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PDL 1429

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1429



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

LUSSANA, BITONCI, COTA, DAL LAGO, LUCIANO DUSSIN, FOLLEGOT, GIDONI, MACCANTI, LAURA MOLTENI, MUNERATO, PINI, PIROVANO, POLLEDRI, TORAZZI, VOLPI

Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati

Presentata il 2 luglio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è finalizzata a consentire al cittadino di ottenere dal magistrato il risarcimento dei danni subiti come conseguenza di un comportamento doloso o colposo dello stesso magistrato, ovvero in caso di diniego di giustizia. Nel corso di questi ultimi anni è andata rafforzandosi la convinzione sulla necessità di predisporre adeguate forme di tutela quando l'esercizio del potere giurisdizionale provoca un danno ingiusto ai cittadini-utenti del «servizio giustizia». Ciò senza dimenticare che il tema della responsabilità dei magistrati deve essere affrontato rispettando alcuni princìpi costituzionali, primo tra tutti quello sancito nell'articolo 101, secondo comma della Costituzione, secondo il quale i giudici sono soggetti soltanto alla legge, principio cardine dell'attività di ogni giudice e della sua indipendenza. La legge attualmente in vigore in tema di responsabilità civile del magistrato (legge 13 aprile 1988, n. 117) non prevede una responsabilità diretta e personale del magistrato, bensì dello Stato. Infatti, il cittadino che abbia subìto un danno ingiusto a causa di un atto doloso o gravemente colposo da parte di un magistrato deve chiamare in giudizio lo Stato per ottenere il risarcimento del danno. A questo punto, lo Stato può decidere se intraprendere l'eventuale azione di rivalsa nei confronti del magistrato, il quale peraltro risponde economicamente entro il limite di un terzo dell'annualità di stipendio. Nel corso degli anni la legge citata ha avuto scarsa applicazione, a dimostrazione del fatto che il cittadino comune ha posto ben poca fiducia in un sistema articolato in modo tale da scoraggiare le domande di risarcimento. A livello comunitario, la sentenza 13 giugno 2006 della Grande sezione della Corte di giustizia delle Comunità europee ha avuto una portata epocale, in quanto critica la legge n. 117 del 1988 nella parte in cui esclude arbitrariamente la responsabilità civile del magistrato nell'attività di interpretazione delle norme di diritto e del fatto, limitandola solo al dolo e alla colpa grave inescusabile. Da tale pronuncia, resa dalla massima autorità giurisdizionale, deriva un obbligo indiscusso dell'ordinamento giuridico italiano di conformarsi al precetto dell'ordinamento comunitario.
      Assolutamente ineludibile appare quindi l'obbligo di modificare la legge n. 117 del 1988, abrogando la pare in cui arbitrariamente esclude la responsabilità civile dei magistrati e ampliando l'area di tutela dei cittadini danneggiati dall'esercizio del potere giudiziario, fornendo loro la possibilità di chiamare direttamente in causa il magistrato che abbia errato dolosamente o per colpa grave. Le implicazioni della responsabilità civile del magistrato sono di rilevante consistenza poiché riguardano da vicino il rapporto di fiducia tra il cittadino e l'istituzione giudiziaria. Il cittadino privato della giustizia cui ha diritto, ovvero colpito da un provvedimento giudiziario gravemente errato o addirittura abnorme, deve poter continuare ad avere fiducia nella giustizia. Per tale motivo il giudice deve essere pienamente consapevole che la sua quotidiana e anonima amministrazione della giustizia rappresenta un servizio a vantaggio di tutta la collettività.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Alla legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

      «1. Chi ha subìto un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o con colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo stesso magistrato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e dei danni non patrimoniali che derivano da privazione della libertà personale. L'azione civile per il risarcimento del danno è regolata dalle norme vigenti in materia»;

          b) gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati;

          c) il comma 1 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

      «1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione, per i magistrati ordinari, e il titolare dell'azione disciplinare, negli altri casi, esercitano l'azione disciplinare nei confronti del magistrato per i fatti che hanno dato causa all'azione di risarcimento, salvo che non sia stata già proposta, entro due mesi dalla comunicazione che il richiedente del risarcimento è tenuto a fare, al procuratore generale o al titolare dell'azione disciplinare, contestualmente alla richiesta di risarcimento. Resta ferma la facoltà del Ministro della giustizia di cui al secondo comma dell'articolo 107 della Costituzione».


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