PDL 2077
XVI LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2077
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato ANNA TERESA FORMISANO
Disposizioni in materia di professioni non regolamentate
Presentata il 20 gennaio 2009
Onorevoli Colleghi! - Secondo l'ultimo rapporto del CENSIS il mondo delle professioni non regolamentate è attualmente rappresentato in Italia da 3,5 milioni di lavoratori - sia autonomi che dipendenti - che esercitano attività professionali non organizzate in albi e che contribuiscono in maniera considerevole allo sviluppo economico del Paese. Tali professioni sono espressione di un contesto dinamico e in espansione, frutto del costante adeguamento alle esigenze mutevoli del mercato e al progresso scientifico e tecnologico e nel quale il numero degli occupati è destinato a crescere ancora di più nei prossimi anni.
L'importanza economica sempre crescente rivestita da queste professioni non trova corrispondenza in una disciplina organica della materia, per cui la crescita impetuosa avvenuta in questi anni si è svolta in assenza di regole, con il duplice rischio di penalizzare i professionisti più seri e preparati e di offrire ai consumatori servizi non sempre corrispondenti a quelli richiesti. Fin dalla XIII legislatura, nell'ambito di una riforma più generale delle professioni, si è tentato di fornire una disciplina organica a queste attività, con l'obiettivo di superare il
gap che ci separa dagli altri Paesi europei e di sviluppare pienamente anche in Italia le attività professionali, secondo le linee guida fissate dalla Strategia di Lisbona per la realizzazione dell'economia della conoscenza. La presente proposta di legge mira pertanto a istituire un sistema di regole che vada a vantaggio non soltanto delle professioni, che attraverso il riconoscimento ufficiale da parte dello Stato potranno operare quali soggetti giuridici e organizzarsi in modo tale da garantire
migliori
standard qualitativi, ma anche della competitività del sistema e del cittadino consumatore, destinatario delle prestazioni fornite dai «nuovi» professionisti sulla base di un processo formativo certificato.
Il doppio livello di tutela trova legittima collocazione in un quadro generale caratterizzato dalla libera iniziativa economica, sancita dall'articolo 41 della Costituzione, e dalle regole che presiedono al libero mercato.
Il principio della libera iniziativa economica privata è strettamente connesso al principio della libertà professionale, che ha ricevuto recente conferma nell'articolo 15 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Dalla configurazione di questi due princìpi discendono diverse conseguenze: innanzitutto, un professionista è libero di scegliere l'attività che intende svolgere; in secondo luogo, i poteri pubblici hanno l'obbligo di garantire l'effettivo esercizio di tale libertà, rimuovendo gli ostacoli che vi si frappongano.
L'esercizio della professione deve inoltre svolgersi in piena armonia con le regole della libera concorrenza. In tale contesto l'utente va inteso come consumatore, in virtù del proprio potere di scelta rispetto al ventaglio di prestazioni professionali offertegli. Il cittadino, pertanto, ha pieno diritto a una tutela più estesa, che richiede innanzitutto la facoltà di scegliere tra il maggior novero di alternative possibili.
È a tale proposito che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, affrontando il problema delle professioni nella «Indagine conoscitiva del settore degli ordini professionali», ha rilevato la presenza di regole troppo restrittive rispetto a quelle adottate dai maggiori Paesi europei. Da lungo tempo, infatti, l'Italia ha optato per un sistema di tipo «chiuso», caratterizzato dalla ristretta legittimazione allo svolgimento delle professioni, ottenuta mediante la presenza di una riserva di legge in favore di determinate categorie professionali. Le professioni così configurate garantiscono quindi il monopolio legale dell'attività, il cui controllo è stato affidato a organizzazioni di carattere pubblicistico - ordini e collegi professionali - composte dai membri delle professioni riconosciute. È del tutto evidente che questo modello non può essere in alcun modo esteso al nuovo mondo delle professioni non regolamentate, che potranno superare le attuali condizioni nelle quali vengono svolte le attività professionali soltanto accedendo a un nuovo modello di regolarizzazione. L'intento che sottende alla presente proposta di legge è perciò quello di superare l'
impasse in cui il legislatore si è trovato nelle passate legislature, dovuta al legame tra i progetti di legge per la riforma delle professioni ordinistiche e la regolamentazione delle nuove professioni. Tale
impasse è stata solo di recente interrotta dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali, che all'articolo 26 ha individuato tra i soggetti ammessi alle piattaforme comuni anche le associazioni delle professioni non riconosciute, secondo un'impostazione basata sul sistema di tipo «aperto».
