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PDL 2364

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2364



PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 1o aprile 2009 (v. stampato Senato n. 307)

d'iniziativa del senatore CENTARO

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 2 aprile 2009


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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA DI USURA E DI ESTORSIONE

Art. 1.
(Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n. 108).

      1. All'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

      «2-bis. Fermo quanto previsto dal comma 7, l'erogazione dei mutui di cui al comma 2 è consentita anche all'imprenditore individuale dichiarato fallito, previo parere favorevole del giudice delegato al fallimento, a condizione che il medesimo non abbia riportato condanne per i reati di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero per delitti contro il patrimonio, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, a meno di intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, né sia indagato o imputato per gli stessi reati. In tale ultimo caso la concessione dei mutui non è consentita e, ove sia stata disposta, è sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti.
      2-ter. Le somme erogate a titolo di mutuo ai sensi del comma 2-bis non sono imputabili alla massa fallimentare né alle attività sopravvenute dell'imprenditore fallito e sono vincolate, quanto a destinazione, esclusivamente all'utilizzo secondo le finalità di cui al comma 5. Il ricavato netto è per un terzo acquisito dal curatore quale attivo sopravveniente del fallimento, per un terzo è destinato al pagamento in conto capitale dei ratei del mutuo concesso dal Fondo e per il rimanente terzo deve essere impiegato a fini produttivi o di investimento»;

          b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

      «3. Il mutuo può essere concesso, previo parere favorevole del pubblico ministero, anche nel corso delle indagini preliminari, immediatamente dopo l'iscrizione dell'indagato per il delitto di usura nel registro delle notizie di reato»;

          c) al comma 5, primo periodo, dopo la parola: «data» sono inserite le seguenti: «di presentazione della denuncia per il delitto di usura ovvero dalla data»;

          d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

      «7. I mutui di cui al presente articolo non possono essere concessi a favore di soggetti condannati per il reato di usura, anche tentato, o per taluno dei reati consumati o tentati di cui agli articoli 380 e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero sottoposti a misure di prevenzione personali o patrimoniali ovvero alla speciale misura di cui all'articolo 3-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. Nei confronti dei soggetti indagati o imputati per taluno di detti reati ovvero proposti per le suddette misure, la concessione del mutuo non può essere consentita e, ove sia stata disposta, è sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti»;

          e) al comma 9, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

          «a) se il procedimento penale per il delitto di usura in relazione al quale il mutuo o la provvisionale sono stati concessi si conclude con provvedimento di archiviazione, ovvero con sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione. Non si fa luogo, tuttavia, alla revoca dei predetti benefìci quando il procedimento penale non possa ulteriormente proseguire per prescrizione del reato, per amnistia o per morte dell'imputato e il giudice debba emettere per tali motivi il provvedimento di archiviazione o la sentenza, in qualsiasi fase o grado del processo, ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del codice di procedura penale, purché allo stato degli atti esistano elementi documentati, univoci e concordanti in ordine all'esistenza del danno subìto dalla vittima per effetto degli interessi o di altri vantaggi usurari».

      2. All'articolo 15, comma 8, della citata legge n. 108 del 1996, le parole da: «rappresentanti» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzioni di presidente, da due rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno nella persona del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket ed antiusura, da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico e da due rappresentanti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. È previsto un supplente per ciascuno dei rappresentanti. I componenti effettivi e supplenti della commissione sono scelti tra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente di seconda fascia o equiparata. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito. Le riunioni della commissione sono valide quando intervengono almeno cinque componenti, rappresentanti, comunque, le quattro amministrazioni interessate. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e in caso di parità di voti prevale quello del presidente».
      3. All'articolo 16, comma 9, della citata legge n. 108 del 1996, le parole da: «con l'arresto» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da due a quattro anni».
      4. All'articolo 17 della citata legge n. 108 del 1996, dopo il comma 6-bis è aggiunto il seguente:

      «6-ter. Ove sussistano tutte le condizioni indicate nel comma 1, è consentita la presentazione di un'unica istanza di riabilitazione anche in riferimento a più protesti, purché compresi nello spazio temporale di un triennio».

Art. 2.
(Modifiche alla legge 23 febbraio 1999, n. 44).

