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PDL 1743

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1743



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PELINO, ANGELI, BARBIERI, CASTIELLO, CATANOSO, CATONE, CESARO, DE CAMILLIS, DE NICHILO RIZZOLI, DIVELLA, VINCENZO ANTONIO FONTANA, MILANATO, MISTRELLO DESTRO, NOLA, PAPA, PORCU, PUGLIESE, RAISI, MARIAROSARIA ROSSI, SPECIALE, TORRISI, VALENTINI, VELLA, ZACCHERA

Disciplina della professione di autista di rappresentanza

Presentata il 6 ottobre 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende individuare il profilo professionale del conducente di autovetture adibite al servizio di trasporto di organi istituzionali, ovvero dell'autista di rappresentanza, considerato il vuoto legislativo in materia.
      Ad oggi, infatti, nonostante che gli autisti di rappresentanza abbiano un chiaro ruolo nell'organizzazione delle prestazioni a servizio degli organi istituzionali del Paese e, quindi, una coscienza di categoria che li porta ad avanzare una specifica domanda di regolamentare i loro compiti, attività e formazione, esiste una grave lacuna legislativa.
      Appare necessario, quindi, introdurre nel sistema delle professioni dei dipendenti dello Stato quella dell'autista di rappresentanza, definendone il profilo, regolamentandone le condizioni di accesso e le modalità di formazione, determinandone il ruolo e i reciproci rapporti all'interno dei vari ambiti organizzativi nel cui seno si colloca tale figura.
      Per le particolarità che caratterizzano il suo ruolo, l'autista di rappresentanza deve essere selezionato non solo per la sua abilità alla guida, ma soprattutto per il comportamento che deve tenere durante il servizio.
      Infatti, l'autista di rappresentanza svolge il suo lavoro a contatto diretto con gli organi istituzionali e dirigenti, ne condivide, per ore, la presenza in auto, ascolta conversazioni, spesso delicate, su temi importanti che riguardano sia la struttura per la quale lavora, sia il piano strettamente politico e, con il suo comportamento, può dare un contributo all'immagine dell'amministrazione. La discrezione è il requisito professionale dominante che l'autista di rappresentanza deve avere, per quanto riguarda sia l'incolumità, sia la privacy della personalità assegnata. Per questi motivi la scelta dell'autista di rappresentanza viene fatta con particolare attenzione. I fatto determinanti che individuano l'autista di rappresentanza si possono sintetizzare in: competenza, rispetto delle norme comportamentali e capacità di comunicazione.

       La richiesta di disciplinare l'esercizio e l'accesso alla professione di autista di rappresentanza risponde a una parallela e altrettanto diffusa domanda di qualità del servizio che l'organo istituzionale utente richiede ormai nei confronti di tutte le prestazioni professionali, in particolare di quelle che rientrano nell'ambito dei servizi istituzionali. Tuttavia a questa esigenza, ormai manifestata da tempo, non corrisponde una risposta adeguata sotto il profilo normativo. In particolare, il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e i contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di organizzazione delle amministrazioni pubbliche, non prendendo in considerazione numerose professionalità, anche esistenti da tempo (forse dotate di minore visibilità, ma certo non di minore importanza per il funzionamento complessivo delle pubbliche amministrazioni), non consentono di dare adeguata soluzione al problema della sistematica e coerente regolamentazione di tutte le professioni all'interno delle pubbliche amministrazioni, inclusa quella dell'autista di rappresentanza. Per questa ragione, la presente proposta di legge mira a definire il profilo professionale dell'autista di rappresentanza specificandone le finalità, le attività che deve svolgere, i contesti operativi nei quali deve operare, gli ambiti relazionali, ovvero la collocazione organizzativa dell'operatore stesso e i rapporti con le altre professioni. In altre parole predispone una normativa che indica le competenze tecniche, cognitive e relazionali che l'operatore deve possedere. Questa iniziativa legislativa vuole inoltre disciplinare le modalità di accesso a tale professione, al fine di uniformare la formazione di tutti coloro che la esercitano, a garanzia di una sostanziale omogeneità della figura. Ciò permetterà sicuramente di individuare il necessario livello professionale della categoria, ai fini di adeguare la professionalità dell'autista di rappresentanza agli standard europei e di permettere la libera circolazione dei lavoratori nell'area comunitaria, prevedendo una formazione che ne garantisca il riconoscimento in tutti i Paesi dell'Unione europea.
      A tal fine, l'articolo 1 individua la figura dell'autista di rappresentanza e ne definisce le caratteristiche, i compiti e le funzioni.
      L'articolo 2 specifica che l'autista di rappresentanza presta la sua attività in regime di dipendenza dalle amministrazioni dello Stato.
      L'articolo 3 prevede le attività che l'autista di rappresentanza presta in collaborazione con gli altri operatori facenti parte dello staff degli organi istituzionali.
      L'articolo 4 stabilisce i requisiti di accesso alla professione: diploma di istruzione secondaria di secondo grado, possesso della patente di guida B, possesso del certificato di abilitazione professionale «CAP B», iscrizione all'albo degli autisti, conoscenza di almeno una lingua straniera individuata tra inglese, tedesco, spagnolo e francese, requisiti previsti dall'articolo 12 del codice della strada e un'età non inferiore a quella prevista dall'articolo 115 del medesimo codice.
      Inoltre la presente proposta di legge prevede che chi svolge o ha svolto l'attività di autista meccanico, autista di scuolabus, ausiliario autista, autista coordinatore, autista a seguito di organi istituzionali, con all'attivo almeno un anno di servizio continuativo o 2.000 ore di servizio svolte in tre anni, alla data di entrata in vigore della legge, possa essere abilitato immediatamente all'esercizio della professione di autista di rappresentanza indipendentemente dal possesso dei requisiti specifici sopra indicati.
      L'articolo 5 prevede un esame finale davanti a un'apposita commissione, che rilascerà un attestato di qualifica riconosciuto su tutto il territorio nazionale.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Profilo professionale).

