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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 738 |
1. Nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, e nel rispetto degli articoli 117 e 119 della Costituzione, la presente legge, al fine di incrementare il sistema di prevenzione, contrasto e riabilitazione dei processi di non autosufficienza e per il sostegno e il benessere delle persone non autosufficienti e delle rispettive famiglie, determina i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali da erogare nei casi di non autosufficienza, definisce i princìpi per la loro garanzia attraverso il piano nazionale per la non autosufficienza, di cui all'articolo 5, e prevede la destinazione delle risorse del Fondo per le non autosufficienze ai sensi dell'articolo 8.
2. Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi previsti dalla presente legge i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali e con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea e i loro familiari, nonché gli stranieri equiparati ai cittadini italiani ai sensi dell'articolo 41 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
1. Sono definite non autosufficienti le persone con disabilità fisica, psichica, sensoriale o relazionale accertata attraverso l'adozione di criteri uniformi su tutto il
territorio nazionale secondo le indicazioni dell'International Classification of Functioning Disability and Health-ICF dell'Organizzazione mondiale della sanità e attraverso la valutazione multidimensionale delle condizioni funzionali e sociali.
2. La valutazione multidimensionale di cui al comma 1 del presente articolo è effettuata nell'ambito del distretto di cui all'articolo 3-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, da apposite unità pluriprofessionali appartenenti ai servizi socio-sanitari, composte da medici specialisti nelle discipline cliniche oggetto della disabilità, da personale sanitario dell'area infermieristica e della riabilitazione e da assistenti sociali designati dai comuni, nonché dal medico di medicina generale della persona da valutare.
3. Per la valutazione della non autosufficienza le unità pluriprofessionali di cui al comma 2 si avvalgono di strumenti e di metodologie validati e uniformi su tutto il territorio nazionale e idonei alla misurazione del grado di autonomia funzionale, quale risultante delle condizioni organiche delle patologie cronico-degenerative e di comorbilità e dei loro esiti, delle condizioni psichiche, sensoriali, cognitive e relazionali ai fini dello svolgimento delle funzioni della vita quotidiana, della cura di sé e dell'uso degli strumenti e dei mezzi di comunicazione.
4. Le categorie della non autosufficienza e le corrispondenti misure assistenziali differenziate sono definite in rapporto ai seguenti livelli di disabilità:
a) incapacità di provvedere autonomamente al governo della casa, all'approvvigionamento e alla predisposizione dei pasti;
b) incapacità di provvedere autonomamente alla cura di sé, ad alimentarsi e al governo della casa;
c) incapacità di provvedere autonomamente alle funzioni della vita quotidiana e alle relazioni esterne e presenza di problemi di mobilità e di instabilità clinica.
5. L'unità pluriprofessionale di cui al comma 1 predispone, a favore della persona
non autosufficiente, un piano individualizzato di assistenza (PIA), che stabilisce le prestazioni di cura, di riabilitazione, di assistenza personale e di aiuto nel governo della casa e, qualora necessarie, le misure di sostegno al reddito personale. Nella predisposizione del PIA sono coinvolti i familiari e, qualora richiesto dall'interessato, un esperto indicato dalle organizzazioni sindacali o dagli organismi di tutela dei cittadini. L'attuazione del PIA è monitorata da un operatore del servizio socio-sanitario con funzioni di responsabile del caso, che interagisce con la persona assistita, i suoi familiari e le risorse ambientali, al fine di valorizzare e utilizzare tutte le risorse idonee a migliorare le condizioni della persona non autosufficiente.
6. I criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo sono disciplinati e periodicamente aggiornati nell'ambito del Piano nazionale per la non autosufficienza di cui all'articolo 5.
1. I livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali per le persone non autosufficienti (LESNA) sono parte integrante dei livelli essenziali delle prestazioni sociali definiti ai sensi degli articoli 18, comma 3, e 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e i relativi parametri sono definiti nel Piano nazionale per la non autosufficienza di cui all'articolo 5 della presente legge. Gli oneri relativi alle prestazioni garantite dai LESNA sono posti a carico del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 8.
