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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1189 |
Le isole minori.
Pochissime grandi isole (arcipelago giapponese, Gran Bretagna) hanno un autonomo valore di forte impronta nazionale. Altre isole, come la Sicilia e la Sardegna, ad esempio, pur grandi come estensione e valori culturali, hanno mantenuto una prevalente posizione di dipendenza dai poteri politici continentali. Per la grande moltitudine delle isole minori il ruolo di dipendenza appare accentuato e spesso esasperato fino alla totale emarginazione.
Per le isole minori italiane i gravi problemi del presente sono senza dubbio una conseguenza storicamente logica del passato, ma non logicamente inevitabile.
Le isole erano le stazioni di posta del mare, punti indispensabili per la sosta e il riposo, per gli scambi di merci, idee, cultura, per il rifornimento. Ponza non riceveva acqua dal continente, ma ne forniva alle navi romane in transito; aveva vegetazione, piovosità e acquedotti ora presenti soltanto nella memoria storica. Le isole erano anche le sentinelle del mare contro i corsari e le flotte nemiche. Erano luoghi adatti alla colonizzazione e alla produzione di beni. Restando all'esempio di Ponza, i Borboni ne incoraggiarono la colonizzazione con mirabili opere, per farne non solo una comunità autonoma attraverso l'agricoltura specializzata e la pesca, ma anche un centro produttivo per il continente.
Allo stato attuale, per certi aspetti relativi alle possibilità del nostro tempo, la vitalità produttiva e culturale delle isole minori italiane ha subìto un rallentamento o un minore progresso.
Non va dimenticato che esse appartengono per la maggior parte all'area meridionale dell'Italia, e del meridione ripresentano, aggravati, tutti i problemi e i ritardi. L'agricoltura vi esiste in forme minime e spesso primordiali. L'industria non vi è quasi mai arrivata. La pesca
langue ovunque. Resta il turismo che per le isole, specie nell'ultimo quindicennio, sembra l'ultima e unica speranza. Ma il turismo non basta a colmare il vuoto economico lasciato dalle altre attività e, insieme a una ricchezza male distribuita, porta gravi danni ove le sue iniziative non vengano controllate.
Proprio il turismo ha portato in primo piano l'emergenza poiché, provocando una fluttuazione demografica stagionale in proporzione spesso da 1 a 10, ha aggravato enormemente ogni problema di approvvigionamento idrico ed energetico.
Acqua ed energia sono dunque, per le isole minori, proporzionalmente alla loro disponibilità, i coefficienti moltiplicatori di qualsiasi tipo di sviluppo.
Si escludono da questo sommario discorso sulle isole minori:
a) tutti quei tratti di terra emersa che non superano le caratteristiche e le dimensioni dello scoglio inabitabile;
b) tutte le isole disabitate che conviene restino tali;
c) tutte le isole prossime al continente e comunque già collegate alle reti idriche ed elettriche nazionali.
Le isole minori oggetto della proposta di legge (si veda l'allegato A annesso alla medesima) sono quelle di notevole importanza dimensionale e demografica (ad esempio Ponza, Lipari, Favignana, Lampedusa, Pantelleria, per non parlare di Capri, di Ischia, del Giglio, dell'Elba, eccetera, che hanno una configurazione diversa) sul Tirreno, e le Tremiti sull'Adriatico, piccole e quasi disabitate.
Esse hanno tutte in comune la completa dipendenza dal continente per quanto riguarda, tra l'altro, l'approvvigionamento idrico ed energetico. Ritorniamo così al concetto di dipendenza già precedentemente introdotto come considerazione generale. Lo ritroviamo in quel caso estremo che investe le necessità primarie: acqua ed energia. Siamo cioè in presenza del grado massimo e conseguentemente della più bassa qualità di dipendenza, tanto che tutte le altre dipendenze (politica, amministrativa, economica, culturale) ne risultano condizionate in senso irrimediabilmente negativo.
La mancanza di acqua e di energia, quando è provocata da calamità naturali o indotte (terremoti, inondazioni, eventi bellici), costituisce un'emergenza temporanea.
Le isole di cui parliamo sono casi di emergenza permanente.
Allo Stato, inefficiente o solerte che sia, si pongono comunemente due alternative.
Una (quella praticata al presente) si riassume in un complesso di provvedimenti fondamentalmente assistenziali, che tendono ad aggravare gli squilibri già descritti. L'acqua viene portata periodicamente per mezzo di navi cisterna, con spese enormi, dissipazioni di energie, disagevolità economiche, e con costi crescenti per i cittadini. Il problema energetico provoca il sorgere discontinuo, mal programmato, sotto o sopradimensionato secondo alterne fortune, di costose centrali termoelettriche. Oppure, magari quando interessi di svariate qualità e validità vengono a coagularsi intorno a qualche luogo fortunato, nascono progetti di allaccio al continente con condotte e cavi sottomarini e costi da capogiro.
