|
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 969 |
1. L'indennità parlamentare è comprensiva di tutte le voci del trattamento economico dei parlamentari, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Oltre all'indennità prevista dall'articolo 69 della Costituzione, il cui importo è determinato ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, spettano ai membri del Parlamento una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma, secondo le disposizioni dell'articolo 2 della citata legge n. 1261 del 1965, nonché il rimborso delle spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori e di quelle di cui al comma 3. Nessun altro trattamento è dovuto ai membri del Parlamento, salvo quanto eventualmente stabilito con deliberazioni dell'Ufficio di presidenza della Camera di appartenenza in materia di assistenza sanitaria.
2. L'Assemblea di ciascuna Camera delibera sull'adeguamento del trattamento economico di cui al comma 1.
3. Spetta, inoltre, al parlamentare il rimborso delle spese sostenute per viaggi e per soggiorni riconducibili all'esercizio del mandato. Sono in ogni caso rimborsate le spese relative ai viaggi di andata e ritorno dal luogo di residenza alla sede dell'Assemblea parlamentare di appartenenza.
4. L'erogazione della diaria, il rimborso delle spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori nonché delle spese di viaggio e di soggiorno sono effettuati su richiesta dell'interessato, corredata della relativa
documentazione attestante l'entità e la finalità delle spese medesime.
5. I membri del Parlamento non hanno diritto a tessere per la libera circolazione autostradale, ferroviaria, marittima e aerea per i trasferimenti sul territorio nazionale né al rimborso di spese telefoniche.
6. All'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale stipendio non è riconosciuto ai Ministri e ai Sottosegretari di Stato membri del Parlamento».
7. La legge 9 novembre 1999, n. 418, è abrogata.
8. Ai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo spetta un assegno vitalizio, a condizione che abbiano versato le quote contributive per un periodo di almeno dieci anni di mandato esercitato nel Parlamento nazionale o nel Parlamento europeo. Qualora il parlamentare abbia esercitato il mandato per almeno sette anni e sei mesi, può conseguire il diritto all'assegno vitalizio mediante volontaria prosecuzione del versamento delle quote contributive per i successivi due anni e sei mesi.
9. L'importo dell'assegno vitalizio di cui al comma 8 è commisurato all'importo mensile dell'indennità parlamentare, secondo i seguenti parametri:
a) dopo almeno dieci anni di mandato parlamentare: 25 per cento;
b) dopo almeno quindici anni di mandato parlamentare: 40 per cento;
c) dopo almeno venti anni di mandato parlamentare: 50 per cento.
10. L'assegno vitalizio è erogato ai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo cessati dal mandato, quando abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età. Non sono ammesse deroghe al limite di età stabilito dal presente comma.
11. Le disposizioni dei commi 8, 9 e 10 si applicano ai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo eletti successivamente al 31 dicembre 1993.
1. A decorrere dall'anno finanziario 2009 l'ammontare complessivo delle spese correnti di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 245, non può essere superato per i cinque anni successivi, fermo restando che l'eventuale aumento delle spese obbligatorie deve trovare una correlata copertura attraverso la riduzione di altre spese correnti.
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 376, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il numero dei Dipartimenti retti da Ministri senza portafoglio non può essere superiore a cinque. Qualora particolari esigenze organizzative o connesse allo svolgimento di nuove e più complesse materie lo impongano, in sede di predisposizione del disegno di legge finanziaria il Governo può proporre al Parlamento l'incremento del numero dei Ministri e dei Dipartimenti retti da Ministri senza portafoglio in misura non superiore a due Ministri e a due Dipartimenti per la durata della legislatura in corso.
1. Gli uffici di supporto all'attività politica dei Ministri, dei Vice Presidenti del Consiglio dei ministri, del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato, sono costituiti da:
a) un capo di gabinetto;
b) un segretario particolare;
c) un consulente;
d) un responsabile del servizio del cerimoniale;
e) un addetto stampa;
f) due addetti all'ufficio di gabinetto;
g) tre addetti all'ufficio di segreteria;
h) un autista addetto all'ufficio di gabinetto;
i) due commessi.
2. L'ufficio di supporto all'attività politica del Presidente del Consiglio dei ministri è costituito da:
a) un capo di gabinetto;
b) un segretario particolare;
c) due consulenti;
d) un responsabile e tre addetti del servizio del cerimoniale;
e) due addetti stampa;
f) sei addetti all'ufficio di gabinetto;
g) quattro addetti all'ufficio di segreteria;
h) un autista addetto all'ufficio di gabinetto;
i) quattro commessi.
3. Il personale degli uffici di cui ai commi 1 e 2 deve essere scelto, ad eccezione dei consulenti e degli addetti stampa, tra i funzionari e gli impiegati di ruolo dell'amministrazione statale e dei ruoli organici degli enti pubblici, compresi gli enti pubblici economici e gli enti pubblici territoriali.