2. I LESNA garantiscono su tutto il territorio nazionale l'esigibilità dei seguenti diritti:
a) informazione e consulenza sulla rete delle prestazioni offerte per la non autosufficienza e accesso unificato ai servizi socio-sanitari, nonché misure di pronto intervento;
b) valutazione multidimensionale individuale;
c) predisposizione del PIA e accompagnamento nel percorso assistenziale da esso definito;
d) prestazioni integrate, domiciliari, semiresidenziali, residenziali e di ricovero di sollievo, in relazione alle diverse componenti di cura, assistenza e sostegno personale, familiare e sociale.
3. Al fine di assicurare l'attuazione degli interventi di cui al comma 2, i LESNA sono suddivisi in base alle seguenti prestazioni:
a) assistenza tutelare alla persona a carattere domiciliare;
b) aiuto domestico-familiare, ivi compreso quello a sostegno delle cure prestate dai familiari;
c) assistenza economica;
d) adeguamento e miglioramento delle condizioni abitative ai fini di una migliore fruizione dell'abitazione;
e) sostegno alla mobilità.
4. Le prestazioni garantite dai LESNA non sostituiscono quelle erogate dal Servizio sanitario nazionale, ma si integrano con le stesse, in particolare con quelle indicate nell'allegato C annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, e successive modificazioni, e concorrono alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza integrata socio-sanitaria, ai sensi dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001. I livelli essenziali delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, erogate con continuità temporale e senza restrizioni per le persone non autosufficienti, si integrano con le prestazioni garantite dai LESNA. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 2,
comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.
5. Le regioni possono stabilire ulteriori e più elevati livelli essenziali, con oneri finanziari a carico dei rispettivi bilanci.
1. Per le persone riconosciute non autosufficienti ai sensi della presente legge, che beneficiano delle misure di carattere economico erogate dallo Stato alle persone invalide, sorde e non vedenti ai sensi delle leggi 10 febbraio 1962, n. 66, e successive modificazioni, 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, 11 febbraio 1980, n. 18, dei decreti legislativi 21 novembre 1988, n. 508, e 23 novembre 1988, n. 509, e di ogni altra norma vigente in materia, fatti salvi i benefìci in atto e i diritti maturati fino all'entrata in vigore del Piano di cui all'articolo 5 della presente legge, la concessione delle prestazioni economiche previste a decorrere dalla data stabilita dal citato Piano, è effettuata all'interno della valutazione delle condizioni psico-fisiche del richiedente, con le modalità indicate all'articolo 2.
2. Le prestazioni economiche previste ai sensi delle normative di cui al comma 1 sono erogate anche nel caso in cui la persona non autosufficiente sia ospitata in strutture semiresidenziali e residenziali non riabilitative, prevedendo l'utilizzo degli emolumenti economici percepiti, come concorso ai costi della tariffa alberghiera, ferma restando l'attribuzione alla persona non autosufficiente di una somma non inferiore al 25 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
1. La definizione, le caratteristiche e i requisiti delle prestazioni sociali comprese nei LESNA, le priorità di intervento, le modalità di attuazione del sistema integrato di interventi e servizi per la non autosufficienza, gli indicatori e i parametri per la verifica della realizzazione dei livelli essenziali e della utilizzazione delle risorse del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 8 della presente legge, sono definiti nel Piano nazionale per la non autosufficienza, di seguito denominato «Piano nazionale», approvato con le procedure di cui all'articolo 18 della legge 8 novembre 2000, n. 328.
2. Il primo Piano nazionale è approvato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il sistema informativo dei servizi sociali di cui all'articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328, integrato con i dati del Servizio informativo sanitario e della spesa sociale degli enti locali per la non autosufficienza, provvede al monitoraggio annuale dello stato di erogazione dei LESNA, del loro grado di efficienza ed efficacia nonché dei risultati conseguiti anche rispetto al contenimento della spesa ospedaliera impropria secondo modalità e criteri stabiliti dal Piano nazionale.
4. Le iniziative collegate all'affermazione di nuovi stili di vita, volti a rallentare il decadimento psichico e fisico, a mantenere attivi gli interessi culturali e relazionali, nonché a facilitare la mobilità delle persone non autosufficienti, sono promosse sulla base di specifici programmi nazionali e regionali predisposti di intesa con le organizzazioni sociali e di tutela dei cittadini.
1. All'erogazione dei LESNA provvedono i comuni e il Servizio sanitario nazionale, in forma diretta o accreditata,
secondo le rispettive competenze disciplinate dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001; all'erogazione delle prestazioni di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), della presente legge, provvede lo Stato. Nelle forme di accreditamento previste ai sensi del presente articolo, è riservato un ruolo primario alle organizzazioni di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328.
