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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1020 |
anno 2003 (legge n. 288 del 2002), stanziamento 7.746.853 euro - somma non spesa 3.528.612 euro;
anno 2004 (legge n. 288 del 2002), stanziamento 7.746.853 euro - somma non spesa 0;
anno 2005 (legge n. 288 del 2002, integrata con il comma 535 della legge finanziaria n. 311 del 2004), stanziamento 17.746.853 euro - somma non spesa 7.482.082 euro;
anno 2006 (legge n. 44 del 2006), stanziamento 21.595.000 euro - somma non spesa 10.075.991,19 euro;
anno 2007 (legge n. 44 del 2006), stanziamento 21.595.000 euro - somma non spesa 10.572.616,79 euro.
Non appaia superfluo ricordare, a fronte di tale divario, che il Parlamento e l'Associazione italiana ciechi di guerra hanno, nel corso degli anni, invitato l'INPDAP, per gli invalidi per servizio, e il Ministero dell'economia e finanze, per gli invalidi di guerra, a fornire dati più aderenti all'obiettività del dato reale di coloro che presentano le istanze per l'assegno sostitutivo, senza però nulla ottenere, se non lievi e insignificanti flessioni del dato iniziale, e ciò nonostante che l'avanzata età dei grandi invalidi di guerra faccia registrare flessioni di elevata incidenza del loro numero.
Si ritiene pertanto opportuno richiamare la vostra attenzione sulla reale e concreta possibilità di utilizzare le somme non spese al fine di assicurare ai grandi invalidi aventi titolo una disponibilità di risorse tali da consentire loro la remunerazione, secondo il contratto nazionale dei collaboratori domestici, di una persona con mansioni di accompagnatore.
Appare necessario, con riferimento a quanto si propone con il comma 4 dell'articolo 1, evidenziare che il dispositivo in parola trae origine dal comma 3 dell'articolo 1 della citata legge n. 288 del 2002, con il quale è riconosciuta al Ministro dell'economia e delle finanze la facoltà (purtroppo mai esercitata, probabilmente per la genericità della norma) di adeguare l'assegno in parola ridistribuendo le risorse non spese. Di tanto si è fatta carico l'XI Commissione della Camera dei Deputati nella passata legislatura, con l'approvazione di un ordine del giorno volto alla ridistribuzione in favore degli aventi titolo delle somme che annualmente, in futuro, dovessero risultare non spese.
Con il comma 5 dell'articolo 1 si vuole estendere all'assegno sostitutivo l'adeguamento automatico già riconosciuto a tutte le voci componenti la pensionistica di guerra dalla legge 10 ottobre 1989, n. 342, così da assicurare la rivalutazione dell'ammontare mensile dell'assegno sostitutivo, a fronte degli aumenti del costo della vita e degli oneri contributivi.
L'articolo 2 fissa l'ammontare della spesa per gli anni 2008 e seguenti in 24.700.000 euro, copertura che, a conti fatti, risulta sufficiente agli interventi previsti.
Onorevoli colleghi, raccomandiamo la sollecita approvazione della presente proposta di legge, così da eliminare le attuali discrepanze e iniquità tra grandi invalidi aventi in eguale misura diritto all'assistenza di un accompagnatore e dare uno strumento normativo in grado di ricreare fiducia e serenità all'interno di una categoria di persone gravemente colpite dagli eventi bellici e ormai in età avanzata.
1. In sostituzione dell'accompagnatore militare previsto dall'articolo 21, secondo comma, del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, i pensionati affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, A-bis), B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della tabella E allegata al medesimo testo unico possono ottenere a domanda, con scelta nominativa, un accompagnatore del servizio civile di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64, e successive modificazioni, o in alternativa un assegno mensile. Analogo beneficio spetta ai grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonché ai pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella citata tabella E allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare.
2. Per gli anni 2008, 2009 e 2010 la misura dell'assegno di cui al comma 1 è fissata in 950 euro mensili, esenti da imposte, per tredici mensilità in favore degli invalidi ascritti alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, dei grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonché dei pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella tabella E allegata al citato
testo unico che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare. La misura dell'assegno in favore degli invalidi ascritti alle lettere B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della medesima tabella E, per gli anni 2008, 2009 e 2010, è fissata nella misura del 50 per cento dell'importo stabilito al primo periodo del presente comma.
3. Alla liquidazione degli assegni di cui al presente articolo, da erogare a domanda degli interessati, con effetto economico a partire dal primo giorno del mese successivo, provvedono mensilmente le amministrazioni e gli enti già competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici.
4. Alla data del 1o dicembre di ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, il Ministro dell'economia e delle finanze, accertata nell'ambito dello stanziamento annuale previsto a copertura della presente legge la sussistenza di disponibilità finanziarie oltre a quelle impegnate per l'erogazione dell'assegno sostitutivo ai grandi invalidi aventi titolo che ne hanno fatto richiesta, con proprio decreto provvede alla redistribuzione di tali disponibilità in favore degli stessi mediante la determinazione e la liquidazione, quest'ultima da effettuare entro il mese di febbraio dell'anno successivo, di un assegno suppletivo una tantum di misura tale da ragguagliare l'importo dell'assegno sostitutivo, di cui al comma 2, al livello più elevato possibile e comunque superiore a 1.700 euro mensili per tredici mensilità in favore dei soggetti di cui al primo periodo del medesimo comma 2 e a 850 euro mensili per tredici mensilità in favore dei soggetti di cui al secondo periodo del predetto comma.
5. La misura degli assegni di cui al comma 2, a decorrere dal 1o gennaio 2009, è soggetta all'adeguamento automatico previsto dall'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge 10 ottobre 1989, n. 342.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 24.700.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede:
a) quanto a 7.746.853 euro, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288;
b) quanto a 16.953.147 euro per l'anno 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale;
c) quanto a 16.953.147 euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nel fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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