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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1672 |
1) tutela del minore;
2) tutela della prova.
Il perseguimento equilibrato di questi due valori sembra esigere che l'audizione dei minori avvenga con preferenza in incidente probatorio.
I minori vulnerabili sono divisi in due gruppi:
1) minori di anni quattordici;
2) minori infra-diciottenni (tra 14 e 18 anni).
I primi sono tutelati sempre. I secondi, invece, ricevono protezione solo se sono vittime di determinati reati (elencati nell'articolo 362, comma 1-bis, del codice di procedura penale).
In relazione a queste due categorie di minori vulnerabili si prevede:
a) un divieto di audizione per la polizia giudiziaria;
b) una possibilità di audizione solo in incidente probatorio per il difensore;
c) una possibilità di audizione tendenzialmente in incidente probatorio per il pubblico ministero. Tuttavia, per salvaguardare le esigenze di segretezza delle indagini si prevede che il pubblico ministero possa derogare all'incidente probatorio e decidere di procedere a un'audizione unilaterale; in questo caso, però, la sua scelta sarà insindacabile dal giudice per le indagini preliminari, il quale, se non condividesse la prospettiva del pubblico ministero, potrebbe attivare un'inedita forma di incidente probatorio d'ufficio.
Inoltre si è previsto un ulteriore allargamento della possibilità di attivare l'incidente probatorio, collegato a una significativa sfera di discrezionalità del giudice.
Sono state, conseguentemente, previste alcune regole al fine di armonizzare la procedura dell'incidente probatorio con le innovazioni introdotte.
Da ultimo si è cercato di mettere ordine nelle modalità di audizione protetta dei testimoni vulnerabili nell'ambito del dibattimento. Queste regole opereranno, ovviamente, anche nell'ambito dello stesso incidente probatorio, in forza della clausola di rinvio contenuta nell'articolo 401, comma 5, del codice di procedura penale.
1. All'articolo 158 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Per i reati di cui agli articoli 571, 572, 600, 600-bis, 600-ter, 601, 602, 609-bis aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 609-ter, primo comma, numeri 1) e 5), 609-quater e 609-octies, commessi nei confronti di minori degli anni diciotto, il termine di prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui la persona offesa ha compiuto il diciottesimo anno di età, tranne i casi in cui prima di tale termine sia stata presentata querela o denuncia».
1. Dopo l'articolo 364 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 364-bis. - (Omessa denuncia di reato in danno di minore). - Chiunque, nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, abbia avuto notizia di uno dei reati previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, commesso in danno di un minore a lui affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia, e ne ometta o ritardi la denuncia all'autorità indicata nell'articolo 361, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni».
2. Al primo comma dell'articolo 384 del codice penale, dopo la parola: «364,» sono inserite le seguenti: «364-bis,».
1. Dopo l'articolo 600-quinquies del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 600-quinquies.1. - (Occultamento o alterazione di documenti redatti da un minore). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque intenzionalmente occulta, distrugge o altera in tutto o in parte gli scritti e gli elaborati redatti da un minore, dai quali emerge che questi o altro minore sia stato vittima di alcuno dei reati previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
La stessa pena si applica a chiunque divulga o diffonde gli scritti e gli elaborati di cui al primo comma in mancanza della previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria».
1. L'articolo 600-septies del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 600-septies. - (Pene accessorie). - Alla condanna o all'applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dalla presente sezione conseguono la pena accessoria dell'interdizione per cinque anni dai pubblici uffici, nonché:
1) la perdita della potestà genitoriale, quando la qualità di genitore è prevista quale circostanza aggravante del reato;
2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela o all'amministrazione di sostegno;
3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa.
La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti di cui al primo comma, qualora siano commessi in danno di minori, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori.
Nei casi di cui al primo e al secondo comma, fatti salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento dei danni, è sempre disposta la confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Ove essa non sia possibile, il giudice dispone la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il condannato, anche indirettamente o per interposta persona, abbia la disponibilità, che siano stati previamente sottoposti a sequestro. I proventi di tale confisca sono assegnati al Fondo di cui all'articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228, e concorrono a finanziare iniziative specifiche per la tutela delle vittime dei delitti di cui al primo comma. In ogni caso sono disposte la chiusura degli esercizi la cui attività risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonché la revoca della licenza di esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive».