2. Le prestazioni dei LESNA garantite ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera d), qualora i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo non siano in grado di provvedervi, possono essere erogate con le modalità di cui all'articolo 17 della legge 8 novembre 2000, n. 328. L'erogazione delle prestazioni di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b) e d), può avvenire anche attraverso persone singole, in possesso di adeguata qualificazione o comunque disponibili ad effettuare percorsi formativi di base. I criteri e le modalità di attuazione del presente comma sono stabiliti dal Piano nazionale, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
1. Le persone non autosufficienti e, per quanto di competenza, le loro famiglie, hanno diritto alle prestazioni incluse nei LESNA, anche su richiesta della persona interessata o di chi la rappresenta. In caso di inadempimento da parte dell'ente competente è ammesso ricorso in via giurisdizionale. Gli interessati possono essere assistiti in giudizio dagli istituti di patronato, dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato.
1. Le risorse del Fondo per le non autosufficienze, istituito dall'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di seguito denominato «Fondo», sono destinate, secondo i criteri previsti dal Piano nazionale, al perseguimento delle seguenti finalità in favore delle persone non autosufficienti:
a) attuazione dei LESNA;
b) potenziamento dei servizi, delle prestazioni e degli interventi socio-assistenziali;
c) finanziamento dei titoli per la fruizione di prestazioni sociali;
d) sostegno delle famiglie, ivi compresi quello economico e la copertura previdenziale dei familiari addetti all'assistenza della persona non autosufficiente, e riconoscimento del lavoro informale delle famiglie anche attraverso servizi di sollievo e agevolazioni tariffarie;
e) erogazione delle risorse necessarie per il pagamento della quota sociale a carico dell'utente in caso di ricovero in strutture residenziali o di ricorso ad altre strutture anche a carattere diurno;
f) assistenza economica, ivi compresa l'erogazione degli assegni e delle indennità previsti ai sensi delle normative citate all'articolo 4, comma 1.
2. Alla programmazione e all'erogazione dei servizi, delle prestazioni e degli interventi di cui al comma 1 provvedono i soggetti competenti in base alle leggi delle rispettive regioni e province autonome nonché alle indicazioni del Piano nazionale e dei rispettivi piani regionali e provinciali.
3. Restano ferme le competenze del Servizio sanitario nazionale e le modalità
di finanziamento in materia di prevenzione, di cura e di riabilitazione con continuità temporale e senza restrizioni per le persone non autosufficienti.
1. Il finanziamento del Fondo, ferma restando la sua imputazione a carico dello Stato, che assicura, comunque, la copertura delle prestazioni erogate dai LESNA, è, altresì, alimentato dalle somme derivanti:
a) dalle risorse destinate all'erogazione ai soggetti beneficiari degli assegni e delle indennità previsti ai sensi delle normative citate all'articolo 4, comma 1;
b) dall'importo dei premi non riscossi del gioco del lotto e delle lotterie nazionali;
c) dai finanziamenti derivanti dai programmi dell'Unione europea;
d) da donazioni di soggetti privati, comprese le fondazioni ex bancarie; su tali donazioni si applicano i benefìci fiscali vigenti in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
e) dal recupero di entrate conseguenti all'emersione del lavoro irregolare derivante dall'applicazione dell'articolo 6, comma 2;
f) dal recupero dell'evasione fiscale.
2. La ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse del Fondo è effettuata, entro il 31 dicembre di ogni anno, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. La ripartizione è effettuata, secondo i criteri contenuti
nel medesimo decreto, sulla base di indicatori riferiti alla percentuale di persone non autosufficienti sulla popolazione di riferimento e degli altri indicatori e criteri previsti ai fini della ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali e tenendo conto della realtà dei territori meno sviluppati e dei risultati del monitoraggio di cui all'articolo 5, comma 3.
3. L'articolo 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire fondi regionali e interregionali per la non autosufficienza al fine di integrare le risorse finanziarie del Fondo loro assegnate ai sensi dell'articolo 9, comma 2, nonché di erogare prestazioni, interventi e servizi integrativi o ulteriori rispetto a quelli assicurati attraverso il medesimo Fondo.
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