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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1743 |
1. L'autista di rappresentanza è l'operatore che, a seguito del conseguimento dell'attestato di qualifica di cui all'articolo 5, è abilitato, in via esclusiva, a svolgere attività di:
a) conduzione dei mezzi di rappresentanza delle amministrazioni dello Stato muniti dei dispositivi previsti dall'articolo 177 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
b) manutenzione dell'efficienza e della sicurezza del veicolo di rappresentanza affidatogli;
c) collaborazione con l'organo istituzionale, il suo staff e le altre amministrazioni e cura delle relazioni con la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria, il Corpo forestale dello Stato e la polizia locale, con particolare riguardo ai servizi caratterizzati da esigenze di tutela o di scorta dell'organo istituzionale.
1. L'autista di rappresentanza presta la propria attività sul territorio nazionale e internazionale, in regime di dipendenza dalle amministrazioni dello Stato.
1. Le attività dell'autista di rappresentanza sono rivolte alla logistica del trasporto,
alla collaborazione con l'organo istituzionale e al suo supporto.
2. L'autista di rappresentanza svolge le attività di cui al comma 1 in collegamento funzionale e in collaborazione con gli altri operatori professionalmente preposti e appartenenti allo staff dell'organo istituzionale.
3. Le attività di cui al comma 1 e le competenze che devono essere possedute dall'autista di rappresentanza sono indicate, rispettivamente, negli allegati A e B annessi alla presente legge.
1. Per l'accesso alla professione di autista di rappresentanza sono richiesti:
a) il diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
b) la patente di guida di categoria «B»;
c) il certificato di abilitazione professionale «CAP B»;
d) l'iscrizione all'albo degli autisti;
e) la conoscenza di almeno una lingua straniera individuata tra inglese, tedesco, spagnolo e francese;
f) il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 23 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;
g) un'età non inferiore a quella prevista dall'articolo 115, comma 1, lettera d), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
2. Gli operatori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono l'attività di autista meccanico, autista di scuolabus, ausiliario autista, autista coordinatore, autista al seguito di organi istituzionali, con almeno un anno effettivo di servizio continuativo o 2.000 ore di servizio
espletate in tre anni, sono esonerati dall'esame finale previsto dall'articolo 5.
1. I dipendenti delle amministrazioni dello Stato che intendono acquisire la qualifica di autista di rappresentanza sono sottoposti a una prova scritta, a una prova orale di teoria e a un'esercitazione pratica da parte di un'apposita commissione nominata dall'amministrazione di appartenenza, composta da tre membri, di cui uno nominato dal direttore o dirigente del personale, uno dal Capo di gabinetto e uno dal sindacato di categoria che rappresenta l'autista di rappresentanza.
2. Al dipendente che supera le prove di cui al comma 1 è rilasciato, dall'amministrazione di appartenenza, un attestato di qualifica valido su tutto il territorio nazionale.
3. Il conseguimento dell'attestato di qualifica di autista di rappresentanza costituisce titolo abilitante all'esercizio della professione presso tutte le amministrazioni dello Stato nelle forme e con le modalità previste dalla presente legge.
Allegato A
(Articolo 3, comma 3)
1) Conduzione del mezzo di rappresentanza:
a) guida il mezzo di rappresentanza dell'amministrazione dello Stato, del quale è responsabile, secondo le disposizioni di servizio ricevute e adottando un comportamento di guida sicura in base al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, alle condizioni di traffico, alla situazione meteorologica e alle condizioni stradali;
b) adatta la guida in conformità alle indicazioni fornite dall'organo istituzionale e dallo staff del medesimo organo;
c) comunica con la segreteria dell'organo istituzionale attraverso la strumentazione di bordo;
d) mantiene in condizioni di buon funzionamento i veicoli e le apparecchiature che gli sono affidati, effettuando gli interventi di manutenzione più semplici.
2) Supporto al personale di staff dell'organo istituzionale:
a) collabora, sulla base delle proprie responsabilità, alla stesura delle procedure, dei protocolli operativi e dei sistemi di verifica nei servizi di appartenenza;
b) collabora all'individuazione della necessità di attivare ulteriori mezzi o servizi complementari;
c) in assenza del personale dello staff, svolge anche funzioni di segreteria.
3) Supporto gestionale, organizzativo e formativo:
a) controlla il veicolo, i materiali e le apparecchiature in dotazione al servizio di rappresentanza;
b) utilizza strumenti informatici di uso comune per la registrazione dei controlli di cui alla lettera a) e di quanto rilevato durante il servizio;
c) collabora alla verifica della qualità del servizio;
d) collabora con il personale dello staff dell'organo istituzionale e con gli altri operatori impiegati al servizio di rappresentanza e di cerimoniale;
e) collabora con le Forze di polizia;
f) assume, quando necessario, decisioni che possono portare alla realizzazione delle esigenze dell'organo istituzionale;
g) collabora alla definizione dei propri bisogni di formazione.
Allegato B
(Articolo 3, comma 3)
1) Competenze tecniche:
a) conoscenza delle caratteristiche tecniche e d'uso dei veicoli, dei materiali e delle apparecchiature utilizzati nell'espletamento del servizio di rappresentanza;
b) possesso delle tecniche di guida adatte a ogni condizione di traffico, ambientale e meteorologica;
c) conoscenza delle norme del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e sulla prevenzione degli incidenti stradali;
d) conoscenza delle tecniche di posizionamento del veicolo ai fini della massima sicurezza del servizio di rappresentanza;
e) conoscenza dell'utilizzo degli strumenti informatici necessari per registrare i controlli dei mezzi affidati, riportando i dati richiesti per eventuali interventi di manutenzione, e gli interventi effettuati, sia primari, sia secondari;
f) possesso di tecniche per il controllo dello stress e di altre condizioni psico-fisiche connesse alle principali emergenze legate alla tipologia del servizio;
g) capacità di utilizzo delle apparecchiature radio in dotazione, dei sistemi di navigazione satellitare e degli strumenti previsti dall'articolo 177 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
h) conoscenza degli elementi fondamentali di primo soccorso e delle prime cure da prestare ai soggetti in caso di incidente stradale.
2) Competenze cognitive:
a) conoscenza del territorio d'intervento e capacità di localizzare gli eventi sulla base di indicazioni toponomastiche approssimative;
b) conoscenza delle caratteristiche dei vari tipi di servizi, e in particolare dei servizi di scorta e di tutela.
3) Competenze relazionali:
a) conoscenza delle tecniche del lavoro in équipe e capacità di partecipare alle dinamiche di gruppo;
b) conoscenza delle norme di comportamento prescritte per l'attività di autista di rappresentanza e delle regole di comportamento nei rapporti con le altre professionalità che intervengono nelle relazioni tra organi istituzionali;
c) conoscenza delle regole che disciplinano il cerimoniale;
d) capacità di condurre la propria attività con le dovute riservatezza ed eticità;
e) capacità di trasmettere le proprie conoscenze e le proprie esperienze professionali ai colleghi.
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