanno diritto al credito d'imposta i nuclei familiari il cui reddito non supera i 50.000 euro lordi annui.
      3. Il credito d'imposta è riconosciuto in caso di conseguimento del diploma rilasciato al termine dei corsi di formazione post-universitaria con una votazione almeno pari a 105/110 o equivalente.
      4. Il credito d'imposta è riconosciuto per i corsi di formazione post-universitaria svolti presso università, consorzi interuniversitari, centri interuniversitari, fondazioni riconosciute e costituite nel territorio dello Stato, il cui patrimonio è finalizzato allo svolgimento di attività di ricerca.
      5. Il credito d'imposta è riconosciuto anche in caso di corsi di formazione post-universitaria svolti all'estero qualora il beneficiario, al termine del corso, rientri e svolga in Italia la sua attività lavorativa per un periodo almeno pari a tre anni.
      6. Il credito d'imposta non concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive ed è utilizzabile in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento delle spese per le quali è stato concesso.
      7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, nel limite di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      8. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni della presente legge.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su