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PDL 1970

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1970



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

SCHIRRU, LIVIA TURCO, DAMIANO, FERRANTI, BELLANOVA, BOBBA, CODURELLI, GATTI, GNECCHI, MADIA, MIGLIOLI, MOSCA, SANTAGATA

Modifica all'articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di reclutamento del personale da destinare alle funzioni di medicina penitenziaria trasferite al Servizio sanitario nazionale

Presentata il 1o dicembre 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Il lungo cammino che ha portato la sanità penitenziaria nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e, quindi, alla gestione diretta di essa da parte delle regioni, ha finalmente raggiunto il suo primo traguardo. Con l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1o aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008, avente ad oggetto «Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria», si trasferiscono determinate competenze dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) e dal Dipartimento della giustizia minorile (DGM), facenti entrambi capo al Ministero della giustizia, al Servizio sanitario nazionale.
      Con l'articolo 3, comma 10, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1o aprile 2008, le aziende sanitarie locali, previo accordo con il Ministero della giustizia e nel rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni e dei vincoli previsti ai fini del contenimento delle spese di personale, possono avvalersi delle graduatorie dei concorsi espletati anteriormente alla data del 15 marzo 2008 per il reclutamento in ruolo di figure professionali (medici, infermieri, psicologi, educatori professionali eccetera) oggetto del trasferimento al Servizio sanitario nazionale.
      Con questa formulazione il Servizio sanitario nazionale non è vincolato all'esercizio di tale facoltà e può procedere ad assunzioni anche al di fuori degli ambiti concorsuali e delle graduatorie esistenti.
      Ciò appare evidentemente ingiusto nei confronti di chi ha partecipato, negli anni scorsi, a specifici concorsi pubblici che, in questo modo, perdono ogni valore.
      Basti pensare che i vincitori del concorso bandito dal DAP il 21 novembre 2003, per la copertura di 397 posti di educatore penitenziario e di 39 posti di psicologo penitenziario, ancora non sono stati assunti e, con la normativa vigente, hanno poche speranze di assunzione.
      Questo in quanto, per sopperire alla cronica mancanza di personale, il DAP prima e le aziende sanitarie locali ora hanno provveduto o stanno provvedendo ad assumere personale senza tenere conto delle graduatorie dei vincitori dei concorsi pubblici o, addirittura, a richiedere consulenze a professionisti esterni, con un pesante aggravio, in termini economici, per le casse statali.
      La presente proposta di legge vuole far sì che, per il reclutamento in ruolo delle figure professionali oggetto del trasferimento, le regioni provvedano a dare indirizzi alle aziende sanitarie locali affinché si avvalgano esclusivamente dei vincitori dei concorsi pubblici già espletati, purché questi abbiano avuto termine anteriormente alla citata data del 15 marzo 2008.
      La presente proposta di legge vuole essere uno strumento per consentire ai vincitori di un concorso pubblico di veder realizzata la propria legittima aspettativa di essere assunto dopo aver superato il concorso e dopo aver studiato una vita per raggiungere tale risultato.
      Risulta evidente che, oltre a tutelare il rispetto del principio costituzionale secondo cui l'accesso alle pubbliche amministrazioni avviene per concorso pubblico, si intende, da un lato, valorizzare l'investimento personale in fatica, studio, tempo e impegno di quanti hanno sostenuto questi concorsi e, dall'altro, garantire un risparmio economico e di tempo per le aziende sanitarie locali, che non sarebbero più costrette a bandire e ad espletare nuovi concorsi.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «e-bis) l'obbligo, per le aziende sanitarie locali, previo accordo con il Ministero della giustizia e nel rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni e dei vincoli previsti ai fini del contenimento delle spese di personale, di avvalersi, per il reclutamento in ruolo di figure professionali oggetto del trasferimento al Servizio sanitario nazionale, delle graduatorie dei concorsi pubblici già espletati, dando priorità ai vincitori del concorso che per primo ha avuto conclusione tra quelli conclusisi anteriormente alla data del 15 marzo 2008, a decorrere dal giorno di effettiva assunzione».

      2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare con le modalità procedurali di cui all'alinea del comma 283 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al adeguare le disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1o aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008, a quanto stabilito dalla lettera e-bis) del predetto comma 283 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007, introdotta dal comma 1 del presente articolo.


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