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PDL 135

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 135



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

VICO, BELLANOVA, BOCCIA, BORDO, BRAGA, MARCO CARRA, CODURELLI, CORSINI, CUOMO, FADDA, FEDI, FOGLIARDI, GAGLIONE, GATTI, GINEFRA, GRASSI, LARATTA, MURA, RAZZI, ROSSA, RUGGHIA, SAMPERI, SBROLLINI, SCHIRRU, SERVODIO, FEDERICO TESTA, VANNUCCI, VELO, VILLECCO CALIPARI, ZUNINO

Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di rilevazione e registrazione degli infortuni sul lavoro

Presentata il 29 aprile 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Come è noto, l'andamento infortunistico nel nostro Paese continua a non registrare una seria inversione di tendenza, così come ci dimostrano i dati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) relativi agli anni dal 2002 ad oggi che, addirittura, evidenziano una preoccupante ripresa del numero degli infortuni denunciati soprattutto nel corso dell'ultimo biennio. Il numero degli incidenti mortali è infatti salito, come testimoniano le recenti e tragiche cronache. Tutto questo nonostante una legislazione completa e dettagliata che origina dagli anni cinquanta, sino al provvedimento più noto, il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, con il quale si è data attuazione a un ampio pacchetto di direttive comunitarie volte ad assicurare il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.
      Dopo il periodo di assestamento organizzativo, così come indicato dal titolo I del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, da parte delle aziende e delle strutture pubbliche preposte, a qualsiasi titolo, alla sua attuazione, appaiono opportuni e necessari graduali correttivi legislativi in attesa della definizione di una proposta più articolata di testo unico, come già era stato evidenziato nel documento conclusivo dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sugli infortuni sul lavoro, istituita dal Senato della Repubblica nella XIV legislatura, con particolare riguardo al fenomeno delle cosiddette «morti bianche».
      Evidenziando il problema delle conoscenze statistiche nel settore della sicurezza, la Commissione aveva proposto l'adozione di un registro generale degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali - mediante il coordinamento tra i Ministeri interessati e le regioni, utilizzando le attuali esperienze consolidate di «flussi informativi» tra l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e le regioni, al fine di superare le attuali carenze nei sistemi di rilevamento dei dati (carenze gravi soprattutto per il settore delle malattie professionali e per quello degli infortuni relativi al lavoro atipico e flessibile), nonché l'istituzione di osservatori a livello locale e regionale, volti a individuare e a valutare preventivamente le lavorazioni insalubri e pericolose e le aree a rischio.
      È pertanto ragionevole immaginare che l'adozione di tali strumenti possa consentire il costante e completo monitoraggio dei fenomeni, e al tempo stesso stimolare gli effetti concreti delle innovazioni normative e amministrative, così come dei cambiamenti nelle prassi sociali e aziendali, nella convinzione che tutto ciò potrà costituire elemento essenziale per la crescita della cultura della sicurezza.
      A tale fine sono dirette le nuove norme introdotte nell'articolo 29 del citato decreto legislativo n. 626 del 1994 dalla presente proposta di legge.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 29 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «5-bis. Presso l'ISPESL è istituito un registro generale degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, in cui sono raccolti i dati relativi a tutti i casi gravi o mortali.
      5-ter. Le strutture sanitarie, pubbliche e private, che refertano i casi di infortunio o di decesso sul lavoro o di malattie professionali, trasmettono copia della relativa documentazione clinica al servizio competente dell'azienda sanitaria locale, che provvede all'inoltro della documentazione all'ISPESL.
      5-quater. Con decreto dei Ministri della salute e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente, sono determinati il modello e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 5-bis, nonché le modalità di raccolta dei referti di cui al comma 5-ter».


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