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PDL 1018

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1018



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

FRONER, VELO, GHIZZONI

Disposizioni per la tutela, la promozione e il riconoscimento dell'attività degli artisti di strada

Presentata il 14 maggio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - L'arte di strada è un'antica e nobile tradizione che svolge un ruolo preminente nella rivalutazione della strada e della piazza quali luoghi naturali della vita sociale e culturale delle città. Essa favorisce l'incontro fra esperienze sociali e culturali diverse. Riteniamo che un fenomeno spontaneo come l'arte di strada debba essere incoraggiato e favorito in tutte le sue forme anziché ostacolato e criminalizzato. Nelle maggiori capitali europee esistono regolamenti e spazi appositamente destinati (Beaubourg a Parigi), o tradizionalmente legati all'arte di strada (Piazza Dam ad Amsterdam, il metrò di Parigi, il Covent Garden a Londra).
      In Italia la situazione è più controversa. Mentre ci sono comuni che valorizzano questa attività, attraverso specifiche rassegne e festival (a Certaldo sono oltre venti anni che si svolge ogni anno il festival «Mercantia»), altri ostacolano l'arte di strada.
      Da più di quindici anni gli artisti di strada si sono uniti in una vera e propria associazione di categoria, la Federazione nazionale artisti di strada (FNAS). La FNAS da anni lavora affinché si arrivi ad una legge che permetta il libero esercizio del teatro di strada nelle piazze d'Italia.
      Un passo importante è stato sicuramente compiuto grazie all'allora Presidente della Repubblica Ciampi nel 2001, quando, successivamente a una richiesta avanzata dalla FNAS, con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 311 del 2001, sono stati abrogati i commi dell'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, che impedivano l'esercizio dell'arte di strada. L'intervento del Presidente Ciampi ha determinato un segnale in favore dell'esibizione a «cappello», ma rendere l'esibizione di strada non sanzionabile non equivale a renderla libera.
      Ancora oggi gli artisti di strada si trovano ad essere trattati come personaggi scomodi e spesso sono invitati ad allontanarsi; è frequente, come ci rivela la FNAS, che essi siano invitati a «sgomberare».
      L'intento della presente proposta di legge è quello proprio di fissare il principio del libero esercizio del teatro di strada, di riconoscere la «figura» dell'artista di strada e i conseguenti problemi della previdenza sociale.
      La presente proposta di legge è composta da un unico articolo di quattro commi. Il comma 1 prevede che lo Stato tuteli, promuova e riconosca l'attività degli artisti di strada, in conformità ai princìpi dell'articolo 33 della Costituzione, secondo il quale «L'arte e la scienza sono libere (...)»; il comma 2 definisce la figura dell'artista di strada riconoscendolo come colui che svolge attività di spettacolo dal vivo all'aperto avvalendosi delle proprie capacità attoriali; il comma 3 intende risolvere il problema della previdenza sociale degli artisti di strada riconoscendo loro lo stesso trattamento pensionistico riconosciuto ai lavoratori dello spettacolo già assicurati presso l'Ente nazionale di assistenza e di previdenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico; il comma 4 prevede che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge siano definiti i limiti all'esercizio dell'attività degli artisti di strada.
      Non si può continuare a fare finta di niente, gli artisti di strada sono sempre più presenti nelle nostre piazze e rappresentano una categoria che ha bisogno di sostegno e di rispetto, un rispetto che meritano come persone e come artisti.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Lo Stato tutela, promuove e riconosce l'attività degli artisti di strada, quale espressione della tradizione e della comunicazione culturali italiane in attuazione e nel rispetto dei princìpi sanciti dall'articolo 33 della Costituzione.
      2. Per artista di strada s'intende colui che svolge attività di spettacolo dal vivo all'aperto, senza biglietto di accesso, in assenza di palcoscenico, di platea o di analoghe attrezzature a supporto della rappresentazione, ovvero che svolge la medesima attività in modo itinerante tra il pubblico, avvalendosi prevalentemente delle proprie capacità attoriali.
      3. Gli artisti di strada sono inseriti come specifica categoria artistica nella categoria dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo istituito presso l'Ente nazionale di assistenza e di previdenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico, ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, secondo periodo, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, come sostituito dall'articolo 43, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
      4. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro dell'interno, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i limiti all'esercizio dell'attività degli artisti di strada, nel rispetto delle competenze di regioni, province e comuni in materia di inquinamento acustico e ambientale, pubblica incolumità, regime di occupazione permanente del suolo pubblico e commercio ambulante.


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