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PDL N. 1583

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1583



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MILO, LO MONTE, BELCASTRO, COMMERCIO, IANNACCONE, LATTERI, LOMBARDO, SARDELLI

Disposizioni per la regolarizzazione previdenziale dei lavoratori socialmente utili

Presentata il 31 luglio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La riforma degli ammortizzatori sociali attuata nel corso degli anni novanta ha introdotto l'istituto dei lavori socialmente utili quale strumento di politica passiva del lavoro.
      Tale istituto ha sostenuto i fenomeni di recessione occupazionale connessi alla chiusura o alla trasformazione dei processi produttivi e di mercato, che tutt'oggi si registrano, nonché l'attivazione di un sistema che ha permesso a coloro che non avevano mai fatto ingresso nel mercato del lavoro di poter effettuare un'esperienza lavorativa senza vincoli giuridici di contratto, inquadrata nella logica di impiego in lavori e in attività di pubblica utilità o socialmente utili.
      Nelle aree economicamente forti del Paese lo strumento dei lavori socialmente utili collegato all'applicazione degli ammortizzatori sociali, quali la cassa integrazione guadagni straordinaria e la mobilità con indennità, ha trovato un riscontro applicativo limitato nel tempo, che è sfociato o nella collocazione lavorativa dei soggetti interessati o, laddove è stato possibile, nel pensionamento dei lavoratori ai quali mancavano non più di cinque anni di contribuzione.
      Nelle aree meno forti del Paese lo sfruttamento della politica passiva del lavoro è stato eccessivo e si è rivolto ad una platea cospicua di giovani disoccupati, che sono stati impiegati soprattutto in enti pubblici, per lunghi periodi, e che sono stati compensati con un sussidio equiparato all'indennità di disoccupazione.
      Per effetto della normativa nazionale e delle norme che alcune regioni hanno inteso applicare nell'ambito della propria autonomia, i soggetti impegnati in attività socialmente utili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, sono stati immessi in un processo virtuoso che, attraverso l'erogazione di particolari finanziamenti a carico dello Stato e delle regioni, ha consentito agli enti utilizzatori la stabilizzazione nel proprio organico mediante l'applicazione di tutte le forme contrattualistiche e di flessibilità previste dall'ordinamento vigente.
      Il processo di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, conclusosi con la relativa sottoscrizione dei contratti di lavoro, lascia tuttavia insoluta la questione relativa al loro status previdenziale.
      A fronte della prestazione effettuata, a ciascun lavoratore sono stati riconosciuti contributi figurativi alla stregua di quanto avviene nei casi in cui è riconosciuta l'indennità di disoccupazione. Tale beneficio riconosce al lavoratore i periodi di impiego al fine della quantificazione del numero di anni di contribuzione per il collocamento in pensione. Deve ritenersi, pertanto, che il processo di stabilizzazione previsto dalla normativa statale e regionale non ha affrontato la questione della posizione previdenziale dei lavoratori socialmente utili.
      La questione è particolarmente delicata se si considera che ad avvalersi dell'opera di questi lavoratori sono stati prevalentemente enti pubblici che, anche per più di dieci anni, hanno in tal modo sopperito alle loro carenze di organico.
      Per queste ragioni è necessario prevedere un meccanismo che consenta la regolarizzazione previdenziale dei lavoratori socialmente utili.
      Va considerato che, qualora i citati lavoratori, al raggiungimento dell'età pensionabile, non maturino contributi tali da garantire loro la pensione minima, si renderebbe necessaria un'integrazione economica il cui onere sarebbe a carico dello Stato.
      La presente proposta di legge consentirà, nel medio e nel lungo termine, il contenimento della spesa sociale a carico dello Stato e di non gravare ulteriormente sulle casse degli istituti previdenziali.
      Il meccanismo per la regolarizzazione contributiva dei lavoratori socialmente utili prevede:

          a) la presentazione di un'istanza da parte del lavoratore interessato alla regolarizzazione all'ente o agli enti presso cui ha prestato la propria opera;

          b) l'obbligo dell'ente di quantificare l'ammontare dei contributi previdenziali sulla base della prestazione effettivamente resa dal lavoratore, in base a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro al tempo vigente per i lavoratori dipendenti;

          c) che l'onere finanziario della regolarizzazione contributiva sia posto a carico del lavoratore per il 50 per cento e a carico dell'ente per il restante 50 per cento.

      Il lavoratore ha facoltà di rateizzare il pagamento in centoventi rate senza interessi, mentre per gli enti locali la spesa è posta fuori dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente di materia di patto di stabilità interno.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. I lavoratori socialmente utili impiegati presso enti pubblici, che hanno beneficiato delle procedure di stabilizzazione occupazionale previste dal decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, nonché di specifiche norme regionali in materia, possono presentare istanza al fine di ottenere la regolarizzazione della loro posizione previdenziale relativa al periodo di impiego presso i medesimi enti utilizzatori.

Art. 2.

      1. L'onere per la regolarizzazione della posizione previdenziale dei lavoratori socialmente utili prevista ai sensi dell'articolo 1 è posto a carico degli enti utilizzatori e del lavoratore che ha presentato l'istanza, in parti uguali.
      2. Le spese sostenute dagli enti locali ai fini dell'attuazione del comma 1 non sono conteggiate nella determinazione dei saldi finanziari previsti dal comma 681 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in materia di patto di stabilità interno.
      3. Gli importi a carico del lavoratore ai sensi del comma 2 possono essere corrisposte in rate mensili fino a un numero massimo di centoventi, senza interessi.
      

Art. 3.

      1. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali adotta, con proprio decreto, le norme regolamentari per l'attuazione di quanto disposto dagli articoli 1 e 2.
      2. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.


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