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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1857-A |
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 1857 e rilevato che esso:
reca un contenuto nel suo complesso prevalentemente omogeneo; mentre, infatti, appaiono complessivamente funzionali ad esigenze di tutela della sicurezza pubblica sia le disposizioni del testo originario - relative, rispettivamente, alla conservazione dei dati telematici (articolo 1), all'impiego di contingenti delle forze armate per il controllo del territorio (articolo 2) ed al potenziamento della ricettività dei centri di identificazione ed espulsione (articolo 3) - sia le ulteriori disposizioni, inserite al Senato, che operano sul versante del sostegno delle vittime di reati, ottimizzando l'uso delle risorse degli appositi fondi di solidarietà (articoli 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies), appare invece estranea a siffatto ambito finalistico la norma concernente le indennità dei magistrati onorari (articolo 3-bis);
incide su disposizioni di recente approvazione (l'articolo 1 modifica scadenze fissate dal recente decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 109, e l'articolo 2 integra una disposizione del decreto-legge n. 92 del 2008), circostanza che costituisce una modalità di produzione legislativa non pienamente conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione;
nell'operare in termini corretti una complessiva novellazione della normativa vigente, non utilizza, tuttavia, tale tecnica con riguardo alla nuova disciplina concernente i benefici per i superstiti delle vittime della criminalità organizzata (articolo 2-quinquies);
non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);
non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);
alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'articolo 2-quinquies - che pone ulteriori requisiti per la concessione dei benefici previsti per i superstiti delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge n. 302 del 1990, al fine di evitare che possano essere attribuiti ad un soggetto legato alla criminalità organizzata o ad ambienti delinquenziali in prima persona ovvero ad un suo «coniuge, affine o convivente» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di collocare tale disposizione nell'ambito della citata legge n. 302 (coordinandola dunque con l'articolo 9-bis che già espressamente richiede, per la concessione dei benefici, «condizioni di estraneità alla commissione degli atti terroristici o criminali e agli ambienti delinquenziali»); andrebbe inoltre verificata, con riguardo al comma 1, lettera a), la congruità della disposizione ivi prevista nella parte in cui non specifica il grado di affinità richiesto (disposizione che non prende in considerazione, peraltro, i legami di parentela, né richiede una particolare qualificazione o durata della convivenza); infine, al comma 2, dovrebbe valutarsi l'opportunità di espungere il riferimento all'articolo 4 della legge n. 302, atteso che tale articolo si limita ad identificare i superstiti della vittima (familiari e conviventi) e dunque si riferisce ad una condizione soggettiva non più suscettibile di alcun «sopravvenuto mutamento»;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
all'articolo 2, comma 1, lettera a) - ove si inserisce un nuovo comma 1-bis nell'articolo 7-bis del decreto legge n. 92 del 2008, al fine di consentire l'impiego di un contingente non superiore a 500 militari delle forze armate per un più efficace controllo del territorio - dovrebbe chiarirsi, sciogliendo un dubbio che emerge anche dalla lettura della relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione presentato al Senato, se tale contingente si aggiunge a quello di cui il citato articolo 7-bis consente l'impiego, in base ad un piano «autorizzato per un periodo di sei mesi, rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore a 3.000 unità»;
all'articolo 2-bis, comma 2 - che integra la disciplina del «fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso», al fine di consentire al Ministro dell'interno, con proprio decreto, di destinare ad esso una quota di contributi che attualmente confluiscono integralmente nel diverso «fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura» - valuti la Commissione se sia opportuno introdurre specificazioni in ordine all'esercizio di siffatta facoltà che consente il trasferimento di risorse, in misura non predefinita, tra due fondi istituiti presso il medesimo ministero.
La V Commissione,
esaminato il disegno di legge di conversione del decreto legge n. 151 del 2008, recante misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
esprime
nel presupposto che:
agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 si provvede a valere sui risparmi effettivamente conseguiti dal ridotto impegno temporale del contingente previsto dal comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 92 del 2008;
il rifinanziamento del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 2-bis, comma 1, si riferisce all'esercizio finanziario 2008 e l'utilizzo a fini di copertura delle disponibilità del fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura non pregiudica la realizzazione degli altri interventi previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;
il riferimento all'articolo 18, commi 1 e 2, della legge n. 44 del 1999, di cui al comma 2 dell'articolo 2-bis si intende riferito all'articolo 18, comma 1, lettera a), e comma 2.
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