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PDL 903

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 903



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

NARDUCCI, BOBBA, BUCCHINO, ENZO CARRA, CASTAGNETTI, FEDI, GARAVINI, GRASSI, LUCÀ, PORTAS, QUARTIANI, SCHIRRU, ANGELI, BARBA, BERARDI, DE CORATO, GRANATA, LO MONTE

Disposizioni per l'erogazione di un assegno di solidarietà ai cittadini italiani anziani residenti all'estero

Presentata l'8 maggio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - L'assegno di solidarietà in favore dei nostri cittadini anziani emigrati è da tempo al centro di un dibattito serrato, sia in sede parlamentare sia negli organismi di rappresentanza delle comunità italiane all'estero. Infatti, la Prima Conferenza nazionale dell'emigrazione celebrata nel 1975 evidenziò con forza l'esigenza di un provvedimento normativo volto ad attenuare la condizione di indigenza in cui spesso si trovano i cittadini italiani residenti all'estero che non possono usufruire di trattamenti previdenziali o assistenziali erogati dall'Italia o dal Paese di residenza. Occorre sottolineare, al riguardo, che il fenomeno dell'indigenza riguarda in particolare l'area geografica dell'America Latina, che, nel corso di oltre un secolo, ha accolto milioni di cittadini italiani, ma si manifesta, seppure in forma molto più attutita, anche in Europa, nonostante le numerose convenzioni bilaterali e la regolamentazione subentrata successivamente, basata sulla totalizzazione dei periodi contributivi.
      Si deve evidenziare, in pari tempo, che i cittadini italiani emigrati nelle aree geografiche più a rischio di indigenza sono emigrati per lo più nel dopoguerra - a cavallo degli anni '50 e '60 - allorché l'evasione contributiva era molto diffusa nel nostro paese. Al riguardo è anche da sottolineare come molti cittadini italiani residenti all'estero usufruiscano di prestazioni pensionistiche in regime internazionale e con il beneficio dell'integrazione al trattamento minimo nei Paesi non appartenenti all'Unione europea, oppure di maggiorazioni sociali sulle loro pensioni, mentre i cittadini italiani destinatari dell'assegno di solidarietà sono esclusi da qualsiasi provvedimento non potendo far valere alcun periodo contributivo in Italia.
      La recrudescenza del fenomeno dell'indigenza è stata affrontata con un notevole impegno finanziario durante la XV legislatura, in particolare con le leggi finanziarie 2007 e 2008 (leggi n. 296 del 2006 e n. 244 del 2007), aumentando cospicuamente le risorse economiche destinate all'assistenza sociale erogata attraverso la rete consolare. L'impoverimento che colpisce i nostri connazionali anziani è stato anche ripetutamente al centro dei lavori del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) e attraverso questo organismo è stata consegnata all'allora competente Ministero del lavoro e della previdenza sociale una petizione firmata da oltre 50.000 cittadini e cittadine italiani residenti all'estero.
      Si tratta di un'esigenza avvertita in modo urgente, e addirittura drammatico, dalle comunità italiane che risiedono nei Paesi colpiti da grave crisi economica e sociale. In questo scenario, il Parlamento è chiamato a pronunciarsi con urgenza e chiarezza sulla proposta di legge, valutando con attenzione il dramma che questi nostri connazionali anziani vivono nel silenzio, pur avendo dato tantissimo al nostro Paese.
      La presente proposta di legge è una testimonianza concreta di una politica di solidarietà che vuole farsi carico dei più disagiati, nel rispetto di un quadro di regole condivise e rigorose, per altro già sperimentate dalle nostre rappresentanze consolari ai fini dell'assistenza sociale, e che certamente sono da ampliare e da consolidarie.
      È auspicabile, ai fini dell'approvazione della presente proposta di legge, che si possano realizzare le più ampie convergenze per dare soluzione a un problema annoso, sempre evocato e mai risolto.
      L'articolo 1 della presente proposta di legge prevede che sia erogato ai cittadini italiani ultrasessantacinquenni, residenti all'estero e che si trovano in condizioni socio-economiche disagiate, un assegno mensile di solidarietà, per dodici mensilità, per un valore corrispondente a 123 euro allorché la legge entrerà in regime.
      Tali disagiate condizioni economiche sono definite da due limiti: un tetto annuo di reddito individuale (3.000 euro) e uno di reddito di coppia per i cittadini coniugati (5.000 euro). Tali limiti sono incrementati da 1.000 euro per ogni minorenne e per ogni soggetto invalido sprovvisto di reddito a carico e convivente.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Assegno di solidarietà per i cittadini italiani anziani residenti all'estero).

