Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 1508

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1508



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BRESSA, AMICI, ZACCARIA

Introduzione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale e altre disposizioni in materia di tortura

Presentata il 19 luglio 2008


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge introduce nel nostro codice penale il reato di tortura, in ottemperanza a quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, firmata a New York il 10 dicembre 1984 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 novembre 1988, n. 498.
      Si propone di collocare la fattispecie del delitto di tortura nella sezione III del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale. Questa sezione comprende infatti i delitti contro la persona che aggrediscono la libertà morale, ovvero la libertà di autodeterminazione della persona, anche mediante una condotta caratterizzata da violenza fisica (articolo 610, violenza privata; articolo 611, violenza o minaccia per costringere a commettere reato; articolo 613, stato di incapacità procurato mediante violenza). La collocazione, poi, nella sezione III del capo III, riguardante i delitti contro la libertà individuale, accomuna le fattispecie criminose volte a tutelare il bene della libertà nelle sue varie forme, in quanto espressione della personalità individuale.
      Altro elemento caratterizzante della nascente fattispecie criminosa (che peraltro dà ancora ragione della collocazione della norma nel capo III) è la presenza del dolo specifico, assente nei delitti previsti semplicemente a tutela dell'incolumità fisica.
      Occorre tenere ben presente che nella nostra legislazione penale, con riferimento alla tutela della persona umana, esiste una scelta etica di fondo che implica una netta distinzione tra la violenza che si esaurisce nella lesione del diritto all'incolumità fisica e quella, di maggiore disvalore sociale, che è funzionale anche all'offesa della libertà individuale nelle sue varie forme.
      Per la nozione di tortura si è ritenuto sufficiente il richiamo a violenze o minacce, che naturalmente, come ogni condotta delittuosa, devono essere dotate di efficienza causale quanto a capacità di procurare quella qualificante pressione psico-fisica sulla vittima suscettibile di essere rimossa dalla vittima stessa accordando l'informazione richiesta.
      Il termine «sottopone» a tortura, come espressione della pluralità degli atti di violenza o minaccia, vale a descrivere sia la condotta delittuosa sia l'evento tortura. Inoltre, il termine «sottopone», rimarcando la natura permanente dell'illecito, segna meglio il confine con i diversi reati di lesione personale, ingiurie e percosse, che hanno natura istantanea.
      Nella nuova fattispecie, infatti, si vuole che i singoli atti diretti a procurare lesione fisica o mentale siano inflitti in funzione di «mantenimento» di quella particolare e qualificata condizione di sofferenza che perdura, in realtà, senza soluzione di continuità.
      È prevedibile, poi, che la maggiore difficoltà che la norma potrebbe incontrare nella sua applicazione pratica sia proprio nella distinzione della nuova fattispecie dai diversi reati di lesione, percossa o ingiuria continuata. Mentre deve essere il più possibile chiaro, in ragione della punibilità di gran lunga più grave, che si vuole colpire quello stato di ingiusta sofferenza, costante e perdurante per apprezzabile tempo, procurato dall'agente in vista di uno scopo per così dire «estorsivo», di guisa che la permanenza nella condizione di sofferenza rappresenti uno degli elementi essenziali della nuova figura di reato. Il delitto è delineato come reato comune, anche se è previsto l'aumento di pena di un terzo qualora l'autore del fatto sia un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio.
      Nella presente proposta di legge il delitto di tortura è configurato senza previsione di esimenti speciali, in conformità alla citata Convezione di New York.
      Si propone che la pena, che vuole misurare il grado di «rimprovero» che la società vuole esprimere, nel rispetto del criterio della «ragionevolezza» che deve dosarla anche secondo le indicazioni della Corte costituzionale, sia fissata nella misura da quattro a dieci anni di reclusione.
      Si è, infatti, cercato di limitare il più possibile lo spazio edittale tra il minimo e il massimo della pena, al fine di contenere anche il potere discrezionale del giudice nell'infliggere la pena.
      Necessitata, ma anche conforme a giustizia, è poi l'istituzione di un fondo per le vittime del reato di tortura per garantire il risarcimento del danno. È stato, in sostanza, riprodotto il dettato di cui all'articolo 14 della citata Convenzione di New York, prevedendo, oltre al completo risarcimento dei danni subiti, anche la rimozione di ogni conseguenza negativa derivante dal reato subìto.


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Introduzione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale).

      1. Alla sezione III del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 613 sono aggiunti i seguenti:

      «Art. 613-bis. - (Tortura). - Chiunque sottopone una persona a tortura mediante violenza fisica o morale allo scopo di ottenere informazioni su fatti o circostanze, da essa o da altri posti in essere, anche se non costituenti reato, ovvero per motivi di discriminazione razziale, politica, religiosa o sessuale è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni.
      La pena è aumentata di un terzo se le condotte di cui al primo comma sono poste in essere da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio.
      Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena è aumentata se dal fatto deriva una lesione grave o gravissima; è raddoppiata se ne deriva la morte.
      Non è accordata l'immunità diplomatica ai cittadini stranieri condannati o imputati per il reato di tortura di cui al primo comma, comunque qualificato da un'autorità giudiziaria straniera o da un tribunale internazionale. In tali casi lo Stato italiano accorda l'estradizione al Paese richiedente nel rispetto della normativa e degli accordi internazionali vigenti.

      «Art. 613-ter. - (Ambito di applicazione). - Il cittadino o lo straniero che commette il delitto di cui all'articolo 613-bis è punito secondo la legge italiana».

Art. 2.
(Fondo per le vittime del reato di tortura).

      1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo per le vittime del reato di tortura, la cui dotazione è stabilita annualmente in sede di legge finanziaria, destinato ad assicurare alle stesse il risarcimento dei danni subiti e l'erogazione di contributi per garantire loro una completa riabilitazione psico-fisica.
      2. In caso di morte della vittima, conseguente a un atto di tortura, gli eredi hanno diritto al risarcimento previsto dal comma 1.
      3. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per la riabilitazione delle vittime della tortura, con il compito di gestire il fondo di cui al comma 1. La composizione e il funzionamento della Commissione, nonché i criteri e le modalità per l'erogazione dei risarcimenti e dei contributi di cui ai commi 1 e 2, sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su