L'altra alternativa è un cambiamento totale di indirizzi e direttive. Ciò richiede fantasia e l'abbandono di molte consuetudini mentali e operative.
Si tratta di mettere in campo tecnologie appropriate che assicurino il recupero di tecniche edilizie fortemente legate alle risorse locali, la produzione di energia da fonti rinnovabili (eolico, solare, geotermico eccetera), lo smaltimento e il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani in forme innovative.
Le attrezzature prevedibili come necessarie possono comprendere dissalatori, generatori di energia elettrica, depuratori, potabilizzatori, inceneritori di rifiuti.
Le attrezzature dovranno inserirsi armonicamente nel territorio dell'isola. L'eventuale posa su natanti può introdurre un elemento nuovo nel paesaggio marino e quindi sarà fondamentale la cura che
dovrà porsi, nel disegno progettuale, al risultato estetico finale.
Particolare attenzione e cura devono essere poste alla questione degli approdi, che devono essere resi sicuri e adeguatamente attrezzati. Le isole potranno, inoltre, rappresentare un sistema attrezzato di ricerca permanente sulla fauna e sulla flora marine, sui pericoli dell'inquinamento e sulle possibilità di sfruttamento a fini alimentari, estrattivi o semplicemente scientifici. In questo pensare alle isole come future sedi di università del mare o presìdi ecologici o grandi fazenda marine ci si avvia verso la mitologia futuribile nominata in premessa, di imprevedibili ed entusiasmanti risultati.
Come dal punto di vista economico e sociale la vita isolana richiede di utilizzare determinate tecnologie o particolari accorgimenti, così è necessario dare un pieno riconoscimento alla «particolarità» e alla «vulnerabilità» delle isole nel sistema giuridico del nostro Paese, dotando la nostra legislazione degli strumenti di base necessari.
Gli obiettivi da perseguire sono ormai chiari e unanimemente riconosciuti.
La presente proposta di legge è frutto della collaborazione con il Comitato di parlamentari per l'innovazione tecnologica e lo sviluppo sostenibile (COPIT) e vuole dare una prima prospettiva alla doverosa iniziativa dello Stato. L'intento è quello di indurre il Governo centrale, in pieno accordo con le regioni interessate e con la partecipazione consapevole delle popolazioni locali, a riconsiderare le modalità dell'intervento pubblico finora attuate, a qualificare la spesa statale finalizzandola all'innovazione tecnologica, a mutare l'approccio ai problemi delle isole instaurando un dialogo con queste realtà. È giocoforza perciò istituire un centro di promozione, di direzione e di coordinamento di questo complesso sforzo, che - in considerazione dell'emergente profilo di permanente straordinarietà della condizione delle isole - si è ritenuto opportuno individuare nella Presidenza del Consiglio dei ministri.
Ciò premesso, la proposta di legge mira a delineare gli strumenti primari, essenziali a produrre la svolta necessaria per affrontare in termini nuovi le problematiche delle isole minori.
Con la presente proposta di legge si intendono porre le premesse per l'avvio di una legislazione ad hoc.
L'articolo 1 definisce la finalità della legge all'interno del quadro istituzionale e dell'esercizio delle competenze, così come delineato nel titolo V della parte seconda della Costituzione, in modo da dare ai problemi delle isole minori soluzioni coordinate e non episodiche.
Con l'articolo 2 sono indicati gli obiettivi di valorizzazione e sviluppo con l'individuazione non solo dei settori oggetto di intervento, ma anche di alcuni strumenti per risolvere i relativi problemi.
Con gli articoli 3 e 4 è istituito il Comitato istituzionale delle isole minori italiane quale organo paritetico operativo e consultivo per il Governo e per il Parlamento nelle materie oggetto della legge. Al Comitato sono anche demandati i compiti di indirizzo, di elaborazione e di proposta circa i programmi di sviluppo sostenibile della regione mediterranea, con riguardo particolare alle isole minori dell'intero bacino mediterraneo.
L'articolo 5 rifinanzia il Fondo di sviluppo delle isole minori, in modo da dare continuità programmatoria e di attuazione agli interventi individuati all'interno di un Documento unico di programmazione.
