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PDL 1441-quater-A

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1441-quater-A



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

dal ministro dello sviluppo economico
(SCAJOLA)

dal ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
(BRUNETTA)

dal ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
(SACCONI)

dal ministro per la semplificazione normativa
(CALDEROLI)

e dal ministro della giustizia
(ALFANO)

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro

(Già articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67 del disegno di legge n. 1441, stralciati con deliberazione dall'Assemblea il 5 agosto 2008)

(Relatore: CAZZOLA)


NOTA: La XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato), il 2 ottobre 2008, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.


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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 1441-quater nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, da ultimo, nella seduta del 1o ottobre e rilevato che:

                il provvedimento, derivante dallo stralcio di un più ampio disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, riguarda distinti profili della materia lavoristica, prevedendo talune disposizioni di delega, la prima delle quali, volta al riassetto normativo in tema di lavori usuranti (articolo 23), realizza l'effetto sostanziale di riaprire i termini per l'esercizio di una delega già conferita con la legge n. 247 del 2007 ma non esercitata nel termine fissato (il 1o aprile 2008); ulteriori deleghe sono invece finalizzate alla definizione di misure di tutela a favore di talune figure di lavoratori autonomi e di appartenenti alle Forze dell'Ordine (al comma 1-bis dell'articolo 23), alla riorganizzazione di enti vigilati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed alla ridefinizione del rapporto di vigilanza (articolo 24) ed, infine, al riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi (articolo 39-quinquies); sono stati infine prorogati, dall'articolo 67-quater, i termini di esercizio di ulteriori tre deleghe, già conferite dall'articolo 1, commi 28, 30 e 81, della legge n. 247 del 2007, finalizzate alla riforma degli ammortizzatori sociali, degli istituti a sostegno del reddito, al riordino della normativa in materia di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione e di apprendistato, nonché al riordino della normativa in materia di occupazione femminile;

                nel riaprire, all'articolo 23, i termini di esercizio di una delega che erano inutilmente spirati, la disposizione fissa nuovamente un termine di soli tre mesi, che appare alquanto stringente soprattutto in rapporto alla procedura prevista per l'adozione dei decreti legislativi attuativi, che prevede la consultazione delle parti sociali, il parere della Conferenza Stato-regioni ed il cosiddetto meccanismo del «doppio parere parlamentare», ovvero l'obbligo per il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni delle Commissioni parlamentari eventualmente formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, di ritrasmettere alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni;

                contiene inoltre l'autorizzazione al Governo ad adottare regolamenti di delegificazione finalizzati al riordino degli organi collegiali e degli altri organismi istituiti con legge o con regolamento nell'amministrazione centrale della salute (articolo 24, comma 4); peraltro tale disposizione andrebbe formulata sostituendo il riferimento ai criteri, ivi contenuto, con un richiamo alle norme generali regolatrici della materia, in coerenza con il modello di delegificazione delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988;

                reca talune disposizioni volte a definire il campo di applicazione di disposizioni contenute nel codice civile (all'articolo 32, comma 2-bis) e nel codice di rito (all'articolo 66, comma 7), nonché una norma destinata a produrre effetti retroattivi (l'articolo 39-septies, comma 1);

                modifica numerose disposizioni recate dal recente decreto-legge n. 112 del 2008 (ad esempio agli articoli 32-bis, 38-quater, 39-ter, 39-quater, 39-sexies, 39-septies, 67-bis) ed, in particolare, interviene, sia all'articolo 24-bis che all'articolo 67-bis a modificare l'Allegato A del suddetto decreto, connessa alla norma cosiddetta «taglia-leggi», al fine di consentire la permanenza in vigore di tre testi legislativi, la legge n. 370 del 1934, il decreto del Presidente della Repubblica 1183 del 1954 e la legge n. 319 del 1958 per le quali l'effetto abrogativo si sarebbe invece prodotto a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto (ovvero il 25 gennaio 2009);

                reca una disposizione, all'articolo 67-ter che conferisce la facoltà per il Ministro dell'economia di disporre «in deroga alla vigente normativa», la concessione di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, senza richiamare puntualmente le disposizioni cui si consente di derogare;

            adotta talune espressioni imprecise ovvero il cui significato tecnico-giuridico non appare di immediata comprensione: ad esempio, l'articolo 65 reca un riferimento a «contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro», di non immediata comprensione con riguardo all'ipotesi di prestazione di lavoro indirettamente dedotta nel contratto di lavoro; l'articolo 66, al comma 2, dispone, in modo tautologico, per il caso in cui «il tentativo di conciliazione sia stato richiesto dalle parti»;

        ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            all'articolo 23, comma 1-bis - che conferisce una delega al Governo finalizzata a «disciplinare, sulla base di criteri, regole e modalità compatibili e coerenti con le particolari caratteristiche dell'attività svolta e senza ulteriori oneri a carico dello Stato, misure di tutela a favore di talune figure di lavoratori autonomi e di appartenenti alle Forze dell'ordine impegnate in particolari lavori e attività usuranti, tenendo conto, per le Forze dell'ordine, degli anni di permanenza in servizio» - si proceda ad esplicitare i relativi principi e criteri direttivi connessi alla finalità della delega ivi enunciata ed a definirne con maggiore precisione l'oggetto, atteso che le categorie di lavoratori autonomi destinatari delle misure e le caratteristiche dell'attività svolta sono individuati con dizioni generiche; dovrebbero altresì definirsi modalità procedurali di adozione dei decreti attuativi che prevedano la trasmissione degli schemi di atti normativi alle Commissioni parlamentari competenti.

        Alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, il Comitato osserva altresì quanto segue:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            all'articolo 32-bis - ove si modificano i commi 8 e 9 dell'articolo 41 del decreto-legge n. 112 del 2008 allo scopo di ridefinire il sistema sanzionatorio connesso alla violazione delle disposizioni sulla durata massima dell'orario di lavoro e sui riposi giornalieri e settimanali previsti ai commi 3 e 4 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 66 del 2003 - dovrebbe valutarsi l'opportunità di novellare direttamente il suddetto decreto legislativo n. 66 e non le disposizioni del citato decreto-legge n. 112, che si limitavano ad apportare modifiche testuali allo stesso decreto legislativo n. 66;

            all'articolo 38-quater - che introduce un comma 2-bis nell'articolo 73 del decreto-legge n. 112 del 2008 volto ad autorizzare le pubbliche amministrazioni a compiere una nuova valutazione dei provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, «entro il temine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» - dovrebbe chiarirsi che il suddetto termine di 180 giorni decorre dall'entrata in vigore della disposizione in commento e non dall'entrata in vigore del decreto n. 112 del 2008 ovvero della relativa legge di conversione;

            all'articolo 39 - che prevede la possibilità, per i dipendenti pubblici, di essere collocati in aspettativa non retribuita e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali, precisando che nel periodo di aspettativa non trovano applicazione le disposizioni in tema di incompatibilità per i dipendenti pubblici - dovrebbe valutarsi l'opportunità di collocare tale disposizione, di valenza generale, nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957), che reca un apposito titolo VI, dedicato all'istituto dell'aspettativa dei pubblici impiegati, ovvero nell'ambito delle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (decreto legislativo n. 165 del 2001);

            all'articolo 39-quater; comma 1 - che integra la procedura concernente la risoluzione del rapporto di lavoro da parte di pubbliche amministrazioni nei confronti di dipendenti che abbiano raggiunto l'anzianità massima contributiva di 40 anni, prevista dall'articolo 72, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008 - dovrebbe valutarsi l'opportunità di procedere ad una modifica testuale del richiamato articolo 72;

            all'articolo 39-quinquies - che reca una delega finalizzata al riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi per i lavoratori sia del settore pubblico che privato - dovrebbe valutarsi l'opportunità di integrare i principi e criteri direttivi della delega, atteso che essi, nell'attuale formulazione, recano esclusivamente indicazioni sulle modalità di redazione dei testi, e sulle finalità di «riordino» e di «semplificazione» degli istituti e delle procedure oggetto della delega medesima; al riguardo, si dovrebbe altresì precisare, al comma 2, nonché al comma 2 dell'articolo 24, che la trasmissione degli schemi dei decreti legislativi alle Camere costituisce l'ultimo passaggio nel processo di adozione dei medesimi decreti legislativi;

