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PDL 1441

XVI LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1441



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

dal ministro dello sviluppo economico
(SCAJOLA)

dal ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
(BRUNETTA)

dal ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
(SACCONI)

dal ministro per la semplificazione normativa
(CALDEROLI)

e dal ministro della giustizia
(ALFANO)

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria

Presentato il 2 luglio 2008


      

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Onorevoli Deputati! - Il presente disegno di legge è suddiviso in tre titoli. Il titolo I, su sviluppo economico, semplificazione e competitività, è composto da nove capi. Il capo I è in materia di impresa.
      Articolo 1 (Concentrazione strategica degli interventi del Fondo per le aree sottoutilizzate). Nell'ambito del vecchio ciclo di programmazione della politica regionale, sono rinvenibili risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ad amministrazioni centrali e regionali, ma non ancora utilizzate.
      In proposito, il presente articolo dispone che siano revocate le assegnazioni operate dal CIPE fino al 31 dicembre 2006 (ad esclusione, quindi, di quelle operate con la delibera n. 166 del 2007 per l'attuazione del Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013), in favore delle amministrazioni centrali, nei limiti delle risorse non impegnate né programmate in accordi di programma quadro, e con eccezione delle assegnazioni relative ai settori della ricerca: le risorse recuperate, stimabili in circa 700 milioni di euro, potranno quindi essere concentrate su interventi di rilevanza strategica nazionale.
      La concentrazione delle risorse non utilizzate rappresenta, inoltre, norma di principio da applicare alle regioni e alle province autonome, per le risorse loro assegnate nell'ambito della vecchia programmazione: pertanto, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si provvederà a definire i criteri e le modalità per la riprogrammazione delle risorse disponibili.
      Articolo 2 (Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale). L'articolo proposto intende istituire presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo che attivi la concentrazione delle risorse della programmazione del QSN 2007-2013 su interventi infrastrutturali di rilevanza strategica nazionale, finalizzati a favorire una maggiore competitività per lo sviluppo del Paese.
      Il nuovo fondo avrà una dotazione finanziaria complessiva di circa 14 miliardi di euro, a decorrere dal 2009: allo stesso, infatti, affluiscono gli stanziamenti previsti per l'attuazione del QSN che siano stati assegnati dal CIPE (delibera n. 166 del 2007) alle amministrazioni centrali ovvero accantonati per riserve premiali e per progetti innovativi e di qualità; sono però fatte salve le assegnazioni vincolate a programmi già esaminati dal CIPE e quelle destinate alle regioni, ivi comprese le risorse relative al meccanismo premiale legato al raggiungimento degli obiettivi di servizio (delibera CIPE n. 82 del 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007).
      Più in generale, l'articolo pone il principio della concentrazione delle risorse della politica di coesione su infrastrutture di interesse strategico: tale principio troverà applicazione in sede di ridefinizione dei programmi operativi finanziati dai fondi strutturali comunitari (tanto quelli nazionali, quanto quelli regionali) e nella predisposizione da parte delle regioni dei programmi finanziati dal FAS ai sensi della delibera CIPE n. 166 del 2007.
      Articolo 3 (Distretti produttivi e reti di imprese). La struttura del sistema produttivo italiano ha nelle forme distrettuali, basate sulla condivisione di conoscenza e di cooperazione tecnologiche, una delle sue caratteristiche peculiari. Oggi, però, accanto a questa forma di business, assumono nuova importanza altre forme aggregative che prescindono dallo stretto legame con il territorio: reti di impresa, consorzi e gruppi aziendali. Tale evoluzione è stata in parte recepita nelle diverse leggi regionali anche in materia di distretti che prevedono forme di partnership slegate dal territorio, come i meta distretti delle regioni Lombardia e Veneto. Tutti questi tipi di aggregazione nascono dall'esigenza di affrontare in modo più competitivo le nuove sfide dell'economia globale attraverso modelli di business più flessibili anche in termini di internazionalizzazione, che garantiscano nuovi e difendibili vantaggi competitivi di lungo periodo.
      Occorre passare da un sistema chiuso a un sistema di reti lunghe con catene del valore aperte e meno penalizzanti, non più concentrate solo sulla produzione e sulla competizione su costi e prezzi, e investire nei servizi a valle, verso i clienti: un orientamento, quindi, del sistema dalla produzione al mercato.
      Le reti di impresa rappresentano forme di coordinamento di natura funzionale tra imprese, particolarmente destinate alle piccole e medie imprese che vogliono aumentare la loro massa critica e avere maggiore forza sul mercato senza doversi fondere o unirsi sotto il controllo di un unico soggetto.
      L'articolo prevede che alle reti di impresa si applichino le disposizioni poste per i distretti produttivi dall'articolo 1, commi 366 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).
      Si dispone, inoltre, una modifica ai commi 366 e 368 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, oltre all'abrogazione della disposizione introdotta dal comma 370.
      Le modifiche prevedono che il decreto con cui sono individuate le caratteristiche del «distretto produttivo» e delle «reti di imprese», intese quali libere aggregazioni di imprese con l'obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree o delle filiere produttive e di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione, secondo princìpi di sussidiarietà verticale e orizzontale, sia emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le regioni interessate.
      Sono inoltre introdotte semplificazioni contabili e procedurali, nel rispetto della normativa comunitaria.
      Articolo 4 (Banca del Mezzogiorno). L'articolo, allo scopo di assicurare la presenza nelle regioni meridionali d'Italia di un istituto bancario in grado di sostenerne lo sviluppo economico e di favorirne la crescita, prevede la costituzione della società per azioni «Banca del Mezzogiorno».
      Articolo 5 (Riforma degli interventi di reindustrializzazione). La disciplina relativa agli interventi di promozione e reindustrializzazione, di cui al decreto-legge n. 120 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 1989, e successive modificazioni, promossi e attuati dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa richiede un aggiornamento e, in considerazione dell'efficacia sin qui dimostrata, si ritiene opportuno superare l'anacronistico riferimento alle sole aree di crisi della siderurgia pubblica per passare all'intero territorio nazionale, pur stabilendo delle priorità. Inoltre, si propone di semplificare la procedura per l'approvazione degli interventi prevedendo la possibilità che l'Agenzia e il Ministro dello sviluppo economico intervengano direttamente con accordi di programma, ai sensi della legge n. 241 del 1990, con le regioni interessate per individuare e disciplinare specifici interventi di reindustrializzazione e di attrazione di investimenti finalizzati all'attuazione di una strategia di intervento per la riqualificazione, eventualmente anche a valle di processi di bonifica, e lo sviluppo di siti industriali ritenuti strategici per la politica industriale nazionale.
      Coerentemente, si ritiene indispensabile riqualificare il rapporto tra industria e territorio attraverso la focalizzazione del citato decreto-legge n. 120 del 1989 su tre obiettivi strategici per il Paese:

          1) accompagnare le azioni di bonifica delle aree industriali con rilevanti problemi ambientali;

          2) favorire interventi compensativi in favore delle aree che ospitano o su cui si prevede l'insediamento di grandi impianti industriali (rigassificatori, centrali nucleari, termovalorizzatori eccetera) con forte impatto sull'ambiente;

          3) prevedere iniziative per la riqualificazione di aree interessate da situazioni complesse di crisi con impatti significativi per la politica industriale nazionale individuate dal CIPE su proposta del Ministro dello sviluppo economico.

