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PDL 1694

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1694



PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato NUCARA

Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 e all'VIII disposizione transitoria della Costituzione, per la soppressione delle province

Presentata il 24 settembre 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge costituzionale prevede la soppressione delle province nell'ordinamento della Repubblica, lasciando tuttavia in vigore le province autonome di Trento e di Bolzano. Del problema si discute da troppo tempo, ma finora alle parole non ha fatto seguito alcuna decisione. Con questa iniziativa legislativa si intende porre all'attenzione del Parlamento e dell'opinione pubblica un problema non più rinviabile. A riformare quest'istituto si doveva provvedere già da tempo, e, precisamente, con la nascita delle regioni, che hanno reso inutile l'esistenza di un ente intermedio elettivo di rango costituzionale tra questa nuova realtà (istituzionale) e il comune, che costituisce l'ossatura dello Stato democratico italiano. Occorreva, fin da allora, vale a dire fin dal 1970, un processo di semplificazione che rendesse l'architettura istituzionale più snella e flessibile, in grado di perseguire quegli obiettivi di efficacia e di efficienza che, invece, sono stati negati. Si è preferito, al contrario, complicare ulteriormente il quadro introducendo nuove strutture quali quelle delle città metropolitane, previste dal primo comma dell'articolo 114 della Costituzione, e delle comunità montane, che la legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008) è riuscita solo in parte a scalfire.
      Ne è derivata una sovrapposizione di compiti, di burocrazie, di sprechi e di inefficienze che pesano sul cittadino con i mille balzelli che caratterizzano l'attuale sistema fiscale, la cui pressione ha raggiunto livelli insostenibili. Essa colpisce, infatti, i redditi dei cittadini e ne comprime i consumi, con gravi ricadute sulle possibilità stesse dello sviluppo del Paese. Sono ormai troppi gli anni in cui l'economia nazionale cresce a un ritmo inadeguato, collocandosi all'ultimo posto delle classifiche internazionali. Per ridare slancio allo sviluppo occorre ridurre il peso delle strutture pubbliche, migliorare la qualità dei servizi e liberare risorse per consentire un loro impiego più produttivo. Gli ultimi dati disponibili dimostrano come la spesa per il sostenimento delle province sia decisamente cresciuta. In dieci anni (dal 1996 al 2006), secondo le rilevazioni dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), essa è passata da poco più di 5 a oltre 13 miliardi di euro: quasi 1 punto di prodotto interno lordo (PIL). All'inizio del periodo considerato, essa era pari al 2,4 per cento delle spese dello Stato centrale, al netto degli interessi; dieci anni dopo è divenuta pari al 3,7 per cento, con una crescita relativa di oltre il 50 per cento. La provincia si è quindi rivelata un ente inutile, ma, soprattutto, estremamente costoso.
      La presente proposta di legge costituzionale mira pertanto a fare un passo concreto verso quella riduzione della spesa che è da sempre nell'auspicio dei governi che si sono succeduti negli ultimi decenni, ma che finora non è neppure iniziata. Riduzione della spesa che è il presupposto per una diminuzione generalizzata della pressione fiscale, nel rispetto degli equilibri fondamentali della finanza pubblica. Si vuole quindi iniziare dalle province per avviare un discorso più complessivo che riguarda l'impianto stesso del titolo V della parte seconda della Costituzione, la cui approvazione fu frutto di una congiuntura parlamentare che sarebbe bene dimenticare. Il tema di fondo è infatti quello di una razionalizzazione, capace di coniugare l'esigenza di una maggiore libertà - implicita nel progetto di federalismo o di semplice decentramento amministrativo - con quella del rigore finanziario. Diritti e obblighi, pertanto: sulla falsariga di quanto prevede l'articolo 2 della Costituzione, che costituisce parte fondamentale della stessa, capace di illuminare le disposizioni specifiche di cui al successivo articolo 5, in cui si stabilisce solennemente il principio dell'indivisibilità della Repubblica nel riconoscimento e nella promozione delle «autonomie locali» e del riconoscimento dei princìpi dell'autonomia e del decentramento.
      Che di questa riconsiderazione vi sia bisogno è dimostrato dalla «infelice» stesura dell'articolo 114 della Costituzione, la disposizione che introduce il tema del titolo V della parte seconda, nella quale i vari organi dello Stato - comuni, province, città metropolitane, regioni e Stato - sono tra loro equiparati senza alcuna distinzione o sovraordinazione. Come se la sovranità popolare, di cui i diversi poteri sono incarnazione, potesse segmentarsi senza alcun elemento di priorità o di sintesi relativa. Contraddizione, questa, che non trova riscontro in alcuna esperienza internazionale: in tutti gli Stati federali di più antica tradizione, infatti, (dagli Stati Uniti d'America, al Canada e alla Germania) esiste una logica funzionale capace di ordinare in un disegno coerente poteri e responsabilità. La riforma del citato titolo V ha invece introdotto una geografia «a macchia di leopardo» che confonde e sovrappone livelli di competenze e di funzioni in una «babele» incontrollabile, che alimenta - soprattutto a causa della legislazione concorrente - continui conflitti presso la Corte costituzionale, dando avvio ad una spesa pubblica inarrestabile. Non a caso i repubblicani avevano presentato al Senato della Repubblica una proposta complessiva di riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, che specificamente all'articolo 114 prevedeva una diversa formulazione: «La Repubblica si riparte in Regioni, Province o Città Metropolitane e Comuni».
      Negli ultimi dieci anni la spesa corrente delle amministrazioni centrali dello Stato - al netto degli interessi e dei trasferimenti - è scesa dal 30,4 per cento del totale al 24,9 per cento, quella degli enti locali è, invece, cresciuta dal 27,91 per cento al 32,1 per cento. Analoga asimmetria si riscontra per quanto concerne le entrate. Nei primi undici mesi del 2007, il gettito dell'imposta sul reddito delle società (IRE) è aumentato del 6,2 per cento a livello nazionale, ma del 19,4 per cento a livello regionale e addirittura del 42,5 a livello comunale. È questa l'immagine emblematica del sottostante disordine istituzionale, cui è necessario porre fine. Si vuole iniziare questo percorso partendo dalla soppressione delle province: un piccolo passo, se si vuole, ma necessario per avviare una più ampia riflessione.