      1. Alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 3, il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. L'elargizione è concessa agli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che subiscono un evento lesivo in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente ai fatti, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale. Per evento lesivo si intende qualsiasi danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente all'attività esercitata»;

          b) all'articolo 16, comma 2-bis, le parole: «o amministrazioni pubbliche» sono soppresse;

          c) all'articolo 19, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

          «d) da tre membri delle associazioni od organizzazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 2. I membri sono nominati ogni due anni con decreto del Ministro dell'interno su designazione degli organismi nazionali associativi maggiormente rappresentativi. Il Ministro dell'interno, su proposta del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket ed antiusura, determina con proprio decreto i criteri per l'individuazione della maggiore rappresentatività»;

          d) all'articolo 20:

              1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dall'evento lesivo, come definito dall'articolo 3, comma 1, degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari ed ipotecari, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di dodici mesi. Il suddetto termine è prorogato una sola volta per ulteriori dodici mesi se esso viene a spirare prima della conclusione del procedimento amministrativo di accesso al Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 18-bis, ovvero per la durata del suddetto procedimento, se questa è inferiore ai dodici mesi»;

              2) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché le procedure concorsuali»;

              3) il comma 7 è sostituito dal seguente:

      «7. Le sospensioni dei termini di cui ai commi 1, 3 e 4 e la proroga di cui al comma 2 hanno effetto a seguito del parere favorevole del procuratore della Repubblica competente per le indagini in ordine ai delitti che hanno causato l'evento lesivo di cui all'articolo 3, comma 1. In presenza di più procedimenti penali che riguardano la medesima parte offesa, anche ai fini delle sospensioni e della proroga anzidette, è competente il procuratore della Repubblica del procedimento iniziato anteriormente»;

              4) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

      «7-bis. Il prefetto, ricevuta la richiesta di elargizione di cui agli articoli 3, 5, 6 e 8, compila l'elenco delle procedure esecutive in corso a carico del richiedente e informa senza ritardo il procuratore della Repubblica competente che trasmette il parere al giudice, o ai giudici, dell'esecuzione entro sette giorni dalla comunicazione del prefetto.
      7-ter. Nelle procedure esecutive riguardanti debiti nei confronti dell'erario, ovvero di enti previdenziali o assistenziali, non sono posti a carico dell'esecutato interessi e sanzioni dalla data di inizio dell'evento lesivo, come definito dall'articolo 3, comma 1, fino al termine di scadenza delle sospensioni e della proroga di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo».

Art. 3.
(Modifica all'articolo 1, comma 881, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

      1. All'articolo 1, comma 881, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatta eccezione per i soggetti di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1997, n. 315, per i quali permangono i vincoli di destinazione previsti dalla legge 7 marzo 1996, n. 108».

Art. 4.
(Modifiche all'articolo 629 del codice penale).

      1. All'articolo 629 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, le parole: «con la multa da euro 516 a euro 2.065» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da euro 1.000 a euro 4.000»;

          b) al secondo comma, le parole: «da euro 1.032 a euro 3.098» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 5.000 a euro 15.000» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché se il fatto è commesso al fine di assicurare a sé o ad altri interessi o vantaggi usurari».

Art. 5.
(Modifica all'articolo 644 del codice penale).

      1. All'articolo 644 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Nel caso di estinzione del reato, la restituzione dei beni sottoposti a sequestro che costituiscono prezzo o profitto del reato, ovvero di somme di denaro, titoli, beni ed utilità di cui l'indagato o l'imputato ha la disponibilità anche per interposta persona a garanzia della prestazione di cui al primo comma, è disposta dal giudice, previo accertamento dell'insussistenza dei presupposti previsti nei commi precedenti. Si applicano le previsioni di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. Nel caso di sussistenza dei presupposti di cui ai commi precedenti, i beni, i titoli o le altre utilità sono confiscati o restituiti alla persona offesa dal reato o ad eventuale terzo».

Art. 6.
(Modifica all'articolo 392 del codice di procedura penale).

      1. All'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 629, secondo comma, e 644 del codice penale, il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio, anche in deroga ai presupposti di cui al comma 1, all'assunzione della testimonianza della persona offesa ovvero allo svolgimento del confronto tra persone che in altro incidente probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni discordanti».

Art. 7.
(Modifiche agli articoli 190-bis, 398, 472
e 498 del codice di procedura penale).

      1. All'articolo 190-bis, comma 1-bis, del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La stessa disposizione si applica altresì quando si procede per uno dei reati previsti dagli articoli 629, secondo comma, e 644 del codice penale».
      2. All'articolo 398 del codice di procedura penale, dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:

      «5-ter. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 629, secondo comma, e 644 del codice penale, il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio sono stabilite dal giudice analogamente a quanto previsto al comma 5-bis, indipendentemente dall'età della persona interessata all'assunzione della prova».