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            ai commi 4-bis, 4-ter e 4-quater dell'articolo 37 - che intervengono sulla medesima disposizione, ovvero l'articolo 35, comma 5-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, al fine di prevedere il termine di durata delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché l'esigenza che queste tengano conto della residenza dei partecipanti e che nei bandi di concorso non si dia invece rilievo al punteggio del titolo di studio - dovrebbe valutarsi l'opportunità di procedere ad unificare le disposizioni in commento;

            all'articolo 65, comma 1 - secondo cui, ove siano presenti disposizioni di legge che contengano clausole generali, il controllo giudiziale deve investire l'accertamento del presupposto di legittimità mentre è precluso un «sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro o al committente» - dovrebbe chiarirsi il senso della locuzione valutazioni tecniche, considerato che spetta comunque al giudice, nell'ambito del proprio sindacato di legittimità, svolgere l'accertamento di quelle valutazioni tecniche che costituiscono i presupposti di fatto dei provvedimenti adottati dal datore di lavoro;

            all'articolo 67, comma 3 - ove si definisce l'ambito di operatività del termine di decadenza entro cui il lavoratore può impugnare il licenziamento - dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire il rapporto tra la lettera a), nella parte in cui si riferisce alla legittimità del termine e la lettera c-bis), che specificamente è dedicata all'impugnazione del termine illegittimo, prevedendo che in tal caso il termine di decadenza decorre dalla scadenza del medesimo termine illegittimo.


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 1441-quater, recante «Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro»;

            considerato che il testo del provvedimento licenziato dalla XI Commissione reca disposizioni che intervengono in numerosi settori della materia lavoristica e previdenziale, riconducibili ad ambiti materiali attribuiti alla competenza legislativa dello Stato;

            considerato che rilevano in particolare le materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», «giurisdizione e norme processuali; «ordinamento civile» e «previdenza sociale», che le lettere g), l) ed o) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

            considerato, altresì, che le disposizioni del provvedimento contengono princìpi fondamentali nella materia di «tutela e sicurezza del lavoro», che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni;

            osservato, sotto il profilo del rispetto dei princìpi costituzionali, che la delega legislativa contenuta nell'articolo 23, comma 1-bis, in materia di disciplina di misure di tutela a favore di alcune categorie di lavoratori autonomi e di appartenenti alle Forze dell'ordine, non definisce con sufficiente specificità l'oggetto né i princìpi ed i criteri direttivi, in contrasto a quanto previsto dall'articolo 76 della Costituzione;

            considerato che l'articolo 37, comma 4-ter, prevede che nella formazione delle graduatorie relative ai concorsi pubblici per il reclutamento del personale, a parità di punteggio, costituisce titolo preferenziale la residenza nelle regione per i posti ivi banditi;

            ritenuto che tale norma è in contrasto con il principio della parità di accesso di tutti i cittadini ai pubblici uffici, secondo i requisiti stabiliti dalla legge, previsto dall'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nonché con il principio di ragionevolezza, di cui all'articolo 3 della stessa Carta costituzionale;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            all'articolo 23, comma 1-bis, la norma di delega legislativa sia integrata con la specificazione dell'oggetto e dei princìpi e criteri direttivi, nel rispetto dell'articolo 76 della Costituzione;

            all'articolo 37, comma 4-ter, sia soppressa la disposizione che prevede che nella formazione delle graduatorie relative ai concorsi pubblici per il reclutamento del personale, a parità di punteggio, costituisce titolo preferenziale la residenza nella regione per i posti ivi banditi.


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La II Commissione,

            esaminato il disegno di legge in oggetto,

            rilevato che:

                l'articolo 65, comma 1, dispone che «in tutti i casi nei quali le disposizioni di legge nelle materie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contengano clausole generali, ivi comprese le norme in tema di instaurazione di un rapporto di lavoro, esercizio dei poteri datoriali, trasferimento di azienda e recesso, il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai princìpi generali dell'ordinamento, all'accertamento del presupposto di legittimità e non può essere esteso al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro o al committente»;

                la predetta disposizione utilizza, per circoscrivere il potere di controllo giudiziario, il concetto di «clausola generale»: al fine di evitare incertezze interpretative, sembra opportuno definire il concetto di «clausola generale», anche integrando la fattispecie con un elenco tassativo e dettagliato, non meramente esemplificativo, di ciò che il legislatore intende, nel caso specifico, per «clausola generale»;

                l'articolo 65, comma 3, dispone che nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, il giudice tiene conto, oltre che delle fondamentali regole del vivere civile e dell'oggettivo interesse della organizzazione, delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi ovvero nei contratti individuali di lavoro, ove stipulati con l'assistenza e la consulenza delle commissioni di certificazione;

                la predetta disposizione, ai fini di una maggiore chiarezza interpretativa e di una più precisa definizione dell'ambito del controllo giudiziario, potrebbe essere riformulata indicando esplicitamente e distintamente, per le ipotesi di licenziamento per giusta causa e per le ipotesi di licenziamento per giustificato motivo, gli elementi che possono costituire oggetto della valutazione del giudice; ciò renderebbe superfluo il richiamo alle «tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi ovvero nei contratti individuali di lavoro, ove stipulati con l'assistenza e la consulenza delle commissioni di certificazione»;

                l'articolo 66 interviene sulla disciplina del processo del lavoro contenuta nel codice di procedura civile, in particolare, rendendo facoltativo il tentativo di conciliazione ed estendendo la possibilità di ricorrere all'arbitrato;

                con riferimento alla predetta disposizione, appare opportuno valutare se il venir meno dell'obbligatorietà del tentativo di conciliazione, conformemente alla ratio del complessivo intervento in materia di processo di lavoro, sia concretamente in grado di produrre effetti deflativi;

                l'articolo 67, al comma 1, estende a 120 giorni il termine, previsto a pena di decadenza, per l'impugnazione del licenziamento, disponendo che tale impugnazione possa essere effettuata esclusivamente con ricorso al giudice del lavoro e non più con qualsiasi atto scritto anche stragiudiziale; al comma 2 precisa che il predetto termine si applica anche ai casi di nullità del licenziamento, nonché alle ipotesi di licenziamento inefficace; al comma 3 estende l'ambito di applicazione del predetto termine di decadenza anche: ai licenziamenti che presuppongano la risoluzione di questioni attinenti alla qualificazione del rapporto lavorativo ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto; al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto; al trasferimento del lavoratore subordinato da un'unità produttiva ad un'altra;

                la previsione secondo la quale l'impugnazione può essere effettuata esclusivamente con ricorso al giudice del lavoro suscita perplessità poiché potenzialmente inidonea, stante anche l'ampliamento dei casi sui quali interviene la norma, a produrre effetti deflativi sul carico giudiziario;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 65, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di corredare la fattispecie con elementi di maggiore determinatezza, precisando e delimitando il concetto di «clausola generale» come indicato in premessa;

            b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di meglio definire l'ambito del controllo giudiziario sulle motivazioni posta a base del licenziamento come indicato in premessa;

            c) all'articolo 66, valuti la Commissione di merito l'opportunità di mantenere l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione;

            d) valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare l'articolo 67 al fine di renderlo compatibile con la ratio deflativa del complessivo intervento sul processo del lavoro.


PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

        La IX Commissione,

            esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge recante: «Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro» (articoli 23, 24, 32, da 37 a 39, da 65 a 67 del disegno di legge 1441, stralciati con deliberazione dell'Assemblea il 5 agosto 2008) (C. 1441-quater, Governo),

          esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 1441-quater, recante «Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro»;

            ritenuto necessario che sia comunque assicurato il mantenimento dell'autonomia, del ruolo e delle funzioni degli enti preposti alla tutela della salute,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            all'articolo 24, al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: «Ministero del lavoro, salute e politiche sociali», siano aggiunte le seguenti:

        «salvaguardando, comunque, per quanto riguarda l'Istituto superiore di sanità, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, gli Istituti zooprofilattici sperimentali, la Croce rossa italiana, la Lega italiana per la lotta contro i tumori e l'Agenzia italiana del farmaco, l'autonomia, il ruolo e le funzioni degli enti stessi, e».


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato il testo del disegno di legge C. 1441-quater del Governo, in corso di esame presso la XI Commissione della Camera, recante delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro;

            valutato che gli articoli 23, 24, 66 e 67 del provvedimento, recanti norme, rispettivamente, in materia di benefici previdenziali, riordino di enti vigilati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, rapporto di lavoro e disciplina processuale, afferiscono a materie riconducibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera o) (previdenza sociale), lettera g) (ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali) e lettera l) (giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale) della Costituzione;

            considerato l'articolo 32 del testo, che apporta modifiche alla disciplina relativa alle sanzioni amministrative e civili previste nei casi di utilizzo di lavoro irregolare, e che appare riconducibile alla materia «tutela e sicurezza del lavoro» di legislazione concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; rilevato al riguardo che la predetta disposizione regola specificamente profili sanzionatori attinenti alla sfera della richiamata lettera l) dell'articolo 117, secondo comma della Costituzione (giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale);

            evidenziato che gli articoli da 37 a 39 del provvedimento recano disposizioni relative al personale delle pubbliche amministrazioni; preso atto che, in ordine al personale delle amministrazioni statali o degli enti pubblici nazionali, le predette norme attengono ad una materia riconducibile alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione (ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali), mentre in relazione al personale delle regioni e degli enti locali le richiamate previsioni si delineano quali norme di principio cui le regioni sono tenute a conformare la propria potestà legislativa,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


TESTO
del disegno di legge
torna su
TESTO
della Commissione

Art. 1-22.
.................................................
.................................................
.................................................
 

Art. 23.
(Delega al Governo per la revisione della disciplina in tema di lavori usuranti).

Art. 23.
(Delega al Governo per la revisione della disciplina in tema di lavori usuranti).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo, al fine di concedere ai lavoratori dipendenti impegnati in particolari lavori o attività e che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1o gennaio 2008 la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti, secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c), d), e), f) e g), della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Restano ferme le modalità procedurali per l'emanazione dei predetti decreti legislativi indicate dai commi 90 e 91 e le norme di copertura di cui al comma 92 del citato articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo, al fine di concedere ai lavoratori dipendenti impegnati in particolari lavori o attività e che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1o gennaio 2008 la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti, secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c), d), e), f) e g), della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Restano ferme le modalità procedurali per l'emanazione dei predetti decreti legislativi indicate dai commi 90 e 91 e le norme di copertura di cui al comma 92 del citato articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

 

      2. Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a disciplinare, sulla base di criteri, regole e modalità compatibili e coerenti con le particolari caratteristiche dell'attività svolta e senza ulteriori oneri a carico dello Stato, misure di tutela a favore di talune figure di lavoratori autonomi e di appartenenti alle Forze dell'ordine impegnate in particolari lavori e attività usuranti, tenendo conto, per le Forze dell'ordine, degli anni di permanenza in attività operativa.

Art. 24.
(Deleghe al Governo per la riorganizzazione di enti vigilati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali).

Art. 24.
(Deleghe al Governo per la riorganizzazione di enti vigilati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati alla riorganizzazione dell'Istituto superiore di sanità, dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, degli Istituti zooprofilattici sperimentali, della Croce rossa italiana, della Lega italiana per la lotta contro i tumori, dell'Agenzia italiana del farmaco, dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, dell'Istituto per gli affari sociali e di Italia Lavoro Spa nonché alla ridefinizione del rapporto di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali sugli stessi enti, istituti e società, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati alla riorganizzazione dell'Istituto superiore di sanità, dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, degli Istituti zooprofilattici sperimentali, della Croce rossa italiana, della Lega italiana per la lotta contro i tumori, dell'Agenzia italiana del farmaco, dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, di ENASARCO, dell'Istituto per gli affari sociali e di Italia Lavoro Spa nonché alla ridefinizione del rapporto di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali sugli stessi enti, istituti e società, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) semplificazione e snellimento dell'organizzazione e della struttura amministrativa degli enti, istituti e società vigilati, adeguando le stesse ai princìpi di efficacia, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa e all'organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, prevedendo altresì la trasformazione di Italia Lavoro Spa in ente pubblico economico, con eventuale incorporazione nello stesso, in tutto o in parte, dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori e dell'Istituto per gli affari sociali;

          a) semplificazione e snellimento dell'organizzazione e della struttura amministrativa degli enti, istituti e società vigilati, adeguando le stesse ai princìpi di efficacia, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa e all'organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, prevedendo, ferme restando le specifiche disposizioni vigenti per il relativo personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, il riordino delle competenze dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, dell'Istituto per gli affari sociali e di Italia Lavoro Spa, nonché l'eventuale trasformazione di quest'ultima in ente pubblico economico;

          b) razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento, previa riorganizzazione dei relativi centri di spesa e mediante adeguamento dell'organizzazione e della struttura amministrativa degli enti e istituti vigilati ai princìpi e alle esigenze di razionalizzazione di cui

          b) razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento, previa riorganizzazione dei relativi centri di spesa e mediante adeguamento dell'organizzazione e della struttura amministrativa degli enti e istituti vigilati ai princìpi e alle esigenze di razionalizzazione di cui

all'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; all'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riconoscendo il valore strategico degli istituti preposti alla tutela della salute dei cittadini;

          c) ridefinizione del rapporto di vigilanza tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e gli enti e istituti vigilati, prevedendo, in particolare, la possibilità per il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di emanare indirizzi e direttive nei confronti degli enti o istituti sottoposti alla sua vigilanza;

      c) identica;

          d) previsione dell'obbligo degli enti e istituti vigilati di adeguare i propri statuti alle disposizioni dei decreti legislativi emanati in attuazione del presente articolo, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore degli stessi.

          d) previsione dell'obbligo degli enti e istituti vigilati di adeguare i propri statuti alle disposizioni dei decreti legislativi emanati in attuazione del presente articolo, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore degli stessi.