1. Il trattamento economico annuale dei parlamentari, come determinato dal comma 1 dell'articolo 1, rappresenta il tetto massimo di riferimento per la retribuzione di funzioni e di incarichi pubblici e di consulenza. Particolari ed eccezionali deroghe, in relazione alla delicatezza e all'importanza strategica dell'attività svolta nell'interesse dello Stato, possono essere proposte dal Governo in sede di predisposizione del disegno di legge finanziaria.
2. È fatto obbligo a tutte le amministrazioni statali di pubblicare negli atti ufficiali e sul rispettivo sito internet le retribuzioni complessive dei propri amministratori e dei consulenti, ivi comprese le indennità percepite presso altri enti e società pubblici o controllati, direttamente o indirettamente, dallo Stato. Gli atti che impegnano risorse pubbliche, inclusi incarichi e consulenze, non possono trovare attuazione prima della loro pubblicazione ai sensi del periodo precedente.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli enti locali territoriali, agli altri enti pubblici, compresi gli enti pubblici economici, e alle società da essi dipendenti o controllate, direttamente o indirettamente.
4. Le regioni provvedono ad adeguare la loro legislazione alle disposizioni contenute nel presente articolo, il quale costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica.
1. All'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «un quarto» sono sostituite dalle seguenti: «un quinto»;
b) al comma 3, le parole: «le indennità di cui ai commi 1 e 2 non sono assimilabili» sono sostituite dalle seguenti: «l'indennità di cui al comma 1 non è assimilabile»;
c) i commi 10 e 11 sono abrogati;
d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«11-bis. Il Ministro dell'interno trasmette annualmente una relazione al Parlamento indicando il contenuto e le motivazioni del decreto di cui al comma 8 nonché l'ammontare della relativa spesa».
1. All'articolo 47 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «un quarto»;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:
a) non superiore a 3 nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti; non superiore a 6 nei comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 8 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 9 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti; non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e non superiore a 12 nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;
b) non superiore a 4 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 36 consiglieri; non superiore a 10 per quelle a cui sono assegnati 45 consiglieri».
2. I comuni e le province non possono sponsorizzare associazioni e società sportive che militano in competizioni professionistiche.
1. Gli articoli 27, 28 e 29 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati. Le comunità montane costituite alla data di entrata in vigore della presente legge sono soppresse.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni già compresi nell'ambito delle comunità montante soppresse ai sensi del comma 1 del presente articolo, senza alcun onere finanziario per lo Stato o per le regioni, possono costituire unioni di comuni ai sensi dell'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio associato di funzioni proprie o conferite ai medesimi comuni.
3. Le funzioni svolte dalle comunità montane soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1 sono conferite alle province nel cui territorio era collocata totalmente o in misura prevalente la comunità montana soppressa.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite, per la parte relativa ai dipendenti, le associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono determinati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, criteri, forme e modalità per l'attribuzione ai comuni, già compresi nell'ambito territoriale delle comunità montane soppresse, del patrimonio, delle risorse e del personale delle medesime comunità montane.
1. Le spese sostenute dalle regioni in relazione all'aumento del numero dei consiglieri regionali e all'erogazione del relativo trattamento economico comprensivo di indennità e di rimborsi di spese sostenute a vario titolo, non possono essere coperte con fondi derivanti da trasferimenti effettuati a qualunque titolo da parte dello Stato.
2. Fatti salvi gli uffici di rappresentanza delle regioni presso gli organi dell'Unione europea, le spese sostenute dalle regioni per l'acquisto o per la gestione di sedi di rappresentanza in Paesi esteri non possono essere coperte con fondi derivanti da trasferimenti effettuati a qualunque titolo da parte dello Stato.
3. Le spese sostenute dalle regioni per l'istituzione o la gestione in Paesi esteri di consulte, comitati, uffici di promozione economica, commerciale, turistica, culturale, o comunque per lo svolgimento di attività dirette a tali fini, non possono essere coperte con fondi derivanti da trasferimenti effettuati a qualunque titolo da parte dello Stato.
4. Qualora le regioni sostengano spese ricadenti nelle fattispecie di cui ai commi 1, 2 e 3, una cifra pari alle spese sostenute da ciascun ente nell'anno è detratta dai fondi a qualsiasi titolo trasferiti allo stesso ente dallo Stato nel medesimo anno.
1. Allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e dei servizi comunali in ambiti territoriali adeguati, è fatto obbligo ai comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti di costituire un'unione ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino al raggiungimento del suddetto limite demografico. All'unione di comuni è affidato l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi, in particolare di quelli amministrativi, anagrafici, contabili e tecnici.
2. In ciascuno dei comuni costituenti l'unione di cui al comma 1 è assicurato il funzionamento di uno sportello per il pubblico abilitato al rilascio, anche automatico, delle certificazioni.
3. I comuni provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato, le regioni e gli enti locali predispongono, a livello regionale, liste di mobilità dei rispettivi dipendenti in esubero da aggiornare ogni tre mesi, suddivise per competenze.