      Sono previsti programmi complessi di intervento che saranno, di volta in volta, individuati e disciplinati con appositi accordi di programma che saranno attuati d'intesa con le regioni.
      Gli interventi da realizzare in attuazione dei predetti accordi di programma potranno riguardare interventi di incentivazione per sostenere il riposizionamento competitivo delle imprese esistenti, la promozione e la creazione di nuove iniziative imprenditoriali nonché la realizzazione di interventi di riqualificazione e di ristrutturazione strettamente connessi.
      L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, nell'ambito della realizzazione degli interventi di promozione industriale, dovrà operare per la concessione degli aiuti nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione, del 24 ottobre 2006, limitatamente alle aree comprese nella nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2007/2013, approvata dall'Unione europea in data 28 novembre 2007 e pubblicata, con decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 dicembre 2007, nel supplemento ordinario n. 279 alla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007.
      Per la concessione degli aiuti alle piccole e medie imprese consentita nelle restanti aree del territorio nazionale, l'Agenzia opererà, invece, ai sensi del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, come modificato, da ultimo, dal regolamento (CE) n. 1976/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006.
      Le nuove tipologie di intervento non devono comportare nuovi o maggiori spese a carico del bilancio dello Stato.
      Articolo 6 (Internazionalizzazione delle imprese). La norma proposta intende semplificare le procedure previste nell'ambito dell'accordo quadro con le università e degli accordi di settore in tema di internazionalizzazione.
      In particolare, si snellisce la procedura per l'individuazione delle priorità e dei settori di intervento per l'effettuazione degli investimenti di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2005, n. 56, e per individuare le relative modalità di finanziamento.
      Articolo 7 (Commercio internazionale e incentivi per l'internazionalizzazione delle imprese). Le rinnovate esigenze imposte dall'attuale quadro economico internazionale e la necessità di poter verificare le effettive attualità e incidenza delle norme poste a base delle azioni di politica commerciale giustificano l'introduzione di una delega al Governo per riordinare le disposizioni vigenti in materia di commercio con l'estero.
      In tale operazione, oltre alla materia più propriamente relativa alla politica commerciale, vanno considerati anche gli investimenti in grado di promuovere l'internazionalizzazione delle produzioni italiane unitamente all'opportunità di coordinare gli interventi di competenza dello Stato con quelli delle regioni e di altri soggetti operanti nel settore.
      La delega per la redazione di un «codice» in materia di internazionalizzazione ha lo scopo, poi, di rendere compatibili tra loro gli attuali interventi normativi secondo princìpi e criteri direttivi uniformi.
      Articolo 8 (Fondi regionali con finalità di venture capital gestiti dalla SIMEST Spa). La modifica del comma 6-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, si rende opportuna per garantire le massime flessibilità ed efficacia della norma consentendo alle regioni interessate di poter gestire autonomamente i fondi e di procedere in sinergia con il fondo unico di cui all'articolo 1, comma 932, della legge n. 296 del 2006, devolvendo direttamente al Comitato di indirizzo e rendicontazione, i poteri concernenti l'utilizzo dei fondi stessi. Così come l'estensione fino al 70 per cento massimo di quote complessivamente detenute dalla SIMEST Spa per i fondi assegnati dalle regioni del Mezzogiorno potrà, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, offrire il massimo supporto pubblico alla internazionalizzazione delle piccole e medie imprese ivi localizzate e connotate da una ridotta propensione e strutturazione societaria.
      Articolo 9 (Utilizzo della quota degli utili della SIMEST Spa). La proposta di istituzione di un Fondo, che può essere realizzata solo con norma di rango primario, trova la sua motivazione nella necessità di rendere operativo il progetto - previsto in sede di utilizzo degli utili della SIMEST Spa - volto a sostenere l'internazionalizzazione di una impresa o di aggregazioni di imprese nella delicata e difficile fase di start-up.
      In tale sede, pare opportuno richiamare la finalità del progetto che, in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 296 del 2006, articolo 1, comma 934 (la quale ha disposto che gli utili conseguiti dalla SIMEST Spa di competenza del Ministero dello sviluppo economico devono essere destinati a sostenere l'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano), è quella di supportare attraverso un investimento nel capitale di rischio - transitorio e di minoranza - lo sviluppo di società che realizzino progetti di internazionalizzazione attraverso la costituzione di un veicolo societario apposito costituito da un raggruppamento di piccole e medie imprese che, a causa della loro classe dimensionale, incontrano difficoltà nell'affrontare i mercati extra-europei.
      L'affidamento in gestione alla SIMEST Spa trova la sua base giuridica nell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, che ha attribuito alla SIMEST Spa - a partire dal 1o gennaio 1999 - la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo rinviando la disciplina delle modalità di collaborazione tra il Ministero e tale società a successive convenzioni.
      Articolo 10 (Tutela penale dei diritti di proprietà industriale). La norma modifica alcuni articoli del codice penale e ne introduce di nuovi in materia di tutela dei diritti della proprietà industriale. In particolare l'intervento riguarda gli articoli 473 (sulla contraffazione e usurpazione dei marchi), 474 (sull'introduzione e commercio nello Stato di prodotti falsi o usurpativi), il nuovo 474-bis (sull'aggravante specifica), il nuovo 474-ter (sulla confisca delle cose che sono servite a commettere il reato o che ne sono il prodotto o il profitto), 517 (vendita di prodotti industriali con segni mendaci) e il nuovo 517-ter (sulla contraffazione di indicazioni dei prodotti alimentari).
      Articolo 11 (Beni contraffatti). La disposizione è stata predisposta per fornire una risposta esauriente in materia di contraffazione e di distruzione di beni contraffatti. In particolare, con tale disposizione si prevede che, fuori dai casi previsti dal comma 2 dell'articolo 392 del codice di procedura penale, il pubblico ministero, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere una perizia sui corpi di reato e sulle cose pertinenti al reato sottoposte a sequestro nei procedimenti per i reati previsti dagli articoli 473 e 474 del codice penale, qualora l'entità o la natura dei prodotti sequestrati comportino costi rilevanti per la loro custodia.
      Inoltre all'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, si inserisce anche la previsione che il pubblico ministero, quando sia stato eseguito l'incidente probatorio ai sensi dell'articolo 392, comma 2-bis, del codice di procedura penale, provvede immediatamente alla distruzione della merce contraffatta sottoposta a sequestro, ferma restando la conservazione dei campioni sottoposti a perizia. Se la conservazione dei beni in sequestro sia assolutamente necessaria per il prosieguo delle indagini, dispone in tal senso con provvedimento motivato.
      Articolo 12 (Contrasto della contraffazione). La norma reca misure per le indagini sulla contraffazione e modifiche alla disciplina sanzionatoria del consumatore consapevole, apportando una serie di modifiche al citato decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale.
      Fra le novità si sottolinea l'introduzione del comma 8-ter. Il comma introdotto prevede che in caso di indagini per i reati di cui agli articoli 473, 474 e 517-ter del codice penale, l'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione di misure cautelari, personali e reali quando sia necessario per acquisire maggiori elementi probatori ovvero per l'individuazione dei responsabili.
      L'autorità giudiziaria impartisce inoltre agli organi di polizia le disposizioni per il controllo degli sviluppi dell'attività criminosa. Nei casi di urgenza, le disposizioni possono essere richieste o impartite anche oralmente, ma il relativo provvedimento dovrà essere emesso entro le successive ventiquattro ore.
      Articolo 13 (Proprietà industriale). Le disposizioni in oggetto sono state preparate al fine di predisporre urgenti e mirati interventi di modifica al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005.
      Il capo II è in materia di innovazione.
      Articolo 14 (Banda larga). L'articolo reca disposizioni volte a consentire l'individuazione di un programma di interventi infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate necessari per facilitare l'adeguamento delle reti di comunicazione elettronica pubbliche e private all'evoluzione tecnologica e alla fornitura dei servizi avanzati di informazione e comunicazione del Paese.
      Inoltre la disposizione contiene una delega al Governo volta a definire un quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica a banda larga.
      Il capo III è in materia di energia.
      Articolo 15 (Delega al Governo per la definizione dei criteri di localizzazione dei siti nucleari e delle misure compensative da riconoscere alle popolazioni interessate). La disposizione reca una delega al Governo per la definizione dei criteri di localizzazione degli impianti nucleari e per la determinazione delle misure compensative da riconoscersi, con oneri a carico delle imprese, alle popolazioni interessate.
      In relazione alla lettera d) del comma 2, si precisa che il nostro sistema economico e sociale - specialmente nel corso degli ultimi anni - è risultato particolarmente esposto al cosiddetto «rischio giudiziario», intendendo con tale espressione il fenomeno della incidenza dei provvedimenti giurisdizionali sulla realizzazione delle opere e degli interventi programmati in sede politica e normativa.
      Tale incidenza non è limitata al solo profilo della mancata realizzazione - nei tempi previsti - delle opere e degli interventi, ma concerne anche il profilo dei costi degli interventi stessi, i livelli di occupazione, la credibilità degli attori istituzionali del sistema e la fiducia degli operatori economici.
      Appare opportuno, pertanto, estendere al settore dell'energia modelli processuali già sperimentati dal legislatore in altri settori e ritenuti pienamente legittimi dalla Corte costituzionale.
      In particolare, con il proposto articolo si mira ad estendere le previsioni dell'articolo 246 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), alle opere, infrastrutture e insediamenti produttivi del settore energetico.
      Il predetto articolo 246 - che riprende con alcune varianti formali il contenuto precettivo dell'articolo 14 (rubricato «Norme in materia processuale») del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 («Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale»), abrogato dall'articolo 256 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 - si connota per l'applicazione delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE che permettono di escludere la caducazione del contratto già stipulato dai soggetti aggiudicatori nelle ipotesi di sospensione o di annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione di prestazioni pertinenti alle infrastrutture, limitando la riparazione degli interessi o dei diritti lesi al solo risarcimento per equivalente, con esclusione della reintegrazione in forma specifica.
      Articolo 16 (Energia nucleare). La disposizione afferma espressamente la possibilità di costruire centrali nucleari sul suolo nazionale e costituisce il presupposto per successivi interventi normativi di riforma, da adottare nei tempi e con le modalità che saranno ritenute appropriate all'esito delle analisi preliminari in corso e dei necessari accertamenti tecnici.
      Articolo 17 (Promozione dell'innovazione nel settore energetico). La proposta mira a consentire al nostro Paese di sviluppare, attraverso l'attiva partecipazione a programmi internazionali, competenze e tecnologie su alcune opzioni energetiche promettenti per il futuro: quella nucleare e quella di cattura e confinamento dell'anidride carbonica (CCS).
      Le linee di attività internazionali nel settore nucleare riguardano la ricerca e lo sviluppo tecnologico sulla generazione di energia nucleare da fissione e da fusione.
      Articolo 18 (Tutela giurisdizionale). La norma proposta mira a concentrare presso il TAR del Lazio, con sede in Roma, la giurisdizione esclusiva e la competenza funzionale di tutte le controversie (anche cautelari, risarcitorie e relative a diritti costituzionalmente tutelati) concernenti le procedure e i provvedimenti in materia di energia.
      L'esigenza di «concentrazione» presso un'unica autorità giudiziaria (competente in via esclusiva) è funzionale alle esigenze di «specializzazione» del giudicante e di celere e non frammentata tutela delle posizioni giuridiche dei privati.
      La norma prevede la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e attribuisce alla competenza del TAR del Lazio, con sede in Roma, tutte le controversie, anche in relazione alla fase cautelare e alle eventuali questioni risarcitorie, comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati concernenti il settore dell'energia. La giurisdizione di cui sopra si intende estesa anche alle controversie relative a diritti costituzionalmente garantiti. Le predette questioni sono rilevate d'ufficio.
      La norma proposta si pone in ossequio all'orientamento espresso nelle sentenze n. 204 del 2004 e, soprattutto, n. 191 del 2006 della Corte costituzionale, secondo le quali l'articolo 103 della Costituzione, pur non avendo conferito al legislatore ordinario un'assoluta e incondizionata discrezionalità nell'attribuzione al giudice amministrativo di materie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, gli ha riconosciuto il potere di indicare «particolari materie» nelle quali la tutela nei confronti della pubblica amministrazione investe «anche» diritti soggettivi. Deve trattarsi tuttavia, di materie determinate nelle quali la pubblica amministrazione agisce nell'esercizio del suo potere. La richiamata giurisprudenza costituzionale esclude, poi, che la giurisdizione possa competere al giudice ordinario per il solo fatto che la domanda abbia ad oggetto esclusivo il risarcimento del danno (sentenza n. 191 del 2006). Il giudizio amministrativo, infatti, in questi casi assicura la tutela di ogni diritto: e ciò non soltanto per effetto dell'esigenza, coerente con i princìpi costituzionali di cui agli articoli 24 e 111 della Costituzione, di concentrare davanti a un unico giudice l'intera protezione del cittadino avverso le modalità di esercizio della funzione pubblica, ma anche perché quel giudice è idoneo a offrire piena tutela ai diritti soggettivi, anche costituzionalmente garantiti, coinvolti nell'esercizio della funzione amministrativa.
      Orbene, non osta alla validità costituzionale del «sistema» proposto la natura «fondamentale» dei diritti soggettivi coinvolti nelle controversie de quibus non essendovi alcun principio o norma nel nostro ordinamento che riservi esclusivamente al giudice ordinario escludendone il giudice amministrativo, la tutela dei diritti costituzionalmente protetti. Peraltro, l'orientamento - espresso dalle Sezioni unite della Corte di cassazione - circa la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in presenza di alcuni diritti assolutamente prioritari (tra cui quello alla salute) risulta enunciato in ipotesi in cui venivano in considerazione meri comportamenti della pubblica amministrazione, e pertanto esso è coerente con la sentenza n. 191 del 2006, con la quale la Corte costituzionale ha escluso dalla giurisdizione esclusiva la cognizione del risarcimento del danno conseguente a meri comportamenti della pubblica amministrazione.
      Ed invero, secondo la giurisprudenza dominante a fronte dei diritti assoluti di libertà garantiti dalla Costituzione ai cittadini nessun potere discrezionale della pubblica amministrazione può configurarsi, non essendo gli stessi in alcun modo comprimibili o degradabili ad interessi legittimi, in guisa che le controversie concernenti atti amministrativi incidenti su tali diritti (primo tra tutti quello alla salute di cui all'articolo 32 della Costituzione, definito come una «posizione soggettiva a nucleo rigido», che, in ragione della sua dimensione costituzionale e della stretta inerenza a valori primari della persona, non può essere definitivamente sacrificato o compromesso: confronta Corte di cassazione, Sezioni unite civili, sentenza 1° agosto 2006, n. 17461) sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario (tribunale di Salerno, ordinanza n. 1189 del 28 aprile 2007); è stato affermato, inoltre, che nelle controversie che hanno per oggetto la tutela del predetto diritto alla salute la pubblica amministrazione è priva di qualunque potere di affievolimento della relativa posizione soggettiva; la domanda di risarcimento del danno proposta da privati nei confronti della pubblica amministrazione o di suoi concessionari per conseguire il risarcimento dei danni alla salute, quindi, è devoluta al giudice ordinario (Corte di cassazione, Sezioni unite civili, sentenza 8 novembre 2006, n. 23735).
      Nel caso in esame, invece, si tratta di specifici provvedimenti o procedimenti. Deve, dunque, concludersi che legittimamente la norma proposta riconosce esclusivamente al giudice naturale della legittimità dell'esercizio della funzione pubblica poteri idonei ad assicurare piena tutela, e quindi anche una tutela risarcitoria, per equivalente o in forma specifica, per il danno asseritamente sofferto anche in violazione di diritti fondamentali in dipendenza dell'illegittimo esercizio del potere pubblico da parte della pubblica amministrazione (sul punto confronta Corte costituzionale, 27 aprile 2007, n. 140).
      Il capo IV è in materia di casa e infrastrutture.
      Articolo 19 (Centrali di committenza). Le recenti direttive dell'Unione europea in materia di appalti (direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) sono improntate alle insopprimibili esigenze comunitarie di apertura del mercato, moltiplicazione delle occasioni di sviluppo della concorrenza, flessibilità ed economicità, e richiedono attenti adeguamenti soprattutto a livello locale. Con la proposta in esame si interviene su tali aspetti, assicurando effettivi e penetranti strumenti di controllo a tutela della trasparenza e legalità dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
      L'intervento mira a una riduzione del numero delle stazioni appaltanti rispetto alle attuali. Gli enti territoriali di minori dimensioni, infatti, potranno avvalersi della qualificazione tecnica e dell'esperienza sviluppata da vere e proprie centrali di committenza, presso le quali potranno realizzarsi risparmi derivanti dalla concentrazione della domanda soprattutto in relazione all'acquisizione di beni e servizi standardizzati o omogenei, per i quali è possibile stimare sensibili riduzioni dei prezzi e contenimento dei costi per le amministrazioni pubbliche.
      Articolo 20 (Infrastrutture militari). L'articolo modifica l'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di soddisfare esigenze di miglioramento di mezzi e strutture in dotazione alle Forze armate istituendo, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo in conto capitale e uno di parte corrente le cui dotazioni sono determinate dalla legge finanziaria. Il fondo in conto capitale può essere incrementato in corso d'anno anche mediante i proventi derivanti dalle attività di valorizzazione e di dismissione effettuate dall'Agenzia del demanio con riguardo alle infrastrutture militari, agli immobili e alle porzioni di più ampi compendi ancora in uso al Ministero della difesa. Viceversa, sul fondo di parte corrente non possono affluire i proventi delle dismissioni immobiliari, non destinabili a far fronte a spese di funzionamento con carattere continuativo.
      Il capo V è in materia di liberalizzazioni e deregolazione.
      Articolo 21 (Delega al Governo per la riforma dei servizi pubblici locali). L'articolo reca disposizioni volte al riordino della normativa nazionale che disciplina l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali. A tale riguardo e al fine di favorire la più ampia diffusione dei princìpi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale di rilevanza economica in ambito locale, nonché di garantire il diritto di tutti gli utenti all'universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali e al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, si prevede che il riordino della normativa debba assicurare un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i princìpi di sussidiarietà, proporzionalità e leale collaborazione.
      Per tale finalità il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi che tengano conto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che l'affidamento delle nuove gestioni e il rinnovo delle gestioni in essere dei servizi pubblici locali di rilevanza economica debbano avvenire mediante procedure competitive ad evidenza pubblica di scelta del gestore, nel rispetto della disciplina europea in materia di appalti pubblici e di servizi pubblici, fatta salva la proprietà pubblica delle reti, degli impianti e degli altri beni strumentali all'esercizio;

          b) consentire, in deroga all'ipotesi di cui alla lettera a), nelle situazioni che, per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento a società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione in house;

          c) considerare la possibilità di disporre l'affidamento diretto a società a partecipazione mista pubblica e privata, eccezionalmente, nei medesimi casi indicati alla lettera b), e se necessario per particolari situazioni di mercato, secondo modalità di selezione e di partecipazione dei soci pubblici e privati direttamente connesse alla gestione e allo sviluppo degli specifici servizi pubblici locali oggetto dell'affidamento, ferma restando la scelta dei soci privati mediante procedure competitive nelle quali siano già stabilite le condizioni e le modalità di svolgimento del servizio;

          d) prevedere, nell'ipotesi di cui alla lettera c), norme e clausole volte ad assicurare un efficace controllo pubblico della gestione del servizio e ad evitare possibili conflitti di ruolo;

          e) prevedere che l'ente locale debba motivare le ragioni che impongono di ricorrere alle modalità di affidamento di cui alle lettere b) e c), anziché a quella di cui alla lettera a). In particolare l'ente locale deve dare adeguata pubblicità a tale scelta, definire il periodo temporale entro il quale effettuare la gara e giustificare gli affidamenti diretti in base a un'analisi di mercato e a una valutazione comparativa con l'offerta privata, da trasmettere, a fini di controllo, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle autorità di regolazione di settore, ove costituite. Le società di capitali cui sia attribuita la gestione ai sensi della lettera b) non possono svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da esse controllate o partecipate anche in forma indiretta, né partecipando a gare;

          f) escludere la possibilità di acquisire la gestione di servizi diversi o in ambiti territoriali diversi da quello di appartenenza, per i soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nonché per le imprese partecipate da enti locali, affidatarie della gestione di servizi pubblici locali, qualora usufruiscano di forme di finanziamento pubblico diretto o indiretto, fatta eccezione per il ristoro degli oneri connessi all'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla gestione di servizi affidati secondo procedure ad evidenza pubblica, ove evidenziati da sistemi certificati di separazione contabile e gestionale;

          g) individuare le modalità idonee a favorire la massima razionalizzazione ed economicità dei servizi pubblici locali, purché in conformità alla disciplina adottata ai sensi dell'articolo in esame, anche mediante la gestione integrata di servizi diversi e l'estensione territoriale della gestione del medesimo servizio, da determinare anche attraverso l'identificazione, in base a criteri di efficienza, di bacini ottimali di utenza;

          h) definire le modalità con le quali incentivare, con misure di natura esclusivamente regolatoria e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la gestione in forma associata dei servizi pubblici locali per gli enti locali con popolazione inferiore a 20.000 abitanti;

          i) prevedere una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi pubblici locali, anche attraverso la revisione della disciplina sulle incompatibilità;

          l) armonizzare, nel rispetto delle competenze delle regioni, la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando in modo univoco le nome applicabili in via generale per l'affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica ed apportando le necessarie modifiche alla vigente normativa di settore in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonché in materia di acqua, fermo restando quanto previsto dalla lettera a);

          m) disciplinare la fase transitoria, ai fini del progressivo allineamento delle gestioni in essere alla normativa adottata ai sensi delle lettere precedenti, prevedendo, se necessario, tempi e modi diversi per la progressiva applicazione della normativa così risultante a ciascun settore;

          n) prevedere che gli affidamenti diretti in essere debbano cessare alla scadenza, con esclusione di ogni proroga o rinnovo;

          o) consentire ai soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali di concorrere, fino al 31 dicembre 2011, all'affidamento, mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica da svolgere entro tale termine, dello specifico servizio già affidato, fermi restando i termini più brevi previsti dalla normativa di settore;

          p) prevedere l'applicazione del principio di reciprocità ai fini dell'ammissione alle gare di imprese estere;

          q) limitare, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale e razionalità economica del denegato ricorso al mercato, i casi di gestione in regime di esclusiva dei servizi pubblici locali, liberalizzando le altre attività economiche di prestazione di servizi di interesse generale in ambito locale compatibili con le garanzie di universalità e accessibilità del servizio pubblico locale affidato ai sensi delle lettere precedenti;

          r) definire, sentite le competenti autorità amministrative indipendenti, garanzie di trasparenza e imparzialità nella gestione delle procedure di affidamento;

          s) prevedere nella disciplina degli affidamenti idonee forme di ammortamento degli investimenti e una durata degli affidamenti strettamente proporzionale e mai superiore ai tempi di recupero degli investimenti.
      Articolo 22 (Razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti). Le disposizioni dell'articolo rispondono in maniera puntuale alle critiche della Commissione europea in materia di rete di distribuzione dei carburanti, relative ai vincoli con finalità commerciali su:

          distanze minime;

          contingentamenti e bacini minimi di utenza;

          superfici minime commerciali;

          obblighi o limiti a integrare attività oil ad attività non oil nel medesimo impianto.