      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I pareri sono espressi, rispettivamente, entro quaranta ed entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreti legislativi; decorsi tali termini i decreti sono emanati anche in assenza dei pareri.

      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. I pareri sono espressi, rispettivamente, entro quaranta ed entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreti legislativi; decorsi tali termini i decreti sono emanati anche in assenza dei pareri.

      3. L'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega di cui al presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.       3. Identico.
      4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procede al riordino degli organi collegiali e degli altri organismi istituiti con legge o con regolamento nell'amministrazione centrale della salute, mediante l'emanazione di regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17,       4. Identico:
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei seguenti criteri:  

          a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;

          a) identica;

          b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;

          b) identica;

          c) limitazione del numero delle strutture a quelle strettamente indispensabili all'adempimento delle funzioni riguardanti la tutela della salute;

          c) limitazione del numero delle strutture, anche mediante la loro unificazione, a quelle strettamente indispensabili all'adempimento delle funzioni riguardanti la tutela della salute;

          d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi.

          d) identica.

 
Art. 24-bis.
(Modifiche all'Allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).
 

      1. All'Allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppresse:

 

          a) la voce n. 509, relativa alla legge 22 febbraio 1934, n. 370;

 

          b) la voce n. 1381, relativa al decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1954, n. 1183.

Artt. 25-31.
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Art. 32.
(Misure contro il lavoro sommerso).

Art. 32.
(Misure contro il lavoro sommerso).

      1. All'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002,

      1. Identico:

n. 73, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:  

          a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

          a) identico:

      «3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l'impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, è altresì punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo della sanzione è da euro 1.000 a euro 8.000 per ciascun lavoratore, maggiorato di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore di cui ai periodi precedenti è aumentato del 50 per cento»;

      «3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l'impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, è altresì punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo della sanzione è da euro 1.000 a euro 8.000 per ciascun lavoratore, maggiorato di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore di cui ai periodi precedenti è aumentato del 50 per cento»;

          b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

          b) identico:

      «4. Le sanzioni di cui al comma 3 non trovano applicazione qualora, dalle registrazioni effettuate sul libro unico del lavoro nel mese precedente all'accertamento ispettivo oppure da altri adempimenti obbligatori precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione»;

      «4. Le sanzioni di cui al comma 3 non trovano applicazione qualora, dall'effettuazione degli adempimenti di carattere contributivo oppure da altri adempimenti obbligatori precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione»;

          c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

          c) identica.

      «5. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 3 provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è la direzione provinciale del lavoro territorialmente competente».

 
      2. Al comma 7-bis dell'articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, introdotto dall'articolo 1, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, la parola: «constatate» è sostituita dalla seguente: «commesse».       2. Identico.
 

      3. Le disposizioni dell'articolo 2116 del codice civile sono applicabili ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, quando titolare dell'obbligazione contributiva sia il committente, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

 
Art. 32-bis.
(Modifiche alla disciplina sull'orario di lavoro).
        1. All'articolo 41 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
 

          a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

 

      «8. Il comma 3 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è sostituito dal seguente: "3. In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 4, comma 2, e dall'articolo 9, comma 1, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 750 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di riferimento di cui all'articolo 4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa è da 400 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di riferimento di cui all'articolo 4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa è da 1.000 a 5.000 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta. In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 10, comma 1, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da

  100 a 600 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno due anni, la sanzione amministrativa è da 400 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa è da 800 a 4.500 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta"»;
 

          b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

 

      «9. Il comma 4 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è sostituito dal seguente: "4. In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 7, comma 1, si applica la sanzione amministrativa da 50 a 150 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di ventiquattro ore la sanzione amministrativa è da 300 a 1.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa è da 900 a 1.500 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta"».

Artt. 33-36.
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Art. 37.
(Territorializzazione delle procedure concorsuali).

Art. 37.
(Territorializzazione delle procedure concorsuali).

      1. Il comma 1 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

      1. Identico.

      «1. Le pubbliche amministrazioni coprono i propri fabbisogni nel rispetto del principio del prevalente accesso dall'esterno, tramite concorso pubblico, e del previo esperimento delle procedure di mobilità, con le modalità da adottare nei propri regolamenti di organizzazione. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche

 
avviene con contratto individuale di lavoro:  

          a) tramite procedure selettive conformi ai princìpi di cui al comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta;

 

          b) mediante avviamento degli iscritti negli elenchi anagrafici ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità».

 

      2. Al comma 4 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «A tali fini le dotazioni organiche sono articolate per area o categoria, profilo professionale e posizione economica».

      2. Identico.

      3. Al comma 5 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è premesso il seguente periodo: «Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici individuano i posti per i quali avviare le procedure concorsuali dall'esterno e di progressione interna nella programmazione triennale dei fabbisogni con riferimento alle sedi di servizio e, ove ciò non sia possibile, con riferimento ad ambiti regionali».       3. Identico.
      4. Al comma 5-bis dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'articolo 1, comma 230, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: «I vincitori dei concorsi» sono inserite le seguenti: «e i vincitori delle procedure di progressione verticale» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle procedure di progressione verticale la permanenza nelle sedi carenti di organico, individuate dalle amministrazioni e comunicate alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, è considerata titolo di preferenza».       4. Identico.
 

      5. Il comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

 

      «5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le

  amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di quattro anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Per la formazione delle graduatorie di cui al primo periodo, a parità di punteggio, costituisce titolo preferenziale la residenza nelle regioni per i posti ivi banditi. I bandi stabiliscono che nella formazione delle graduatorie non si tenga conto del punteggio del titolo di studio».
 

Art. 37-bis.
(Disposizioni in materia di stabilizzazione).
 

      1. A decorrere dal 1o luglio 2009 sono abrogati i commi 417, 418, 419, 420, 519, 529, 558, 560 e 644 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e i commi 90, 92, 94, 95, 96 e 97 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fatte salve, fino al 31 dicembre 2009, le disposizioni speciali contenute nella normativa abrogata riferite al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e a quello di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni. Fermo restando quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, sono in ogni caso fatte salve le procedure di stabilizzazione in corso, per le quali si sia proceduto all'espletamento delle relative prove selettive alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando che le suddette procedure di stabilizzazione sono perfezionate entro il 30 giugno 2009.