Il sistema di tipo «aperto» è caratterizzato dall'estensione della legittimazione allo svolgimento delle attività professionali, basata sull'attestazione e sulla certificazione delle competenze, e dalla conseguente organizzazione della rappresentanza su base associativa, mediante strutture di diritto privato.
Questo secondo modello è quello suggerito dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato quale strumento idoneo a soddisfare l'esigenza di regolamentazione delle nuove professioni. Non ravvisandosi ragioni di pubblica rilevanza tali da giustificare l'esistenza di sistemi selettivi e limitativi, quali appunto gli albi o gli elenchi, l'Autorità si è dichiarata favorevole all'introduzione del modello «aperto» il quale, facendo salva la libertà d'iniziativa economica privata, consentirebbe la contestuale libertà di scelta del consumatore. Libertà ulteriormente garantita da un'organizzazione delle «nuove» professioni basata su sistemi di attestazione della competenza che rappresentano di fatto un
marchio di qualità. Tale marchio è garanzia della «bontà» della prestazione professionale intesa non solo come prodotto in sé, ma anche come risultato finale di un processo di formazione approfondito e attento all'aggiornamento continuo.
La necessità di aprire il mercato delle professioni ad attività finora non riconosciute e non regolamentate risponde anche all'esigenza che i nostri professionisti non vengano sopraffatti dalla concorrenza proveniente dagli altri Paesi europei. L'Italia, recependo i princìpi del diritto comunitario, ha fatto propri il principio della libertà di prestazione dei servizi e quello della libertà di stabilimento, che hanno in comune l'oggetto «prestazione dei servizi» nel quale rientrano, ai sensi dell'articolo 49 del Trattato dell'Unione europea, anche le libere professioni. Dal principio generale della libera circolazione, di cui i due precedenti princìpi sono articolazione, è derivata la necessità del riconoscimento dell'equivalenza dei titoli di studio per l'accesso alle professioni e, più recentemente, il riconoscimento delle qualifiche professionali a livello europeo. L'insieme di questi princìpi ha trovato una prima applicazione nell'ambito del citato decreto legislativo n. 206 del 2007. All'articolo 26, come già rilevato, il decreto ha ammesso le associazioni delle professioni non regolamentate a partecipare alle piattaforme comuni, insieme alle altre associazioni rappresentative di professioni già riconosciute. La disposizione appare tuttavia incompleta, perché individua le professioni non regolamentate solo in quanto presupposto degli organi di rappresentanza per le piattaforme comuni, tralasciando la necessità di individuare le associazioni delle «nuove» professioni quali soggetti giuridici di diritto privato e di disciplinare mediante le associazioni gli ambiti professionali non regolamentati. Si tratta, pertanto, di completare un disegno di riordino che altrimenti risulterebbe incongruo e disattenderebbe le aspettative degli operatori del settore, createsi a seguito del recepimento della direttiva comunitaria sul riconoscimento delle qualifiche professionali.
Le «nuove» professioni oggetto della presente proposta di legge vengono disciplinate considerando il doppio livello della legislazione statale e regionale. La materia «professioni» fa parte dell'elenco delle materie «concorrenti» che la Costituzione novellata ha affidato alla legislazione congiunta di Stato e regioni. In linea con la potestà a esso attribuita, lo Stato ha dettato i princìpi fondamentali in materia di professioni con il decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30. Tali princìpi rischiano di restare disattesi se non si procede all'adozione di un modello di regolamentazione a carattere nazionale per queste professioni. Le regioni possono esercitare la potestà legislativa loro assegnata in materia emanando la normativa di dettaglio relativa alle «nuove» professioni, mentre lo Stato mantiene la piena competenza, in virtù della tutela dell'affidamento pubblico, a individuare e a riconoscere le professioni, i loro contenuti e i titoli richiesti per accedere all'attività. Il presente progetto di legge, pertanto, prevede che il riconoscimento delle professioni e degli ambiti professionali abbia luogo a opera dello Stato. Alle regioni sono affidate competenze aggiuntive, in relazione alla presenza delle associazioni professionali a livello territoriale, senza invadere il campo delle attribuzioni statali e tenendo conto della recente giurisprudenza costituzionale, che contribuisce a fare luce sull'attuale incertezza riguardo ai confini delle competenze tra Stato e regioni in materia di professioni.
