|
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 1160 |
1. All'articolo 5 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, di seguito denominata «legge n. 493 del 1999», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: «Le regioni e le province autonome, sulla base delle linee guida definite ai sensi del comma 1, elaborano programmi informativi e formativi in relazione agli infortuni negli ambienti di civile abitazione»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali una relazione sulle attività realizzate ai sensi del comma 2, che costituisce parte integrante e sostanziale della relazione di cui al comma 3».
1. All'articolo 7 della legge n. 493 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'assicurazione è gestita dall'INAIL mediante il comitato di cui all'articolo 10 e mediante le proprie strutture organizzative»;
b) al comma 3, le parole: «65 anni» sono sostituite dalle seguenti: «70 anni»;
c) al comma 4, primo periodo, le parole: «27 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento».
1. All'articolo 8 della legge n. 493 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il premio di cui al comma 1 è a carico dello Stato per i soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, i quali siano in possesso di entrambi i seguenti requisiti:
a) titolarità di redditi lordi propri non superiori a 6.731,98 euro annui;
b) appartenenza a un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non sia superiore a 11.217 euro annui»;
b) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o mediante i sistemi previsti dal comitato amministratore di cui all'articolo 10 o mediante sistemi comunque compatibili con altri tipi di riscossione, compresi quelli introdotti dall'articolo 8, comma 12, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252, e successive modificazioni».
1. All'articolo 9 della legge n. 493 del 1999 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-bis. Ai soggetti infortunati è assicurata l'erogazione, da parte dell'INAIL, delle prestazioni medico-legali e delle prime cure ambulatoriali previste dall'articolo 12 della legge 11 marzo 1988, n. 67».
1. All'articolo 10 della legge n. 493 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Il Fondo è gestito dal comitato amministratore»;
b) al comma 3, l'alinea è sostituito dal seguente: «Il comitato amministratore, oltre a esercitare tutti i poteri spettanti in materia di amministrazione di un fondo ai sensi della legislazione vigente, svolge i seguenti compiti»;
c) il secondo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: «Eventuali ulteriori eccedenze possono essere utilizzate dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per la realizzazione di campagne informative a livello nazionale finalizzate alla prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione, su indirizzo del comitato amministratore».
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 1.562.500 euro per l'anno 2008 e in 2.125.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale, nonché mediante utilizzazione degli stanziamenti disponibili ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a) e b), della legge n.493 del 1999.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle disposizioni della presente legge, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978 prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
|