      La norma interviene sui vincoli alla libertà dell'attività d'impresa derivanti dalla disciplina nazionale e regionale di settore, facendo salvo naturalmente il rispetto della legislazione in materia ambientale, igienico-sanitaria e di sicurezza.
      Le disposizioni, in quanto idonee a tutelare la concorrenza e definire livelli essenziali delle prestazioni, rientrano nella potestà legislativa esclusiva dello Stato e non richiedono norme di adeguamento da parte delle regioni. In tal senso, si sono espressi i rappresentanti del coordinamento regionale nel corso della riunione del gruppo di lavoro del 6 giugno scorso, su mandato del coordinamento politico degli assessori.
      Il comma 5 non è strettamente derivante dalla procedura comunitaria; tuttavia, riconosce esplicitamente il ruolo di programmazione delle regioni e il valore degli obiettivi di qualificazione e miglioramento della rete distributiva, secondo criteri generali omogenei sul territorio nazionale di efficienza, adeguatezza e qualità del servizio. In tal senso, la norma ha quasi una funzione di «bilanciamento» tra libertà d'impresa e qualità del servizio. Il comma 6, infine, ha la finalità di promuovere l'utilizzo dei carburanti eco-compatibili.
      Articolo 23 (Delega al Governo per la revisione della disciplina in tema di lavori usuranti). L'articolo delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di riassetto normativo, al fine di regolare in maniera più corretta la concessione ai lavoratori dipendenti, impegnati in particolari lavori o attività, che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1o gennaio 2008, della possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.
      Articolo 24 (Deleghe al Governo per la riorganizzazione di enti vigilati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali). Si prevede una delega al Governo per il riassetto normativo e la riorganizzazione di numerosi enti vigilati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali: si tratta dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, degli Istituti zooprofilattici sperimentali, della Croce rossa italiana, della Lega italiana per la lotta contro i tumori, dell'Agenzia italiana del farmaco, dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), dell'Istituto per gli affari sociali e di Italia Lavoro Spa. Gli interventi normativi dovranno andare verso:

          a) la semplificazione e lo snellimento dell'organizzazione e della struttura amministrativa, prevedendo altresì la possibilità di trasformare Italia Lavoro Spa in ente pubblico economico con eventuale incorporazione in detto ente, in tutto o in parte, dell'ISFOL e dell'Istituto per gli affari sociali;

          b) l'adeguamento degli enti ai princìpi di efficacia, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa;

          c) la razionalizzazione e l'ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento previa riorganizzazione dei relativi centri di spesa.
      Il capo VI è in materia di semplificazioni.
      Articolo 25 (Chiarezza dei testi normativi). L'articolo, finalizzato ad una più chiara e immediata comprensione della legislazione, contiene il principio generale secondo cui ogni norma diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti deve indicare, in forma integrale o sintetica, il contenuto delle norme sostituite, modificate o abrogate.
      Articolo 26 (Certezza dei tempi di conclusione del procedimento). L'articolo prevede misure finalizzate alla riduzione e alla certezza dei tempi di svolgimento dell'attività amministrativa, rafforzando l'istituto del silenzio assenso. Il termine di conclusione del procedimento, in mancanza di un termine diverso, è di trenta giorni. I termini di conclusione non superiori a novanta giorni sono individuati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988. In caso di termini superiori a novanta giorni, ma che comunque non possono superare i centottanta giorni, i decreti sono adottati anche su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa. L'articolo prevede, inoltre, che le pubbliche amministrazioni sono tenute a risarcire il danno ingiusto causato dall'inosservanza dei termini procedimentali e a corrispondere, a titolo sanzionatorio del mero ritardo, una somma di denaro in misura fissa ed eventualmente progressiva. La misura e il termine di corresponsione della suddetta somma sono stabiliti con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988. Il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti rappresenta, inoltre, un elemento di valutazione dei dirigenti e influisce sulla parte di retribuzione connessa al raggiungimento degli obiettivi.
      Articolo 27 (Certezza dei tempi in caso di attività consultiva e valutazioni tecniche). L'articolo interviene in materia di attività consultiva, riducendo i tempi per i pareri e dando la facoltà all'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dal parere e senza che il responsabile del procedimento possa essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione del parere.
      La norma prevede altresì che per ogni singola amministrazione il servizio di controllo interno, per verificare il rispetto dei termini procedimentali, misuri i tempi medi di conclusione dei procedimenti, anche avvalendosi dei sistemi di protocollo informatico, e predisponga un apposito rapporto annuale, indicando il numero e le tipologie dei procedimenti che non si sono conclusi nei termini previsti.
      Articolo 28 (Conferenza di servizi e silenzio assenso). L'articolo prevede la possibilità che la conferenza di servizi possa svolgersi per via telematica e che alla stessa possano partecipare, senza diritto di voto, i soggetti titolari di interessi pubblici, privati, diffusi, individuali o collettivi, e i concessionari di pubblici servizi.
      È previsto altresì che, in caso di dissenso in seno alla conferenza da parte delle amministrazioni competenti in materia ambientale, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, di pubblica sicurezza, salute e difesa nazionale, la questione sia rimessa al Consiglio dei ministri con la decadenza del dissenso stesso qualora il Consiglio medesimo non si pronunci entro sessanta giorni.
      In materia di dichiarazione di inizio attività, l'articolo stabilisce che l'attività possa decorrere dalla data della presentazione, qualora la stessa abbia ad oggetto l'esercizio di attività di impianti produttivi di beni e servizi e di prestazione di servizi.
      La norma prevede infine che il ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato, possa riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso.
      Articolo 29 (Ulteriori livelli di tutela previsti dalle autonomie territoriali). La norma, modificando l'articolo 29 della legge n. 241 del 1990, stabilisce che attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni relative alla partecipazione dell'interessato al procedimento, all'individuazione del responsabile, alla conclusione del procedimento entro il termine prefissato e all'accesso alla documentazione amministrativa, alla dichiarazione di inizio attività e al silenzio assenso. Per questi due ultimi istituti, è prevista la possibilità, in sede di Conferenza unificata, di individuare casi ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano.
      Articolo 30 (Disposizioni concernenti i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti). A partire dal 1o gennaio 2009 è abolita la corresponsione dell'indennità annuale di residenza sinora prevista in favore dei titolari di farmacie rurali, situate in comuni con meno di 3.000 abitanti.
      Attraverso alcune modifiche del testo unico sugli enti locali, i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono assoggettati ad una disciplina contabile semplificata. Con un emanando regolamento saranno dettati schemi e modelli contabili sostitutivi e semplificati.
      È inoltre prevista una delega al Governo finalizzata alla razionalizzazione del ruolo del segretario comunale nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, attraverso il riordino dei suoi compiti, l'ampliamento delle sue responsabilità e l'istituzione di una segreteria comunale unificata.
      Articolo 31 (Progetti di innovazione industriale). Al fine di promuovere e sostenere la competitività del sistema produttivo, è attribuito al Ministro dello sviluppo economico il potere di individuare nuove aree tecnologiche ovvero aggiornare e modificare quelle già individuate.
      L'individuazione dovrà avvenire di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro per la semplificazione normativa e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
      La norma, inoltre, modifica le procedure relative ai progetti di innovazione industriale di cui al comma 842 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006.
      Articolo 32 (Misure contro il lavoro sommerso). È previsto un intervento diretto a razionalizzare la cosiddetta «maxi-sanzione» contenuta nell'attuale articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73. In particolare:

          a) viene introdotta una sanzione differenziata per lavoro nero e lavoro nero regolarizzato;

          b) vengono previste sanzioni civili più eque;

          c) dalla sanzione sono esentati coloro che non occultano il rapporto;

          d) si stabilisce che la sanzione possa essere applicata da tutti gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza.
      Articolo 33 (Cooperazione allo sviluppo internazionale). L'articolo reca disposizioni volte a definire le modalità semplificate di svolgimento delle procedure amministrative e contrattuali riguardanti gli interventi di cooperazione a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi indicati dal decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45, nonché gli interventi nelle ulteriori aree individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, finalizzati al superamento delle criticità di natura umanitaria, sociale o economica.
      Articolo 34 (Trasparenza dei flussi finanziari dei Fondi strutturali comunitari e del Fondo per le aree sottoutilizzate). L'articolo reca disposizioni volte a prevenire l'indebito utilizzo delle risorse stanziate nell'ambito della programmazione unitaria della politica regionale per il periodo 2007-2013.
      Per perseguire tali finalità, viene stabilito che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sono definite modalità e procedure necessarie a garantire l'effettiva tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'utilizzo, da parte dei soggetti beneficiari delle agevolazioni, delle risorse pubbliche e private impiegate per la realizzazione degli interventi oggetto di finanziamento a valere sui Fondi strutturali comunitari e sul Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
      Articolo 35 (Misure in tema di concorrenza e tutela degli utenti nel settore postale). Il comma 1 dell'articolo in esame mira, attraverso la modifica dell'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, ad inserire nell'ordinamento nazionale, in attuazione dell'analoga previsione recata dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, il principio della funzione di coesione economica sociale e territoriale riconosciuta dal legislatore comunitario al servizio postale universale e all'infrastruttura della rete postale pubblica.
      Ciò in considerazione del carattere di strumento essenziale di comunicazione e di scambio di informazioni di tali servizi e infrastrutture, di garanzia di accesso universale a servizi locali essenziali e ai nuovi servizi di comunicazione elettronica, nonché quale veicolo di integrazione degli operatori economici delle aree rurali, montane e insulari nell'economia nazionale e globale.
      L'avvenuto riconoscimento comunitario corrisponde, a livello interno, alle istanze delle autorità locali e delle collettività operanti sul territorio, che hanno in più occasioni manifestato la necessità che sia garantita la dimensione territoriale e sociale della rete postale. In tal senso, l'anticipazione del recepimento della norma rispetto al termine naturale, fissato al 31 dicembre 2010, consente di rispondere tempestivamente ed efficacemente alle esigenze dei cittadini nonché di approntare la base giuridica per eventuali provvedimenti attuativi dell'autorità di regolamentazione del settore postale.
      La norma recata dal comma 2 attribuisce all'autorità di regolamentazione del settore postale, in attuazione di analoga previsione del legislatore comunitario, la facoltà di promuovere l'adozione di provvedimenti finalizzati a garantire l'accesso da parte del mercato ad elementi dei servizi postali, quali il sistema di codice di avviamento postale, rimuovendo gli ostacoli attuali alla diffusione dell'informazione quale elemento caratterizzante del mercato in esame.
      Tali elementi, consistenti principalmente in banche dati, sono elaborati e conservati dal fornitore del servizio universale, in considerazione della sua funzione pubblica, e rappresentano informazioni di interesse per diverse categorie di utenti e operatori, tra i quali: altri fornitori di servizi postali, consolidatori postali che offrono servizi di gestione «pacchetti clienti» conto terzi, aziende erogatrici di servizi pubblici, istituti bancari, assicurativi eccetera.
      La ratio della norma è duplice, poiché se da un lato risponde a esigenze di tutela della concorrenza e di corretto funzionamento del mercato di riferimento e dei mercati attigui che si avvalgono del servizio postale, dall'altro garantisce gli utenti del servizio postale in ordine ai propri diritti in qualità di destinatari degli invii veicolati da operatori diversi dal fornitore del servizio universale.
      Il comma 4 chiarisce che il principio della funzione di coesione sociale e territoriale svolta dal servizio postale universale costituisce indirizzo e vincolo per l'attivazione dei punti di accesso alla rete postale pubblica sul territorio nazionale e consente di dare concreta attuazione, in fase regolatoria, al principio stesso.
      I commi 6 e 7 introducono, in aderenza a quanto previsto dal legislatore comunitario, misure più stringenti di tutela dei consumatori in considerazione della natura di «contraente debole» generalmente riconosciuta a questi ultimi, dando maggiore certezza al contenuto delle procedure di reclamo degli utenti. Le norme proposte, superando i precedenti contenuti minimi in materia di procedure di reclamo, estendono a tutti gli operatori postali i medesimi obblighi in materia e mirano ad allineare le relative norme alla disciplina vigente in altri settori di servizi, ad aumentare l'efficacia delle procedure di trattamento dei reclami attraverso il ricorso ai meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie previsti dal legislatore comunitario (raccomandazioni della Commissione 98/257/CE e 2001/310/CE) e a rafforzare la protezione dei consumatori attraverso una maggiore responsabilizzazione di tutti gli operatori del settore.
      Il capo VII è in materia di piano industriale della pubblica amministrazione.
      Articolo 36 (Efficienza dell'azione amministrativa). L'articolo individua gli obiettivi che il capo VII del presente disegno di legge intende perseguire, prevedendo, in particolare, che esso è diretto a restituire efficienza all'azione amministrativa, a ridurre le spese di funzionamento delle amministrazioni pubbliche nonché ad incrementare le garanzie per i cittadini, nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione, dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'articolo 197 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
      Al fine di realizzare tale obiettivo si individuano misure concernenti il riordino e la razionalizzazione delle funzioni amministrative, la semplificazione e la riduzione degli oneri burocratici, la trasparenza e la tempestività nei procedimenti amministrativi e nell'erogazione dei servizi pubblici, la diffusione delle nuove tecnologie nel settore pubblico.
      Articolo 37 (Territorializzazione delle procedure concorsuali). L'articolo, recante misure per la territorializzazione delle procedure concorsuali, novella l'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante disposizioni in materia di reclutamento del personale del settore pubblico. Con il comma 1 si sostituisce il comma 1 del citato articolo 35, precisando che le pubbliche amministrazioni coprono il proprio fabbisogno di personale ricorrendo, prevalentemente, a procedure di accesso dall'esterno tramite procedure concorsuali, previo esperimento delle procedure di mobilità, con le modalità stabilite dai propri regolamenti di organizzazione. Con il comma 2, che modifica il comma 4 del medesimo articolo 35, si dispone che le determinazioni relative all'avvio delle procedure di reclutamento, da adottarsi sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale, tengano conto dell'articolazione delle singole aree o categorie, nonchè del profilo professionale e della posizione economica.
      Il comma 3 dispone che le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici sono tenuti, nell'ambito delle procedure di reclutamento dall'esterno e di progressione economica interna, ad individuare i posti da ricoprire con riferimento alle sedi di servizio ovvero all'ambito regionale.
      Con il comma 4, infine, si dispone, novellando il comma 5-bis del citato articolo 35, che anche i vincitori delle procedure di progressione verticale devono permanere nella sede di prima destinazione per almeno cinque anni.
      Articolo 38 (Mobilità del personale delle amministrazioni pubbliche). L'articolo in esame introduce nuove disposizioni in materia di mobilità collettiva del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale fine, si prevede che in caso di conferimento di funzioni statali alle regioni e alle autonomie locali, nonché in caso di conferimento di funzioni ad altri soggetti pubblici o a seguito di processi di esternalizzazione, trovino applicazione le disposizioni di cui al predetto articolo 33. In caso di reiterato rifiuto da parte del personale interessato si applicano le disposizioni di collocamento in disponibilità di cui al citato articolo 33.
      Il medesimo articolo, infine, al comma 3, provvede a modificare le disposizioni in materia di passaggio diretto del personale tra diverse amministrazioni pubbliche. Al riguardo, si prevede che, ferma restando la possibilità di ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro, le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, possono utilizzare mediante assegnazione temporanea, per un periodo non superiore a tre anni, il personale proveniente da altre amministrazioni con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.
      Articolo 39 (Aspettativa). L'articolo, recante norme in materia di aspettativa del personale delle amministrazioni pubbliche, dispone che i dipendenti del settore pubblico, tenuto conto delle esigenze organizzative delle singole amministrazioni, possano essere collocati in aspettativa non retribuita per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. Restano ferme le disposizioni già previste all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di collocamento in aspettativa senza assegni del personale con qualifica dirigenziale, nonché degli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili e degli avvocati e procuratori dello Stato.
      Articolo 40 (Trasparenza sulle retribuzioni e sulle collaborazioni autonome). L'articolo, al fine di rendere più trasparenti le pubbliche amministrazioni, pone a carico di queste ultime l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, nonchè gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici dei dirigenti in servizio presso di esse. La disposizione in esame prevede, inoltre, l'obbligo di rendere pubblici, con il predetto mezzo di comunicazione, le percentuali di assenza del personale sulla base di una distinzione per uffici di livello dirigenziale di appartenenza.
      Articolo 41 (Spese di funzionamento). L'articolo, concernente misure in materia di organizzazione e razionalizzazione della spesa di funzionamento, introduce il nuovo articolo 6-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, stabilendo che le pubbliche amministrazioni, nonché gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato, sono autorizzati ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica (comma 1).
      Il comma 2 fissa la regola per cui, relativamente alla spesa per il personale e alle dotazioni organiche, le amministrazioni interessate provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione, fermi restando i conseguenti processi di riduzione e rideterminazione delle dotazioni organiche nel rispetto dell'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché i conseguenti processi di riallocazione e di mobilità del personale.
      Al comma 3, infine, è stabilito che i collegi dei revisori dei conti e gli organi di controllo interno delle amministrazioni che attivano i processi di cui al comma 1 del nuovo articolo 6-bis del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 asseverano i risparmi derivanti dall'adozione dei provvedimenti in materia di organizzazione e di personale e che l'effettiva realizzazione dei predetti risparmi costituisce oggetto di valutazione del personale con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 286 del 1999.
      Articolo 42 (Trasferimento delle risorse e delle funzioni agli enti territoriali). L'articolo, ai fini del conferimento delle funzioni amministrative alle regioni e agli enti locali da parte dello Stato, secondo i princìpi di sussidiarietà e adeguatezza, di cui all'articolo 118 della Costituzione e all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), prevede un articolato sistema di interventi provvisori, in attesa dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.
      Una prima fase consiste nel trasferimento di beni e risorse, mediante decreti del Presidente del Consiglio, sulla base di accordi con le regioni e le autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata. Tali decreti devono essere sottoposti all'esame delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. A seguito della loro entrata in vigore è previsto che le regioni e gli enti locali «provvedono all'esercizio delle funzioni relative ai beni e alle risorse trasferiti». La seconda fase passa attraverso l'approvazione di leggi statali con le quali sono formalmente recepiti i suddetti accordi con le regioni e le autonomie locali, per il definitivo conferimento delle funzioni e delle risorse. Al momento dell'entrata in vigore delle leggi cessa l'applicazione dei precedenti decreti del Presidente del Consiglio. A sua volta, la disciplina dettata con le leggi cessa di essere applicata quando entra in vigore la normativa di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.
      Il comma 1 dell'articolo intende semplificare questo sistema, per favorire il passaggio di risorse e di funzioni dallo Stato agli enti territoriali. L'intervento consiste nelle seguenti modifiche, apportate attraverso l'abrogazione del comma 2 e una nuova formulazione dei commi 3 e 5 del predetto articolo 7 della legge n. 131 del 2003:

