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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 289 |
1. La presente legge, al fine di tutelare la salute degli utenti, disciplina i «centri benessere», quali strutture nelle quali si esercitano attività finalizzate al benessere psico-fisico dell'individuo e definite ai sensi dell'articolo 2, ferma restando la potestà legislativa regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie attinenti il settore.
1. Per «centro benessere» si intendono una o più strutture fisicamente o funzionalmente connesse nell'ambito del medesimo contesto urbano, costituite da ambienti adeguati sia dal punto di vista igienico che della sicurezza, gestite da un unico soggetto giuridico, in cui sono effettuati oltre ai trattamenti estetici di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, anche trattamenti riferibili ad almeno una delle seguenti tipologie:
a) trattamenti di medicina estetica;
b) trattamenti di medicina non convenzionale;
c) trattamenti di idrologia medica;
d) fitness e wellness.
2. Per trattamenti estetici si intendono le prestazioni disciplinate dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1, eseguite sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente è quello di mantenerlo in perfette condizioni, ovvero di migliorarne l'aspetto estetico modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli eventuali inestetismi.
3. Per trattamenti di medicina estetica si intendono le prestazioni che comportano l'utilizzo di apparecchiature elettromedicali e l'applicazione di tecniche di competenza esclusivamente medica e che sono obbligatoriamente operati da medici specialisti, sotto la propria responsabilità. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i trattamenti di medicina estetica.
4. Per trattamenti di medicina non convenzionale si intendono i trattamenti terapeutici non riconducibili alla medicina tradizionale.
5. Per trattamenti di idrologia medica si intendono le cure derivanti dall'applicazione terapeutica delle acque termali e in particolare la crenoterapia, ovvero la cura mediante le acque minerali, e la idroterapia, ovvero la cura effettuata mediante varie modalità di applicazione di acqua comune o minerale, e ogni altro trattamento connesso ai precedenti.
6. Per fitness si intende la combinazione di tecniche di attività motoria con pratiche di corretta alimentazione, di intrattenimento e di musica.
7. Per wellness si intende la combinazione di tecniche improntate a una regolare attività fisica, di pratiche di corretta alimentazione e di preparazione a un approccio mentale teso a raggiungere un adeguato equilibrio psico-fisico.
8. Per operatore del benessere si intende il soggetto cui, sulla base dell'attestazione del possesso dei requisiti professionali richiesti dall'articolo 4, è consentito esercitare, in proprio o, in caso di società, quale preposto, le attività di cui al comma 1 del presente articolo.
1. Il «centro benessere» può assumere la denominazione di «beauty farm» esclusivamente qualora, oltre alle caratteristiche di cui all'articolo 2, si avvalga della presenza di personale medico appartenente alle seguenti specializzazioni:
a) medicina estetica;
b) psicologia;
c) endocrinologia e dietologia.
1. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 2 è consentito a chi ha frequentato con esito positivo un apposito corso professionale istituito o riconosciuto dalla regione o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, che si conclude con il superamento di un esame finale teorico-pratico, finalizzato al conseguimento del titolo di operatore del benessere.
2. In caso di esercizio in forma di società, il requisito professionale di cui al comma 1 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabiliscono, sentite le associazioni regionali e delle province autonome del settore maggiormente rappresentative a livello nazionale, i programmi per lo svolgimento dei corsi di formazione e di specializzazione per l'ottenimento della qualifica di cui al comma 1, nonché di appositi corsi di aggiornamento, la cui frequenza obbligatoria è prevista con cadenza almeno quinquennale.
4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e con le associazioni del settore maggiormente rappresentative a livello nazionale, predispone un marchio distintivo dei «centri benessere» autorizzati ai sensi della presente legge, con lo scopo di segnalare all'utente l'affidabilità del centro stesso riguardo al rispetto dei
requisiti per l'esercizio delle attività e delle norme igienico-sanitarie.
5. Per i soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività di estetista, di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono, ai fini dell'ottenimento del riconoscimento della qualifica di operatore del benessere, appositi corsi integrativi, escludendo l'obbligo di superamento dell'esame finale teorico-pratico previsto dal comma 1.
1. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabilisce, con propria deliberazione, le caratteristiche minime di organizzazione del «centro benessere», con riferimento ai trattamenti di cui alla presente legge, alle modalità di erogazione dei relativi servizi, alle norme igieniche e di sicurezza, nonché ai requisiti del personale addetto. Il Ministro dello sviluppo economico recepisce con apposito provvedimento, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la predetta deliberazione.
2. L'attività del «centro benessere» può essere organizzata in via esclusiva oppure all'interno di complessi ricettivi o non ricettivi quali alberghi, camping, stabilimenti termali, talassoterapici o idroterapici, stabilimenti balneari ed esercizi similari.
1. L'apertura, l'estensione della tipologia delle attività e il trasferimento di sede del «centro benessere» sono soggetti alla sola dichiarazione di inizio attività, prevista dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in conformità
a quanto disposto per l'attività di estetista dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 31 febbraio 2007, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n.40.
2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 l'interessato dichiara:
a) che il centro e il personale sono in possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5;
b) le tipologie di attività che intende svolgere all'interno del «centro benessere»;
c) l'ubicazione e la superficie dei locali, con annessi elaborati grafici redatti da un tecnico abilitato;
d) il rispetto delle norme tecnico-professionali relative a ciascuna tipologia di attività esercitata;
e) il rispetto delle norme urbanistico-edilizie e igienico-sanitarie.
1. Chiunque apre o subentra nella gestione di un «centro benessere» senza aver presentato la dichiarazione di inizio attività, di cui l'articolo 6, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.500 euro, e con la sospensione dell'attività fino alla presentazione della prescritta dichiarazione.
2. Chiunque apre o gestisce un «centro benessere» senza possedere i requisiti di legge affermati nella dichiarazione di inizio attività, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro.
3. Chiunque fa un uso illegittimo o abusivo del marchio di cui all'articolo 4, comma 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro.
4. Chiunque, a seguito di modifica dei requisiti della struttura o di altri elementi contenuti nella dichiarazione di inizio attività, quando ciò determina il venire
meno dei requisiti minimi per lo svolgimento delle attività, non ha provveduto a effettuare la prescritta rettifica della dichiarazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro.
5. Chiunque utilizza abusivamente la denominazione di «centro benessere» nell'insegna, nella pubblicità o in qualsiasi supporto, documento o dichiarazione pubblici, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro, nonché con l'eliminazione dei riferimenti alla qualifica di «centro benessere» contenuti nella denominazione o negli altri atti o documenti indicati nel presente comma.
6. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, comporta l'applicazione delle norme del codice penale ove si riscontri che da tale violazione discendono danni a persone o, nei casi meno gravi, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro, oltre alla chiusura dell'attività.
1. Al fine di sostenere l'innovazione e la riqualificazione dei «centri benessere» esistenti è istituito un credito d'imposta pari al 50 per cento delle spese di ristrutturazione a valere sul Fondo per la competitività e lo sviluppo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n.296.
2. I criteri e le modalità di concessione dell'agevolazione prevista dal comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. Le strutture operanti alla data di entrata in vigore della presente legge con la denominazione di «centro benessere» sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni ivi previste entro il termine di ventiquattro mesi dalla predetta data, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 7.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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