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PDL 2389

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2389



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CICCHITTO, COTA, BOCCHINO, LUCIANO DUSSIN

Disciplina transitoria per lo svolgimento dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2009

Presentata il 22 aprile 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge introduce una disciplina transitoria per lo svolgimento dei referendum popolari abrogativi, previsti dall'articolo 75 della Costituzione, da tenersi nell'anno 2009.
      Scopo della norma è consentire l'abbinamento dei referendum con il secondo turno di votazione delle elezioni amministrative della primavera 2009.
      A tale fine, al comma 1 dell'unico articolo della proposta, si modifica, esclusivamente per l'anno 2009, il periodo entro il quale si possono indire i referendum, attualmente previsto dal 15 aprile al 15 giugno. Tale periodo viene, pertanto, ampliato dal 15 aprile al 30 giugno, consentendo l'abbinamento con il ballottaggio delle elezioni amministrative previsto per il 21 giugno 2009.
      Il comma 2 reca disposizioni conseguenti al contemporaneo svolgimento delle due consultazioni, volte a prevedere, per tutti gli adempimenti comuni alle consultazioni referendarie e amministrative, l'applicazione delle disposizioni vigenti per i referendum abrogativi. In particolare si fa riferimento alle disposizioni relative alla composizione, al funzionamento degli uffici elettorali di sezione e agli orari della votazione. In caso di contestualità, si voterebbe, pertanto, nei giorni di domenica 21 e lunedì 22 giugno, iniziando alle ore 15 del lunedì lo scrutinio dei tre referendum e proseguendo poi, senza interruzione, con lo scrutinio dell'eventuale ballottaggio per le elezioni dei presidenti delle province e dei sindaci. Per effetto delle modifiche proposte risulterebbe in particolare modificata la composizione degli uffici elettorali di sezione rispetto a quelli del 6 e 7 giugno, poiché, per i referendum, l'articolo 19, primo comma, della legge n. 352 del 1970 prevede uno scrutatore in meno rispetto a tutte le altre consultazioni.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. I referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2009 sono indetti per una domenica compresa tra il 15 aprile e il 30 giugno del medesimo anno.
      2. Nel caso di contemporaneo svolgimento dei referendum di cui al comma 1 con il secondo turno di votazione per le elezioni dei presidenti delle province e dei sindaci, anche quando disciplinate da norme regionali, per tutti gli adempimenti comuni, ivi compresi la composizione e il funzionamento degli uffici elettorali di sezione e gli orari della votazione, si applicano le disposizioni in vigore per i referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede alle operazioni di scrutinio dei referendum di cui al comma 1 e successivamente, senza interruzione, a quelle per le elezioni dei presidenti delle province e dei sindaci. Le spese derivanti dall'attuazione degli adempimenti comuni sono proporzionalmente distribuite tra lo Stato e gli enti interessati in base al numero delle consultazioni stesse. La lettera o) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26, è abrogata.
      3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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