        2. A decorrere dal 1o luglio 2009, alla data di scadenza dei relativi contratti, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non possono in alcun caso proseguire i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e quelli di lavoro subordinato a tempo determinato in contrasto con la disciplina di cui agli articoli 7, comma 6, e 36 del medesimo decreto
  legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni. Il divieto di cui al presente comma si applica, con la medesima decorrenza, anche ai contratti prorogati ai sensi dell'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 3, commi 92 e 95, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; tali contratti sono risolti alla data di scadenza oppure, ove manchi il termine finale del contratto, il 30 giugno 2009.
        3. Nel triennio 2009-2011 le amministrazioni di cui al comma 2, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e previa autorizzazione ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso per il personale non dirigenziale in servizio al 1o gennaio 2007 con contratto di lavoro a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006, o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore al 1o gennaio 2007, e per il personale non dirigenziale in servizio al 1o gennaio 2008 con contratto di lavoro a tempo determinato che consegua i tre anni di anzianità di servizio in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007.
        4. Nel triennio 2009-2011 le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e previa autorizzazione ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono altresì bandire concorsi pubblici per titoli ed esami finalizzati a valorizzare con apposito punteggio l'esperienza professionale maturata dal personale di cui al comma 3 del presente articolo nonché in ragione dell'attività lavorativa prestata presso le pubbliche amministrazioni per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, in virtù di contratti di collaborazione
  coordinata e continuativa stipulati anteriormente a tale data.
        5. Per il triennio 2009-2011 le amministrazioni, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni, possono assumere, limitatamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, il personale in possesso dei requisiti di anzianità previsti dal comma 3 del presente articolo maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa amministrazione. Sono a tal fine predisposte da ciascuna amministrazione apposite graduatorie, previa prova di idoneità ove non già svolta all'atto dell'assunzione. Le predette graduatorie possono avere efficacia non oltre il 31 dicembre 2011.
        6. Nella programmazione triennale del fabbisogno rideterminata ai sensi del presente articolo e delle norme in materia di organici recate dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le amministrazioni di cui al comma 1 prevedono le procedure di mobilità, i concorsi da bandire e le assunzioni da effettuare compatibilmente con i vincoli finanziari scaturenti dal regime delle assunzioni e con quelli relativi al contenimento della spesa del personale.
        7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri l'elenco del personale in servizio alla medesima data di entrata in vigore assunto con contratti a tempo determinato e avente i requisiti di cui al comma 3. Le amministrazioni indicano per ciascuna unità di personale la qualifica posseduta, la data di inizio del relativo rapporto, specificando la data delle eventuali proroghe e rinnovi, le modalità delle procedure concorsuali svolte, nonché l'esigenza di proseguire il rapporto di lavoro. Le stesse amministrazioni comunicano altresì il numero delle graduatorie ancora vigenti con le relative qualifiche, indicando la data di approvazione
  delle stesse e il numero dei vincitori eventualmente ancora da assumere. I vincitori di concorsi appartenenti alle suddette graduatorie hanno priorità per l'assunzione rispetto al personale assunto a tempo determinato.
        8. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentiti i Ministri interessati, sono stabiliti i criteri e le modalità in base ai quali le amministrazioni possono proseguire, anche in deroga al comma 2 e comunque non oltre l'espletamento delle procedure concorsuali di cui al comma 3, i rapporti di lavoro a tempo determinato del personale di cui al comma 7, nel rispetto dei vincoli finanziari e di bilancio previsti dalla legislazione vigente.
        9. Le disposizioni dei commi 7 e 8 non si applicano per il personale di cui al comma 5.

Art. 38.
(Mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni).

Art. 38.
(Mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni).

      1. In caso di conferimento di funzioni statali alle regioni e alle autonomie locali ovvero di trasferimento o di conferimento di attività svolte da pubbliche amministrazioni ad altri soggetti pubblici ovvero di esternalizzazione di attività e di servizi, si applicano al personale ivi adibito, in caso di esubero, le disposizioni dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

      1. Identico.

      2. Il personale che oppone un reiterato rifiuto, pari a due volte in cinque anni, per giustificate e obiettive esigenze di organizzazione dell'amministrazione, si considera in posizione di esubero, con conseguente applicazione di quanto previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.       2. Il personale che oppone un reiterato rifiuto al trasferimento, pari a due volte in cinque anni, per giustificate e obiettive esigenze di organizzazione dell'amministrazione, si considera in posizione di esubero, con conseguente applicazione di quanto previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
      3. All'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive       3. Identico.
modificazioni, dopo il comma 2-quinquies è aggiunto il seguente:  

      «2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermi restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto».

 
 

Art. 38-bis.
(Modifica all'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, in materia di conferimento di incarichi dirigenziali a dirigenti di seconda fascia).
        1. Dopo il primo periodo del comma 3 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è inserito il seguente: «Nel caso di conferimento di incarichi di livello dirigenziale generale a dirigenti di seconda fascia assegnati in posizione di prestito, non si applica la disposizione di cui al terzo periodo dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni».
        2. La disposizione introdotta dal comma 1 si applica agli incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
 

Art. 38-ter.
(Mobilità del personale comandato e fuori ruolo).
        1. Al fine di un più efficace e razionale utilizzo delle risorse umane, i dipendenti non dirigenti delle amministrazioni dello Stato, in servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso amministrazioni dello Stato diverse da quella di appartenenza, ad esclusione degli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia, sono trasferiti nei ruoli dell'amministrazione ove prestano servizio alla data del 30
  settembre 2008, su domanda da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti esistenti, secondo l'ordine dell'anzianità maturata presso l'amministrazione ove il dipendente presta servizio in posizione di comando o fuori ruolo e, a parità di questa, in base all'anzianità totale maturata nella pubblica amministrazione, con inquadramento nell'area funzionale e nella posizione economica corrispondente a quella posseduta presso l'amministrazione di provenienza.
        2. I dipendenti non immediatamente trasferiti ai sensi del comma 1, per carenza di posti vacanti in organico nelle amministrazioni in cui prestano servizio, permangono nella posizione di comando o fuori ruolo sino al successivo inquadramento a copertura di posti resisi disponibili in organico, con precedenza rispetto alle procedure concorsuali.
        3. A seguito delle procedure di trasferimento di cui ai commi 1 e 2, le dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza sono ridotte in misura pari alle unità di personale trasferito e sono contemporaneamente trasferite alle amministrazioni di destinazione le corrispondenti risorse finanziarie relative al trattamento stipendiale. Le immissioni in ruolo comportano, per la Presidenza del Consiglio dei ministri, una corrispondente riduzione della dotazione organica complessiva di cui agli articoli 2 e 3 e alle relative tabelle C e D del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2003, e successive modificazioni.
        4. Le disposizioni del presente articolo non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
 

Art. 38-quater.
(Modifica all'articolo 73 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di tempo parziale).
 

      1. Dopo il comma 2 dell'articolo 73 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

  convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto il seguente:
 

      «2-bis. In sede di prima applicazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei princìpi di correttezza e buona fede, possono sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto».

 

Art. 38-quinquies.
(Applicazione dei contratti collettivi del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri al personale ad essa trasferito).
 

      1. Al personale dirigenziale e non dirigenziale, trasferito e inquadrato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri in attuazione del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, e del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, si applicano, a decorrere dal 1o gennaio 2009, i contratti collettivi di lavoro del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri.

        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 3.020.000 euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 39.
(Aspettativa).

Art. 39.
(Aspettativa).

      1. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e

      Identico.

senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. L'aspettativa è concessa dall'amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall'interessato.  
      2. Nel periodo di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.  
      3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.  
 

Art. 39-bis.
(Specificità delle Forze armate e delle Forze di polizia).
 

      1. Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonché della condizione di stato giuridico del personale ad esse appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti.

 

Art. 39-ter.
(Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di collaborazioni autonome nella pubblica amministrazione).
        1. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da
  ultimo modificato dall'articolo 46, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) le parole: «di contratti d'opera» sono sostituite dalle seguenti: «di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa»;
            b) le parole: «o dei mestieri artigianali» sono sostituite dalle seguenti: «, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni».
 

Art. 39-quater.
(Correttivi alle disposizioni introdotte dall'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).
 

      1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che si avvalgono della previsione di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, possono corrispondere a favore del personale dirigenziale un'indennità sostitutiva di preavviso ovvero conferire un incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, rendendo in entrambi i casi indisponibile un posto di funzione per la spesa equivalente.