L'articolo 6 individua - tra gli strumenti per la concertazione - quello dell'accordo quadro per lo sviluppo locale, effettuando la scelta di non cambiare un percorso già iniziato dal 1999 e che ha dimostrato la sua validità come momento di codecisione e di concertazione di politiche, di individuazione di interventi e di attuazione di progetti.
L'articolo 7 riguarda l'istituzione decentrata in ciascuna delle isole minori di un presidio di protezione civile.
L'articolo 8 delinea un rapporto diverso con gli istituti universitari e scientifici, a cui si chiede di dedicare particolare attenzione
ai temi e ai problemi delle piccole isole. La parte più significativa è rappresentata dal nuovo ruolo che si chiede di svolgere alle banche e agli istituti di credito. Si ritiene che debbano essere più collegati con il territorio e più coinvolti nelle scelte progettuali idonee allo sviluppo dell'area in cui interagiscono e che essi stessi assumano il ruolo non di meri valutatori di progetti, ma di attori di quello sviluppo che contribuiscono a creare. Un orientamento di questo genere sembra maturare anche nello stesso mondo bancario, come emerge da recenti riflessioni sul tema.
L'articolo 9 riguarda i rapporti con le isole minori del Mediterraneo, prevedendo di intensificare lo scambio culturale e il trasferimento delle esperienze delle comunità isolane mediante l'istituzione di un Comitato parlamentare italiano per l'organizzazione di periodiche conferenze degli enti locali delle isole minori del bacino del Mediterraneo.
1. Le isole minori costituiscono un territorio omogeneo per caratteristiche culturali, sociali ed economiche, denotato, a causa della insularità, da svantaggi strutturali che ne ostacolano lo sviluppo economico e sociale.
2. La salvaguardia e la valorizzazione delle specificità culturali, economiche, sociali e ambientali delle isole minori costituiscono obiettivo primario nazionale. Al raggiungimento di tale obiettivo, nel quadro dei princìpi definiti a livello europeo, concorrono, secondo le rispettive competenze, lo Stato, le regioni e gli enti locali.
3. Gli enti locali, incluse le comunità isolane e di arcipelago, sono riconosciuti come poli di sviluppo sostenibile delle isole minori tesi a valorizzare le migliori risorse presenti e a dare forza alle vocazioni economico-sociali specifiche che essi rappresentano.
1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, secondo le rispettive competenze e funzioni, garantiscono nelle isole minori, mediante apposite iniziative normative, programmatiche e progettuali, interventi per:
a) la preservazione delle condizioni di base per un insediamento umano sostenibile, con particolare riferimento alla tutela della salute, anche mediante l'attivazione di presìdi sanitari, al diritto allo studio e alla formazione professionale;
b) la pianificazione delle operazioni di soccorso in situazioni di emergenza, tramite il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
c) la promozione della ricerca e del l'innovazione tecnologica, nell'ambito della politica di sostegno delle aree sottoutilizzate e nel quadro della ricerca scientifica nazionale, sia presso gli enti pubblici sia presso le imprese e gli altri soggetti privati, con specifico riferimento alle condizioni e alle dimensioni atipiche di vita nonché alle particolari esigenze dei comuni e delle comunità isolane e con riguardo ai seguenti settori:
1) servizi di telecomunicazione su larga banda per la telemedicina, il telelavoro e la teleformazione;
2) servizi di trasporto e di navigazione, assistiti da reti satellitari e via cavo;
3) produzioni energetiche alternative;
4) smaltimento dei rifiuti;
5) rifornimento idrico, anche mediante potabilizzazione e desalinizzazione;
d) la tutela e la valorizzazione ambientale e dei beni culturali, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente sulle aree protette e in materia di beni e attività culturali;
e) la promozione e la qualificazione dell'offerta turistica, anche al fine dello sviluppo dell'agricoltura, della maricoltura, della pesca, dell'artigianato e di altre attività produttive, con la possibilità di prevedere:
1) la facoltà per i comuni di regolamentare l'accesso dei turisti giornalieri, con opportune modalità di selezione e di contenimento dei relativi flussi, nonché di istituire appositi ticket di ingresso;
2) agevolazioni relative ai trasporti marittimi e aerei da e per le isole minori, in particolare nelle stagioni diverse da quella estiva;
f) la promozione in Italia e in ambito internazionale del marchio di qualità dei prodotti delle isole minori.
1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato istituzionale delle isole minori, di seguito denominato «Comitato», presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Sottosegretario di Stato appositamente delegato.