Tenuto conto dei princìpi enunciati e nel pieno rispetto delle competenze regionali, la presente proposta di legge intende soddisfare l'esigenza di riconoscimento e di qualificazione delle associazioni di professioni non regolamentate che già da tempo si sono costituite e che operano al fine di vedere realizzati i loro obiettivi. Tra queste, alcune hanno alle spalle una lunga tradizione e una forte rappresentatività, che hanno consentito loro di proporsi con serietà quali interlocutrici degli organi istituzionali; esse hanno pieno diritto al riconoscimento della loro professionalità e del loro apporto alla vita economica
e sociale del Paese. L'ultimo rapporto del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) ricognitivo delle attività professionali e degli operatori impegnati nel settore ha censito circa 200 associazioni di professioni non riconosciute, in rappresentanza di 70 professioni. A questi si uniscono i dati raccolti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che ha individuato 811 attività professionali, e quelli relativi al calcolo delle partite IVA aperte dai professionisti non regolamentati, che sono circa 700.000. Va rilevato, inoltre, che i soggetti che operano nell'ambito di queste professioni sono iscritti alla gestione separata dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in qualità di lavoratori autonomi o parasubordinati. Da ciò si comprende l'urgenza di una regolamentazione chiara che organizzi il settore, poiché la protratta mancanza di regole sarebbe causa della riduzione di una delle risorse fondamentali per la crescita, nel nostro Paese, dell'economia della conoscenza, oltre che di uno scivolamento nel «limbo» del lavoro sommerso di centinaia di migliaia di operatori.
La presente proposta di legge individua all'articolo 1 il proprio oggetto nelle attività professionali per le quali non è prevista l'organizzazione negli albi o elenchi di cui all'articolo 2229 del codice civile. L'articolo definisce le attività professionali quali «attività economiche, anche organizzate, volte alla prestazione di servizi o di opere in favore di terzi». L'esercizio di tali prestazioni deve avvenire «abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo», potendosi così annoverare quali prestazioni professionali non solo quelle prettamente intellettuali, ma anche quelle per la realizzazione delle quali viene utilizzato il lavoro manuale.
L'articolo 2 specifica che lo svolgimento della prestazione professionale, che deve essere libera e fondata sulla piena autonomia intellettuale e tecnica del professionista, può avvenire sia nella forma del lavoro individuale che in quella associata o societaria, nonché configurarsi quale prestazione di lavoratore dipendente. In tal modo è lasciata al professionista la libertà di scegliere in quale forma esercitare la sua professione e al consumatore di quale tipo di prestazione avvalersi.
L'articolo 3 descrive la procedura di riconoscimento delle professioni non regolamentate da parte del Ministero della giustizia. È stata prevista una procedura articolata, alla quale prendono parte il CNEL (quale organo propositivo del riconoscimento), la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito «Conferenza Stato-regioni», (in virtù della competenza ripartita tra i due livelli istituzionali in tema di professioni) e i Ministri competenti per materia. L'atto di riconoscimento deve sempre essere motivato, indicare i criteri valutativi alla base della decisione e stabilire i requisiti necessari per l'esercizio della professione. Il comma 3 chiarisce che in ogni caso il riconoscimento dell'attività professionale non costituisce motivo di riserva della medesima.
L'articolo 4 disciplina le associazioni professionali, individuandole quali soggetti giuridici di diritto privato, che garantiscono la formazione permanente dei propri iscritti e vigilano sul rispetto del codice deontologico.
All'articolo 5 sono indicati i requisiti necessari per il riconoscimento delle associazioni, che è effettuato con decreto del Ministro della giustizia, sentito il CNEL e previo parere della Conferenza Stato-regioni, di concerto con il Ministro per le politiche europee e con il Ministro competente per materia o settore prevalente di attività. I commi 3, 4 e 5 prevedono la procedura di riconoscimento delle associazioni alle quali non corrisponde alcuna professione già riconosciuta. In questo caso, la richiesta di riconoscimento presentata dall'associazione costituisce anche richiesta di riconoscimento delle professioni rappresentate dall'associazione stessa. Inoltre, per evitare l'eccessiva frammentazione delle professioni rappresentate, o la sovrapposizione tra le stesse, si procede all'individuazione delle connotazioni tipiche che costituiscono l'ambito
professionale oggetto della rappresentanza, effettuando quindi il riconoscimento della professione stessa. Il Ministro della giustizia procederà ogni due anni alla ricognizione delle professioni per favorire l'aggiornamento di quelle esistenti, promuovere il riconoscimento di nuove o procedere a eventuali accorpamenti.