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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. All'articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, le parole: «dalle Province,» sono soppresse;

          b) al secondo comma, le parole: «le Province,» sono soppresse.

      2. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al secondo comma, lettera p), la parola: «, Province» è soppressa;

          b) al sesto comma, le parole: «, le Province» sono soppresse.

      3. All'articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, la parola: «Province,» è soppressa;

          b) al secondo comma, le parole: «, le Province» sono soppresse;

          c) al quarto comma, la parola: «, Province» è soppressa.

      4. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, le parole: «le Province,» sono soppresse;

          b) al secondo comma, le parole: «le Province,» sono soppresse;

          c) al quarto comma, le parole: «alle Province,» sono soppresse;

          d) al quinto comma, la parola: «Province,» è soppressa;

          e) al sesto comma, le parole: «le Province,» sono soppresse.

      5. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, le parole: «, delle Province» sono soppresse.
      6. All'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: «della Provincia o delle Province interessate e» sono soppresse;

          b) le parole: «Province e» sono sostituite dalla seguente: «i».

      7. Il primo comma dell'articolo 133 della Costituzione è abrogato.
      8. La rubrica del titolo V della parte seconda della Costituzione è sostituita dalla seguente: «Le Regioni e i Comuni».

Art. 2.

      1. All'VIII disposizione transitoria della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al secondo comma, le parole: «alle Province ed» sono soppresse;

          b) al terzo comma:

              1) dopo le parole: «alle Regioni» sono inserite le seguenti: «e ai Comuni»;

              2) dopo le parole: «dello Stato» sono inserite le seguenti: «e delle Province».


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