          a) eliminazione della fase legislativa, con concentrazione della disciplina nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;

          b) eliminazione della previsione di cedevolezza rispetto all'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;

          c) snellimento della procedura di approvazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, in particolare mediante la delimitazione del parere delle Commissioni parlamentari ai soli profili finanziari;

          d) previsione esplicita della contestuale soppressione degli uffici statali che cedono risorse e funzioni agli enti territoriali.

      Il comma 2 intende promuovere la cosiddetta «sussidiarietà orizzontale», con particolare riguardo allo svolgimento di servizi da parte dei privati, anche in ambiti territoriali ampi e mediante forme di collaborazione per l'erogazione dei servizi.
      Il comma 3 stabilisce che le funzioni relative ai servizi pubblici locali debbano essere svolte in forma associata dai comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, in modo che sia raggiunta tale soglia di popolazione di riferimento.
      Articolo 43 (Mobilità delle funzioni amministrative e uso ottimale degli immobili pubblici). L'articolo attribuisce alle amministrazioni pubbliche la facoltà di cedere l'esercizio temporaneo di funzioni ad altri soggetti pubblici o privati quando ciò consenta l'esercizio delle funzioni stesse in modo più efficace o più economico. Si intende, in altre parole, incoraggiare l'esternalizzazione di funzioni qualora tale soluzione organizzativa consenta il recupero di margini di efficienza per l'azione amministrativa.
      Il comma 1 prevede che le pubbliche amministrazioni, tenendo conto della missione principale loro affidata - escludendo cioè le attribuzioni senza le quali non potrebbe ipotizzarsi l'esercizio della missione stessa - individuino le funzioni che possono essere cedute ad altri soggetti pubblici o privati garantendosi, per questa via, nei confronti degli utenti l'esercizio più efficace o più economico delle stesse funzioni.
      Con la disposizione di cui al comma 2 si impone alle pubbliche amministrazioni che intendono cedere l'esercizio delle funzioni di specificare le conseguenze della proposta di esternalizzazione sotto il profilo economico ed organizzativo. La norma prevede, altresì, che dall'operazione in nessun caso possa derivare un aumento della spesa pubblica complessiva necessaria all'esercizio della funzione ceduta.
      Il comma 3 disciplina l'istituzione di un comitato interministeriale che valuta la proposta in via preliminare e la sottopone, eventualmente, al Consiglio dei ministri, previa indicazione dello strumento giuridico, di diritto pubblico o di diritto privato, più idoneo a realizzarla.
      I commi 4 e 5 tendono a favorire la piena utilizzazione degli edifici assegnati alle pubbliche amministrazioni attraverso una loro fruizione anche da parte dei cittadini. Quali limiti di carattere generale la norma prevede la compatibilità delle ulteriori modalità di fruizione con le finalità istituzionali perseguite dalle pubbliche amministrazioni nonché la necessità di provvedervi con gli ordinari stanziamenti di bilancio. Al personale impiegato nelle attività ulteriori sono attribuiti incentivi economici da definirsi in sede di contrattazione collettiva.
      Articolo 44 (Diffusione delle buone prassi nelle pubbliche amministrazioni e tempi per l'adozione dei provvedimenti o per l'erogazione dei servizi al pubblico). Il comma 1 dell'articolo incentiva le amministrazioni pubbliche ad individuare le migliori prassi già utilizzate presso taluni degli uffici di ciascuna e, di seguito, a diffonderle agli altri uffici, ottenendo così un miglioramento in termini di efficacia della complessiva azione amministrativa.
      Il comma 2 impone la pubblicazione delle buone prassi sui siti telematici istituzionali di ciascuna amministrazione.
      Il comma 3 stabilisce che l'elaborazione e la diffusione delle stesse prassi sono considerate ai fini della valutazione professionale dei dirigenti e del personale della pubblica amministrazione.
      Il comma 4 prevede, infine, che, per garantire la diffusione delle buone prassi anche a livello locale, in sede di Conferenza unificata sono conclusi accordi tra lo Stato, le regioni e gli enti locali.
      Nella prospettiva di aumentare la trasparenza nei rapporti tra le amministrazioni pubbliche e gli utenti, il comma 5 impone a ciascuna amministrazione, a partire dal 1o gennaio 2009, la pubblicazione con cadenza annuale, sul proprio sito internet o con altre forme idonee, di un indicatore dei tempi medi di pagamento dei beni, dei servizi e delle forniture acquistate nonché dei tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi resi all'utenza. Con riguardo alla pubblicazione dei tempi di pagamento, le modalità attuative dell'obbligo imposto alle pubbliche amministrazioni sono rimesse, in ragione del comma 6, ad un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
      Articolo 45 (Modifica all'articolo 2470 del codice civile, in materia di cessione di quote di società a responsabilità limitata). L'articolo, attraverso la sostituzione dell'articolo 2470 del codice civile, prevede che l'atto di trasferimento, sottoscritto digitalmente nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ovvero con sottoscrizione autenticata dal notaio, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura di un intermediario abilitato al deposito degli atti al registro delle imprese di cui all'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340, ovvero a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.
      Viene altresì previsto che l'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultano il trasferimento e l'avvenuto deposito, rilasciato dal professionista che vi ha provveduto ai sensi del precedente periodo. In caso di trasferimento a causa di morte il deposito e l'iscrizione sono effettuati a richiesta dell'erede o del legatario verso presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni.
      Articolo 46 (Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, del Centro di formazione studi e della Scuola superiore della pubblica amministrazione). L'articolo, al fine di assicurare un insieme di interventi tesi alla riqualificazione del lavoro pubblico, ivi compreso il ricorso alla formazione, in funzione di un più elevato livello di produttività delle amministrazioni pubbliche, nonché della qualità dei servizi erogati in favore delle imprese e dei cittadini, reca una delega al Governo, da esercitarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, per l'emanazione di uno o più decreti legislativi volti al riordino del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), del Centro di formazione studi e della Scuola superiore della pubblica amministrazione.
      Nell'adozione dei predetti decreti il Governo dovrà attenersi, in particolare, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) la ridefinizione delle competenze, delle missioni e degli organi dei predetti organismi, anche al fine di assicurare il necessario coordinamento;

          b) il raccordo con altre strutture analoghe o similari operanti nel settore della formazione e dell'innovazione tecnologica;

          c) la ricollocazione del personale in relazione ai processi di riorganizzazione in atto.
      Articolo 47 (Tutela non giurisdizionale dell'utente dei servizi pubblici). L'articolo stabilisce che le carte dei servizi, tanto dei soggetti pubblici quanto di quelli privati che erogano servizi di pubblica utilità, devono prevedere la possibilità di garantire procedure celeri (entro trenta giorni) di risoluzione del contenzioso in forma non giurisdizionale per le controversie sorte in ordine alla violazione di un diritto o di un interesse giuridico degli utenti o delle associazioni dei consumatori.
      Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, le autorità amministrative competenti in materia, nell'ambito della propria autonomia, o il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione - per i servizi pubblici o di pubblica utilità non regolati dalle predette autorità - sono autorizzati ad emanare specifiche determinazioni volte a individuare lo schema tipo delle indicate procedure conciliative, che dovranno essere recepite dalle singole carte dei servizi.
      Articolo 48 (Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea). L'articolo, al fine di eliminare gli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea, prevede che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione da parte delle amministrazioni e dei soggetti obbligati sui propri siti internet.
      Tali adempimenti possono essere attuati mediante l'utilizzo di siti informatici di altri soggetti obbligati, ovvero di loro associazioni, prevedendo altresì che al fine di garantire e facilitare l'accesso alle suddette pubblicazioni il CNIPA realizza e gestisce un Portale di accesso ai suddetti siti.
      Articolo 49 (Delega al Governo per la modifica del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82). L'articolo contiene una delega al Governo, da esercitarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del della legge, volta ad emanare uno o più decreti legislativi tesi a modificare il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale). Tra i princìpi e criteri direttivi cui dovrà attenersi il Governo si segnalano, in particolare, i seguenti:

          a) l'introduzione di forme sanzionatorie per le amministrazioni pubbliche che non ottemperano alle prescrizioni del suindicato codice;

          b) la modificazione delle norme in materia di «firma digitale», al fine di semplificarne l'utilizzo tanto per la pubblica amministrazione quanto per le imprese e i cittadini;

          c) l'utilizzazione del web nelle comunicazioni tra amministrazioni pubbliche e i propri dipendenti;