In relazione all'articolazione territoriale delle associazioni, l'articolo 6 prevede che siano le regioni a disciplinarla, stabilendo per le attività professionali requisiti aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori per l'esercizio dell'attività professionale.
L'articolo 7 consente alle associazioni di costituire delle forme aggregative con funzioni di rappresentanza e di controllo delle associazioni stesse. Le forme aggregative verificano il rispetto degli
standard professionali e qualitativi delle prestazioni svolte dagli associati e a tale fine operano per promuovere e per qualificare le attività professionali stesse.
L'articolo 8 istituisce il registro delle associazioni professionali, al quale possono iscriversi le associazioni riconosciute e le forme aggregative delle associazioni.
L'articolo 9 disciplina l'attestato di competenza - rilasciato dalle associazioni professionali o dalle forme aggregative o dagli organismi di certificazione delle persone accreditate dal Sistema nazionale per l'accreditamento degli organismi di certificazione e ispezione (SINCERT) - che «attesta il possesso dei prescritti requisiti professionali, l'esercizio abituale della professione, il costante aggiornamento e la tenuta di un comportamento conforme alle norme del corretto svolgimento della professione stessa». L'attestato è rilasciato agli associati che ne fanno richiesta, previo accertamento del possesso dei requisiti previsti; tuttavia non è requisito vincolante per l'esercizio della professione. Le associazioni definiscono, pertanto, i requisiti necessari per il rilascio dell'attestato, tra cui i livelli di qualificazione professionale, la definizione dell'oggetto della professione e dei relativi profili professionali, nonché la determinazione di
standard qualitativi da rispettare nell'esercizio della professione. La mancata iscrizione all'associazione implica l'automatica decadenza dell'attestato di competenza precedentemente rilasciato.
L'articolo 10 delega il Governo a regolare le forme previdenziali per le nuove professioni, mediante scorporo dalla gestione separata INPS. Le norme previdenziali seguiranno due princìpi e criteri direttivi alternativi:
1) confluenza delle somme nelle casse previdenziali delle professioni ordinistiche corrispondenti per materia e contenuti professionali;
2) istituzione di una o più casse previdenziali autonome, destinate alle nuove professioni.
L'articolo 11 attribuisce al Ministero della giustizia i poteri di vigilanza sull'operato delle associazioni ed i poteri sanzionatori in caso di violazione dei princìpi prescritti dalla legge
Infine, l'articolo 12 disciplina l'entrata in vigore della legge.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Oggetto).
1. In attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei princìpi di concorrenza e di libertà di circolazione, sono oggetto della presente legge tutte le professioni per cui non è stata espressamente prevista la riserva di legge in favore delle professioni intellettuali di cui all'articolo 2229 del codice civile, con esclusione delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.
2. Ai fini della presente legge, per professioni si intendono le attività economiche, anche organizzate, volte alla prestazione di servizi o di opere in favore di terzi, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, sulla base dei princìpi deontologici e delle tecniche propri dell'attività professionale stessa.
Art. 2.
(Esercizio della professione).
1. L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica.
2. La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata o societaria o nella forma del lavoro dipendente. In quest'ultimo caso la legge predispone apposite garanzie per assicurare l'autonomia e l'indipendenza di giudizio, nonché l'assenza di conflitto di interessi anche in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale.
Art. 3.
(Riconoscimento delle professioni non regolamentate).
1. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di concerto con i Ministri competenti per materia, sono riconosciute le professioni di cui all'articolo 1 che hanno connotazione tipica di interesse diffuso, risultante da uno specifico fondamento teorico-pratico, dalla diffusione nel mercato nazionale e dalla rilevanza economica e sociale.
2. Il riconoscimento deve essere analiticamente motivato e indicare espressamente le ragioni e gli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione, nonché, sentite le forme aggregative delle associazioni di cui all'articolo 7, stabilire i requisiti necessari per l'esercizio della professione.