      1. L'autista di rappresentanza è l'operatore che, a seguito del conseguimento dell'attestato di qualifica di cui all'articolo 5, è abilitato, in via esclusiva, a svolgere attività di:

          a) conduzione dei mezzi di rappresentanza delle amministrazioni dello Stato muniti dei dispositivi previsti dall'articolo 177 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

          b) manutenzione dell'efficienza e della sicurezza del veicolo di rappresentanza affidatogli;

          c) collaborazione con l'organo istituzionale, il suo staff e le altre amministrazioni e cura delle relazioni con la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria, il Corpo forestale dello Stato e la polizia locale, con particolare riguardo ai servizi caratterizzati da esigenze di tutela o di scorta dell'organo istituzionale.

Art. 2.
(Contesti operativi).

      1. L'autista di rappresentanza presta la propria attività sul territorio nazionale e internazionale, in regime di dipendenza dalle amministrazioni dello Stato.

Art. 3.
(Attività e competenze).

      1. Le attività dell'autista di rappresentanza sono rivolte alla logistica del trasporto, alla collaborazione con l'organo istituzionale e al suo supporto.
      2. L'autista di rappresentanza svolge le attività di cui al comma 1 in collegamento funzionale e in collaborazione con gli altri operatori professionalmente preposti e appartenenti allo staff dell'organo istituzionale.
      3. Le attività di cui al comma 1 e le competenze che devono essere possedute dall'autista di rappresentanza sono indicate, rispettivamente, negli allegati A e B annessi alla presente legge.

Art. 4.
(Requisiti di accesso).

      1. Per l'accesso alla professione di autista di rappresentanza sono richiesti:

          a) il diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

          b) la patente di guida di categoria «B»;

          c) il certificato di abilitazione professionale «CAP B»;

          d) l'iscrizione all'albo degli autisti;

          e) la conoscenza di almeno una lingua straniera individuata tra inglese, tedesco, spagnolo e francese;

          f) il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 23 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;

          g) un'età non inferiore a quella prevista dall'articolo 115, comma 1, lettera d), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

      2. Gli operatori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono l'attività di autista meccanico, autista di scuolabus, ausiliario autista, autista coordinatore, autista al seguito di organi istituzionali, con almeno un anno effettivo di servizio continuativo o 2.000 ore di servizio espletate in tre anni, sono esonerati dall'esame finale previsto dall'articolo 5.

Art. 5.
(Esame finale e rilascio dell'attestato di qualifica).

      1. I dipendenti delle amministrazioni dello Stato che intendono acquisire la qualifica di autista di rappresentanza sono sottoposti a una prova scritta, a una prova orale di teoria e a un'esercitazione pratica da parte di un'apposita commissione nominata dall'amministrazione di appartenenza, composta da tre membri, di cui uno nominato dal direttore o dirigente del personale, uno dal Capo di gabinetto e uno dal sindacato di categoria che rappresenta l'autista di rappresentanza.
      2. Al dipendente che supera le prove di cui al comma 1 è rilasciato, dall'amministrazione di appartenenza, un attestato di qualifica valido su tutto il territorio nazionale.
      3. Il conseguimento dell'attestato di qualifica di autista di rappresentanza costituisce titolo abilitante all'esercizio della professione presso tutte le amministrazioni dello Stato nelle forme e con le modalità previste dalla presente legge.