1. Al libro secondo, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, dopo l'articolo 604, è aggiunto il seguente:
«Art. 604-bis. - (Ignoranza dell'età della persona offesa). - Quando i delitti previsti negli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 601 e 602 sono commessi in danno di persona minore di anni sedici, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona, salvo che si tratti di errore inevitabile».
2. All'articolo 609-sexies del codice penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che si tratti di errore inevitabile».
1. All'articolo 609-ter del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, alinea, le parole: «da sei a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da otto a quindici anni»;
b) al secondo comma, le parole: «da sette a quattordici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da nove a sedici anni».
1. All'articolo 609-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, alinea, le parole: «Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis» sono sostituite dalle seguenti: «Soggiace alla pena della reclusione da sei a dodici anni»;
b) al secondo comma, le parole: «da tre a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a otto anni»;
c) al quinto comma, le parole: «di cui all'articolo 609-ter, secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «della reclusione da otto a quindici anni».
1. Il terzo comma dell'articolo 609-octies del codice penale è sostituito dal seguente:
«La pena è della reclusione da nove a diciotto anni nei casi di cui al primo comma dell'articolo 609-ter e della reclusione
da dieci a venti anni nei casi di cui al secondo comma del medesimo articolo».
1. Al libro secondo, titolo XII, capo III, sezione II, del codice penale, dopo l'articolo 609-decies, sono aggiunti i seguenti:
«Art. 609-undecies. - (Adescamento di minori o di incapaci). - Chiunque, allo scopo di abusare o di sfruttare sessualmente un minore di anni sedici o un incapace, ovvero di indurlo a partecipare a esibizioni pornografiche o di coinvolgerlo in attività di prostituzione o nella produzione del materiale di cui all'articolo 600-ter, primo comma, intrattiene con lui, anche attraverso l'utilizzazione della rete internet o di altri mezzi di comunicazione, una relazione tale da ottenere la promessa di incontri da parte del minore, ingannarlo o comunque abusare della sua fiducia, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Art. 609-duodecies. - (Computo delle circostanze). - Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 609-ter, 609-quater, quinto comma, e 609-octies, terzo comma, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alle predette aggravanti e le diminuzioni di pena si operano sulla pena risultante dall'aumento conseguente alle medesime aggravanti».
1. All'articolo 274, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, dopo le parole: «o dai suoi precedenti penali» sono inserite le seguenti: «o giudiziari, ovvero dalle risultanze desumibili dal servizio informatico previsto dall'articolo 97 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271» e dopo le parole: «sussiste il concreto pericolo che questi commetta» sono inserite le seguenti: «uno dei delitti di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale o di cui agli articoli 609-bis, 609-quater o 609-octies del medesimo codice, ovvero».
1. All'articolo 275 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. Contestualmente ad una sentenza di condanna, le misure cautelari personali sono sempre disposte quando, anche tenendo conto degli elementi sopravvenuti, risultano sussistere le esigenze cautelari previste dall'articolo 274, la condanna riguarda uno dei reati previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale o dagli articoli 609-bis e 609-octies, se commessi in danno di persona minorenne, o 609-quater del medesimo codice, ovvero uno dei delitti di cui all'articolo 380, comma 1, se quest'ultimo risulta commesso da un soggetto condannato nei cinque anni precedenti per delitti della stessa indole»;
b) il comma 2-ter è abrogato;
c) al comma 3, secondo periodo, le parole: «ai delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «a taluno dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II, dagli articoli 609-bis o 609-octies, se commessi in danno di persona minorenne, 609-quater, commi 1, 2 e 5, o dall'articolo 416-bis del codice penale».
1. All'articolo 282 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al materiale di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, commessi in danno di un minore, il giudice, con il provvedimento di cui al comma 1, prescrive all'imputato di presentarsi quotidianamente a un determinato ufficio di polizia giudiziaria e di non avvicinarsi a luoghi tassativamente indicati, frequentati abitualmente da minori.
1-ter. Qualora si proceda per un delitto contro la personalità individuale o contro la libertà sessuale, commesso in danno di minori, la misura prevista dal comma 1 dal presente articolo può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280, comma 1»;
b) al comma 2 sono premesse le seguenti parole: «Con il provvedimento di cui al comma 1».
1. All'articolo 380, comma 2, lettera d), del codice di procedura penale, le parole: «delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-bis, primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «delitti di prostituzione minorile previsti dall'articolo 600-bis».
1. All'articolo 444, comma 1-bis, del codice di procedura penale, le parole da: «agli articoli 600-bis» fino a: «600-quinquies, nonché» sono sostituite dalle seguenti: «alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II nonché di cui agli articoli».
