Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 2002

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2002



PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei deputati

HOLZMANN, DE ANGELIS

Modifica all'articolo 25 dello Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige, in materia di requisito della residenza per l'esercizio del diritto elettorale attivo

Presentata il 10 dicembre 2008


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 25 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino- Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, prevede una specifica limitazione al diritto elettorale attivo. Sono previsti, infatti, quattro anni di residenza ininterrotta nel territorio della regione per esercitare l'elettorato attivo nel territorio della provincia autonoma di Bolzano e un anno per quella di Trento. La differenza nei requisiti richiesti all'elettore per l'esercizio del diritto di voto nelle due province autonome è già indicativa della ratio legis che ha portato alla redazione della norma.
      Si è voluto in questo modo garantire la minoranza di lingua tedesca sul fatto che con l'autonomia non si sarebbe dato corso a improvvise, per quanto improbabili, massicce immigrazioni di popolazione italiana da altre regioni, allo scopo di alterare il rapporto numerico tra le popolazioni dell'Alto Adige. La differenza tra le due province autonome è al riguardo assai indicativa.
      Nel tempo da più parti è stata messa in discussione la norma in questione in quanto ritenuta superflua per l'inutile protezione che fornisce alla minoranza di lingua tedesca, ma che determina conseguenze non più accettabili soprattutto nei confronti della vera minoranza dell'Alto Adige: quella di lingua italiana.
      L'autonomia speciale di cui gode la provincia di Bolzano trova pochi altri esempi nel mondo, offrendo una tutela completa e garantendo, così come ha garantito, uno sviluppo economico e sociale invidiabile da qualunque altra realtà europea. Con l'autonomia la minoranza di lingua tedesca si è trasformata in maggioranza vera, in grado di governare con la maggioranza assoluta il consiglio provinciale e quasi tutti i comuni dell'Alto Adige. Nel tempo questa grande opportunità è stata gestita anche nell'ottica di rafforzare il tessuto economico locale, con particolare attenzione verso l'imprenditoria di lingua tedesca che ora, sostanzialmente, domina tutti i principali settori.
      Sul piano demografico assistiamo a un costante incremento della popolazione di lingua tedesca e ladina dal 1972 ad oggi, a cui fa riscontro il progressivo sensibile calo della componente di lingua italiana. Attualmente, secondo i dati del censimento del 2001, la componente di lingua tedesca è pari al 70 per cento, quella ladina al 4 per cento e quella italiana al 26 per cento. Prima del censimento del 1971 la componente di lingua italiana era pari al 36 per cento.
      Questi dati fanno riflettere e sono incontrovertibili. Il citato articolo 25 dello Statuto speciale, quindi, non offre alcuna protezione necessaria alla componente di lingua tedesca, in quanto questa si protegge da sola attraverso la gestione dell'autonomia, l'esercizio e il controllo assoluto del potere politico e amministrativo e il predominio in tutti i settori economici. L'immigrazione da altre realtà italiane è fortemente limitata anche da altre norme contenute nello Statuto, in particolare quelle che prevedono il possesso dell'attestato di bilinguismo per la partecipazione ai concorsi pubblici e la proporzione tra i gruppi linguistici nella ripartizione dei posti di lavoro di tutto il comparto pubblico.
      L'articolo 25 non offre, quindi, alcuna tutela nel contesto attuale e futuro, ma dispiega effetti negativi per la popolazione di lingua italiana, e per tale motivo deve essere modificato.
      Il requisito dei quattro anni di residenza per l'esercizio del diritto elettorale attivo impedisce l'esercizio di un diritto costituzionale a molti cittadini che si stabiliscono per brevi periodi in Alto Adige. È il caso, ad esempio, di coloro che appartengono ai corpi militari, all'Arma dei carabinieri, alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia di finanza, che sono esentati dall'obbligo della conoscenza della seconda lingua. È noto che gli ufficiali devono prestare servizio in varie località, realizzando, così, un certo turn over del personale in tali corpi. Con la cessazione del servizio di leva obbligatoria, l'Esercito si avvale di volontari che prestano servizio per periodi relativamente brevi. Tutte queste persone non possono votare in Alto Adige alle elezioni amministrative (comunali, provinciali e regionali), ovvero possono farlo nei comuni di provenienza, diritto che quasi mai viene soddisfatto anche a causa dei notevoli costi di trasferimento. Raramente il personale dell'Esercito o gli ufficiali in servizio nei vari corpi militari si trattengono in Alto Adige per un periodo superiore a quattro anni e di fatto la norma vigente impedisce loro di poter esercitare pienamente un diritto costituzionale. Si tratta di alcune centinaia di persone, un numero esiguo per quanto riguarda l'alterazione del rapporto numerico tra i gruppi linguistici.
      Appare quindi necessario procedere ad una revisione del citato articolo 25 dello Statuto per mitigarne gli effetti, prevedendo un requisito di minore durata per quanto concerne la residenza in Alto Adige. Poiché il requisito per l'esercizio del diritto elettorale attivo nella provincia autonoma di Trento è solo di un anno, si prevede la stessa durata anche per la provincia autonoma di Bolzano, specificando che l'ambito territoriale della residenza è esteso, per entrambe le province, all'intero territorio regionale.


torna su
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. Il secondo comma dell'articolo 25 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino- Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Per l'esercizio del diritto elettorale attivo nelle province di Trento e di Bolzano è richiesto un periodo di residenza ininterrotta di un anno nel territorio regionale. L'elettore è iscritto nelle liste elettorali del comune della regione ove ha fissato la sua ultima residenza».


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su