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Allegato A
(Articolo 3, comma 3)

ELENCO DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ PREVISTE PER L'AUTISTA DI RAPPRESENTANZA

        1) Conduzione del mezzo di rappresentanza:

            a) guida il mezzo di rappresentanza dell'amministrazione dello Stato, del quale è responsabile, secondo le disposizioni di servizio ricevute e adottando un comportamento di guida sicura in base al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, alle condizioni di traffico, alla situazione meteorologica e alle condizioni stradali;

            b) adatta la guida in conformità alle indicazioni fornite dall'organo istituzionale e dallo staff del medesimo organo;

            c) comunica con la segreteria dell'organo istituzionale attraverso la strumentazione di bordo;

            d) mantiene in condizioni di buon funzionamento i veicoli e le apparecchiature che gli sono affidati, effettuando gli interventi di manutenzione più semplici.

        2) Supporto al personale di staff dell'organo istituzionale:

            a) collabora, sulla base delle proprie responsabilità, alla stesura delle procedure, dei protocolli operativi e dei sistemi di verifica nei servizi di appartenenza;

            b) collabora all'individuazione della necessità di attivare ulteriori mezzi o servizi complementari;

            c) in assenza del personale dello staff, svolge anche funzioni di segreteria.

        3) Supporto gestionale, organizzativo e formativo:

            a) controlla il veicolo, i materiali e le apparecchiature in dotazione al servizio di rappresentanza;

            b) utilizza strumenti informatici di uso comune per la registrazione dei controlli di cui alla lettera a) e di quanto rilevato durante il servizio;

            c) collabora alla verifica della qualità del servizio;

            d) collabora con il personale dello staff dell'organo istituzionale e con gli altri operatori impiegati al servizio di rappresentanza e di cerimoniale;

            e) collabora con le Forze di polizia;

            f) assume, quando necessario, decisioni che possono portare alla realizzazione delle esigenze dell'organo istituzionale;

            g) collabora alla definizione dei propri bisogni di formazione.

Allegato B
(Articolo 3, comma 3)

ELENCO DELLE PRINCIPALI COMPETENZE DELL'AUTISTA DI RAPPRESENTANZA

        1) Competenze tecniche:

            a) conoscenza delle caratteristiche tecniche e d'uso dei veicoli, dei materiali e delle apparecchiature utilizzati nell'espletamento del servizio di rappresentanza;

            b) possesso delle tecniche di guida adatte a ogni condizione di traffico, ambientale e meteorologica;

            c) conoscenza delle norme del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e sulla prevenzione degli incidenti stradali;

            d) conoscenza delle tecniche di posizionamento del veicolo ai fini della massima sicurezza del servizio di rappresentanza;

            e) conoscenza dell'utilizzo degli strumenti informatici necessari per registrare i controlli dei mezzi affidati, riportando i dati richiesti per eventuali interventi di manutenzione, e gli interventi effettuati, sia primari, sia secondari;

            f) possesso di tecniche per il controllo dello stress e di altre condizioni psico-fisiche connesse alle principali emergenze legate alla tipologia del servizio;

            g) capacità di utilizzo delle apparecchiature radio in dotazione, dei sistemi di navigazione satellitare e degli strumenti previsti dall'articolo 177 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

            h) conoscenza degli elementi fondamentali di primo soccorso e delle prime cure da prestare ai soggetti in caso di incidente stradale.

        2) Competenze cognitive:

            a) conoscenza del territorio d'intervento e capacità di localizzare gli eventi sulla base di indicazioni toponomastiche approssimative;

            b) conoscenza delle caratteristiche dei vari tipi di servizi, e in particolare dei servizi di scorta e di tutela.

        3) Competenze relazionali:

            a) conoscenza delle tecniche del lavoro in équipe e capacità di partecipare alle dinamiche di gruppo;

            b) conoscenza delle norme di comportamento prescritte per l'attività di autista di rappresentanza e delle regole di comportamento nei rapporti con le altre professionalità che intervengono nelle relazioni tra organi istituzionali;

            c) conoscenza delle regole che disciplinano il cerimoniale;

            d) capacità di condurre la propria attività con le dovute riservatezza ed eticità;

            e) capacità di trasmettere le proprie conoscenze e le proprie esperienze professionali ai colleghi.


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