          d) il censimento e la diffusione degli applicativi informatici realizzati dalle amministrazioni pubbliche, nonché dei servizi erogati con modalità digitali.
      Articolo 50 (VOIP e Sistema pubblico di connettività). Nell'articolo si prevede che il CNIPA realizzi un nodo di interconnessione per i servizi VOIP per il triennio 2009-2011, individuando a tale fine le risorse necessarie. Parimenti sono individuate le risorse necessarie per attuare un programma triennale che il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione deve predisporre al fine di accelerare la diffusione del Sistema pubblico di connettività presso le pubbliche amministrazioni entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge. Tale programma è inteso ad assicurare, entro il 31 dicembre 2011, l'adesione al predetto Sistema delle pubbliche amministrazioni, la realizzazione di progetti di cooperazione tra i rispettivi sistemi informativi e la piena interoperabilità delle banche dati, registri e anagrafi, al fine di migliorare la qualità e ampliare la tipologia dei servizi, anche on line, erogati a cittadini e imprese, nonché aumentare l'efficacia ed efficienza dell'amministrazione pubblica.
      Articolo 51 (Riallocazione di fondi). L'articolo prevede, al comma 1, che le somme destinate all'erogazione di un contributo per l'acquisto di personal computer da parte degli studenti che usufruiscono dell'esenzione dalle tasse e dai contributi universitari, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, e non impegnate, sono destinate al cofinanziamento di progetti per lo sviluppo e la realizzazione di reti di connettività senza fili, nonché alla fornitura alle università di strumenti didattici e amministrativi innovativi.
      Con il comma 2 si prevede, poi, che il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri definisca un programma di incentivi e di agevolazioni, al fine di favorire progetti e piani di azione per lo sviluppo d'impresa nei settori dell'innovazione e delle tecnologie, volti, in particolare, al miglioramento qualitativo e alla razionalizzazione dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione. Agli oneri connessi all'attuazione di tali progetti si provvede mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, al progetto «Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» e non impegnate alla data di entrata in vigore della legge.
      Il capo VIII è in materia di giustizia.
      Articolo 52 (Modifiche al libro primo del codice di procedura civile). L'articolo in esame apporta alcune modifiche alle disposizioni contenute nel libro primo del codice di procedura civile.
      Al fine di riequilibrare il carico di lavoro tra tribunale e giudice di pace è stato parzialmente modificato l'articolo 7 del codice di procedura civile, elevando a 7.500 euro la competenza per valore del giudice di pace nelle cause relative a beni mobili ed a 25.000 euro quella nelle cause di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e di natanti.
      Una serie di modifiche apportate agli articoli 38, 39, 40, 44 e 45 del codice di procedura civile realizzano - unitamente all'abrogazione degli articoli 42, 43 e 46 e alla sostituzione del terzo comma dell'articolo 187 del medesimo codice - un intervento di notevole rilievo in materia di competenza, consistente in una generale attenuazione del peso delle questioni sulla competenza, che devono essere eccepite immediatamente e decise tempestivamente nella fase iniziale della causa. Tutto ciò, al fine di evitare che sia possibile rimettere in discussione la questione dell'individuazione del giudice competente a decidere la controversia quando la causa è ormai matura per la decisione.
      A tale fine sono equiparati tra loro tutti i criteri di competenza, e il nuovo primo comma dell'articolo 38 del codice di procedura civile stabilisce che l'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio vanno tutte eccepite, a pena di decadenza, con la comparsa di risposta tempestivamente depositata entro il termine previsto per la costituzione del convenuto dall'articolo 166 del codice di procedura civile.
      A sua volta il terzo comma del novellato articolo 38 del codice di procedura civile riprende il contenuto dell'attuale primo comma dell'articolo 38 e dispone che l'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'articolo 183.
      Per i casi non previsti dall'articolo 28 è, invece, riproposta la regola secondo la quale rimane ferma la competenza per territorio del giudice indicato competente se le parti costituite aderiscono a tale indicazione e la causa viene riassunta entro tre mesi dalla cancellazione dal ruolo.
      Inoltre, quando una questione di competenza viene sollevata dalle parti o rilevata d'ufficio essa non può più essere decisa unitamente al merito (come prevede attualmente l'articolo 187, terzo comma, del codice di procedura civile per l'ipotesi in cui il giudice ritenga che la decisione su di essa non sia idonea a definire il giudizio), essendo necessario che il giudice pronunci immediatamente sulla questione di competenza, coerentemente con il nuovo sistema di impugnazione della decisione sulla relativa questione (in tal senso all'articolo 53 del presente disegno di legge è sostituito il terzo comma dell'articolo 187 del codice di procedura civile).
      La modifica apportata al primo comma dell'articolo 44 del codice di procedura civile prevede che la pronuncia sulle questioni di competenza sia resa sempre con ordinanza (e non più con sentenza, come prevede l'attuale articolo 44 del codice di procedura civile per l'ipotesi in cui il giudice adito dichiari la propria incompetenza).
      Il regime di stabilità dell'ordinanza che pronuncia sulle questioni di competenza risulta strettamente connesso al nuovo sistema di impugnazione, il quale, nell'ottica acceleratoria e di economia processuale innanzi detta, non contempla più né il regolamento di competenza necessario o facoltativo previsto dai vigenti articoli 42 e 43 (i quali vengono opportunamente abrogati dal presente disegno di legge), né l'appello, ma un unico nuovo strumento di impugnazione, e cioè il reclamo deciso in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile.
      Ciò, al fine di evitare che il regolamento di competenza, nato come mezzo d'impugnazione in grado di pervenire anticipatamente a una pronuncia definitiva sulla questione pregiudiziale di competenza, possa contribuire, come di fatto avviene, a ritardare ingiustificatamente la decisione di merito.
      Il secondo, il terzo e il quarto comma del nuovo articolo 44 del codice di procedura civile individuano il giudice competente a decidere il reclamo avverso le ordinanze che pronunciano in materia di competenza, stabilendo in particolare che il reclamo avverso l'ordinanza del giudice di pace si propone dinanzi al tribunale della stessa circoscrizione, in composizione monocratica; quello avverso l'ordinanza del tribunale in composizione monocratica si propone dinanzi al collegio, del quale non può fare parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato; il reclamo contro l'ordinanza del tribunale in composizione collegiale e quello contro l'ordinanza della corte d'appello quando pronuncia in unico grado si propone dinanzi ad altro collegio dello stesso giudice.
      L'abolizione del regolamento necessario e facoltativo di competenza e la conservazione del solo regolamento di competenza d'ufficio hanno reso necessarie alcune modifiche agli articoli 47, 48 e 49 del codice di procedura civile.
      Le modifiche recate all'articolo 50 del codice di procedura civile rappresentano un mero coordinamento con quelle apportate dal presente disegno di legge all'articolo 44 e all'articolo 307 del codice di procedura civile.
      In particolare, il termine «sentenza» è sostituito con quello di «ordinanza», mentre, per le già esposte finalità acceleratorie, è ridotto da sei a tre mesi il termine per la riassunzione della causa dinanzi al giudice dichiarato competente, rendendo così omogeneo tale termine con quello previsto per la riassunzione della causa cancellata dal ruolo dal nuovo articolo 307, primo comma, del codice di procedura civile.
      Tra le più significative innovazioni proposte vi è la valorizzazione del comportamento processuale delle parti, alle quali si chiede - nell'ottica dei princìpi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata dello stesso - di consentire che l'accertamento dei fatti di causa sia compiuto senza inutili dilazioni e senza ricorrere all'abuso degli strumenti processuali messi a disposizione dall'ordinamento.
      In quest'ottica si è ritenuto opportuno aggiungere, all'articolo 88 del codice di procedura civile, una norma di principio che obbliga le parti - non solo a prendere posizione sui fatti allegati dall'altra parte, come già previsto, ad esempio dall'articolo 167, primo comma, del codice di procedura civile - ma a chiarire le circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione in modo leale e veritiero.
      La disposizione non è destinata a rimanere una mera norma di principio, in quanto il giudice terrà conto dell'inosservanza del dovere di lealtà e correttezza non solo ai fini della condanna alle spese (già prevista dall'articolo 92, primo comma, del codice di procedura civile), ma anche ai fini dell'accertamento della responsabilità processuale aggravata (articolo 96 del codice di procedura civile) ed eventualmente anche ai fini dell'accertamento dei fatti (secondo il principio, contenuto nell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile, per cui il giudice può desumere argomenti di prova dal contegno tenuto dalle parti durante il processo).
      In ogni caso, questa disposizione (tratta dal codice di procedura civile tedesco) è sommamente importante perché costituisce specificazione e rafforzamento dell'obbligo di leale collaborazione.
      Le modifiche in materia di pronuncia sulle questioni di competenza hanno reso necessario modificare l'articolo 91, primo comma, del codice di procedura civile, prevedendo che il giudice provveda sulle spese processuali tutte le volte che emana un provvedimento che definisce il processo davanti a lui, qualunque sia la forma del provvedimento adottato.
      All'articolo 91, primo comma, inoltre, si introduce una significativa innovazione nella disciplina delle spese processuali. Per indurre le parti ad avviare una trattativa seria per la definizione conciliativa della controversia - ed evitare, come accade nella pratica, che si svolga un lungo processo al cui esito la parte ottenga ciò che fin dall'inizio l'altra si è dichiarata disposta ad offrire - si è ritenuto utile prevedere una vera e propria sanzione processuale a carico dell'attore (o del convenuto che abbia proposto domanda riconvenzionale) il quale abbia rifiutato una proposta conciliativa seria avanzata dall'altra parte.
      Si osserva al riguardo che la parte contro cui è rivolta la domanda ha senz'altro un interesse specifico a formulare una proposta conciliativa, dal momento che il giudice può tenere conto di tale comportamento processuale in sede di liquidazione delle spese di lite (ad esempio compensando le spese processuali).
      I medesimi princìpi (rafforzamento delle cosiddette sanzioni processuali, in funzione della più incisiva valutazione del comportamento delle parti durante il processo) sono alla base della modifica dell'articolo 96 del codice di procedura civile, che disciplina la cosiddetta responsabilità processuale aggravata.
      Lo strumento in questione trova, nella pratica, una scarsa applicazione, essenzialmente dovuta al fatto che nell'attuale formulazione della norma la pronuncia di condanna a carico della parte soccombente che ha agito con dolo o colpa grave presuppone la prova che l'altra parte abbia sofferto un danno in conseguenza della condotta processuale scorretta.
      La modifica che si propone introduce invece uno strumento sanzionatorio a carico del soccombente, laddove è previsto che la condanna di quest'ultimo al pagamento di una somma di denaro ulteriore rispetto alle spese di lite consegua ipso facto all'accertamento della condotta illecita.
      Resta ferma la possibilità, per la parte danneggiata dal comportamento processuale scorretto del suo avversario, di domandare la liquidazione del danno subìto.
      È stato poi riformulato l'articolo 115 del codice di procedura civile, prevedendo, al primo comma, che il giudice ponga a fondamento della propria decisione anche «i fatti contestati in modo generico», esonerando così la parte che ha allegato quei fatti dal relativo onere probatorio.
      Alla luce di questa modifica - che ben si coordina con il tenore dell'articolo 167, primo comma, del codice di procedura civile, che impone al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi della domanda, la non contestazione è considerata un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, posto che in questo caso l'atteggiamento difensivo delle parti sottrae il fatto medesimo dall'ambito degli accertamenti richiesti.
      La modifica al numero 4) del secondo comma dell'articolo 132 del codice di procedura civile è finalizzata a ridurre il contenuto espositivo e motivazionale delle sentenze, il quale, nel rispetto dell'articolo 111, sesto comma, della Costituzione, deve contenere unicamente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
      Con la modifica dell'articolo 153 del codice di procedura civile si è voluto generalizzare la previsione della rimessione in termini, attualmente disciplinata dall'articolo 184-bis del codice di procedura civile, allargandone l'ambito oggettivo di applicazione (così come più volte sollecitato dalla dottrina). Stante la generalizzazione del rimedio della rimessione in termini, si è proceduto all'abrogazione del citato articolo 184-bis (articolo 60 del disegno di legge).
      Articolo 53 (Modifiche al libro secondo del codice di procedura civile). L'articolo in esame contiene modifiche alle disposizioni contenute nel libro secondo del codice di procedura civile.
      Si è in primo luogo aggiunto un periodo al secondo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, precisando che si applica anche agli atti di impugnazione la disposizione in virtù della quale, nelle comunicazioni o notificazioni fatte dopo la costituzione in giudizio, è sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto anche se il procuratore è costituito per più parti.
      La modifica dell'articolo 182 del codice di procedura civile estende i meccanismi di regolarizzazione ivi previsti, consentendo di sanare, nel termine perentorio stabilito dal giudice, anche i vizi che determinano la nullità della procura al difensore, attraverso la rinnovazione della medesima.
      Inoltre, con una radicale innovazione rispetto all'attuale previsione del citato articolo 182, è stabilito che l'osservanza del termine perentorio assegnato dal giudice per la regolarizzazione sia idonea a sanare i vizi con efficacia ex tunc (essendo espressamente previsto che gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio).
      La modifica dell'articolo 183 del codice di procedura civile si rende necessaria per dare concreta attuazione ad alcuni dei princìpi ispiratori del presente disegno di legge (concretezza, lealtà e speditezza). Si prevede al riguardo che la concessione di ulteriori termini per il deposito delle memorie, per le indicazioni di prova contraria e per replicare alle nuove domande o eccezioni, prevista dall'attuale sesto comma dell'articolo 183 del codice di procedura civile, non conseguirà più in modo automatico alla richiesta delle parti, rientrando nei poteri del giudice di valutare, sentite le parti, se il deposito di memorie risponda effettivamente alle necessità difensive delle parti stesse.
      Anche le modifiche apportate agli articoli 191 e 195 del codice di procedura civile in materia di consulenza tecnica di ufficio perseguono la finalità di accelerare il processo.
      Quanto al primo articolo, viene precisato che la nomina del consulente tecnico d'ufficio può essere effettuata già con l'ordinanza di ammissione dei mezzi di prova. Con la medesima ordinanza, inoltre, il giudice deve indicare i quesiti da sottoporre al consulente nominato.
      Con il nuovo terzo comma dell'articolo 195, invece, viene precisato che il giudice, oltre al termine entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, deve contestualmente fissare anche quello, comunque anteriore alla successiva udienza, entro il quale le parti possono formulare osservazioni alla relazione del consulente giudiziale.
      Finalità di semplificazione e di economia processuale sono alla base dell'introduzione dell'articolo 257-bis, che si ispirano a un istituto di generale applicazione nel processo civile francese per l'assunzione della prova testimoniale.
      Si tratta della facoltà per il giudice di assumere per iscritto la prova testimoniale, in considerazione della natura della causa, della qualità del testimone e di ogni altra circostanza. Il giudice deciderà per tale modalità di assunzione, una volta sollecitato, sul punto, il contraddittorio tra le parti. La facoltà è generale, e quindi estesa all'ipotesi di prova delegata.
      In tale caso, il giudice richiederà al testimone di fornire per iscritto e nel termine assegnatogli le risposte agli articoli di prova sui quali deve essere interrogato.
      Il testimone sottoscrive la propria deposizione (che deve contenere anche le informazioni previste dall'articolo 252, primo comma, del codice di procedura civile), apponendo la propria firma su ogni foglio, e la spedisce in busta chiusa alla cancelleria del giudice.
      Il testimone che non fornisce le risposte scritte nel termine stabilito può essere condannato alla pena pecuniaria prevista dall'articolo 255, primo comma, del codice di procedura civile.
      È in ogni caso fatta salva la facoltà, per il giudice che non ritenga chiare o attendibili le risposte fornite per iscritto, di disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato.
      Le modifiche apportate all'articolo 279 del codice di procedura civile risultano di mero coordinamento con il novellato articolo 44 dello stesso codice, secondo il quale tutte le pronunce sulle questioni di competenza sono rese con ordinanza, anziché con sentenza.
      Il regime di impugnazione delle ordinanze che dichiarano la sospensione del processo, ai sensi dell'articolo 295 del codice di procedura civile, continua ad essere modellato su quello previsto per le pronunce sulle questioni di competenza. Cosicché, una volta abolito, per queste ultime, il regolamento necessario di competenza, anche per le ordinanze di sospensione è previsto, quale unico strumento di impugnazione, il reclamo nei termini e nei modi di cui all'articolo 44.
      Le modifiche agli articoli 296 e 297 del codice di procedura civile portano a una riduzione dei termini per i casi di sospensione del processo.
      La modifica dell'articolo 305 del codice di procedura civile riduce i termini riferiti alle ipotesi di interruzione processuale.
      La prima modifica dell'articolo 307 del codice di procedura civile riduce da un anno a tre mesi il termine perentorio di riassunzione delle cause cancellate dal ruolo. Oltre all'evidente abbreviazione del termine che, in mancanza di tempestiva riassunzione, determina l'estinzione della causa, la norma va letta in stretta correlazione con quella prevista dal novellato quarto comma dello stesso articolo 307, secondo la quale l'estinzione della causa, per qualsiasi ragione prevista dalla legge, opera di diritto e va dichiarata d'ufficio, senza più la necessità che sia eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa.
      Queste disposizioni - unitamente alla riduzione del termine massimo che il giudice può concedere per la rinnovazione della citazione, per la prosecuzione del giudizio, per la sua riassunzione o integrazione ai sensi del terzo comma dell'articolo 307 del codice di procedura civile - hanno un'evidente finalità acceleratoria, in perfetto accordo con gli obiettivi perseguiti dal presente disegno di legge.
      Le modifiche apportate all'articolo 310 del codice di procedura civile risultano di mero coordinamento con il novellato articolo 44 dello stesso codice, secondo il quale tutte le pronunce sulle questioni di competenza sono rese con ordinanza, anziché con sentenza.
      Le modifiche apportate agli articoli 323, 324, 360, primo comma, numero 2), 382 e 385 del codice di procedura civile e 187 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, risultano di mero coordinamento con l'abolizione del regolamento di competenza ad istanza di parte, con la sua sostituzione con il reclamo ai sensi del novellato articolo 44 dello stesso codice e con l'esclusione dell'impugnazione per cassazione per motivi di competenza.
      Al fine di attuare il principio della ragionevole durata del processo viene ridotto il cosiddetto termine lungo per l'impugnazione, prevedendo la decadenza dall'impugnazione decorsi otto mesi dalla pubblicazione della sentenza (anziché un anno, come attualmente previsto).
      Si è deciso di stabilire in otto mesi il termine per l'impugnazione al fine di coordinare la disposizione contenuta nell'articolo 327 del codice di procedura civile con quella di cui all'articolo 23-bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
      Con la modifica apportata al terzo comma dell'articolo 345 del codice di procedura civile viene precisato, conformemente all'orientamento espresso dal giudice di legittimità, che nel giudizio di appello, oltre a non essere ammessi nuovi mezzi di prova, neppure possono essere prodotti nuovi documenti.
      Peraltro, anche per la produzione dei documenti vale la regola, prevista dal medesimo comma, che fa salvi i casi in cui il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa o la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Circostanza, quest'ultima, che, ad esempio, si verifica ogni qualvolta il giudice di primo grado non abbia ammesso la produzione documentale riproposta in appello.
      Coerente con i princìpi della ragionevole durata del processo appare anche la modifica dell'articolo 353 del codice di procedura civile.
      Sempre al fine di attuare il principio della ragionevole durata del processo è ridotto il termine, stabilito dall'articolo 392 del codice di procedura civile, per la riassunzione della causa davanti al giudice del rinvio, prevedendo che la causa debba essere riassunta non oltre tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione (anziché un anno, come attualmente previsto).
      Articolo 54 (Modifiche al libro terzo del codice di procedura civile). La norma introduce uno strumento di coercizione indiretta per l'adempimento degli obblighi di fare infungibile e per gli obblighi di non fare, prevedendo che la sentenza che accoglie la domanda di condanna all'adempimento di tali obblighi contenga anche la determinazione di una somma di denaro spettante al creditore per ogni violazione o inosservanza successiva alla pronuncia.
      Si prevede, al riguardo, che il creditore di un'obbligazione di fare infungibile o di non fare non sia tenuto a promuovere un autonomo giudizio per l'accertamento della violazione, in quanto la sentenza che ha accertato l'esistenza dell'obbligazione (condannando il debitore all'adempimento) costituirà titolo esecutivo anche per la riscossione delle somme (già liquidate dal giudice) dovute per ogni violazione successiva alla pronuncia.
      Tale meccanismo non limita in alcun modo la difesa del debitore al quale sia notificato precetto per il pagamento della somma di denaro, in quanto egli potrà esperire il rimedio dell'opposizione all'esecuzione di cui all'articolo 615 del codice di procedura civile per fare accertare di non essere inadempiente, o che il mancato adempimento di quanto statuito nella sentenza di condanna è dipeso da causa a lui non imputabile, ovvero che l'adempimento è divenuto impossibile.
      Articolo 55 (Modifiche al libro quarto del codice di procedura civile). La prima modifica all'articolo 669-octies del codice di procedura civile riafferma il principio generale secondo il quale il giudice che pronuncia un provvedimento cautelare ante causam deve provvedere anche sulle spese del procedimento cautelare.
      La seconda modifica è puramente formale e di coordinamento, essendo errato il rinvio al primo comma, anziché al sesto comma, contenuto nell'attuale settimo comma (ottavo nel testo novellato).