2. Il Comitato è organo paritetico ed è composto:
a) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri competenti per le problematiche delle isole minori, in numero non superiore a sette;
b) da un rappresentante per ciascuna delle regioni nel cui territorio sono presenti isole minori;
c) da sette sindaci nominati dall'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANCIM), in rappresentanza delle aree regionali interessate.
3. Possono partecipare alle riunioni del Comitato altri rappresentanti di enti pubblici e di associazioni che il Comitato stesso decida di convocare per la trattazione di particolari temi.
4. Il Comitato, attraverso un apposito regolamento, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina la sua durata e il suo funzionamento che non deve, comunque, comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
1. Il Comitato ha il compito di valutare gli obiettivi di sviluppo elaborati in sede locale, di predisporre i criteri di riparto del Fondo di cui all'articolo 5, di valutare il programma di interventi di sviluppo previsto dall'articolo 5, comma 2, nonché
di approvare il Documento di programmazione elaborato ai sensi dell'articolo 6.
2. Il Comitato ha compiti consultivi nelle materie oggetto della presente legge e in particolare rende pareri, propone indirizzi, esprime valutazioni e comunque si pronuncia, ove richiesto dalle amministrazioni centrali dello Stato, dalle regioni e dal Parlamento, sulle questioni relative ai seguenti aspetti della programmazione dell'intervento pubblico in favore delle isole minori:
a) strategie rivolte a uno sviluppo sostenibile;
b) pianificazione della sicurezza ambientale e della protezione civile;
c) progetti di sviluppo e di innovazione tecnologica per le piccole e medie imprese;
d) programmi di dotazione infrastrutturale attinenti alle telecomunicazioni, alla mobilità sostenibile, alla portualità, alla sanità pubblica, alla valorizzazione delle risorse naturali e culturali nel contesto della qualificazione dell'offerta turistica.
3. Il Comitato provvede alla tenuta dell'elenco funzionale delle isole minori italiane, corredato dai dati relativi al profilo geografico, fisico e politico-amministrativo di ciascuna delle isole di cui all'allegato A annesso alla presente legge.
1. Il Fondo di sviluppo delle isole minori di cui al all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è destinato altresì al finanziamento degli interventi previsti dal programma di sviluppo di cui al comma 2.
2. Il programma degli interventi di cui al comma 1 è caratterizzato da omogeneità di contenuti e rispondenza alle specifiche esigenze locali, in un quadro coordinato con le esigenze comuni di tutte le isole minori, assicurato dall'inserimento del programma stesso nell'ambito del Documento
unico elaborato ai sensi dell'articolo 6, comma 2. Il programma è redatto e realizzato dai comuni territorialmente competenti, che ne assumono la responsabilità di gestione direttamente o attraverso un organismo specificamente costituito.
3. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è incrementata di 25 milioni di euro per l'anno 2008 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009.
4. All'onere di cui al comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Al fine della tutela e della valorizzazione della specificità storica e culturale nonché del potenziamento delle attività economiche e produttive, lo Stato, le regioni interessate e l'ANCIM sottoscrivono un accordo di programma quadro per lo sviluppo locale delle isole minori, sulla base del Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM) 2000/2006, di cui alle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 14 del 15 febbraio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2000, e successive modificazioni, e n. 136 del 21 dicembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2001.
2. Il programma quadro oggetto dell'accordo di cui al comma 1 è inserito nel DUPIM, elaborato dall'ANCIM, d'intesa
con le regioni territorialmente competenti, e sottoposto all'approvazione del Comitato.
3. Il DUPIM di cui al comma 2 ha una validità di cinque anni ed è aggiornato annualmente nella parte riguardante gli interventi da realizzare.
1. Nel rispetto della pianificazione generale disposta dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della presente legge, ferme restando le disposizioni generali in materia di protezione civile, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, al decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e successive modificazioni, e al decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, e successive modificazioni, e sulla base di una preventiva intesa promossa dalla regione con il comune interessato anche al fine del reperimento delle necessarie dotazioni, qualora nel territorio del predetto comune ricorrano condizioni di particolare rischio di catastrofi naturali o indotte è istituito un presidio di protezione civile, cui è preposto il sindaco del comune interessato, che svolge attività di informazione, prevenzione, previsione, allarme e primo soccorso in caso di emergenza.
2. I presìdi istituiti ai sensi del comma 1 svolgono le attività indicate nello stesso comma avvalendosi della collaborazione del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche al fine del necessario coordinamento con le organizzazioni di volontariato e con le associazioni private eventualmente costituite nel territorio del comune
che intendono prestare la loro attività al presidio.
