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PDL 1732

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1732



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PORCU, PAGLIA, ALESSANDRI, ANGELI, BARANI, BARBARO, BARBIERI, BIANCONI, CASSINELLI, CASTELLANI, CASTIELLO, CATANOSO, CATONE, CESARO, CICCIOLI, CICU, CIRIELLI, COLUCCI, CONSOLO, CRISTALDI, DE ANGELIS, DE CORATO, DE NICHILO RIZZOLI, DI BIAGIO, DI VIRGILIO, DIMA, D'IPPOLITO VITALE, DIVELLA, VINCENZO ANTONIO FONTANA, ANTONINO FOTI, FRANZOSO, FUCCI, GIRLANDA, GOTTARDO, HOLZMANN, LA LOGGIA, LAFFRANCO, LAMORTE, LISI, MALGIERI, MANCUSO, MARINELLO, MAZZOCCHI, MIGLIORI, MILANATO, MINASSO, MISTRELLO DESTRO, MOFFA, MUSSOLINI, ANGELA NAPOLI, NIZZI, PALMIERI, PALUMBO, PATARINO, PELINO, PETRENGA, PISO, RAISI, RAMPELLI, SALTAMARTINI, SANTELLI, SBAI, TORRISI, VALENTINI, VELLA, VENTUCCI, VERSACE

Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili

Presentata il 1o ottobre 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Come è noto, l'articolo 18 della Costituzione garantisce la libertà di associazione quale fondamento di una piena e completa partecipazione democratica e per la libera esplicazione, da parte di gruppi portatori di interessi, di attività di rilevanza sociale.
      Negli ultimi anni si sono via via accresciuti gli esempi di costituzione di organismi di tipo associativo, tra i quali si sono distinte in particolare le organizzazioni di volontariato operanti nei campi della solidarietà, della promozione e dell'integrazione sociale delle persone disabili.
      Tali organismi si sono posti come autorevoli interlocutori delle istituzioni per confrontare le iniziative da intraprendere a livello nazionale nel settore della disabilità, nel quale le rappresentanze associative sono chiamate da normative nazionali comunitarie ad esercitare un ruolo particolarmente significativo.
      È inoltre da tenere presente che il numero dei loro iscritti ammonta complessivamente a svariati milioni e che esse collaborano quotidianamente con gli organi della pubblica amministrazione, partecipando attivamente alle loro funzioni visto che, ad esempio, esse sono inserite con propri rappresentanti nelle commissioni mediche costituite presso le aziende sanitarie locali o nelle commissioni mediche periferiche per il riconoscimento dell'invalidità civile. La pluriennale esperienza di queste organizzazioni, che vantano un inestimabile patrimonio di conoscenza e di esperienza, induce ad attribuire loro un peculiare ruolo di rappresentanza delle istanze di integrazione sociale dei soggetti svantaggiati che esse rappresentano, riconoscendone il prezioso lavoro di informazione, assistenza e tutela nei confronti di tali soggetti ed estendendo alle stesse organizzazioni le medesime attribuzioni e modalità garantite in favore degli istituti di patronato e assistenza sociale, dei quali condividono la natura di pubblica utilità delle funzioni svolte e degli interessi tutelati.
      La presente proposta di legge riproduce in parte l'atto Camera n. 5121 che, nel corso della XIV legislatura, aveva già ottenuto l'approvazione della I Commissione Affari costituzionali del Senato della Repubblica e, a conferma della propria rilevanza, era anche in corso di esame avanzato da parte delle Commissioni riunite XI Lavoro e XII Affari sociali della Camera dei deputati.
      Per di più, occorre far presente che l'approvazione della presente proposta di legge verrebbe incontro agli interessi di milioni di persone con disabilità che attualmente non trovano un'adeguata tutela da parte dei patronati, rivolti soprattutto, per loro natura, alla difesa dei lavoratori dipendenti e meno attenti alla specificità della normativa concernente la protezione delle persone disabili.
      Per quanto esposto, si auspica vivamente un esito positivo dell'iter della presente proposta di legge, rivolta essenzialmente ad ampliare le tutele di coloro che si trovano in effettive condizioni di disagio sociale, comprendendo allo stesso tempo un più ampio ed effettivo riconoscimento delle prerogative delle associazioni e delle organizzazioni che operano a tutela delle persone disabili, così come riconosciuto da apposite disposizioni di legge.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Le organizzazioni, federazioni e associazioni a carattere nazionale di persone disabili e dei loro familiari che, senza fini di lucro, operano continuativamente per la tutela dei diritti delle persone disabili e che hanno organi democraticamente eletti, nonché proprie sedi in almeno novanta province del territorio nazionale, esercitano nei confronti delle persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale, ciascuna per la specifica categoria di propria competenza, l'attività di informazione, di assistenza e di tutela, con i poteri di rappresentanza di categoria e con le attribuzioni e le prerogative garantite dagli articoli 7, 8, 9, 10 e 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152. Alle medesime organizzazioni, federazioni e associazioni si applicano inoltre gli articoli 14, 15, 16 e 17 nonché, limitatamente ai contributi di cui all'articolo 13, l'articolo 18, comma 1, della citata legge n. 152 del 2001.


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