      3. All'articolo 472, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo la parola: «609-octies» sono inserite le seguenti: «,  nonché dagli articoli 629, secondo comma, e 644».
      4. All'articolo 498 del codice di procedura penale, dopo il comma 4-ter è aggiunto il seguente:

      «4-quater. La stessa disposizione di cui al comma 4-ter si applica altresì in tutti i casi in cui si procede per uno dei reati previsti dagli articoli 629, secondo comma, e 644 del codice penale».

Art. 8.
(Modifica all'articolo 444 del codice di procedura penale).

      1. All'articolo 444 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

      «1-ter. Relativamente ai procedimenti per taluno dei delitti di cui agli articoli 629 e 644 del codice penale, l'applicazione, da parte del giudice, della pena su richiesta delle parti ai sensi del comma 1 è subordinata all'eliminazione ovvero al risarcimento del danno cagionato alla persona offesa dal reato».

Art. 9.
(Modifica all'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale).

      1. All'articolo 132-bis, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

          «f-bis) ai procedimenti nei quali devono essere ascoltati o siano stati ascoltati testimoni di giustizia ai quali sia stata applicata taluna delle misure di protezione di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, ovvero persone che, in ragione del reato per cui si procede, abbiano usufruito dei benefìci previsti dal Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 18-bis della legge 23 febbraio 1999, n. 44, o per le quali sia in corso la procedura finalizzata ad ottenere tali benefìci».

Art. 10.
(Modifica all'articolo 147-bis delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale).

      1. All'articolo 147-bis, comma 5, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le parole: «495, comma 1, del codice» sono inserite le seguenti: «, nonché della persona offesa nell'ambito di procedimenti per taluno dei delitti di cui agli articoli 629 e 644 del codice penale».

Art. 11.
(Modifica all'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231).

      1. All'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo le parole: «operazioni di» sono inserite le seguenti: «usura, di».

Art. 12.
(Modifica all'articolo 135 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).

      1. All'articolo 135, comma 1, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: «passata in giudicato» sono inserite le seguenti: «per reati di usura, riciclaggio nonché».

Capo II
PROCEDIMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Art. 13.
(Finalità).

      1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dal presente capo.
      2. Ai fini del presente capo, per «sovraindebitamento» si intende una situazione di perdurante squilibrio economico tra le obbligazioni assunte e il patrimonio disponibile per farvi fronte.

Art. 14.
(Presupposti di ammissibilità).

      1. Il debitore in stato di sovraindebitamento o che non è in condizione di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 22, un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei.
      2. La proposta è ammissibile quando il debitore:

          a) non è assoggettabile alle procedure previste dall'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;

          b) è percettore di reddito o titolare, anche in comunione, di beni immobili, di beni mobili o di crediti, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2;

          c) non ha fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla procedura di composizione della crisi.

Art. 15.
(Contenuto dell'accordo).

      1. La proposta di accordo prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei redditi futuri.
      2. Nei casi in cui i beni o i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità del piano, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per l'attuabilità dell'accordo.
      3. Nella proposta di accordo sono indicate eventuali limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo, all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.

Art. 16.
(Deposito della proposta di accordo).

      1. La proposta di accordo è depositata presso il tribunale del luogo di residenza del debitore. Se pendono procedure esecutive individuali, è competente il tribunale del luogo in cui sono azionati, anche mediante intervento, i crediti di maggior valore complessivo.
      2. Il debitore, unitamente alla proposta, deposita l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.
      3. Il debitore che svolge attività d'impresa deposita altresì le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale.

Art. 17.
(Procedimento).

      1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 14 e 16, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto contenente l'avvertimento dei provvedimenti che egli può adottare ai sensi del comma 3 del presente articolo e degli effetti della mancata espressione della volontà ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 2.
      2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice dispone idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto, oltre, nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, alla pubblicazione degli stessi in apposita sezione del registro delle imprese.
      3. All'udienza il giudice, in assenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone che, per non oltre centoventi giorni, non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.
      4. Durante il periodo previsto dal comma 3, le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.
      5. Le procedure esecutive individuali possono essere sospese ai sensi del comma 3 per una sola volta, anche in caso di successive proposte di accordo.
      6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

Art. 18.
(Approvazione della proposta).

      1. Nel termine di quindici giorni dal provvedimento di sospensione di cui all'articolo 17, comma 3, i creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso o dissenso alla proposta di accordo.
      2. La mancata espressione di volontà entro il termine di cui al comma 1 equivale ad accettazione della proposta.
      3. Per l'approvazione della proposta è necessario il consenso dei creditori che rappresentino l'80 per cento dei crediti.
      4. L'accordo non determina la novazione delle obbligazioni, salvo che sia diversamente stabilito.
      5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 182-ter, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 19.
(Pubblicazione ed effetti dell'accordo).