      1. Ai cittadini italiani ultrasessantacinquenni emigrati che risiedono all'estero, che sono iscritti nel registro dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero e che si trovano in condizioni socio-economiche disagiate, ai sensi del comma 2, è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) su presentazione di apposita domanda, per dodici mensilità all'anno, un assegno mensile di solidarietà pari a 123 euro. L'assegno è erogato di diritto in quote crescenti per un importo pari a 90 euro il primo anno, a 106,5 euro il secondo anno e a 123 euro a regime.
      2. Sono considerati in condizioni socio-economiche disagiate, ai fini di cui al comma 1, i cittadini non coniugati il cui reddito personale annuo, dichiarato nell'anno precedente, è inferiore a 3.000 euro e i cittadini coniugati il cui reddito personale annuo, dichiarato nell'anno precedente, cumulato con quello del coniuge, è inferiore a 5.000 euro.
      3. I limiti di reddito stabiliti al comma 2 sono maggiorati di 1.000 euro per ogni soggetto a carico del beneficiario dell'assegno di solidarietà e con esso convivente, il quale sia minore di anni diciotto o totalmente invalido e sprovvisto di reddito.
      4. Per il computo del reddito ai fini della determinazione dei limiti stabiliti al comma 2 sono considerati i redditi di qualsiasi natura, ovunque prodotti, escluso il reddito derivante dalla proprietà dell'immobile adibito ad abitazione principale del beneficiario dell'assegno di solidarietà.
      5. Nella valutazione delle condizioni socio-economiche disagiate sono rilevanti il reddito, determinato ai sensi del comma 4, e una parametrazione effettuata allo scopo di valutare l'effettivo potere d'acquisto del beneficiario nel territorio di residenza.
      6. I redditi prodotti all'estero rilevanti per la valutazione dei requisiti reddituali di cui ai commi 2, 3 e 4 sono accertati sulla base di certificazioni rilasciate dalla competente autorità estera. Ai fini della parametrazione di cui al comma 5, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è definito sulla base degli indici Purchasing Power Parities (PPP), Eurostat e dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), il coefficiente di conversione della parità di potere d'acquisto, allo scopo di determinare il numero di unità di moneta locale necessario per l'acquisto sul mercato locale della stessa quantità di beni e di servizi acquistabili sul mercato statunitense con un dollaro.
      7. Per le finalità di cui al presente articolo, a decorrere dall'anno 2009 le risorse derivanti da revoche dei trattamenti pensionistici erogati ai cittadini italiani residenti all'estero, conseguenti al decesso del beneficiario, sono iscritte all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, a titolo di trasferimento, all'INPS.
      8. In sede di prima attuazione della presente legge, per l'anno 2009 l'assegno di solidarietà di cui al comma 1 è erogato fino a concorrenza delle risorse derivanti dalle revoche di cui al comma 7.
      9. A decorrere dall'anno 2009, per le finalità di cui al comma 1, lo stanziamento è determinato annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      10. L'assegno di solidarietà di cui al comma 1 non è cumulabile con altri eventuali aiuti economici erogati dallo Stato italiano.

Art. 2.
(Funzione di controllo).

      1. I soggetti che percepiscono l'assegno di solidarietà di cui al comma 1 dell'articolo 1 senza averne i requisiti sono tenuti alla restituzione della somma indebitamente percepita.
      2. Spetta all'INPS, anche avvalendosi delle strutture degli istituti di patronato presenti all'estero, la verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la percezione dell'assegno di solidarietà di cui al comma 1 dell'articolo 1.
      3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 58,4 milioni di euro per l'anno 2008, a 69,2 milioni di euro per l'anno 2009 e ad 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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