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PDL 1154

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1154



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BARBIERI

Equiparazione dei diplomi universitari triennali alle corrispondenti lauree di primo livello

Presentata il 26 maggio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - In analogia con il Bachelor's degree o first degree del Regno Unito, la legge 19 novembre 1990, n. 341, ha introdotto in Italia, anche se con ritardo, il titolo di studio del «diploma universitario». Con la nuova normativa veniva concesso allo studente un meccanismo di tutela che gli consentiva di conseguire un titolo subito spendibile sul mercato del lavoro, ma nello stesso tempo di continuare gli studi verso la laurea (quinquennale o quadriennale).
      Il diploma universitario (DU) rappresenta, pertanto, una moderna soluzione e interazione tra sistema di istruzione e impresa, dando nel contempo una rapida risposta ai problemi della «mortalità studentesca», all'occupazione e allo sviluppo di nuove tecnologie. Inoltre, con il recepimento della direttiva comunitaria per la libera circolazione delle professioni, ogni cittadino con tre anni di formazione universitaria post-secondaria può esercitare la professione in qualsiasi Paese membro dell'Unione europea.
      L'allora Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, Berlinguer, aveva individuato nel DU un percorso formativo del tutto simile alla laurea triennale introducendo anche il credito formativo. Tanto è vero che già dal 1997 si parla di diplomi universitari valutati in 180 crediti formativi.
      Con due successive note di indirizzo inoltre, il Ministro Berlinguer (protocollo n. 1/98 e n. 015/98 SEG) sottolineava l'introduzione delle macro-aree nelle quali far convergere più corsi di studio affini e dei decreti d'area che descrivono i contenuti di tali raggruppamenti con i relativi curricula, chiaro preludio alle future classi di laurea e cioè: area sanitaria; area scientifica e scientifico-tecnologica; area umanistica; area delle scienze giuridiche, economiche, politiche e sociali; area dell'ingegneria e dell'architettura. Nella prima nota di indirizzo si sottolineava inoltre l'importanza dell'applicazione dei crediti didattici previsti dall'articolo 11, comma 2, della legge n. 341 del 1990 da utilizzare in tutte le università «al fine di non frapporre ostacoli alla mobilità degli studenti di diversi atenei e di diversi corsi di studio».
      Il Ministro Berlinguer già dal 1997, inoltre, chiedeva una definizione generale di credito formativo al fine di attivare immediatamente le innovazioni introdotte dalla legge n. 341 del 1990 e dalla legge n. 127 del 1997.
      «Il diploma universitario ha durata triennale, equivalente ad un carico didattico di 180 crediti, ed ha per obiettivo di fornire allo studente una formazione culturale e professionale compiuta, spendibile sul mercato del lavoro, tale da poter dare accesso, di norma, alle attività per le quali attualmente si richiede la laurea, salvo specifiche e motivate eccezioni per attività e funzioni che richiedano espressamente il titolo finale di secondo livello. I corsi del primo livello, che potranno avere curricula differenziati anche all'interno di una stessa area, sono collocati in serie con uno o più corsi del secondo livello e si concludono con il conseguimento di apposito titolo, da intendersi come laurea di primo livello, denominato - nell'attuale ordinamento, salvo future modifiche - Diploma Universitario (DU). La prova finale per il conseguimento del predetto titolo consiste nella presentazione, da parte dello studente, di una relazione scritta o di un elaborato da cui risulti l'acquisizione di un'adeguata preparazione di base e professionale di livello universitario. I regolamenti didattici di ateneo determinano, nel quadro del generale sistema dei crediti, i criteri e le modalità per la valutazione dei diversi segmenti formativi al fine della prosecuzione degli studi. In ogni caso, il titolo di secondo livello non può essere conseguito senza essere preceduto dal superamento del traguardo formativo di primo livello».
       Tra il 1990 e il 2001 oltre 80.000 studenti hanno conseguito il DU, e si sono trovati di fronte ad un cambiamento che ha messo in discussione il valore dello stesso titolo di studio appena ottenuto e ha spalancato le porte a una serie di ingiuste distinzioni.
      La riforma del sistema universitario non ha infatti previsto una equiparazione/equipollenza tra il DU e la corrispondente laurea di primo livello.
      Nella maggior parte dei casi gli studenti diplomati che vogliono ottenere la laurea di primo livello, in un corso che è identico a quello frequentato per ottenere il diploma, dovranno reiscriversi all'università, pagare un nuovo anno di tasse e affrontare nuovi esami e una nuova tesi.
      Ci sono inoltre alcune differenze, perché, mentre uno studente con un DU ottenuto nell'ambito delle discipline sanitarie o delle scienze motorie può, grazie a una legge, iscriversi direttamente ai corsi per una laurea specialistica, uno studente con un altro tipo di DU, ad esempio in fisica, deve conseguire prima la laurea di primo livello.
      Al fine di porre termine a questa evidente discriminazione, con la presente proposta di legge si chiede che si riconosca l'equipollenza tra DU e laurea triennale: che cioè si possa avere accesso agli stessi concorsi pubblici, come previsto dalla legge n. 127 del 1997, all'articolo 17, comma 111, e dalla nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 1164 del 1998, e che i DU siano inseriti nei contratti nazionali di lavoro con le stesse caratteristiche previste per le lauree triennali corrispondenti.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. I diplomi universitari triennali rilasciati ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, sono dichiarati equipollenti a tutti gli effetti di legge, nonché, in particolare, ai fini dell'accesso al pubblico impiego e dell'ammissione ai concorsi pubblici, alla laurea triennale corrispondente prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, nonché dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, e sono inseriti nei contratti nazionali di lavoro con le stesse caratteristiche previste per le lauree equivalenti.

Art. 2.

      1. Ogni università, nell'ambito della propria autonomia, può prevedere e regolamentare l'accesso di coloro che sono in possesso dei diplomi universitari triennali rilasciati ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, ai corsi di laurea specialistica di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ai corsi di laurea magistrale di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, nonché ai master universitari di primo livello.


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