      1. Decorso il termine stabilito dall'articolo 18, comma 1, l'organismo di composizione della crisi trasmette al giudice una relazione sui consensi espressi e sulla maggioranza raggiunta.
      2. Verificato il raggiungimento dell'accordo e l'idoneità dello stesso ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei, il giudice dispone l'immediata pubblicazione dello stesso utilizzando tutte le forme di pubblicità di cui all'articolo 17, comma 2.
      3. Su tutte le eventuali contestazioni, il giudice decide in camera di consiglio applicati, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.
      4. Dalla data di pubblicazione ai sensi del comma 2 e per un periodo non superiore alla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo, quest'ultimo produce gli effetti di cui all'articolo 17, comma 3.
      5. Gli effetti di cui al comma 4 vengono meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei creditori estranei.
      6. La sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l'accordo.

Art. 20.
(Cessione dei beni ed esecuzione dell'accordo).

      1. Se la cessione riguarda beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo, l'organismo di composizione della crisi nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi beni.
      2. L'organismo di composizione della crisi risolve le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigila sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando tempestivamente ai creditori ogni eventuale irregolarità.
      3. Il giudice, verificato il regolare pagamento dei creditori pignoranti o intervenuti prima della sospensione, ordina la cancellazione del pignoramento del bene.

Art. 21.
(Impugnazione e risoluzione dell'accordo).

      1. L'accordo può essere annullato dal tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo. Non è ammessa alcuna altra azione di annullamento.
      2. Se il proponente non adempie regolarmente agli obblighi derivanti dall'accordo, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore può chiedere al tribunale la risoluzione dello stesso.
      3. Il ricorso per la risoluzione è proposto, a pena di decadenza, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo.
      4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 22.
(Organismi di composizione della crisi).

      1. Gli enti pubblici possono costituire organismi con adeguate garanzie di indipendenza e professionalità deputati, su istanza della parte interessata, alla composizione delle crisi da sovraindebitamento.
      2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.
      3. Il Ministro della giustizia determina i criteri e le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 2, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono disciplinate, altresì, la formazione dell'elenco e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti.
      4. Gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili, e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice domanda, nel registro di cui al comma 2.
      5. Dalla costituzione degli organismi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai componenti degli stessi non spetta alcun compenso o rimborso spese o indennità a qualsiasi titolo corrisposti.
      6. Le attività degli organismi di cui al comma 1 devono essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Art. 23.
(Iscrizione nel registro).

      1. Gli organismi di cui all'articolo 22, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, depositano presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e comunicano successivamente le eventuali variazioni.

Art. 24.
(Compiti dell'organismo di composizione della crisi).

      1. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dagli articoli 18, 19 e 20, assume ogni opportuna iniziativa finalizzata al superamento della crisi da sovraindebitamento e collabora con il debitore e i creditori per il raggiungimento dell'accordo, anche attraverso la predisposizione e la modifica del piano.
      2. L'organismo, verificata la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 16, comma 2.
      3. L'organismo esegue la pubblicità della proposta e dell'accordo, ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell'ambito del procedimento previsto dal presente capo.

Art. 25.
(Accesso alle banche dati pubbliche).

      1. Per lo svolgimento dei compiti e delle attività previsti dal presente capo, il giudice e gli organismi di cui all'articolo 22 possono accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 26.
(Sanzioni).

      1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che:

          a) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui al presente capo, aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo;

          b) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui al presente capo, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile;

          c) nel corso della procedura, effettua pagamenti non previsti nel piano oggetto dell'accordo, fatto salvo il regolare pagamento dei creditori estranei;

          d) dopo il deposito della proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria;

          e) intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo.

      2. Il componente dell'organismo di composizione della crisi che rende false attestazioni in ordine a quanto previsto dagli articoli 19, comma 1, e 24, comma 2, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.

Art. 27.
(Disposizioni transitorie e finali).

      1. Con uno o più decreti, il Ministro della giustizia stabilisce, anche per circondario di tribunale, la data a decorrere dalla quale i compiti e le funzioni che il presente capo attribuisce agli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 22 sono svolti in via esclusiva dai medesimi.
      2. Anteriormente alla data di cui al comma 1, i compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato.
      3. Il professionista di cui al comma 2 è equiparato, anche agli effetti penali, al componente dell'organismo di composizione della crisi.
      4. Il Ministro della giustizia trasmette alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge.

Capo III
ENTRATA IN VIGORE

Art. 28.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Frontespizio Progetto di Legge
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