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PDL 619

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 619



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CAPARINI, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, CALLEGARI, CONSIGLIO, COTA, GUIDO DUSSIN, FAVA, FORCOLIN, GIDONI, GRIMOLDI, LANZARIN, LAURA MOLTENI, MONTAGNOLI, MUNERATO, PASTORE, PINI, POLLEDRI, REGUZZONI, RIVOLTA, VANALLI

Disposizioni in materia di versamento dei contributi associativi ai sindacati, di liberalizzazione dell'attività di patronato e di assistenza sociale e di libertà di scelta tra le forme pensionistiche complementari

Presentata il 30 aprile 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Sono oltre venti i patronati nel nostro Paese che affiancano i cittadini nelle pratiche previdenziali e assistenziali. A finanziarli è un fondo speciale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale alimentato da uno 0,226 per cento calcolato sulle entrate del gettito dei contributi previdenziali obbligatori. Per quanto riguarda i centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF), oggi CAF, per la compilazione e l'invio telematico dei modelli 730 dei dipendenti, il compenso del Ministero dell'economia e delle finanze ammonta a 15,12 euro per pratica, 29,74 euro in caso di dichiarazione congiunta, cui si aggiunge un contributo di circa 13 euro sempre per ogni pratica da parte degli enti previdenziali. L'INPS, inoltre, eroga circa 50 milioni l'anno per il documento relativo all'indicatore ISEE.
      Nel marzo del 2008 il world economic forum ha pubblicato la sua periodica «classifica della competitività degli Stati». L'Italia è bloccata al 42esimo posto su 117 Stati, dietro a Tunisia e Portorico. Vediamo il suo posto per quanto riguarda l'indice delle «libertà economiche» (index of economic freedom) della Heritage Foundation di Washington. Libertà economica significa assenza (o il contenimento entro un «minimo vitale») di ogni tipo di coercizione statale, e in particolare di costrizioni statali alla produzione, alla distribuzione, al consumo di merci e servizi; in tal modo l'indice considera gli scambi internazionali, gli investimenti esteri, i flussi di capitale, il funzionamento e il costo delle banche e del mercato finanziario, la tutela dei diritti di proprietà, il fenomeno dell'economia sommersa e la sua estensione eccetera. Nel 1996 l'Italia era 20esima su 98 Stati esaminati. Nel 2004 e 2005 eravamo 26esimi su 155, nel 2006 siamo stati classificati al 42esimo posto al mondo, sempre su 155 Stati esaminati. Nel 2008 siamo slittati al 64esimo posto. I settori nei quali accumuliamo i ritardi più gravi sono quelli relativi al carico fiscale sulle imprese e sui cittadini, all'ammontare complessivo della spesa pubblica, alla pubblica amministrazione, alla regolamentazione delle attività economiche, alla disciplina dei settori finanziario e bancario, alla certezza delle transazioni giuridiche. Gli analisti sottolineano che una politica di liberalizzazione deve necessariamente avere respiro strategico, anche al fine di risultare equa, non discriminatoria, e quindi maggiormente accettabile dal punto di vista sociale, e deve pertanto assumere carattere generale, affrontando, in primo luogo, i problemi rispetto ai quali maggiore appare il ritardo del nostro sistema.
      In questo quadro la proposta in esame propone l'estensione della «direttiva Bolkestein» sulla liberalizzazione dei servizi in Europa anche al settore dei servizi di assistenza fiscale e di patronato. Quello dei sindacati, in questi campi, è un quasi monopolio per i lavoratori dipendenti, laddove è imprescindibile inoculare maggior concorrenza. Da condizioni come queste derivano le rendite vere, antitetiche sia ai profitti delle imprese per la crescita dell'economia, sia alla difesa del potere d'acquisto dei redditi (anche dei lavoratori dipendenti).
      Per quanto concerne le entrate patrimoniali delle associazioni sindacali possono essere classificate in: 1) «contributo sindacale ordinario», derivante dal tesseramento e da un contributo periodico a carico degli associati nella misura annualmente stabilita dagli organi statutari delle singole associazioni variamente denominato («quota di ammissione», «contributo di iscrizione», «quota annuale di iscrizione» eccetera) e 2) «contributi straordinari», versati in occasione di prestazioni speciali di assistenza, richiesti quando le entrate normali non sono sufficienti per corrispondere dette prestazioni. L'articolo 26 della legge n. 300 del 1970, al comma 1, sancisce il diritto dei lavoratori di raccogliere contributi per le loro organizzazioni sindacali, mentre i successivi commi 2 e 3 sono stati, insieme all'articolo 594 del decreto legislativo n. 297 del 1994, oggetto di referendum abrogativo nel 1995 per iniziativa dei radicali. Rispettivamente, il comma 2 dell'articolo 26 dello Statuto dei lavoratori sanciva il diritto delle associazioni sindacali di percepire i contributi dei lavoratori iscritti tramite trattenuta sulla retribuzione mensile, ovvero sulle prestazioni erogate per conto degli enti previdenziali. Il comma 3 del medesimo articolo riconosceva al lavoratore dipendente da aziende in cui il rapporto di lavoro non è regolato da contratti collettivi il diritto di chiedere il versamento del contributo sindacale all'associazione da lui indicata. Infine, l'articolo 594 del decreto legislativo n. 297 del 1994 riconosceva al personale scolastico la facoltà di delegare la propria organizzazione sindacale a riscuotere una quota di stipendio a titolo di contributo; la delega è rinnovata tacitamente per l'anno successivo se non revocata entro il mese di ottobre. In caso di modifica dell'importo della quota trattenuta, il lavoratore può revocare la delega entro 30 giorni dalla comunicazione della modifica.
      È opportuno ricordare che l'articolo 26 dello Statuto dei lavoratori, come modificato dall'articolo 18 della legge n. 223 del 1991, aveva attribuito riconoscimento legislativo ad un meccanismo di riscossione dei contributi sindacali già consolidatosi nella prassi in virtù di clausole contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro. Pertanto, l'avvenuta abrogazione delle predette norme in esito al referendum (decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1995, n. 313) non ha comportato la soppressione completa del meccanismo di riscossione dei contributi sindacali, bensì ha consegnato la materia all'autonomia contrattuale delle parti. Con la presente iniziativa legislativa intendiamo abolire tale stortura.
      L'articolo 1 consente al lavoratore dipendente o autonomo il pagamento volontario diretto delle quote associative ai sindacati.
      L'articolo 2 della proposta è teso alla liberalizzazione dell'attività di patronato e di assistenza fiscale, nel senso di consentire tali attività anche alle associazioni di consumatori, di liberi professionisti, di consulenti del lavoro, di quadri e dirigenti, nonché ai consorzi di cooperative e mutue.
      L'articolo 3 intende ripristinare la formulazione iniziale della disposizione volta a prevedere che qualora il lavoratore abbia diritto ad un contributo del datore di lavoro da destinare alla previdenza complementare, detto contributo affluisca alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore stesso, come previsto nello schema di decreto legislativo a suo tempo sottoposto dal Governo Berlusconi al parere parlamentare. Nel testo definitivo del decreto legislativo n. 252 del 2005, in particolare all'articolo 8, comma 10, invece, si rimette agli accordi collettivi la facoltà di consentire la «portabilità» del contributo del datore di lavoro, interpretando in maniera più restrittiva il principio di delega di cui al numero 3) della lettera e) del comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 243 del 2004.
      L'articolo 4, infine, prevede l'abrogazione di talune normative. In primis, le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, norme di privilegio e contrarie a ogni logica di contenimento della spesa pubblica, che riconoscono la doppia pensione per i sindacalisti in aspettativa che usufruiscono di contributi figurativi a carico dell'INPS e, in aggiunta, di un versamento sindacale extra, e per quelli distaccati. Una legge varata dal primo Governo Prodi volta unicamente a favorire 4.000 sindacalisti.
      Inoltre, si chiede l'abrogazione della legge 4 giugno 1973, n. 311, recante estensione del servizio di riscossione dei contributi associativi tramite gli enti previdenziali, in virtù della quale l'INPS e l'INAIL possono, su richiesta delle associazioni sindacali e previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, assumere il servizio di esazione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, oltre che dei contributi per assistenza contrattuale stabili dai contratti di lavoro, nonché l'abolizione dell'attuale sistema di riscossione dei contributi per i pensionati, di cui all'articolo 23-octies del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, che stabilisce la possibilità per i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità di versare la quota di contribuzione alle organizzazioni sindacali tramite trattenuta sul trattamento pensionistico, autorizzato con apposita delega.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Versamento volontario dei contributi associativi ai sindacati).