2. Gli enti locali territoriali che intendono ricorrere all'acquisizione di servizi o di consulenze esterni, giustificati dalla mancanza delle specifiche professionalità richieste all'interno dell'ente, devono preventivamente ricorrere alle liste di cui al comma 1 richiedendo il trasferimento nei propri ruoli organici dei dipendenti ivi iscritti.
3. Il dipendente dello Stato trasferito ai sensi del comma 2 non può rifiutare la mobilità, pena la perdita del posto di lavoro.
4. Nel caso in cui la procedura di mobilità instaurata ai sensi del presente articolo comporti il trasferimento del dipendente ad una sede di lavoro situata ad una distanza superiore a 100 chilometri dalla sua residenza, al medesimo è riconosciuto un contributo a titolo di copertura delle spese di cambio di residenza.
1. L'istituzione di una nuova provincia è finanziata con l'imposizione di una tassa di scopo posta a carico dei cittadini che risiedono nel territorio della stessa provincia e il cui ammontare deve coprire il 70 per cento delle spese relative all'istituzione.
1. I consigli di amministrazione delle società a capitale interamente o prevalentemente pubblico non possono essere composti da più di tre consiglieri. Tale limite si applica anche quando la somma delle partecipazioni di Stato, regioni, enti locali e altri enti pubblici è superiore al 50 per cento del capitale della società.
2. Le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali non possono assumere o mantenere partecipazioni dirette o indirette, anche di minoranza, in società che hanno per oggetto la produzione di beni e di servizi non strumentali alla loro attività o non strettamente necessarie per il perseguimento delle loro finalità istituzionali.
3. L'assunzione di partecipazioni deve essere autorizzata dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali provvedono a cedere le partecipazioni di cui al citato comma 2 con le modalità previste dall'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni.
4. Le regioni provvedono ad adeguare ai princìpi di cui al presente articolo le partecipazioni in società, salve particolari disposizioni previste da norme statutarie per le regioni a statuto speciale.
1. Cessa dal 31 dicembre 2008 il conferimento di risorse pubbliche da parte dello Stato in qualsiasi forma all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, nonché alle società da essa partecipate o controllate, fatte salve esclusivamente le risorse destinate a completare il finanziamento di progetti già definitivamente approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Cessa dal 31 dicembre 2008 la partecipazione di rappresentanti dello Stato, da chiunque e in qualunque modo nominati, negli organi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa e in quelli delle società da essa partecipate o controllate.
3. L'Istituto per la promozione industriale (IPI), di cui all'articolo 17 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, è soppresso.
4. Il liquidatore dell'IPI provvede, entro tre mesi dall'assunzione dell'incarico, a rendere disponibili le risorse derivanti dall'attuazione del comma 3, per trasferirle al Ministero dello sviluppo economico, che provvede ai relativi interventi attraverso le rispettive strutture ordinarie.
5. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, è soppressa.
6. Le funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas sono conferite all'Autorità garante della concorrenza e del
mercato, che provvede a disciplinarne l'esercizio entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. L'Istituto diplomatico, di cui agli articoli da 87 a 92 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è soppresso.
8. Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di cui agli articoli 4 e seguenti del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, è soppresso.
9. La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è soppressa.
10. Fatto salvo quanto disposto dai commi 4 e 6 con riferimento all'IPI e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, le funzioni già svolte dagli enti e dagli organi soppressi in attuazione del presente articolo sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri o ai Ministeri competenti in ciascuna materia, in conformità ai criteri e con le modalità stabiliti con apposito regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
11. Il personale dipendente in servizio presso gli enti e gli organi soppressi in attuazione del presente articolo è assegnato ad altra amministrazione ai sensi di quanto previsto dal capo III del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e con il riconoscimento delle condizioni economiche e normative applicabili presso le strutture di nuova assegnazione oppure nelle liste di mobilità previste dall'articolo 11 della presente legge.
12. Decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessano dalla carica i commissari o i membri degli enti e degli organi soppressi in attuazione del presente articolo, comunque eletti o nominati. Dalla stessa data termina ogni corresponsione ai soggetti medesimi di emolumenti a qualsiasi titolo in precedenza percepiti.
1. Il comma 6 dell'articolo 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, è abrogato.
2. La legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, è abrogata.
3. Gli articoli 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, sono abrogati.
1. In corrispondenza con le minori spese derivanti dall'attuazione dell'articolo 15 ed entro tale limite, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti, un piano di rientro del debito pubblico attraverso l'offerta ai sottoscrittori persone fisiche di età non inferiore a cinquantacinque anni di un tasso di interesse sui titoli di Stato superiore di due punti e fino all'importo massimo di 300.000 euro per ciascun titolare. A fronte del maggior interesse riconosciuto, il titolare rinuncia alla restituzione del valore dei titoli alla scadenza. Lo stesso tasso di interesse è riconosciuto al coniuge superstite per tutta la durata della vita. I predetti titoli sono iscritti in un registro speciale. A seguito dell'iscrizione nel registro speciale, i titoli sono cancellati dal debito pubblico.
|
![]() |