Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 2247

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2247



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BORGHESI, LEOLUCA ORLANDO, ROTA, CIMADORO, ZAZZERA, DI STANISLAO, FAVIA, PALAGIANO, DI GIUSEPPE, MONAI

Disposizioni per il contenimento della spesa pubblica mediante la soppressione di enti territoriali

Presentata il 26 febbraio 2009


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - La democrazia è una forma di governo costosa, ma è giusto che questa realtà sia nota, condivisa e sostenuta dalla collettività; se non fosse così, la politica sarebbe un'attività riservata soltanto ai miliardari. Tuttavia, proprio per questa ragione, chi ama la democrazia deve chiedersi quanta parte dei soldi impiegati per il suo funzionamento è necessaria e quanta, invece, costituisce un inaccettabile spreco di denaro, in grado di produrre corruzione e degenerazione nella vita pubblica e nella società civile, attratta dal potere e dalle sue prebende. La classe politica, negli anni, è cresciuta a dismisura e sono stati creati molti nuovi enti (province, comunità montane, autorità indipendenti, aziende municipalizzate eccetera). La proliferazione di questi enti e strutture politici ha, però, inevitabilmente creato uno spreco enorme e una complicazione burocratica nel funzionamento del «sistema Paese» (e ha fatto crescere i costi della politica). Poiché molte famiglie oggi si trovano costrette a fare economia contenendo le loro spese, ci si chiede se non sia arrivato anche per la politica il momento di ridurre le spese connesse al suo funzionamento, in particolare per quanto riguarda incarichi molto costosi e spesso insignificanti ai fini dello sviluppo del territorio. È necessario, cioè, ridurre il costo complessivo della politica per destinare le risorse in tale modo recuperate al sostegno delle imprese, al fine di favorire lo sviluppo e l'occupazione, fermando, così, le continue e attualmente inarrestabili disoccupazione e crisi economica. Da più parti, infatti, si sollecita a gran voce una politica che si assuma la responsabilità di decidere, di compiere scelte, di elaborare progetti, di immaginare il futuro. Una politica che si riappropri del suo ruolo, che riscopra se stessa e i suoi compiti e, tra questi, il principale e il più importante: quello di dirigere e, nello stesso tempo, di servire la società.
      Pertanto la presente proposta di legge ha come obiettivo di sopprimere una serie di enti territoriali, come le comunità montane, i consorzi di bonifica, i consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani e le autorità d'ambito territoriale, nonché di prevedere una forte riduzione delle circoscrizioni comunali.
      Non si ritiene di dover descrivere in dettaglio l'articolato in quanto ritenuto sufficientemente chiaro nelle sue disposizioni.


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Soppressione delle comunità montane).

      1. Gli articoli 27, 28 e 29 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati.
      2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni già compresi nell'ambito delle comunità montante soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, senza alcun onere finanziario per lo Stato o per le regioni, possono costituire unioni di comuni ai sensi dell'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio associato di funzioni proprie o conferite ai medesimi comuni.
      3. Le funzioni svolte dalle comunità montane soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo sono conferite ai comuni o alle unioni di comuni costituite ai sensi dell'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel cui territorio era collocata totalmente o in misura prevalente la comunità montana soppressa.
      4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite, per la parte relativa ai dipendenti, le associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono determinati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri, le forme e le modalità per l'attribuzione ai comuni, già compresi nell'ambito territoriale delle comunità montane soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, del patrimonio, delle risorse e del personale delle medesime comunità montane.

Art. 2.
(Soppressione dei consorzi di bonifica).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con lo Stato, procedono alla soppressione dei consorzi di bonifica previsti dal capo I del titolo V delle norme di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, facendo comunque salvi le funzioni e i compiti svolti, alla stessa data, dai medesimi consorzi e le relative risorse, inclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale e regionale. Le regioni adottano disposizioni al fine di garantire che la difesa del suolo sia attuata in maniera coordinata tra gli enti che hanno competenza in materia, nel rispetto dei princìpi dettati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi, nonché disponendo il subentro in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai consorzi suddetti. Per l'adempimento dei fini istituzionali dei medesimi consorzi agli enti subentranti è attribuita la potestà, già riconosciuta agli stessi consorzi ai sensi dell'articolo 59 delle citate norme di cui al regio decreto n. 215 del 1933, di imporre contributi alle proprietà consorziate nei limiti dei costi sostenuti per le relative attività.
      2. Il personale che all'atto della soppressione dei consorzi di bonifica disposta ai sensi del comma 1 risulta alle dipendenze dei medesimi è trasferito alle dipendenze delle regioni e dei comuni, secondo modalità determinate dalle regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
      3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tale fine la soppressione di consorzi di bonifica per i quali si evidenziano squilibri di bilancio ed esposizioni debitorie è subordinata alla previa definizione di un piano finanziario che individua le necessarie misure compensative.

Art. 3.
(Soppressione dei consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani, costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, di seguito denominati «consorzi BIM», sono soppressi.
      2. Le funzioni e i compiti svolti dai consorzi BIM soppressi ai sensi del comma 1 sono attribuiti alle regioni. Le regioni emanano disposizioni al fine di garantire che la tutela dei diritti delle popolazioni di montagna in relazione all'utilizzo delle acque del rispettivo territorio sia attuata in maniera coordinata tra gli enti che hanno competenza in materia, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi.
      3. Il sovracanone annuo previsto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, è versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice e degli impianti di produzione per pompaggio alla regione competente.
      4. Il personale che all'atto della soppressione dei consorzi BIM disposta ai sensi del comma 1 risulta alle dipendenze dei medesimi consorzi BIM è trasferito alle dipendenze delle regioni e dei comuni, secondo modalità determinate dalle stesse regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 4.
(Modifiche all'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale).

      1. All'articolo 17 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «250.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «300.000 abitanti»;

          b) il comma 3 è abrogato;

          c) al comma 5, le parole: «Nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti,» sono sostituite dalle seguenti: «I comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti possono articolare il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento. Nei medesimi comuni»;

          d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «5-bis. Ogni circoscrizione non può avere meno di 50.000 abitanti. Per la carica di presidente di circoscrizione può essere prevista un'indennità massima pari a un quinto di quella spettante al sindaco. Per la carica di consigliere circoscrizionale non è corrisposta alcuna indennità».

Art. 5.
(Unioni di comuni).

      1. Allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e dei servizi comunali in ambiti territoriali adeguati, è fatto obbligo ai comuni con popolazione inferiore a 25.000 abitanti di costituire un'unione ai sensi dell'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino al raggiungimento del suddetto limite demografico. All'unione di comuni è affidato l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e in particolare delle:

          a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;

          b) funzioni di polizia locale;

          c) funzioni di istruzione pubblica, compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e di refezione, nonché l'edilizia scolastica;

          d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;

          e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e dei piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;

          f) funzioni del settore sociale.

      2. In ciascuno dei comuni costituenti l'unione di cui al comma 1 è assicurato il funzionamento di uno sportello per il pubblico abilitato al rilascio, anche automatico, delle certificazioni,
      3. I comuni provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.
(Soppressione delle autorità d'ambito territoriale ottimale).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con lo Stato, procedono alla soppressione delle autorità d'ambito territoriale ottimale (ATO), costituite ai sensi dell'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
      2. Le funzioni e i compiti svolti dalle ATO soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1 sono attribuiti alle regioni.
      3. Il personale che all'atto della soppressione delle ATO disposta ai sensi del comma 1 risulta alle dipendenze delle medesime autorità è trasferito alle dipendenze delle regioni, secondo modalità determinate dalle stesse regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su