      La modifica all'articolo 819-ter del codice di procedura civile ribadisce, in coerenza con il nuovo sistema impugnatorio delle ordinanze che pronunciano sulla competenza, che è reclamabile a norma dell'articolo 44 dello stesso codice anche l'ordinanza con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione ad una convenzione di arbitrato.
      Articolo 56 (Procedimento sommario non cautelare). L'articolo prevede l'inserimento nel codice di procedura civile del capo III-bis riguardante il procedimento sommario di cognizione. In particolare, le disposizioni aggiungono l'articolo 702-bis del codice di procedura civile relativo alla forma della domanda e alla costituzione delle parti. Tale articolo introduce un procedimento sommario di cognizione finalizzato all'emanazione di un provvedimento immediatamente esecutivo, suscettibile di passare in cosa giudicata qualora non appellato, e stabilisce che nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda di condanna al pagamento di somme di denaro, anche se non liquide, ovvero alla consegna o al rilascio di cose può essere proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l'avviso di cui al numero 7), del terzo comma dell'articolo 163.
      A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.
      Il giudice designato fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando un termine perentorio per la notificazione del ricorso.
      Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.
      Se il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. Allo stesso modo avviene la costituzione del terzo in giudizio.
      Inoltre viene inserito l'articolo 702-ter del codice di procedura civile, riguardante il procedimento. Tale disposizione prevede che il giudice, se ritiene di essere incompetente, pronuncia ordinanza reclamabile ai sensi dell'articolo 44; si applica l'articolo 50. Se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell'articolo 702-bis, il giudice, con ordinanza non impugnabile, la dichiara inammissibile. Nello stesso modo provvede sulla domanda riconvenzionale.
      Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono una istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l'udienza di cui all'articolo 183 e si applicano le disposizioni del libro II.
      Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale richiede una istruzione non sommaria, il giudice ne dispone la separazione.
      Se non provvede nei modi di cui sopra, il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto delle domande.
      L'ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Il giudice provvede in ogni caso sulle spese del procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura civile.
      Infine viene introdotto l'articolo 702-quater del codice di procedura civile relativo all'appello. Sulla base di tale norma, l'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'articolo 702-ter del codice di procedura civile produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene indispensabili ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio.
      Articolo 57 (Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368). L'articolo in esame prevede l'inserimento dell'articolo 103-bis nelle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile riguardante il modello di testimonianza. Tale norma prevede che la testimonianza scritta è resa su di un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia che individua anche le istruzioni per la sua compilazione, da notificare unitamente al modello. Il modello, sottoscritto in ogni suo foglio dalla parte che ne ha curato la compilazione, deve contenere, oltre alla indicazione del procedimento e dell'ordinanza di ammissione da parte del giudice procedente, idonei spazi per l'inserimento delle complete generalità del testimone, dell'indicazione della sua residenza, del suo domicilio e, ove possibile, di un suo recapito telefonico. Deve altresì contenere l'ammonimento del testimone ai sensi dell'articolo 251 e la formula del giuramento di cui al medesimo articolo, oltre all'avviso in ordine alla facoltà di astenersi ai sensi degli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale, con lo spazio per la sottoscrizione obbligatoria del testimone, nonché le richieste di cui all'articolo 252, primo comma, delle citate disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e la trascrizione dei quesiti ammessi, con l'avvertenza che il testimone deve rendere risposte circostanziate a ciascuna domanda.
      Al termine di ogni risposta è apposta, di seguito e senza lasciare spazi vuoti, la sottoscrizione da parte del testimone.
      Le sottoscrizioni devono essere autenticate da un notaio o da un segretario comunale o dal cancelliere di un ufficio giudiziario. L'autentica delle sottoscrizioni è in ogni caso gratuita.
      Il comma 2 dell'articolo in esame prevede che all'articolo 104, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, dopo le parole: «questi la dichiara» sono inserite le seguenti: «, anche d'ufficio,». In questo modo in caso di mancata intimazione dei testimoni, il giudice, anche d'ufficio, dichiara la decadenza dalla prova della parte non diligente; ciò al fine di contrastare quelle interpretazioni meno rigorose della norma che finiscono per favorire un indebito allungamento della fase istruttoria anche in presenza di un comportamento inattivo delle parti.
      Il comma 3 dell'articolo in esame prevede che il primo comma dell'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi». Tale sostituzione si rende necessaria per ragioni di coordinamento con la modifica della disciplina della motivazione della sentenza (articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice).
      Articolo 58 (Abrogazione dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102). La norma abroga l'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102 (che ha assoggettato alle norme del processo del lavoro le controversie relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni «conseguenti ad incidenti stradali»), essendosi ritenuto che il rito del lavoro non si adatti alle peculiarità delle controversie in questione, anche tenuto conto della maggiore snellezza del procedimento davanti al giudice di pace (davanti al quale si celebrerà un numero sempre maggiore di controversie con tale oggetto, a seguito dell'aumento della competenza per valore previsto dall'articolo 52 del presente disegno di legge).
      Articolo 59 (Notificazione a cura dell'Avvocatura dello Stato). La norma detta disposizioni relative alla notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte degli avvocati e procuratori dello Stato, i quali potranno avvalersi della facoltà già prevista dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, per gli avvocati del libero foro.
      Articolo 60 (Abrogazioni). La norma contiene l'indicazione delle disposizioni del codice di procedura civile e di quella delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile che sono abrogate.
      Articolo 61 (Disposizioni transitorie). Il comma 1 dell'articolo contiene una disposizione transitoria di carattere generale, in base alla quale le disposizioni contenute nella legge trovano applicazione ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore.
      Al comma 2 è previsto, tuttavia, che trovi immediata applicazione la norma relativa alla produzione dei nuovi documenti in appello, per i giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge.
      Al comma 3 è previsto che alle controversie di cui all'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, pendenti alla data di entrata in vigore della legge, si applicano le disposizioni che attualmente ne regolano il rito.
      È infine previsto che le disposizioni di cui al quinto e al sesto comma dell'articolo 155 del codice di procedura civile (aggiunti dal comma 1 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263) si applichino anche ai giudizi pendenti alla data del 1o marzo 2006.
      Articolo 62 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale). In ossequio alla finalità acceleratoria del processo, si è ritenuto di modificare l'articolo 1, primo comma, della legge 7 ottobre 1969, n. 742, riducendo da quarantasei a trentuno giorni la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale. La norma avrà opportunamente effetto dall'anno 2009.
      Articolo 63 (Misure urgenti per il recupero di somme afferenti al bilancio della giustizia e per il contenimento e la razionalizzazione delle spese di giustizia). Le misure contenute nell'articolo in esame sono complessivamente finalizzate a realizzare un contenimento delle spese di giustizia e una razionalizzazione nella loro riscossione, attraverso strumenti che incidono sia direttamente sul testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, sia su altri testi normativi (codici e leggi speciali), al fine di assicurare coerenza al disegno complessivo di riforma.
      I commi 1 e 3 intendono modificare le modalità di pubblicazione delle sentenze di condanna nel processo penale (articolo 36 del codice penale) e nella corrispondente disposizione contenuta nella normativa sul diritto d'autore.
      Il giudice non disporrà più la pubblicazione delle sentenze di condanna su uno o più giornali, bensì sul sito internet ufficiale del Ministero della giustizia, in apposita sezione dedicata, avvalendosi dunque delle nuove forme di pubblicità telematica sperimentate in altri settori dell'ordinamento.
      La pubblicazione sui giornali è infatti molto costosa e, in un contesto nel quale la percentuale di recupero delle spese nei confronti degli imputati condannati è molto bassa, finisce con il gravare pesantemente sull'erario, senza apprezzabili ritorni.
      D'altronde, anche l'efficacia di deterrenza e sanzionatoria della pubblicità data sui giornali alla pronuncia della condanna, si è rivelata assai limitata, anche per il fatto che la sentenza resta pubblicata solitamente per una sola giornata.
      Attraverso la pubblicazione nel sito internet del Ministero della giustizia, per un tempo tra i quindici e i trenta giorni, si realizza invece una diffusione della notizia molto più ampia e duratura, a un costo assai ridotto.
      La pubblicazione nel sito internet non necessariamente sarebbe attuata gratuitamente, ma sulla base di un costo convenzionale più basso. Resterebbe dunque ferma la possibilità di recuperare tale costo per intero dal condannato, ma senza anticipazioni troppo onerose da parte dell'erario.
      Gli interventi di cui al comma 2 sono finalizzati a coordinare le altre disposizioni introdotte con l'attuale disciplina del codice di procedura penale.
      In particolare, le soppressioni di alcune parti dell'articolo 262 e dell'articolo 676 dello stesso codice di procedura penale hanno l'obiettivo di rendere coerente il codice con le nuove modalità di devoluzione allo Stato delle somme giacenti in sequestro non confiscate e non restituite, quali delineate dai nuovi commi dell'articolo 205 del testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.
      L'abrogazione parziale delle disposizioni attualmente vigenti dell'articolo 535 si collega ai diversi criteri di quantificazione e liquidazione dei crediti erariali, presenti in altre parti del disegno di legge. In particolare, per quanto attiene l'abrogazione parziale del primo comma, la forfetizzazione integrale delle spese processuali impone l'abbandono del precedente criterio di accollo differenziato delle spese processuali ai condannati in ragione del reato per cui le stesse erano state sostenute, criterio che nella prassi, peraltro, risultava, come noto, spesso di critica applicazione.
      La soppressione relativa all'articolo 536 mira a coordinare le disposizioni del codice di procedura penale con i già menzionati interventi sulla pubblicazione delle sentenze di condanna.
      Il comma 4 interviene sulle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile nel quadro del più complessivo intervento diretto ad assicurare all'erario tutte quelle somme, di importo anche minimo, giacenti sui depositi giudiziari o sui libretti intestati all'autorità giudiziaria, che, per l'esiguità della somma stessa o per la mancanza di un legittimo titolare, non vengono ritirate.
      Un simile intervento nell'ambito della procedura civile era stato già compiuto dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, che aveva modificato l'articolo 117 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Tale norma oggi prevede che, per i creditori che non si presentano o che sono irreperibili, le somme loro spettanti sono depositate presso l'ufficio postale o la banca e, trascorsi cinque anni, sono versate allo Stato.
      L'introduzione dell'articolo 187-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile ha lo stesso obiettivo e colma la lacuna relativa al processo esecutivo civile, mobiliare e immobiliare, dove pure si possono verificare fenomeni di giacenza prolungata, a causa dell'irrisorietà della somma.
      Il comma 5 disciplina tutti gli interventi sul testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.
      La norma contenuta nella lettera a), con la finalità di semplificare la tassazione delle sentenze penali di condanna al risarcimento del danno nei confronti della parte civile, soggette all'imposta di registro (prenotata a debito e recuperata dagli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986) sia nelle ipotesi di condanna generica che di condanna provvisionale, posticipa la tassazione al passaggio in giudicato. Non si incide pertanto sulla liquidazione ma sul momento dell'adempimento, evitando che la sentenza sia inviata agli uffici finanziari in ogni grado di giudizio ed evitando pertanto le disfunzioni verificatesi per la carenza della normativa vigente nei casi in cui le sentenze successive al primo grado modifichino le statuizioni civili.
      La norma mira anche ad evitare l'inutile trasmissione di atti per la registrazione, in particolare le sentenze emesse dal giudice di primo grado, considerato che nulla è dovuto dall'imputato condannato in sede di giudizio di primo grado, assolto dal giudice dell'impugnazione, come pure ad evitare inutili annotazioni nel registro delle spese prenotate a debito e nel foglio delle notizie.
      Quanto poi al funzionario che deve richiedere la formalità, la norma prevede che l'adempimento sia curato da quello addetto all'ufficio del giudice, diverso dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il quale è divenuto definitivo, in coerenza con l'attuale disciplina sui compiti dei funzionari.
      Nel processo penale, secondo la normativa vigente, pur beneficiando degli effetti del patrocinio a spese dello Stato (articolo 107 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002), l'imputato è tenuto al pagamento delle eventuali spese straordinarie e delle spese di demolizione delle opere abusive e per la rimessione in pristino dello stato dei luoghi nonché, nel caso in cui vi sia anche condanna al risarcimento del danno, al pagamento del contributo unificato e dell'imposta di registro.
      La lettera b) del comma 5 mira, quindi, attraverso la modifica dell'articolo 111 (L) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ad eliminare tale aporia normativa che sta creando non poche difficoltà nella riscossione di spese che l'ammesso al patrocinio ritiene di non dover pagare.
      Il nuovo comma 2 dell'articolo 111 (L) consegue alla modifica del sistema di determinazione delle spese processuali penali e quindi, nella specifica ipotesi di revoca del beneficio, prevede non solo la riscossione delle spese dovute in via ordinaria, ma anche il recupero di quelle sostenute dall'erario per la difesa.
      La lettera c) modifica l'articolo 154 (L) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002. Tale modifica prende atto delle difficoltà applicative registratesi a proposito delle norme, similari, introdotte dalla legge n. 244 del 2007 (finanziaria per il 2008), che, allo scopo di devolvere allo Stato le somme giacenti sui depositi giudiziari nel processo penale, era intervenuta direttamente sul codice di procedura penale, modificando i già citati articoli 262 e 676.
      Dette norme avevano creato difficoltà agli uffici, sia per la non chiara e incompleta formulazione dell'articolo 262, comma 3-bis, del codice di procedura penale, in cui non erano inclusi alcuni valori e somme e che non si estendeva alle somme giacenti dopo i provvedimenti di archiviazione, sia perché inseriva la procedura devolutiva nell'ambito del processo esecutivo penale: ciò comportava l'apertura di un incidente di esecuzione, l'adozione di un provvedimento del giudice, la comunicazione di detto provvedimento alle parti.
      Il testo proposto allarga l'ambito di applicazione ai titoli al portatore, ai valori di bollo e ai crediti pecuniari; permette la devoluzione allo Stato anche dei depositi giacenti a seguito di provvedimento di archiviazione; svincola la devoluzione dal procedimento esecutivo e dal provvedimento giudiziario, affidandola alla cancelleria del giudice in forme semplificate.
      Sarà infatti la cancelleria a comunicare al depositario o al debitor debitoris l'avvenuta devoluzione, indicandogli le modalità con cui versare le somme o i titoli o i valori direttamente sul bilancio dello Stato.
      L'intervento di cui alla lettera d) incide profondamente sul sistema di recupero delle spese di giustizia.
      Come noto, la normativa attualmente vigente stabilisce che le spese anticipate dall'erario sono recuperate per intero tranne i diritti e le indennità di trasferta spettanti all'ufficiale giudiziario nonché le spese di spedizione per la notificazione degli atti a richiesta di ufficio, che sono, invece, recuperati in misura fissa.
      La quantificazione del credito viene effettuata dal funzionario addetto all'ufficio sulla base degli atti, ma in particolare sulle risultanze del foglio delle notizie, nel quale vengono annotate le spese pagate ripetibili. Tuttavia, l'attuale gestione cartacea del foglio delle notizie rende quasi certa la incompletezza delle spese annotate, anche per i farraginosi e numerosi adempimenti connessi alla fase di liquidazione e di pagamento della spesa (presentazione della domanda di pagamento, liquidazione della spesa, comunicazione alle parti del decreto di pagamento, determinazione della definitività del decreto, iscrizione del provvedimento definitivo nel registro delle spese pagate, che, spesso, è tenuto da un ufficio diverso da quello che ha liquidato la spesa, trasmissione degli atti al funzionario delegato, comunicazione all'ufficio dell'avvenuta emissione dell'ordinativo di pagamento, annotazione della spesa nel foglio delle notizie da parte del funzionario addetto all'ufficio che ha disposto il pagamento, che, spesso, non ha più la disponibilità del fascicolo).
      Si ravvisa dunque la necessità di prevedere una procedura di riscossione ad hoc per i crediti erariali dell'ente creditore «Giustizia», differenziata dal resto delle procedure di riscossione dei crediti, che tenga conto della peculiarità della loro natura e della necessità che i tempi del loro recupero garantiscano l'effettivo rispetto delle norme del codice penale e di procedura penale che li riguardano. L'attuale procedura di recupero si è infatti rivelata incompatibile con i tempi di estinzione per decorso del tempo delle pene pecuniarie costituite dalle ammende (5 anni dal passaggio in giudicato della sentenza), e spesso, per l' enorme arretrato di lavoro delle cancellerie, anche delle multe (10 anni). La notifica della cartella di pagamento deve intervenire in modo da consentire il pagamento oppure la comunicazione dell'inesigibilità del credito e la conversione ai sensi dell'articolo 660 del codice di procedura penale prima dei tempi di estinzione delle pene pecuniarie.
      La modifica in oggetto consentirà invece di recuperare in misura fissa tutte le spese processuali penali, semplificando così ulteriormente la procedura di quantificazione del credito attraverso un sistema di forfetizzazione per gradi di giudizio, a seconda del tipo di procedimento, senza vincolo solidale fra le parti.
      Per quanto riguarda le spese inerenti le intercettazioni telefoniche, per le quali il vigente articolo 205 (L), comma 2-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 già disciplina una determinazione in misura fissa, si propone una riscossione pro quota al fine di evitare che residuino spese per le quali si debba procedere nei confronti di più debitori solidali.
      Analogamente si è scelto di riscuotere pro quota anche le spese escluse dalla forfetizzazione ovvero spese di pubblicazione e spese per la demolizione di opere abusive e riduzione in pristino dei luoghi e le spese di natura tributaria.
      La forfetizzazione ovviamente ricomprende anche le spese, peraltro già anticipate dall'erario agli ufficiali giudiziari, inerenti le spese di notifica.
      La lettera e) e f) contengono interventi di carattere meramente formale, finalizzati a coordinare le nuove disposizioni con le modificazioni apportate dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, al citato testo unico.
      La lettera g) introduce gli articoli da 227-quater (L) a 227-novies (L) nel testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.
      Il nuovo articolo 227-quater (L) introduce i ruoli informatizzati, al fine di rendere ancor più celere e certa la procedura di riscossione e consentire l'eventuale conversione della pena pecuniaria entro i termini di estinzione disciplinati dagli articoli 172 e 173 del codice penale.
      Nello stesso disegno di accelerazione si inserisce il nuovo articolo 227-quinquies (L), che prevede la generalizzata riduzione dei termini per la riscossione.
      Gli articoli da 227-sexies (L) a 227-octies (L) muovono dall'esigenza di regolare la fase che precede la fissazione della vendita dei beni mobili ed immobili con riguardo ai casi in cui, nell'ambito del processo penale, sia stato disposto il sequestro conservativo dei beni stessi che, con la sentenza di condanna alla pena pecuniaria, si converte in pignoramento nonché la procedura di riscossione qualora la sentenza di condanna non preveda il pagamento di pena pecuniaria.
      La modifica trae origine dall'esperienza diretta della riscossione curata dagli uffici giudiziari e dall'esperienza dei funzionari che pur avendo tentato, con la normativa vigente, di attivare la riscossione entro i termini di efficacia dei provvedimenti, si sono visti opporre da alcuni agenti della riscossione l'eccezione di improcedibilità stante la mancanza di disposizioni normative di coordinamento tra la disciplina specifica in materia di sequestri e le vigenti disposizioni in tema di redazione dei ruoli, notifica della cartella esattoriale e termini di attivazione della procedura coattiva, con inevitabile perdita per l'erario della garanzia creata mediante i sequestri.
      Il comma 6 apporta alcune modifiche alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria per il 2008), che ha affidato a una società convenzionata la riscossione dei crediti erariali relativi al processo penale. Tali modifiche si rendono necessarie al fine di coordinare i compiti di tale società con le nuove modalità di riscossione introdotte in altre parti dell'articolato del presente disegno di legge.
      Così, sia la modifica alle lettere a) e c) del comma 367 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007, sia l'introduzione della lettera b-bis) dello stesso comma sono coerenti con le nuove modalità di quantificazione del credito dell'erario per spese di giustizia e con l'abolizione dell'invito al pagamento nella procedura di riscossione.
      La nuova lettera c) del comma 367 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007, infine, mira ad estendere la facoltà per gli agenti della riscossione di rateizzare le spese di giustizia, anche alla fase antecedente al ruolo. Il decreto-legge n. 248 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008, ha introdotto tale facoltà ma limitatamente alla fase della riscossione coattiva. Si ritiene coerente con la riforma introdotta dalla legge finanziaria, che delega l'intera riscossione delle spese di giustizia e delle pene pecuniarie alla società di proprietà di Equitalia Spa, consentire alla società la rateizzazione del credito anche nella fase cosiddetta «spontanea». Viene espressamente esclusa la rateizzazione delle pene pecuniarie, stante la specificità della materia, come peraltro previsto anche dal decreto-legge n. 248 del 2007.
      Articolo 64 (Abrogazioni e modificazione di norme). L'articolo prevede l'abrogazione delle seguenti disposizioni:

          a) l'articolo 25 (L) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;

          b) gli articoli 1, comma 372, e 2, commi da 612 a 614, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Conseguentemente, gli articoli 211 (R), 212 (R) e 213 (R) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 si applicano nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge n. 244 del 2007.

      Articolo 65 (Clausole generali e certificazione). La più recente legislazione ha fatto spesso rinvio a norme contenenti «clausole generali», che cioè legittimano il ricorso a particolari tipologie di lavoro o a decisioni delle parti non in presenza di specifici causali tipizzate, ma in presenza di requisiti riscontrabili ed effettivi, ma flessibili.
      È necessario che, nel rispetto del principio costituzionale di libertà di impresa, il controllo sul riscontro dei presupposti che la legge pone con le clausole generali sia vincolato alla verifica (ex ante in sede di certificazione dei contratti di lavoro o ex post in sede giudiziale) dell'esistenza concreta di tali condizioni, senza tuttavia che possa essere sindacato il merito o la opportunità della scelta datoriale, compito questo che appartiene semmai, sempre in funzione della tutela di princìpi di rilevanza costituzionale, alla contrattazione collettiva e alla autotutela collettiva.
      Un ulteriore ambito di intervento è quello costituito dalla promozione e incentivazione dell'istituto della certificazione dei contratti di lavoro, introdotto dalla riforma Biagi, allo scopo di ridurre il contenzioso in materia di rapporti di lavoro garantendo assistenza alle parti nel momento formativo della volontà e maggiore certezza alle qualificazioni convenzionali.
      A tale riguardo si prevede che, nel valutare le motivazioni a base del licenziamento, il giudice faccia riferimento alle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti (non solo nei contratti collettivi, bensì anche) nei contratti di lavoro individuali, ove stipulati con l'assistenza e consulenza delle commissioni di certificazione.
      Articolo 66 (Conciliazione e arbitrato). L'articolo in esame sostituisce gli articoli 410, 411, 412, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile.
      Articolo 67 (Decadenze). Con l'articolo in esame si vuole intervenire sui termini di decadenza e sulle modalità di impugnazione del licenziamento ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 604 del 1966; viene infatti stabilito che il licenziamento deve essere impugnato entro centoventi giorni a pena di decadenza dalla comunicazione o dalla comunicazione dei motivi ove non contestuale con ricorso depositato nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro. Viene concesso quindi un termine più lungo, ma l'unico atto con cui è possibile l'impugnazione è rappresentato dal ricorso al giudice del lavoro. Tale modifica riguarderà la maggior parte dei licenziamenti.
      Articolo 68 (Rimedi giustiziali contro la pubblica amministrazione). L'articolo interviene in materia di parere sui ricorsi straordinari nell'ambito della normativa sulla semplificazione dei procedimenti relativi ai ricorsi amministrativi, prevedendo che l'organo al quale è assegnato il ricorso, se ritiene che il ricorso non possa essere deciso indipendentemente dalla risoluzione di una questione di legittimità costituzionale che non risulti manifestamente infondata, sospende l'espressione del parere e, riferendo i termini e i motivi della questione, ordina alla segreteria l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87, nonché la notifica del provvedimento ai soggetti ivi indicati.
      Infine l'articolo elimina la possibilità che il Ministero competente si discosti dal parere del Consiglio di Stato sottoponendo l'affare alla deliberazione del Consiglio dei ministri.

      Il capo IX è in materia di privatizzazioni.
      Articolo 69 (Patrimonio dello Stato Spa). Tenuto conto della vigente normativa che disciplina le attività della Patrimonio dello Stato Spa, la modifica trae origine dalla finalità di consentire il trasferimento e il collocamento sul mercato di assets pubblici inseriti nel conto generale del patrimonio dello Stato, con conseguenti riflessi positivi sui saldi e sulle disponibilità finanziarie dello Stato.
      Articolo 70 (SACE Spa). L'articolo in esame, al fine di ottimizzare l'efficienza dell'attività della SACE Spa a sostegno della internazionalizzazione dell'economia italiana e della sua competitività rispetto agli altri organismi che operano con le stesse finalità sui mercati internazionali, delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi che prevedano:

          a) la separazione tra l'attività che la SACE Spa svolge a condizioni di mercato e l'attività che, avente ad oggetto rischi non di mercato, beneficia della garanzia dello Stato secondo la normativa vigente;

          b) la possibilità che le due attività siano esercitate da organismi diversi, determinandone la costituzione e i rapporti;

          c) la possibilità che all'organismo destinato a svolgere l'attività a condizioni di mercato partecipino anche soggetti interessati all'attività o all'investimento.

      Inoltre, la proposta normativa è volta a sopprimere - nell'ottica di un'eventuale privatizzazione della SACE Spa - il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003 (normativa di trasformazione dell'ex ente pubblico economico SACE in società per azioni), che disciplina la composizione degli organi sociali della società, rinviando implicitamente alle disposizioni statutarie la composizione del consiglio di amministrazione della SACE Spa.
      Articolo 71 (Società pubbliche). La norma, proseguendo nelle finalità di contenimento della spesa pubblica consente alle società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato, di dotarsi di una gestione più efficiente dovuta alla maggiore snellezza dei processi decisionali afferenti all'operatività aziendale, prevedendosi l'amministratore delegato quale figura centrale nella gestione della società, seppur nei limiti delle deleghe espressamente attribuitegli dal consiglio di amministrazione. Si provvede, quindi, sul contenimento del numero dei componenti dei consigli di amministrazione delle società non quotate nei mercati regolamentati controllate dallo Stato, nonché sul conferimento di deleghe e compensi.
      Le proposte di modifica dei commi 27 e seguenti dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007 sono dirette a chiarire le modalità di applicazione della disciplina dettata dalla legge finanziaria alle partecipazioni gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze che già sono oggetto di disposizioni di legge speciale (in particolare, il riferimento è ai commi 27-bis, 28-bis e 29). Per quanto attiene alla soppressione delle parole «o indirettamente», nel comma 27, essa è necessaria al fine di chiarire che il vincolo alla realizzazione degli scopi istituzionali dell'amministrazione pubblica è relativo alle finalità delle partecipate di primo livello. L'introduzione del comma 32-ter è, infine, diretta a precisare che l'intervento normativo non riguarda le società quotate nei mercati regolamentati.
      La proposta relativa all'introduzione del comma 32-bis è volta a chiarire il concetto di perdita contenuto all'articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Ciò nell'intento di limitare le perdite che gravano sul bilancio dello Stato, ponendo al centro della norma non il senso ragioneristico del concetto di perdita, ma l'aspetto dell'attività gestoria rispetto alla situazione di partenza. Infatti, se nel triennio le perdite risultassero progressivamente ridotte rispetto alla situazione iniziale, ancorché non del tutto eliminate, l'opera dell'amministratore andrebbe valutata positivamente. Per converso, meriterebbe un giudizio negativo l'amministratore che, avendo rilevato una società in forte utile, l'avesse portata, nel triennio, in una condizione di perdurante ma molto più esiguo utile. Per questo la norma deve distinguere tra perdite effettivamente riferibili a scelte gestionali, e pertanto imputabili all'amministratore, e perdite dovute invece alla struttura stessa, oggettivamente predeterminata, dei conti aziendali.
      Il titolo II è in materia di stabilizzazione della finanza pubblica.
      Articolo 72 (Copertura finanziaria delle leggi e legge finanziaria). L'articolo in esame apporta modifiche agli articoli 11 e 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.
      In particolare, con riferimento all'articolo 11 (legge finanziaria), esso specifica che la legge finanziaria può contenere esclusivamente norme volte a realizzare effetti finanziari con particolare riferimento agli enti inseriti nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, individuati dall'ISTAT; in relazione al «saldo netto da finanziare in termini di competenza», specifica «del fabbisogno del settore statale e dell'indebitamento netto della pubblica amministrazione, articolato pro quota per livelli di governo» e prevede che le eventuali regolazioni pregresse debbano essere «analiticamente indicate in apposita tabella»; conferma l'esclusione dal contenuto della legge finanziaria delle norme di carattere ordinamentale od organizzatorio, eliminando il riferimento ad ogni eccezione [in particolare, si tratta delle norme che si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 11]; abroga, infine, la lettera i-ter) del comma 3. Pertanto, il contenuto esclusivo della legge in esame non prevede più le norme comportanti aumenti o riduzioni di entrata, il cui contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con esclusione di interventi di carattere localistico o microsettoriale.
      In relazione all'articolo 11-ter (Copertura finanziaria delle leggi), l'articolo in parola, in conformità alle modifiche apportate all'articolo 11, prevede che la copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è determinata secondo le modalità indicate dall'articolo medesimo, con riferimento al saldo netto da finanziare, al fabbisogno del settore statale e all'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni; introduce, inoltre, tra le modalità di determinazione della copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, le compensazioni finanziarie, anche in termini di sola cassa, per far fronte agli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto; infine, introduce il comma 5-bis, che prevede l'aggiornamento, all'atto del passaggio dell'esame tra i due rami del Parlamento, delle relazioni tecniche relative ai disegni di legge, agli schemi di decreto legislativo e agli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie e delle relazioni tecniche eventualmente richieste al Governo dalle Commissioni parlamentari per le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame.
      Articolo 73 (Attuazione del federalismo). L'articolo alloca risorse per realizzare lo studio delle problematiche connesse alla effettiva attuazione della riforma federalista, assicurando un contesto di stabilità e piena compatibilità finanziaria con gli impegni europei e internazionali assunti.
      Articolo 74 (Corte dei conti). L'articolo in esame prevede che, avverso le deliberazioni conclusive di controlli su gestioni che abbiano accertato il mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti o l'inefficienza dell'attività amministrativa svolta, l'amministrazione competente, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla formale comunicazione, può, anche mediante strumenti telematici idonei allo scopo, proporre ricorso ad un apposito collegio delle sezioni riunite della Corte dei conti, composto da undici magistrati con qualifica non inferiore a consigliere e presieduto dal Presidente della Corte, che giudica in via esclusiva, con sentenza di mero accertamento, sulla fondatezza degli esiti istruttori e delle risultanze del controllo. Analogamente è dato ricorso ad ogni ente, istituto o amministrazione che avrebbe tratto diretto beneficio dalla gestione sottoposta a controllo, nonché ad ogni contribuente che dimostri, quale ulteriore condizione di procedibilità, di avere adempiuto negli ultimi tre anni ai propri obblighi fiscali.
      La decisione delle sezioni riunite che accerti violazione di norme o regole comunitarie inerenti ai bilanci può essere altresì comunicata, su conforme proposta del Presidente della Corte, ai competenti organi dell'Unione europea.
      Resta fermo il disposto del comma 3-bis dell'articolo 2 della legge n. 468 del 1978, introdotto dall'articolo 1, comma 171, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
      Le sezioni riunite in sede di controllo, ferme restando le attribuzioni ad esse demandate da norme di legge o di regolamento, contemporaneamente al giudizio di parifica del rendiconto generale dello Stato, a norma degli articoli 40 e 41 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, rendono altresì al Parlamento il referto, ai fini del coordinamento del sistema complessivo di finanza pubblica, previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge n. 20 del 1994, come da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
      Le sezioni riunite procedono, altresì, all'analisi delle entrate, verificandone lo scostamento rispetto alle previsioni e le cause di esso, evidenziando anche la distribuzione territoriale e funzionale delle stesse entrate.
      Fermo restando il parere obbligatorio di cui al regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, il Presidente del Consiglio dei ministri può avvalersi della facoltà prevista per i Presidenti delle Camere dall'articolo 16, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e può altresì chiedere alla Corte dei conti pareri su questioni relative alla finanza pubblica. Il Presidente della Corte dei conti stabilisce se sottoporre tali richieste di parere alle sezioni riunite in sede consultiva ovvero, per ragioni di urgenza, ad un collegio di sette magistrati da lui nominato.
      Il Presidente del Consiglio dei ministri chiede altresì il parere della Corte dei conti in ordine all'attuazione annuale dell'obbligo di cui al comma 3-bis dell'articolo 2 della legge n. 468 del 1978, introdotto dall'articolo 1, comma 171, della legge n. 266 del 2005.
      Il Presidente del Consiglio dei ministri può invitare il Presidente della Corte dei conti, o un magistrato da lui delegato, ad assistere a riunioni tecniche del Governo per essere sentito su questioni relative alla finanza pubblica.
      Al fine di assicurare la trasparenza e l'affidabilità dei conti pubblici il Presidente del Consiglio dei ministri o le competenti Commissioni parlamentari possono chiedere alla Corte dei conti la verifica e la certificazione delle risultanze dei conti pubblici. La Corte vi procede di concerto con il dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, previa stipulazione di uno specifico protocollo d'intesa, relativo alle modalità di lavoro, tra il Ragioniere generale dello Stato e il Segretario generale della Corte dei conti, nel rispetto delle direttive allo stesso impartite dal Presidente della Corte medesima.
      Le sezioni della Corte dei conti, per l'esercizio delle proprie funzioni, hanno accesso diretto in via telematica alle banche dati di ogni pubblica amministrazione.
      Il titolo III reca le disposizioni finanziarie e finali. Esso si compone del solo articolo 75 (Disposizioni finanziarie), il quale prevede che per la realizzazione degli interventi di cui ai capi I, II e III del titolo I, effettuati per il tramite dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, si provvede a valere sulle risorse finanziarie, disponibili presso l'Agenzia medesima, ferme restando le modalità di utilizzo già previste dalla normativa vigente per le disponibilità giacenti sui conti di tesoreria intestati all'Agenzia.