3. Per la gestione del presidio, e con particolare riferimento alle attività di prevenzione e di previsione, il sindaco può istituire un apposito organismo consultivo, con la partecipazione di rappresentanti di tutti i soggetti, pubblici e privati, operanti nel presidio stesso.
1. Al fine della valorizzazione delle sinergie culturali e dello sviluppo di progetti di innovazione tecnologica relativi alle isole minori, è previsto il coinvolgimento delle università e degli istituti di ricerca pubblici e privati, con i quali sono stipulate apposite intese.
2. I rappresentanti degli enti di cui al comma 1 partecipano, quando richiesti, alle sedute del Comitato e collaborano alla sua attività predisponendo progetti specifici per le isole minori.
3. Le banche e gli istituti di credito collaborano all'individuazione degli obiettivi e alla valutazione del rapporto costi-benefìci degli interventi da inserire nel programma di cui all'articolo 5, comma 2, e, in attuazione del ruolo innovativo ad essi attribuito nel campo dello sviluppo economico, si fanno promotori della stipulazione di appositi accordi finalizzati alla costituzione di specifiche «banche del territorio» nelle isole minori.
1. È istituito un Comitato parlamentare composto da cinque deputati e da cinque senatori, scelti dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sulla base del collegio elettorale di appartenenza e della competenza nelle materie oggetto della presente legge, con il compito di promuovere l'organizzazione periodica,
in collaborazione con il Comitato istituzionale di cui all'articolo 3, di una Conferenza degli enti locali delle isole minori del Mediterraneo.
2. La Conferenza di cui al comma 1 ha l'obiettivo di intensificare gli scambi culturali e il trasferimento di esperienze fra le comunità isolane del Mediterraneo, anche ai fini del mantenimento della stabilità e dell'incentivazione dello sviluppo sostenibile nella regione.
3. La Conferenza di cui al comma 1 ha la propria sede permanente in Roma, in considerazione del ruolo storico della città nel contesto del bacino del Mediterraneo, e si riunisce, di regola, in sessioni annuali presso uno degli enti locali fondatori, su richiesta di quest'ultimo e sulla base di un'alternanza fra i citati enti.
Allegato A
(articolo 4, comma 3)
Prov. | Isola | abit. | sup.Kmq. | ab./Kmq. |
AG | Lampedusa | 3.991 | 20.2 | 197 |
AG | Linosa | 392 | 5.3 | 73 |
CA | San Pietro | 6.849 | 50 | 136 |
FG | Caprara | - | 1 | 1 |
FG | San Domino | 210 | 2.5 | 84 |
FG | San Nicola | 136 | 1 | 136 |
GR | Giannutri | 3 | 2.32 | 1 |
GR | Giglio | 1.711 | 21 | 81 |
LI | Capraia | 323 | 19 | 17 |
LI | Gorgona | 135 | 2.23 | 60 |
LI | Isola d'Elba | 27.543 | 244 | 112 |
LI | Pianosa | - | 10 | - |
LT | Ponza | 3.782 | 10 | 378 |
LT | Santo Stefano | - | 0.5 | - |
LT | Ventotene | 508 | 1.5 | 338 |
ME | Alicudi | 129 | 5.1 | 25 |
ME | Filicudi | 160 | 9.5 | 16 |
ME | Lipari | 8.652 | 37.6 | 230 |
ME | Panarea | 268 | 3.4 | 78 |
ME | Salina | 2.193 | 26.8 | 81 |
ME | Stromboli | 393 | 12.6 | 31 |
ME | Vulcano | 434 | 21 | 20 |
NA | Capri | 11.962 | 10.26 | 1.165 |
NA | Ischia | 39.126 | 46.3 | 845 |
NA | Procida | 10.015 | 3.7 | 2.706 |
PA | Ustica | 1.086 | 8 | 135 |
SP | Palmaria | 55 | 2 | 27 |
SS | Asinara | 300 | 51.9 | 5 |
SS | Caprera | 73 | 15.7 | 4 |
SS | La Maddalena | 10.724 | 19.6 | 547 |
SS | Molara (Olbia) n.c. | - | - | - |
SS | Razzale (La Maddalena) n.c. | - | - | - |
SS | Santa Maria n.c. | - | - | - |
SS | Santo Stefano | - | 2 | - |
SS | Spargi n.c. | - | 1.7 | - |
SS | Tavolara n.c. | - | 6 | - |
TP | Favignana | 3.666 | 19 | 192 |
TP | Levanzo | 229 | 7 | 32 |
TP | Marettimo | 822 | 9 | 91 |
TP | Pantelleria | 8.327 | 83 | 100 |
Totale ... | 144.197 | 791.71 | 182
(dens.media) |
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