        2. Al comma 8 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo quanto previsto dal comma 11».
 

Art. 39-quinquies.
(Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi).
        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi, comunque denominati, fruibili dai lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
            a) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti in materia, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
            b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
            c) riordino delle tipologie di permessi, tenuto conto del loro contenuto e della loro diretta correlazione a posizioni giuridiche costituzionalmente tutelate;
            d) razionalizzazione e semplificazione dei criteri e delle modalità per la fruizione dei congedi, delle aspettative e dei permessi di cui al presente articolo;
            e) razionalizzazione e semplificazione dei documenti da presentare, con particolare riferimento alle persone gravemente handicappate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o affette da patologie di tipo neuro-degenerativo o oncologico.
        2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto
  con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. I pareri sono espressi, rispettivamente, entro quaranta e trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi. Decorsi tali termini i decreti sono emanati anche in assenza dei pareri.
        3. L'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega di cui al presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 

Art. 39-sexies.
(Certificati di malattia).
        1. Al fine di assicurare un quadro completo delle assenze per malattia nel settore pubblico e privato, nonché un efficace sistema di controllo delle stesse, a decorrere dal 1o gennaio 2009, in tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 5-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto dal comma 810 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, all'amministrazione o al datore di lavoro privato interessati.
        2. Al comma 2 dell'articolo 71 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «mediante
  presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale».
 

Art. 39-septies.
(Modifiche all'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di assenza per malattia).
        1. All'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
        «1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati alla specifica di status e di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale»;
            b) il comma 5 è abrogato.
 

      2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 1, lettera a), pari a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Artt. 40-64.
.................................................
.................................................
.................................................
 

Art. 65.
(Clausole generali e certificazione).

Art. 65.
(Clausole generali e certificazione).

      1. In tutti i casi nei quali le disposizioni di legge nelle materie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contengano clausole generali, ivi comprese le norme in tema di instaurazione di un rapporto di lavoro, esercizio dei poteri datoriali, trasferimento di azienda e recesso, il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento del presupposto di legittimità e non può essere esteso al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro o al committente.

      1. Identico.

      2. Nella qualificazione del contratto di lavoro e nell'interpretazione delle relative clausole il giudice non può discostarsi dalle valutazioni delle parti espresse in sede di certificazione dei contratti di lavoro di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, salvo il caso di erronea qualificazione del contratto, di vizi del consenso o di difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione.       2. Identico.
      3. Nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, il giudice fa riferimento alle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi ovvero nei contratti individuali di lavoro ove stipulati con l'assistenza e la consulenza delle commissioni di certificazione di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Nel definire le conseguenze da riconnettere al licenziamento, il giudice tiene ugualmente conto di elementi e di parametri fissati dai predetti contratti e comunque considera le dimensioni e le condizioni dell'attività esercitata dal datore di lavoro, la situazione del mercato del lavoro locale, l'anzianità e le condizioni del lavoratore, nonché il       3. Nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, il giudice tiene conto, oltre che delle fondamentali regole del vivere civile e dell'oggettivo interesse dell'organizzazione, delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi ovvero nei contratti individuali di lavoro ove stipulati con l'assistenza e la consulenza delle commissioni di certificazione di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Nel definire le conseguenze da riconnettere al licenziamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, il giudice tiene ugualmente conto di elementi e di parametri fissati dai predetti contratti e comunque considera le
comportamento delle parti anche prima del licenziamento. dimensioni e le condizioni dell'attività esercitata dal datore di lavoro, la situazione del mercato del lavoro locale, l'anzianità e le condizioni del lavoratore, nonché il comportamento delle parti anche prima del licenziamento.
      4. L'articolo 75 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:       4. Identico.

      «Art. 75. - (Finalità). - 1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di lavoro le parti possono ottenere la certificazione dei contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro secondo la procedura volontaria stabilita nel presente titolo».

 
        5. All'articolo 76, comma 1, lettera c-ter), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e comunque unicamente nell'ambito di intese definite tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e l'Ordine nazionale dei consulenti del lavoro, con l'attribuzione a quest'ultimo delle funzioni di coordinamento e vigilanza per gli aspetti organizzativa».
      5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.       6. Identico.

Art. 66.
(Conciliazione e arbitrato).

Art. 66.
(Conciliazione e arbitrato).

      1. L'articolo 410 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      1. Identico:

      «Art. 410. - (Tentativo di conciliazione). - Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409 del presente codice e dall'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione

      «Art. 410. - (Tentativo di conciliazione). - Ferma restando l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione di cui all'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409 del presente codice e dall'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,

presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all'articolo 413. n. 165, può promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all'articolo 413 del presente codice.

      La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.

      Identico.

      Le commissioni di conciliazione sono istituite presso la direzione provinciale del lavoro. La commissione è composta dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo delegato, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.       Le commissioni di conciliazione sono istituite presso la direzione provinciale del lavoro. La commissione è composta dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo delegato o da un magistrato collocato a riposo, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
      Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore della direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato, che rispecchino la composizione prevista dal terzo comma. In ogni caso per la validità della riunione è necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e almeno un rappresentante dei lavoratori.       Identico.
      La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dall'istante, è consegnata o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta del tentativo di conciliazione deve essere consegnata o spedita a cura della stessa parte istante alla controparte.       La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dall'istante, è consegnata o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta del tentativo di conciliazione deve essere consegnata o spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno a cura della stessa parte istante alla controparte.
      La richiesta deve precisare:       Identico.

          1) nome, cognome e residenza dell'istante e del convenuto; se l'istante o il convenuto sono una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un

 
comitato, l'istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonché la sede;  

          2) il luogo ove è sorto il rapporto ovvero dove si trova l'azienda o sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto;

 

          3) il luogo dove devono essere fatte alla parte istante le comunicazioni inerenti alla procedura;

 

          4) l'esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa.

 

      Entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, la controparte deposita presso la commissione di conciliazione una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, le eventuali domande in via riconvenzionale e l'indicazione dei mezzi di prova. Entro i dieci giorni successivi al deposito, la commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, che deve essere tenuto entro i successivi trenta giorni. Dinanzi alla commissione il lavoratore può farsi rappresentare o assistere anche da un'organizzazione cui aderisce o conferisce mandato.

      Entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, la controparte deposita presso la commissione di conciliazione una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, le eventuali domande in via riconvenzionale. Entro i dieci giorni successivi al deposito, la commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, che deve essere tenuto entro i successivi trenta giorni. Dinanzi alla commissione il lavoratore può farsi rappresentare o assistere anche da un'organizzazione cui aderisce o conferisce mandato.

      La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione, anche in sede giudiziale ai sensi dell'articolo 420, commi primo, secondo e terzo, non può dar luogo a responsabilità amministrativa».       La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione, anche in sede giudiziale ai sensi dell'articolo 420, commi primo, secondo e terzo, non può dar luogo a responsabilità, salvi i casi di dolo e colpa grave».

      2. L'articolo 411 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      2. Identico:

      «Art. 411. - (Processo verbale di conciliazione). - Se la conciliazione esperita ai sensi dell'articolo 410 riesce, anche limitatamente ad una parte della domanda, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della commissione di conciliazione. Il verbale costituisce titolo esecutivo a seguito di provvedimento del giudice su istanza della parte interessata.

      «Art. 411. - (Processo verbale di conciliazione). - Identico.

      Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, la commissione di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti.       Identico.
      Ove il tentativo di conciliazione sia stato richiesto dalle parti, al ricorso depositato ai sensi dell'articolo 415 devono essere allegati i verbali e le memorie concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito».       Ove il tentativo di conciliazione sia stato richiesto dalle parti, al ricorso depositato ai sensi dell'articolo 415 devono essere allegati i verbali e le memorie concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Se il tentativo di conciliazione si è svolto in sede sindacale, ad esso non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 410. Il processo verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso la direzione provinciale del lavoro a cura di una delle parti o per il tramite di una associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertatane l'autenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stato redatto. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto».

      3. L'articolo 412 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      3. Identico:

      «Art. 412. - (Risoluzione arbitrale della controversia). - In qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al suo termine in caso di mancata riuscita, le parti possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando alla commissione di conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia.

      «Art. 412. - (Risoluzione arbitrale della controversia). - In qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al suo termine in caso di mancata riuscita, le parti possono indicare la soluzione anche parziale sulla quale concordano, riconoscendo, quando è possibile, il credito che spetta al lavoratore, e possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando alla commissione di conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia.

      Nel conferire mandato per la risoluzione arbitrale della controversia, le parti devono indicare:       Identico:

          1) il termine per l'emanazione del lodo, spirato il quale l'incarico deve intendersi revocato;

          1) il termine per l'emanazione del lodo, che non può comunque superare i sessanta giorni dal conferimento del mandato, spirato il quale l'incarico deve intendersi revocato;

          2) le norme che la commissione deve applicare al merito della controversia, ivi compresa la decisione secondo equità, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento.           2) identico.
      Il lodo emanato a conclusione dell'arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui all'articolo 1372 e all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile e ha efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 474 del presente codice a seguito del provvedimento del giudice su istanza della parte interessata ai sensi dell'articolo 825.       Identico.
      Il lodo è impugnabile ai sensi dell'articolo 808-ter».       Il lodo è impugnabile ai sensi dell'articolo 808-ter, anche in deroga all'articolo 829, commi quarto e quinto, se ciò è stato previsto nel mandato per la risoluzione arbitrale della controversia».

      4. L'articolo 412-ter del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

4. Identico:

      «Art. 412-ter. - (Altre modalità di conciliazione previste dalla contrattazione collettiva). - La conciliazione, nelle materie di cui all'articolo 409 del presente codice e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può essere svolta altresì presso le sedi previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.

      «Art. 412-ter. - (Altre modalità di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva). - La conciliazione e l'arbitrato, nelle materie di cui all'articolo 409 del presente codice e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative».

      Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 410, 411 e 412».       Soppresso.

      5. L'articolo 412-quater del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      5. Identico:

      «Art. 412-quater. - (Altre modalità di conciliazione e arbitrato). - Ferma restando la facoltà di ciascuna delle parti di adire l'autorità giudiziaria e di avvalersi delle procedure di conciliazione e di arbitrato previste dalla legge, le controversie di cui all'articolo 409 del presente codice e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere altresì proposte innanzi al collegio di conciliazione e arbitrato irrituale costituito secondo quanto previsto dai commi seguenti. È nulla ogni clausola del

      «Art. 412-quater. - (Altre modalità di conciliazione e arbitrato). - Identico.

contratto individuale di lavoro o comunque pattuita che obblighi una parte o entrambe a proporre le controversie indicate nel periodo precedente al collegio di conciliazione e arbitrato.  
      Il collegio di conciliazione e arbitrato è composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro, in funzione di presidente, scelto di comune accordo dagli arbitri di parte tra i professori universitari di materie giuridiche e gli avvocati ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione.       Identico.
      La parte che intenda ricorrere al collegio di conciliazione e arbitrato deve notificare all'altra parte un ricorso sottoscritto, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, da un avvocato al quale abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. Il ricorso deve contenere la nomina dell'arbitro di parte e indicare l'oggetto della domanda, le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda la domanda stessa, i mezzi di prova e il valore della controversia entro il quale si intende limitare la domanda.       La parte che intenda ricorrere al collegio di conciliazione e arbitrato deve notificare all'altra parte un ricorso sottoscritto, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, da un avvocato al quale abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. Il ricorso deve contenere la nomina dell'arbitro di parte e indicare l'oggetto della domanda, le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda la domanda stessa, i mezzi di prova e il valore della controversia entro il quale si intende limitare la domanda. Il ricorso può contenere la proposta delle norme che il collegio arbitrale deve applicare al merito della controversia, ivi compresa la decisione secondo equità, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento.
      Se la parte convenuta intende accettare la procedura di conciliazione e arbitrato nomina il proprio arbitro di parte, il quale entro trenta giorni dalla notifica del ricorso procede, ove possibile, concordemente con l'altro arbitro, alla scelta del presidente e della sede del collegio. Ove ciò non avvenga ciascuna delle parti è libera di adire l'autorità giudiziaria.       Identico.
      In caso di scelta concorde del terzo arbitro e della sede del collegio, la parte convenuta, entro trenta giorni da tale scelta, deve depositare presso la sede del collegio una memoria difensiva sottoscritta, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, da un avvocato cui abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. La memoria deve contenere le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, le eventuali domande in via riconvenzionale e l'indicazione dei mezzi di prova.       Identico.
      Entro dieci giorni dal deposito della memoria difensiva il ricorrente può depositare presso la sede del collegio una memoria di replica senza modificare il contenuto del ricorso. Nei successivi dieci giorni il convenuto può depositare presso la sede del collegio una controreplica senza modificare il contenuto della memoria difensiva.       Identico.
      Il collegio fissa il giorno dell'udienza, da tenere entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la controreplica del convenuto, dandone comunicazione alle parti nel domicilio eletto almeno dieci giorni prima.       Identico.
      All'udienza il collegio esperisce il tentativo di conciliazione. Se la conciliazione riesce si applicano le disposizioni dell'articolo 411, commi primo e terzo, del presente codice, e dell'articolo 66, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.       Identico.
      Se la conciliazione non riesce il collegio provvede, ove occorra, a interrogare le parti e ad ammettere ed espletare le prove, altrimenti invita all'immediata discussione orale. Nel caso di ammissione delle prove il collegio può rinviare ad altra udienza, a non più di dieci giorni di distanza, per l'assunzione delle stesse e la discussione orale.       Identico.
      La controversia è decisa, entro venti giorni dall'udienza di discussione, mediante un lodo. Il lodo è impugnabile ai sensi dell'articolo 808-ter.       Identico.
      Il compenso del presidente del collegio è fissato in misura pari al 2 per cento del valore della controversia dichiarato in ricorso ed è versato dalle parti per metà ciascuna presso la sede del collegio mediante assegni circolari intestati al presidente almeno cinque giorni prima dell'udienza. Ciascuna parte provvede a compensare l'arbitro da essa nominato. Le spese legali e quelle per il compenso del presidente e dell'arbitro di parte, queste ultime nella misura dell'1 per cento del suddetto valore della controversia, sono liquidate nel lodo ai sensi degli articoli 91, primo comma, e 92.       Identico.
      I contratti collettivi nazionali di categoria possono istituire un fondo per il rimborso al lavoratore delle spese per il compenso del presidente del collegio e del proprio arbitro di parte».       I contratti collettivi nazionali di categoria possono istituire un fondo per il rimborso al lavoratore delle spese per il compenso del presidente del collegio e del proprio arbitro di parte, anche in deroga
  all'articolo 829, commi quarto e quinto, se ciò è stato previsto nel mandato per la risoluzione arbitrale della controversia».