      1. Il pagamento dei contributi associativi ai sindacati, da parte del lavoratore dipendente o autonomo, avviene attraverso versamento diretto volontario.

Art. 2.
(Norme per la liberalizzazione dell'attività di patronato e di assistenza sociale).

      1. Alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «2-bis. Possono altresì costituire e gestire istituti di patronato e di assistenza sociale le associazioni di consumatori, di liberi professionisti, di consulenti del lavoro, di quadri e di dirigenti nonché i consorzi di cooperative e mutue in possesso dei requisiti indicati nelle lettere b), c) e d) del comma 1»;

          b) all'articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «1-bis. La facoltà di cui al comma 1 è concessa, alle medesime condizioni, ai soggetti di cui al comma 2-bis dell'articolo  2».

      2. In attesa della riforma organica del sistema di finanziamento delle attività e dell'organizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale, per gli anni 2008, 2009 e 2010, tale finanziamento è corrisposto in misura pari all'ammontare spettante nell'anno 2007.

Art. 3.
(Norme per la libertà di scelta del lavoratore in materia di previdenza complementare).

      1. All'articolo 8, comma 10, quarto periodo, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: «, nei limiti e secondo le modalità stabilite dai predetti contratti o accordi» sono soppresse.

Art. 4.
(Abrogazioni).

      1. I commi 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, sono abrogati.
      2. L'articolo 23-octies del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, è abrogato.
      3. La legge 4 giugno 1973, n. 311, è abrogata.


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