3. Il riconoscimento non costituisce motivo di riserva della professione.
4. Il riconoscimento della professione avviene anche attraverso le modalità previste dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 5.
Art. 4.
(Associazioni professionali).
1. La legge garantisce la libertà di costituzione di associazioni professionali, di seguito denominate «associazioni», di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza vincolo di esclusiva e nel rispetto della libera concorrenza.
2. Gli statuti e le clausole associative delle associazioni devono garantire la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati e l'osservanza dei princìpi deontologici.
3. Le associazioni garantiscono la formazione permanente e adottano un codice
deontologico, vigilano sul comportamento degli associati e definiscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del codice deontologico. A tali fini ciascuna associazione è tenuta ad attivare uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, al quale i committenti delle prestazioni professionali possono rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti.
Art. 5.
(Riconoscimento delle associazioni).
1. Al fine del riconoscimento delle associazioni sono necessari i seguenti requisiti:
a) l'avvenuta costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata registrata presso l'ufficio del registro, ovvero per altra idonea documentazione ufficiale, da almeno quattro anni;
b) l'adozione di uno statuto che sancisce un ordinamento a base democratica, l'assenza dello scopo di lucro, la rappresentatività elettiva delle cariche interne e l'assenza di situazioni di conflitto di interessi o di incompatibilità, la trasparenza degli assetti organizzativi e dell'attività dei relativi organi, nonché l'esistenza di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione;
c) la tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
d) la chiara individuazione di norme di deontologia;
e) la precisa identificazione delle attività professionali che caratterizzano la professione cui l'associazione si riferisce e dei titoli di studio e delle esperienze formative necessari al suo esercizio;
f) la previsione dell'obbligo della formazione permanente;
g) l'ampia diffusione sul territorio nazionale, con sedi in almeno dieci regioni;
h) la mancata pronuncia nei confronti dei suoi legali rappresentanti di condanna, passata in giudicato, in relazione ad attività professionali o riferibili all'associazione medesima.
2. Le associazioni in possesso dei requisiti di cui al comma 1 sono riconosciute, sentito il CNEL e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per le politiche europee e con il Ministro competente per materia o settore prevalente di attività.
3. Nel caso in cui all'associazione richiedente il riconoscimento non corrisponda alcuna professione già riconosciuta secondo le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 3, la richiesta di riconoscimento dell'associazione costituisce anche richiesta di riconoscimento della professione di riferimento.
4. Al fine di evitare la parziale sovrapposizione tra le attività rappresentate dalle associazioni richiedenti e l'eccessiva frammentazione delle professioni, il decreto di cui al comma 2 indica le connotazioni tipiche che costituiscono l'ambito professionale oggetto della rappresentanza ed effettua il riconoscimento della professione stessa.
5. Le associazioni richiedenti, al fine di completare la procedura per il loro riconoscimento, devono adeguare i propri statuti alle disposizioni del decreto di cui al comma 4 relative alle connotazioni tipiche della professione riconosciuta entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto stesso.
6. Ogni due anni il Ministro della giustizia, con decreto adottato secondo le modalità di cui al comma 2, procede alla ricognizione delle professioni per favorire l'aggiornamento di quelle esistenti, promuovere il riconoscimento di nuove professioni e procedere a eventuali accorpamenti.
7. Alle associazioni sono vietati l'adozione e l'uso di denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi.
Art. 6.
(Articolazione territoriale delle associazioni).
1. Le regioni, sentite le associazioni professionali o le aggregazioni di associazioni professionali riconosciute e presenti a livello regionale, definiscono le modalità di organizzazione territoriale delle associazioni riconosciute. In relazione alle specifiche peculiarità del rispettivo territorio, le regioni possono stabilire, per le attività professionali, requisiti aggiuntivi rispetto a quelli indicati dai decreti di riconoscimento previsti dall'articolo 5.
2. Le regioni definiscono i percorsi formativi necessari al conseguimento dei requisiti di cui al secondo periodo del comma 1 e all'aggiornamento delle competenze già acquisite dagli associati.
Art. 7.
(Forme aggregative delle associazioni).
1. Le associazioni possono costituire forme aggregative, nella forma di organismi privati composti da almeno dieci associazioni professionali, rispetto alle quali sono soggetti autonomi.
