|
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 903 |
1. Ai cittadini italiani ultrasessantacinquenni emigrati che risiedono all'estero, che sono iscritti nel registro dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero e che si trovano in condizioni socio-economiche disagiate, ai sensi del comma 2, è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) su presentazione di apposita domanda, per dodici mensilità all'anno, un assegno mensile di solidarietà pari a 123 euro. L'assegno è erogato di diritto in quote crescenti per un importo pari a 90 euro il primo anno, a 106,5 euro il secondo anno e a 123 euro a regime.
2. Sono considerati in condizioni socio-economiche disagiate, ai fini di cui al comma 1, i cittadini non coniugati il cui reddito personale annuo, dichiarato nell'anno precedente, è inferiore a 3.000 euro e i cittadini coniugati il cui reddito personale annuo, dichiarato nell'anno precedente, cumulato con quello del coniuge, è inferiore a 5.000 euro.
3. I limiti di reddito stabiliti al comma 2 sono maggiorati di 1.000 euro per ogni soggetto a carico del beneficiario dell'assegno di solidarietà e con esso convivente, il quale sia minore di anni diciotto o totalmente invalido e sprovvisto di reddito.
4. Per il computo del reddito ai fini della determinazione dei limiti stabiliti al comma 2 sono considerati i redditi di qualsiasi natura, ovunque prodotti, escluso il reddito derivante dalla proprietà dell'immobile adibito ad abitazione principale del beneficiario dell'assegno di solidarietà.
5. Nella valutazione delle condizioni socio-economiche disagiate sono rilevanti il reddito, determinato ai sensi del comma 4, e una parametrazione effettuata allo scopo di valutare l'effettivo potere d'acquisto del beneficiario nel territorio di residenza.
6. I redditi prodotti all'estero rilevanti per la valutazione dei requisiti reddituali di cui ai commi 2, 3 e 4 sono accertati sulla base di certificazioni rilasciate dalla competente autorità estera. Ai fini della parametrazione di cui al comma 5, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è definito sulla base degli indici Purchasing Power Parities (PPP), Eurostat e dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), il coefficiente di conversione della parità di potere d'acquisto, allo scopo di determinare il numero di unità di moneta locale necessario per l'acquisto sul mercato locale della stessa quantità di beni e di servizi acquistabili sul mercato statunitense con un dollaro.
7. Per le finalità di cui al presente articolo, a decorrere dall'anno 2009 le risorse derivanti da revoche dei trattamenti pensionistici erogati ai cittadini italiani residenti all'estero, conseguenti al decesso del beneficiario, sono iscritte all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, a titolo di trasferimento, all'INPS.
8. In sede di prima attuazione della presente legge, per l'anno 2009 l'assegno di solidarietà di cui al comma 1 è erogato fino a concorrenza delle risorse derivanti dalle revoche di cui al comma 7.
9. A decorrere dall'anno 2009, per le finalità di cui al comma 1, lo stanziamento è determinato annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
10. L'assegno di solidarietà di cui al comma 1 non è cumulabile con altri eventuali aiuti economici erogati dallo Stato italiano.
1. I soggetti che percepiscono l'assegno di solidarietà di cui al comma 1 dell'articolo 1 senza averne i requisiti sono tenuti alla restituzione della somma indebitamente percepita.
2. Spetta all'INPS, anche avvalendosi delle strutture degli istituti di patronato presenti all'estero, la verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la percezione dell'assegno di solidarietà di cui al comma 1 dell'articolo 1.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 58,4 milioni di euro per l'anno 2008, a 69,2 milioni di euro per l'anno 2009 e ad 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
|
![]() |