|
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 2011 |
1. Il comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«4. Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, riferite a delitti aggravati ai sensi dell'articolo 61, numeri 1) o 4), del codice penale, o a delitti di cui all'articolo 416-bis del medesimo codice, o a delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal citato articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo 416-bis. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputato sia persona che ha superato l'età di settanta anni».
1. Dopo l'articolo 285 codice procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 285-bis. - (Custodia cautelare in casa-famiglia protetta). - 1. Fuori dall'ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di prole di età non superiore a tre anni, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, è disposta la custodia presso
una casa-famiglia protetta, ove ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.
2. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia madre di prole di età superiore a tre anni e inferiore a dieci anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice, laddove non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, deve disporre la custodia presso una casa-famiglia protetta in luogo della custodia cautelare presso un istituto penitenziario».
1. Dopo il secondo comma dell'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«In caso di imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute di figlio di età non superiore a dieci anni, anche con essa non convivente, la detenuta o l'imputata è autorizzata, con provvedimento urgente, a recarsi, con le cautele previste dal regolamento, a visitare l'infermo per il tempo stabilito dall'autorità giudiziaria. In caso di ricovero ospedaliero, la durata della visita può essere prorogata, tenuto conto della durata del ricovero e del decorso della patologia».
1. Dopo l'articolo 30-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:
«Art. 30-quinquies. - (Ricovero ospedaliero di minore). - 1. In caso di invio al pronto soccorso o di ricovero in una struttura ospedaliera di minore affidato alla madre detenuta che stia scontando la pena in una casa-famiglia protetta, il giudice competente autorizza la madre detenuta,
con provvedimento da adottare entro ventiquattro ore dalla comunicazione del ricovero, ad accompagnare il figlio nonché a soggiornare presso la struttura ospedaliera per tutto il periodo di ricovero».
1. Il comma 1 dell'articolo 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dai seguenti:
«1. Le condannate madri di prole di età non superiore a dieci anni, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti, e purché non sussistano le ipotesi di cui all'articolo 11-bis, devono espiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli.
1-bis. Le madri di cui al comma 1, in caso di impossibilità di espiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, possono espiarla in case di accoglienza allo scopo predisposte dagli enti locali».
1. All'articolo 59 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il numero 2) è inserito il seguente: «2-bis) case-famiglia protette».
2. Dopo l'articolo 61 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:
«Art. 61-bis. - (Case-famiglia protette). - 1. Le case-famiglia protette devono essere realizzate fuori dagli istituti penitenziari e organizzate con caratteristiche che, nella dotazione delle misure di sicurezza da adottare, tengano conto in via preminente delle esigenze psico-fisiche dei minori».
2. Il Ministro della giustizia, sentito il Ministro dell'interno, d'intesa con gli enti locali interessati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le strutture idonee a ospitare le case-famiglia protette nei vari comuni nonché le modalità e i criteri per individuare il personale da destinare ad esse.
1. Dopo l'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 11-bis. - (Detenzione in case-famiglia protette). - 1. La madre di prole di età non superiore a tre anni con lei convivente, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti della stessa specie, deve espiare la propria pena in una casa-famiglia protetta quando sia stata condannata per uno dei reati previsti dai seguenti articoli del codice penale:
a) 270 (associazioni sovversive), primo comma;
b) 270-bis (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico);
c) 270-quater (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale);
d) 270-quinquies (arruolamento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale);
e) 280 (attentato per finalità terroristiche o di eversione);
f) 280-bis (atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi);
g) 285 (devastazione, saccheggio e strage);
h) 289-bis (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione);
i) 306 (banda armata);
l) 416 (associazione per delinquere), sesto comma;
m) 416-bis (associazione di tipo mafioso);
n) 422 (strage);
o) 575 (omicidio), se il fatto è stato commesso nei confronti del proprio figlio, anche se adottivo;
p) 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù);
q) 600-bis (prostituzione minorile);
r) 600-ter (pornografia minorile), anche nell'ipotesi prevista dall'articolo 600-quater.1;
s) 600-quater (detenzione di materiale pornografico), anche nell'ipotesi prevista dall'articolo 600-quater.1, sempre che il delitto sia aggravato ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 600-quater;
t) 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile);
u) 601 (tratta di persone);
v) 602 (acquisto e alienazione di schiavi);
z) 609-bis (violenza sessuale);
aa) 609-quater (atti sessuali con minorenne);
bb) 609-quinquies (corruzione di minorenne);
cc) 609-octies (violenza sessuale di gruppo);
dd) 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione), commi primo, secondo e terzo;
ee) 644 (usura);
ff) 648-bis (riciclaggio), limitatamente all'ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope».
1. Dopo l'articolo 16 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 16-bis. - (Revoca dell'espulsione a tutela dei minori). - 1. Nell'ipotesi in cui l'espulsione sia disposta o debba essere disposta durante o al termine dell'espiazione di una pena detentiva, nei casi in cui la condanna non riguardi i delitti richiamati dall'articolo 11-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, anche come sanzione alternativa, ovvero nel corso di una misura alternativa, nei riguardi di madre di bambini di età non superiore a dieci anni, o del padre, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre, il giudice competente, su ricorso di parte o in sede di convalida, fuori dai termini previsti per l'impugnazione, può disporre la revoca del decreto di espulsione, ovvero inibirne l'adozione qualora accerti che la permanenza corrisponde all'interesse del minore, che lo stesso è inserito nel tessuto sociale nel territorio italiano e, in ogni caso, che l'espulsione pregiudicherebbe lo sviluppo psico-fisico del minore. Il provvedimento di espulsione rimane sospeso fino alla decisione del giudice adìto».
2. All'articolo 19, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«d-bis) delle straniere in espiazione di pena detentiva o in misura alternativa madri di bambini di età non superiore a tre anni».
3. All'articolo 30, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«d-bis) al figlio minore della madre straniera, ovvero del padre, se la madre è deceduta o impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre, nei casi in cui nei confronti della stessa sia stata disposta una misura cautelare o la stessa debba espiare una pena detentiva o un misura alternativa, per potere garantire l'unità familiare. Il permesso di soggiorno è rilasciato per una durata pari a quella della misura cautelare o detentiva o alternativa».
4. All'articolo 31, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: «permanenza del familiare,» sono inserite le seguenti: «anche se in espiazione di pena detentiva o in misura alternativa».
|
![]() |