2. Le forme aggregative rappresentano le associazioni aderenti e agiscono in piene indipendenza e imparzialità. Alle forme aggregative possono partecipare anche le associazioni dei consumatori riconosciute ai sensi del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
3. Le forme aggregative hanno funzioni di promozione e di qualificazione delle attività professionali che rappresentano, nonché di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze a esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali. Esse controllano
l'operato delle singole associazioni rappresentate, ai fini della verifica del rispetto e della congruità degli standard professionali e qualitativi dell'esercizio dell'attività e dei codici deontologici definiti dalle stesse associazioni.
4. Qualora siano riscontrate gravi inadempienze o irregolarità nell'esercizio delle funzioni proprie delle associazioni, le forme aggregative possono provvedere con un richiamo o, in caso di persistenza delle inadempienze o irregolarità, con l'espulsione delle associazioni inadempienti.
Art. 8.
(Registro delle associazioni).
1. Presso il Ministero della giustizia è istituito il Registro delle associazioni. Il Registro è pubblico; il Ministero della giustizia stabilisce le forme e i modi attraverso cui renderlo ampiamente consultabile.
2. All'atto dell'emanazione del decreto di riconoscimento di cui all'articolo 5, le associazioni sono automaticamente iscritte nel Registro.
3. Le forme aggregative di cui all'articolo 7 possono chiedere l'iscrizione nel Registro.
Art. 9.
(Attestato di competenza).
1. Al fine di garantire la tutela del cittadino consumatore, è istituito l'attestato di competenza, in conformità alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, e al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della medesima direttiva, con il quale si attesta il possesso dei prescritti requisiti professionali, l'esercizio abituale della professione, il costante aggiornamento e la tenuta di un comportamento conforme alle norme del corretto svolgimento della professione stessa.
2. L'attestato di competenza può essere rilasciato sia dalla singola associazione sia
dalle forme aggregative di cui all'articolo 7 e dagli organismi di certificazione delle persone accreditate dal Sistema nazionale per l'accreditamento degli organismi di certificazione e ispezione (SINCERT).
3. Le associazioni definiscono i requisiti che gli iscritti devono possedere ai fini del rilascio dell'attestato di competenza, tra i quali rientrano, in particolare:
a) l'individuazione di livelli di qualificazione professionale, dimostrabili tramite il conseguimento di titoli di studio o di specifici percorsi formativi;
b) la definizione dell'oggetto della professione e dei relativi profili professionali;
c) la determinazione di standard qualitativi da rispettare nell'esercizio della professione.
4. Per evitare che i percorsi che portano al rilascio dell'attestato di competenza siano condizionati da situazioni di conflitto di interessi e per garantirne il riconoscimento nei Paesi membri dell'Unione europea, i soggetti abilitati al rilascio devono essere accreditati presso il SINCERT.
5. L'attestato di competenza, che ha validità triennale, non è requisito vincolante per l'esercizio delle professioni di cui alla presente legge ed è rilasciato a tutti gli iscritti alle associazioni che ne fanno richiesta e che dimostrano di essere in possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e 6.
6. Gli associati, ai fini del rilascio dell'attestato di competenza, devono altresì essere in possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale.
7. Il mancato rinnovo dell'iscrizione all'associazione comporta la perdita della validità dell'attestato di competenza.
8. L'iscritto all'associazione ha l'obbligo di informare l'utenza, qualora richiesto, del proprio numero d'iscrizione all'associazione e degli estremi dell'iscrizione dell'associazione stessa nel Registro di cui all'articolo 8.
Art. 10.
(Delega al Governo in materia di norme previdenziali).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi al fine di istituire specifiche forme per la gestione previdenziale delle professioni oggetto della presente legge, scorporandola dalla gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere la possibilità di confluire nelle casse di previdenza delle professioni di cui all'articolo 2229 del codice civile corrispondenti per materia e per contenuti professionali;
b) prevedere la possibilità, in alternativa a quella prevista dalla lettera a), di istituire una o più casse previdenziali autonome, destinate alle professioni oggetto della presente legge.
Art. 11.
(Vigilanza).
1. Il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, vigila sull'operato delle associazioni al fine di verificare il rispetto e il mantenimento dei requisiti previsti dalla presente legge e ne dispone la cancellazione dal Registro di cui all'articolo 8 in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni della medesima legge.
Art. 12.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.