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PDL 1347

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1347



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

RIGONI, BOCCI, BOFFA, BURTONE, ENZO CARRA, CASTAGNETTI, CATANOSO, CECCUZZI, D'ANTONA, DE CORATO, FADDA, GIANNI FARINA, FARINONE, FEDI, FIORONI, GIAMMANCO, GRASSI, LUSETTI, OPPI, PEDOTO, SAMPERI, SANGA, VELO, ZACCHERA

Provvidenze in favore dei grandi invalidi di guerra e per servizio, delle vedove e degli orfani dei medesimi

Presentata il 19 giugno 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - A distanza di più di sessanta anni dagli ultimi avvenimenti bellici si ritiene doveroso riproporre all'attenzione del Parlamento alcuni casi dell'irrisolta problematica relativa agli invalidi di guerra con speciale riferimento ai grandi invalidi, alle loro vedove e ai loro orfani.
      Va tenuto presente che l'introduzione dell'euro in seno all'Europa ha prodotto una diminuzione del potere di acquisto reale di circa il 50 per cento, elemento questo che ha reso ancora più difficile agli invalidi di guerra, in particolar modo ai ciechi e agli amputati, poter gestire con dignità la grave situazione in cui si trovano che richiede, per la sua complessità, attenzioni e cure particolari, sempre difficili e molto costose.
      Allo scopo di superare la difficile situazione in cui questa categoria si trova e per garantire a queste travagliate esistenze il necessario decoro, sono necessari aumenti sostanziali adeguati alle esigenze che tale condizione richiede.
      Allo scopo preciso di tutelare la salute psicofisica dei grandi invalidi e al fine di prevenire l'aggravarsi di una patologia già in sé estremamente complessa, l'Opera nazionale invalidi di guerra, annualmente, concedeva un assegno congruo affinché il grande invalido potesse fruire di un ciclo di cure climatiche idonee a conservare il suo stato di salute.
      Con lo scioglimento degli enti cosiddetti «inutili», di cui fu oggetto anche l'Opera nazionale invalidi di guerra, tale assistenza fu demandata alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, la quale, articolandosi regionalmente, ha fatto sorgere discriminazioni notevoli di trattamento e ha comportato un valore materiale inadeguato ai costi; al fine di riportare equità è necessaria l'istituzione di un assegno sostitutivo, direttamente erogato dallo Stato, omogeneo in tutto il territorio nazionale.
      Uno dei gravi problemi tuttora irrisolto è quello delle pensioni di reversibilità al coniuge superstite, agli orfani ed ai collaterali che hanno assistito il grande invalido, il cui importo, ai sensi della tabella G allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è divenuto ormai di valore quasi simbolico. Si devono pertanto tenere in maggiore considerazione i coniugi dei grandi invalidi che per una vita intera, con spirito di abnegazione, si sono prodigati in cure e sostegno morale per i propri coniugi; a questi coniugi che hanno dato alla società un grande contributo di valori morali e materiali e che attualmente si trovano in età avanzata, affetti da vari problemi di salute, è necessario che le istituzioni assicurino una vita decorosa.
      Considerando che è trascorso ormai oltre mezzo secolo senza che la categoria dei grandi invalidi abbia avuto un riconoscimento equo, si raccomanda al Parlamento di provvedere sollecitamente all'approvazione della presente proposta di legge.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al coniuge superstite dei grandi invalidi di guerra e per servizio ascritti alla tabella E allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, con decorrenza dal 1o gennaio 2008, è liquidato d'ufficio, in aggiunta al trattamento spettante, un assegno aggiuntivo pari al 50 per cento degli assegni di cui alle tabelle C, E e F allegate al medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, di cui in vita usufruiva il grande invalido, aggiornato agli attuali trattamenti economici. Tale assegno supplementare compete purché la vedova, o il vedovo, abbiano convissuto con il dante causa e gli abbiano prestato reale assistenza.
      2. Agli orfani dei grandi invalidi di guerra e per servizio di cui al comma 1, che hanno convissuto e prestato assistenza al genitore, al decesso di questi, è concesso, a domanda, dal 1o gennaio 2008 un assegno pari al 40 per cento degli importi di cui alle tabelle C, E e F allegate al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, di cui in vita usufruiva il grande invalido, aggiornato al trattamento economico attuale.

Art. 2.

      1. I trattamenti economici previsti dalle tabelle C, E, G e N allegate al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, dal 1o gennaio 2008, sono aumentati del 50 per cento.

Art. 3.

      1. È istituita una quattordicesima mensilità, in sostituzione dell'assegno per cure climatiche erogato ai sensi dell'articolo 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in favore dei grandi invalidi affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-bis); B), numero 1); C) ed E), numero 1), della tabella E allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e ai grandi invalidi per servizio di cui al secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111. Il corrispettivo è liquidato d'ufficio con la sesta rata mensile dall'ente competente a gestire la partita pensionistica del soggetto avente diritto.

Art. 4.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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