      6. In deroga a quanto previsto dall'articolo 412-quater del codice di procedura civile, i contratti collettivi nazionali di lavoro possono prevedere clausole compromissorie che comportino la devoluzione della controversia al collegio arbitrale anche sulla base di forme di adesione tacita dei soggetti interessati alla procedura arbitrale.

      Soppresso.

      7. Le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile possono essere decise da arbitri, oltre che nei casi previsti dall'articolo 806 del medesimo codice e dall'articolo 5 della legge 11 agosto 1973, n. 533, e successive modificazioni, anche qualora il contratto e la clausola compromissoria ivi contenuta, ovvero il compromesso, siano stati certificati in base alle norme di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Le commissioni di certificazione accertano che la clausola compromissoria, ovvero il compromesso, contenga, anche mediante rinvio a regolamenti preesistenti dei collegi arbitrali, i criteri per la liquidazione dei compensi spettanti agli arbitri e il termine entro il quale il lodo deve essere emanato.       6. Identico.
      8. Gli organi di certificazione di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, possono istituire camere arbitrali per la definizione, ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile, delle controversie nelle materie di cui all'articolo 409 del medesimo codice e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le commissioni di cui al citato articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni, possono concludere convenzioni con le quali prevedano la costituzione di camere arbitrali unitarie. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 412, commi terzo e quarto, del codice di procedura civile.       7. Identico.
      9. Presso le sedi di certificazione può altresì essere esperito il tentativo di       8. Identico.
conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile.  
      10. All'articolo 82 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole: «di cui all'articolo 76, comma 1, lettera a), del presente decreto legislativo» sono soppresse.       9. All'articolo 82 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 76, comma 1, lettera a), del presente decreto legislativo» sono soppresse;

 

          b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

 

      «1-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure previste dal capo I del presente titolo».

      11. Il comma 2 dell'articolo 83 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è abrogato.

      10. Identico.

      12. All'articolo 2113, quarto comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dell'articolo 82 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni».       11. Identico.
      13. Il secondo comma dell'articolo 410-bis e l'articolo 412-bis del codice di procedura civile sono abrogati.       12. L'articolo 412-bis del codice di procedura civile è abrogato e il secondo comma dell'articolo 410-bis del medesimo codice è sostituito dal seguente:
 

      «Trascorso inutilmente tale termine, il tentativo di conciliazione si considera espletato».

        13. All'articolo 79 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
 

      «Gli effetti dell'accertamento dell'organo preposto alla certificazione del contratto, nel caso di contratti in corso di esecuzione, si producono dal momento di inizio del contratto, ove la commissione abbia appurato che l'attuazione del medesimo è stata, anche nel periodo precedente alla propria attività istruttoria, coerente con quanto appurato in tale sede. In caso di contratti non ancora sottoscritti dalle parti, gli effetti si producono soltanto ove e nel momento in cui queste ultime provvedano a sottoscriverli, con le eventuali integrazioni e modifiche suggerite dalla commissione adita».

      14. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.       14. Identico.

Art. 67.
(Decadenze).

Art. 67.
(Decadenze).

      1. Il primo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, è sostituito dal seguente:

      1. Identico.

      «Il licenziamento da parte del datore di lavoro deve essere impugnato a pena di decadenza entro centoventi giorni dalla ricezione della sua comunicazione, ovvero dalla comunicazione dei motivi, ove non contestuale, con ricorso depositato nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro».

 

      2. Il termine di decadenza, previsto dall'articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applica anche ai casi di nullità del licenziamento, nonché ai casi di licenziamento inefficace di cui all'articolo 2 della citata legge n. 604 del 1966.

      2. Identico.

      3. Il termine di decadenza previsto dall'articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applica inoltre:       3. Identico:

          a) ai licenziamenti anche qualora presuppongano la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto;

          a) identica;

          b) al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile;

          b) identica;

          c) al trasferimento ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile.

          c) al trasferimento ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, con termine

  decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento;
 

      d) all'impugnazione del termine illegittimo ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, con termine decorrente dalla scadenza del medesimo.

 

Art. 67-bis.
(Spese di giustizia nel processo del lavoro).
        1. La voce n. 1639 dell'Allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativa alla legge 2 aprile 1958, n. 319, è soppressa.
        2. All'articolo 13, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono premesse le seguenti parole: «Per i processi di cui al titolo IV del libro II del codice di procedura civile e».
        3. La disposizione introdotta dal comma 2 acquista efficacia decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 
Art. 67-ter.
(Proroga degli strumenti per il sostegno del reddito dei lavoratori. Ammortizzatori sociali).
 

      1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 450 milioni di euro, per l'anno 2009, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, di seguito denominato «Fondo per l'occupazione», il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2009, in deroga alla vigente

  normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, definiti in specifiche intese stipulate in sede istituzionale territoriale entro il 20 maggio 2009, e recepite in accordi in sede governativa entro il 15 giugno 2009.
        2. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al comma 1 e con l'esclusione della cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti delle imprese rientranti nella disciplina degli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, possono essere prorogati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2008. La misura dei trattamenti di cui al presente comma è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno al reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione.
        3. L'erogazione dei trattamenti di cui ai commi 1 e 2 è subordinata alla sottoscrizione da parte dei lavoratori interessati di apposito patto di servizio presso i competenti centri per l'impiego. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sono definite le modalità attuative del patto di servizio. Il lavoratore
  destinatario dei trattamenti di sostegno al reddito di cui ai commi 1 e 2, in caso di rifiuto della sottoscrizione del patto di servizio, perde il diritto a qualsiasi erogazione a carattere retributivo e previdenziale a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.
        4. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti, delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti, nel limite di spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2009, a carico del Fondo per l'occupazione.
        5. Nell'ambito del limite complessivo di spesa di cui al comma 1, sono destinati 12 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione alla concessione, per l'anno 2009, di una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, nonché alla relativa contribuzione figurativa ed agli assegni al nucleo familiare, ai lavoratori portuali che prestano lavoro temporaneo nei porti ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni. L'erogazione dei trattamenti di cui al presente comma da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro predisposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in base agli accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti autorità portuali o, laddove non istituite, dalle autorità marittime.
        6. Per l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano fino a quindici dipendenti, all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: «31
  dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009» e le parole: «e di 45 milioni di euro per il 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».
        7. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009». Ai fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 5 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione.
        8. Per il rifinanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, sono destinati 30 milioni di euro, per l'anno 2009, a carico del Fondo per l'occupazione.
        9. Per l'anno 2009, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali assegna a Italia Lavoro Spa 14 milioni di euro quale contributo agli oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura. A tale onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione.
        10. Per le finalità di cui all'articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 35 milioni di euro, per l'anno 2009, a valere sul Fondo per l'occupazione.
        11. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: «e di 80 milioni di euro per l'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».
        12. Per l'anno 2009, al fine di garantire l'interconnessione dei sistemi informatici necessari allo svolgimento dell'attività ispettiva, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione.
 

Art. 67-quater.
(Proroga di termini per l'esercizio di deleghe in materia di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, incentivi all'occupazione e apprendistato e di occupazione femminile).
        1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 28, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»;
            b) al comma 30, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»;
            c) al comma 81, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».

Artt. 68-75.
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