1. All'articolo 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, dopo le parole: «nei confronti dei condannati» sono inserite le seguenti: «per taluno dei reati previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale, dagli articoli 609-bis, 609-quater o 609-octies del medesimo codice, ovvero per i delitti».
1. All'articolo 351 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-ter. È fatto divieto alla polizia giudiziaria di raccogliere informazioni da persone minori di anni quattordici e dai minorenni che siano persone offese nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 362, comma 1-bis».
1. All'articolo 362 del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. Quando intende assumere informazioni da persone minori di quattordici anni, il pubblico ministero chiede che si proceda con incidente probatorio. Il pubblico ministero formula altresì richiesta di incidente probatorio quando deve assumere informazioni da minorenni che
siano persone offese nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 571, 572, 578, 581, 583, 583-bis, 591, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale.
1-ter. Quando sussistano imprescindibili esigenze di segretezza investigativa, il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, l'assunzione di informazioni dalle persone di cui al comma 1-bis, indicando altresì i temi di prova. Il decreto è immediatamente comunicato al giudice per le indagini preliminari e, comunque, prima che abbia luogo l'audizione, unitamente al fascicolo delle indagini. Il giudice, nel termine di cinque giorni dalla ricezione del decreto del pubblico ministero, qualora ritenga insussistenti i presupposti di segretezza, dispone con ordinanza che si proceda con incidente probatorio.
1-quater. Se il giudice non si pronuncia nei cinque giorni previsti dal comma 1-ter, il pubblico ministero procede all'assunzione delle informazioni dai minori, avvalendosi obbligatoriamente dell'ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria infantile. Le informazioni raccolte sono documentate integralmente, con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. È altresì redatto verbale in forma riassuntiva».
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 391-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«5-bis. Quando intende assumere informazioni da persone minori di anni quattordici o, nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 362, comma 1-bis, dalla persona offesa minorenne, il difensore chiede che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza».
1. Il comma 1-bis dell'articolo 392 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«1-bis. Il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini può chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persone minori o inferme di mente, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1, quando lo richiedano esigenze di tutela della personalità del dichiarante».
1. All'articolo 393 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Se la richiesta è presentata ai sensi dell'articolo 392, comma 1-bis, la parte istante deve altresì indicare le specifiche esigenze di tutela del testimone vulnerabile, valutate alla luce del titolo di reato per cui si procede o di altri fattori concreti»;
b) al comma 2-bis, le parole: «di cui all'articolo 392, comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 392, comma 1-bis, e 362, comma 1-bis».
1. All'articolo 398 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il giudice accoglie sempre la richiesta di incidente probatorio presentata ai sensi degli articoli 362, comma 1-bis, e 391-bis, comma 5-bis»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Quando dispone l'incidente probatorio ai sensi dell'articolo 362, comma 1-bis, il giudice fa notificare l'ordinanza alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa e ai difensori e, contestualmente, deposita in cancelleria gli atti del fascicolo delle indagini. Si applica l'articolo 396. Alla scadenza del termine previsto dall'articolo 396, comma 1, il giudice emette ordinanza che contiene gli elementi previsti dal comma 2»;
c) il comma 5-bis è abrogato.
1. I commi 4, 4-bis e 4-ter dell'articolo 498 del codice di procedura penale sono abrogati.
2. Dopo l'articolo 498 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 498-bis. - (Audizione protetta dei testimoni vulnerabili). - 1. Il giudice, ove tra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano soggetti minorenni, stabilisce con ordinanza il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'audizione, quando le esigenze del minore lo rendono necessario e opportuno, anche tenuto conto del titolo di reato per cui si procede.
2. Per il fine di cui al comma 1, l'udienza può svolgersi in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione dello stesso minore. Le dichiarazioni testimoniali devono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva.
3. L'esame testimoniale del minorenne e dell'infermo di mente è condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell'esame il presidente si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria. Il presidente, sentite le parti, se ritiene che l'esame diretto del minore non possa nuocere alla
serenità del testimone, dispone con ordinanza che la deposizione prosegua nelle forme previste dai commi 1 e 2. L'ordinanza può essere revocata nel corso dell'esame.
4. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 571, 572, 578, 581, 583, 583-bis, 591, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, l'esame del minore vittima del reato è effettuato, anche su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente a un impianto citofonico. Analoga misura può essere adottata per l'esame del maggiorenne infermo di mente vittima di tali reati».
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