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PDL 2177

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2177


PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato COSENZA

Modifiche agli articoli 186 e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti

Presentata il 9 febbraio 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - Sono purtroppo sempre più numerosi gli incidenti stradali causati da persone non in grado di mettersi al volante di un veicolo a causa dell'assunzione di sostanze stupefacenti o di un eccessivo consumo di bevande alcoliche. Ormai le stragi che eravamo abituati a registrare quasi esclusivamente al sabato sera, dopo l'uscita dalle discoteche - quando giovani e meno giovani, mettendosi al volante, nonostante lo stato di alterazione psico-fisica dovuto all'assunzione di sostanze stupefacenti o di alcool, provocavano incidenti stradali - sono diventate una triste forma di quotidianità. Ai ragazzi delle discoteche si sono, infatti, aggiunti sbandati di ogni etnia che già al mattino sono sotto l'effetto della droga o dell'alcool.
      Oggi sono quindi sempre più in pericolo non solo i guidatori che incolpevolmente vengono coinvolti in incidenti gravissimi sulle strade di tutto il Paese nelle ore notturne, ma anche durante le ore del giorno bambini, adolescenti, mamme alle fermate degli autobus e anziani a passeggio sui marciapiedi dei nostri centri abitati. Alcuni recentissimi e drammatici episodi di cronaca confermano questa triste escalation. Chi semina paura e morte in questo modo deve essere considerato, e quindi trattato di conseguenza, come una persona senza scrupoli verso la quale è necessaria la massima severità da parte dello Stato e come una persona che non deve mai più mettersi alla guida di un veicolo.
      È proprio in tale contesto che la presente proposta di legge prevede alcune modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che rendono notevolmente più severe le sanzioni amministrative - dalla sospensione della patente alla revoca della stessa - nei confronti di coloro che in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti causano incidenti stradali.
      L'articolo 1 introduce modifiche ritenute di grande importanza e urgenza agli articoli 186 («Guida sotto l'influenza dell'alcool») e 187 («Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti») del citato codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, peraltro per alcuni aspetti già giustamente reso più severo nei confronti delle medesime fattispecie da alcune norme introdotte di recente dal decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008 (basti pensare alle modifiche effettuate sul comma 2 dell'articolo 222 dello stesso codice della strada). Tale maggiore severità è andata nella giusta direzione, ma per alcuni aspetti merita di essere ulteriormente affermata.
      Nella formulazione attuale, infatti, il comma 2-bis dell'articolo 186 recita: «Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dalla lettera c) del medesimo comma 2, è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223».
      La nuova formulazione del comma 2-bis introdotta dalla presente proposta di legge prevede, invece, che le pene vengano triplicate. Inoltre, mentre il vigente codice della strada non prevede la sospensione della patente di guida per chi, sotto l'effetto dell'alcool, provochi incidenti, la presente proposta di legge prevede invece, in modo espresso, la sospensione della patente di guida per un periodo compreso tra uno e tre anni.
      Viene infine stabilito, anche per le previsioni del citato articolo 186 del codice della strada, quanto previsto dall'articolo 187 del medesimo codice, ovvero la revoca della patente di guida quando il reato sia commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate o in caso di recidiva. Quest'ultima previsione mira ad affermare il principio che devono essere ancora più stringenti le responsabilità a carico di chi guida mezzi di trasporto di grandi dimensioni - che quindi, se coinvolti in incidenti possono provocare danni di enorme portata - o mezzi di trasporto che sono utilizzati per il trasporto collettivo anche di centinaia di persone.
      Quanto alle modifiche riguardanti l'articolo 187 del codice della strada esse sono dello stesso tenore rispetto a quelle riguardanti l'articolo 186 e già descritte. Infatti si prevede di quadruplicare (e non più solo di raddoppiare come oggi previsto) le pene per chi, sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, causa incidenti stradali. La sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida viene invece portata a cinque anni.
      Il fenomeno degli incidenti stradali causati da persone sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti sta assumendo, negli ultimi tempi, il carattere di un vero e proprio problema di incolumità pubblica. Il legislatore ha la possibilità di trasmettere un messaggio inequivocabile: chiunque si metta alla guida senza essere in condizioni fisiche idonee non merita alcuna indulgenza. A parere di chi ha formulato la presente proposta di legge, più in generale, sarebbe necessario intervenire anche sul codice penale in modo da prevedere delle specifiche pene per chi causa lesioni gravi o cagiona la morte di altre persone. Questo intervento nel campo penale dovrebbe procedere di pari passo con la revisione del codice della strada delineata dalla presente proposta di legge. Ma nel frattempo, considerato che nel momento in cui questa proposta di legge viene presentata la IX Commissione permanente della Camera dei deputati sta esaminando in sede referente alcune altre proposte di legge riguardanti molteplici aspetti del citato codice della strada, sembra opportuno e necessario avviare nell'immediato un intervento specifico che vada a incidere nel più breve tempo possibile sul medesimo codice.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 2-bis dell'articolo 186 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2 sono triplicate. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel quadriennio. È inoltre disposto il fermo amministrativo del veicolo per centoventi giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato».

      2. Il comma 1-bis dell'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono quadruplicate. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per cinque anni. È inoltre disposto il fermo amministrativo del veicolo per centoventi giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato».


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