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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 90 |
1. È istituita, nell'ambito della professione medica, branca chirurgica, la figura professionale di medico specialista chirurgo senologo.
2. Possono esercitare l'attività di medico specialista chirurgo senologo i medici chirurgi in possesso della specializzazione di cui all'articolo 2 ovvero che hanno esercitato la professione in un reparto di chirurgia senologica per un periodo minimo di cinque anni o che rientrano nelle condizioni indicate all'articolo 4.
3. Formano oggetto di esercizio della professione di medico specialista chirurgo senologo la valutazione clinica, l'inquadramento diagnostico, l'indicazione terapeutica chirurgica e la terapia delle patologie della mammella femminile e maschile.
1. Le università degli studi statali e non statali, nell'ambito della loro autonomia didattica e nei limiti delle proprie risorse finanziarie, istituiscono, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, scuole di specializzazione in chirurgia senologica, nell'ambito del corso di specializzazione in chirurgia generale.
2. Sono ammessi alle scuole di specializzazione di cui al comma 1 i soggetti titolari di diploma di laurea o di laurea magistrale in medicina e chirurgia.
3. Ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999,
n. 368, la formazione specialistica dei medici ammessi alle scuole di specializzazione in chirurgia senologica è soggetta alle disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 368 del 1999, e successive modificazioni.
4. È introdotto, nell'ambito della scuola di specializzazione in chirurgia generale, dopo il triennio di base, un secondo triennio di specializzazione in chirurgia senologica.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono, all'interno delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, delle strutture universitarie, delle fondazioni istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione, l'istituzione e l'attivazione di unità operative di chirurgia senologica, comprensive di centri senologici ambulatoriali di valutazione clinica, inquadramento diagnostico e indicazione terapeutica chirurgica e di reparti chirurgici di ricovero in regime ordinario e di day-hospital.
1. In sede di prima attuazione della presente legge, sono ammessi allo svolgimento dell'attività di medico specialista chirurgo senologo i soggetti laureati in medicina e chirurgia in possesso della specialità in chirurgia generale o specialità equipollenti che per almeno cinque anni hanno svolto attività documentata ovvero hanno seguito corsi di aggiornamento o di formazione nel settore riconosciuti ai sensi del comma 2.
2. Su domanda degli interessati, è effettuato il riconoscimento dei titoli conseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'attivazione delle scuole di specializzazione in
chirurgia senologica, ai fini dell'equipollenza al diploma di specializzazione conseguito ai sensi dell'articolo 2.
3. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, valuta il contenuto e la durata della formazione e dell'esperienza professionali dei medici chirurghi di cui al comma 1 e determina, qualora necessaria, la durata della formazione complementare e i settori su cui questa verte, informandone l'interessato. La decisione sull'equipollenza prevista dal comma 2 è adottata entro quattro mesi dalla data di presentazione da parte dell'interessato della domanda di cui al medesimo comma 2, corredata di tutti i documenti giustificativi.
4. Le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 2 e i criteri utilizzati ai fini dell'equipollenza sono definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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