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DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I
SVILUPPO ECONOMICO, SEMPLIFICAZIONE E COMPETITIVITÀ

Capo I
IMPRESA

Art. 1.
(Concentrazione strategica degli interventi del Fondo per le aree sottoutilizzate).

      1. Al fine di rafforzare la concentrazione delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, su interventi di rilevanza strategica nazionale, sono revocate le relative assegnazioni operate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per il periodo 2000-2006 in favore di amministrazioni centrali con le delibere adottate fino al 31 dicembre 2006, nel limite dell'ammontare delle risorse che entro la data del 31 maggio 2008 non sono state impegnate o programmate nell'ambito di accordi di programma quadro sottoscritti entro la medesima data, con esclusione delle assegnazioni per progetti di ricerca, anche sanitaria.
      2. Le disposizioni di cui al comma 1, per le analoghe risorse ad esse assegnate, costituiscono norme di principio per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tramite intese in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentite le amministrazioni centrali di volta in volta interessate, definiscono i criteri e le modalità per la riprogrammazione delle risorse disponibili.
      3. Le risorse oggetto della revoca di cui al comma 1 che sono già state trasferite ai soggetti assegnatari sono versate in entrata nel bilancio dello Stato per essere riassegnate all'unità previsionale di base in cui è iscritto il Fondo per le aree sottoutilizzate.

Art. 2.
(Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale).

      1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese. Il fondo è alimentato con gli stanziamenti nazionali assegnati per l'attuazione del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013 in favore di programmi di interesse strategico nazionale, di progetti speciali e di riserve premiali, fatte salve le risorse che, alla data del 31 maggio 2008, siano state vincolate all'attuazione di programmi già esaminati dal CIPE o destinate al finanziamento del meccanismo premiale disciplinato dalla delibera CIPE n. 82/2007 del 3 agosto 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007.
      2. Con delibera del CIPE, su proposta del Ministero dello sviluppo economico, si provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 1, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Nel rispetto delle procedure previste dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, e successive modificazioni, i programmi operativi nazionali finanziati con risorse comunitarie per l'attuazione del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013 possono essere ridefiniti in coerenza con i princìpi di cui al presente articolo.
      3. Costituisce principio fondamentale ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione la concentrazione, da parte delle regioni, delle risorse del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013 su infrastrutture di interesse strategico regionale, in sede di predisposizione dei programmi finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e di ridefinizione dei programmi finanziati dai Fondi strutturali comunitari.

Art. 3.
(Distretti produttivi e reti di imprese).

      1. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema delle imprese attraverso azioni di rete che ne rafforzino le misure organizzative, l'integrazione per filiera, lo scambio e la diffusione delle migliori tecnologie, lo sviluppo di servizi di sostegno e forme di collaborazione tra realtà produttive anche appartenenti a regioni diverse, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le caratteristiche e le modalità di individuazione delle reti delle imprese.
      2. Alle reti, di livello nazionale, delle imprese, quale libera aggregazione di singoli centri produttivi coesi nello sviluppo unitario di politiche industriali, anche al fine di migliorare la presenza nei mercati internazionali, si applicano le disposizioni concernenti i distretti produttivi previste dall'articolo 1, commi 366 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come da ultimo modificati dal presente articolo, ad eccezione delle norme concernenti i tributi dovuti agli enti locali.
      3. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 366, dopo le parole: «Ministro per l'innovazione e le tecnologie,» sono inserite le seguenti: «previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le regioni interessate,»;

          b) al comma 368, lettera a), i numeri da 1) a 15) sono sostituiti dai seguenti:

              «1) al fine della razionalizzazione e della riduzione degli oneri legati alle risorse umane e finanziarie conseguenti all'effettuazione degli adempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le regioni interessate, sono disciplinate, per le imprese appartenenti ai distretti di cui al comma 366, apposite semplificazioni contabili e procedurali, nel rispetto della disciplina comunitaria, e in particolare della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni;

              2) rimane ferma la facoltà per le regioni e per gli enti locali, secondo i propri ordinamenti, di stabilire procedure amministrative semplificate per l'applicazione di tributi propri»;

          c) al comma 368, lettera b), numero 1), ultimo periodo, dopo le parole: «Ministro per la funzione pubblica,» sono inserite le seguenti: «previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le regioni interessate,»;

          d) al comma 368, lettera b), numero 2), ultimo periodo, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le regioni interessate,».

      4. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dall'articolo 1, comma 370, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317» sono soppresse.
      5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.
(Banca del Mezzogiorno).

      1. Al fine di assicurare la presenza nelle regioni meridionali d'Italia di un istituto bancario in grado di sostenerne lo sviluppo economico e di favorirne la crescita, è costituita la società per azioni «Banca del Mezzogiorno».
      2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, nel rispetto delle disposizioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato il comitato promotore della Banca, con oneri posti a carico delle risorse di cui al comma 4.
      3. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì disciplinati:

          a) i criteri per la redazione dello statuto, nel quale è previsto che la Banca abbia necessariamente sede in una regione del Mezzogiorno d'Italia;

          b) le modalità di composizione dell'azionariato della Banca, in maggioranza privato e aperto all'azionariato popolare diffuso, e il riconoscimento della funzione di soci fondatori allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e agli altri enti e organismi pubblici, aventi sede nelle regioni meridionali, che conferiscono una quota di capitale sociale;

          c) le modalità per provvedere, attraverso trasparenti offerte pubbliche, all'acquisizione di marchi e di denominazioni, entro i limiti delle necessità operative della Banca, di rami di azienda già appartenuti ai banchi meridionali e insulari;

          d) le modalità di accesso della Banca ai fondi e ai finanziamenti internazionali, con particolare riferimento alle risorse prestate da organismi sopranazionali per lo sviluppo delle aree geografiche sottoutilizzate.

      4. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2008 per l'apporto al capitale della Banca da parte dello Stato, quale soggetto fondatore. Entro cinque anni dall'inizio dell'operatività della Banca tale importo è restituito allo Stato, il quale cede alla Banca stessa tutte le azioni ad esso intestate ad eccezione di una.
      5. All'onere di cui al comma 4 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2,5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e, quanto a 2,5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
      6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.
(Riforma degli interventi di reindustrializzazione).

      1. Il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, stipula con le regioni e gli altri soggetti interessati specifici accordi di programma per la reindustrializzazione, che prevedono interventi di agevolazione, proposti e attuati dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, secondo le direttive emanate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi del comma 8, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, al fine di:

          a) accompagnare le azioni di reindustrializzazione delle aree industriali inquinate, nel quadro degli interventi di all'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

          b) favorire interventi compensativi per le aree che ospitano o su cui si prevede l'insediamento di grandi impianti industriali o energetici con forte impatto sull'ambiente;

          c) promuovere iniziative per la riqualificazione di aree interessate da complesse situazioni di crisi, con impatti significativi per la politica industriale nazionale.

      2. Gli interventi di reindustrializzazione di cui al comma 1, lettera a), sono effettuati secondo le procedure previste all'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
      3. L'individuazione delle aree di cui al comma 1, lettere b) e c), è effettuata sulla base di criteri definiti con delibera del CIPE, su proposta del Ministero dello sviluppo economico, sentiti il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
      4. Gli interventi di reindustrializzazione da realizzare, ai sensi del comma 1, nel rispetto del principio di invarianza della spesa, possono riguardare interventi di incentivazione per sostenere il riposizionamento competitivo delle imprese esistenti, la promozione e la creazione di nuove iniziative imprenditoriali nonché la realizzazione di interventi di riqualificazione e di ristrutturazione strettamente connessi.
      5. Gli interventi per la reindustrializzazione possono prevedere anche l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. Per l'attivazione delle iniziative e degli interventi di reindustrializzazione previsti sono stipulati specifici accordi di programma con le regioni interessate, nel rispetto di quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Gli accordi di programma costituiscono fonte regolamentare per la definizione delle modalità attuative degli interventi di competenza dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa.
      6. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 dicembre 2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 19 alla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 23 gennaio 2008.
      7. Le disposizioni di cui al decreto-legge 1o aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive modificazioni, in contrasto con il presente articolo sono abrogate. Sono fatti salvi gli effetti degli atti e dei contratti sottoscritti dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa prima della data di entrata in vigore della presente legge.
      8. Il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce con proprio decreto, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione degli interventi di cui al presente articolo e individua le risorse da destinare allo scopo a legislazione vigente nonché le eventuali risorse che possono essere utilizzate direttamente dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa nell'ambito delle proprie disponibilità. Con lo stesso decreto sono impartite all'Agenzia medesima le direttive di cui al comma 1.

Art. 6.
(Internazionalizzazione delle imprese).

      1. Alla legge 31 marzo 2005, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 4, comma 2, le parole da: «e con il Ministro dell'istruzione» fino a: «Conferenza permanente» sono sostituite dalle seguenti: «, sentiti il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Conferenza permanente»;

          b) all'articolo 5, comma 3, le parole: «di concerto con il Ministro per gli italiani nel Mondo, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro per gli affari regionali,» sono soppresse.

Art. 7.
(Commercio internazionale e incentivi per l'internazionalizzazione delle imprese).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di internazionalizzazione delle imprese, secondo le modalità e i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) riunire e coordinare tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di internazionalizzazione delle imprese, considerando, oltre a quelle relative alle esportazioni, anche quelle concernenti gli investimenti in grado di promuovere l'internazionalizzazione delle produzioni italiane e prevedendo la delegificazione dei procedimenti in materia;

          b) coordinare gli interventi di competenza dello Stato con quelli di competenza delle regioni e degli altri soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese;

          c) prevedere accordi tra enti pubblici e il sistema bancario per l'utilizzo dei servizi e delle sedi estere degli istituti di credito.

      2. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi ai fini della ridefinizione, del riordino e della razionalizzazione degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) rispetto dei compiti attribuiti al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero degli affari esteri e al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni, e adeguamento delle disposizioni legislative che regolano i singoli enti al quadro delle competenze delineato dal citato decreto legislativo n. 143 del 1998, e successive modificazioni, nonché all'assetto costituzionale derivante dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

          b) riassetto organizzativo degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese, secondo princìpi ispirati alla maggiore funzionalità dei medesimi in relazione alle rinnovate esigenze imposte dall'attuale quadro economico-finanziario, nonché a obiettivi di coerenza della politica economica e commerciale estera e della promozione del sistema economico italiano in ambito internazionale con le funzioni svolte dall'amministrazione centrale degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari in materia di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale;

          c) compatibilità con gli obiettivi di riassetto della normativa in materia di internazionalizzazione delle imprese di cui al comma 1.

      3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative dei decreti stessi, nel rispetto delle modalità e dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dai medesimi commi.

Art. 8.
(Fondi regionali con finalità di venture capital gestiti dalla SIMEST Spa).

      1. All'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il comma 6-bis è sostituito dal seguente:

      «6-bis. Al fine di potenziare l'attività della SIMEST Spa a supporto dell'internazionalizzazione delle imprese, le regioni possono assegnare in gestione alla società stessa propri fondi rotativi con finalità di venture capital, per l'acquisizione di quote aggiuntive di partecipazione fino a un massimo del 49 per cento del capitale o fondo sociale di società o imprese partecipate da imprese operanti nel proprio territorio. Tali fondi sono autonomi e restano distinti dal patrimonio della SIMEST Spa. Qualora i fondi rotativi siano assegnati da regioni del Mezzogiorno, le quote di partecipazione complessivamente detenute dalla SIMEST Spa possono raggiungere una percentuale fino al 70 per cento del capitale o fondo sociale. I fondi rotativi regionali con finalità di venture capital previsti dal presente comma possono anche confluire, ai fini della gestione, nel fondo unico di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, estendendosi agli stessi la competenza del Comitato di indirizzo e di rendicontazione di cui al decreto del Vice Ministro delle attività produttive n. 404 del 26 agosto 2003. Il Ministro dello sviluppo economico può provvedere, con proprio decreto, all'integrazione della composizione del Comitato di indirizzo e di rendicontazione con un rappresentante della regione assegnataria del fondo per le specifiche delibere di impiego del medesimo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 9.
(Utilizzo della quota degli utili della SIMEST Spa).

      1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 aprile 1990, n. 100, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 934, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è istituito presso la Tesoreria dello Stato, con apposita contabilità speciale, il Fondo rotativo per favorire la fase di avvio (start-up) di progetti di internazionalizzazione di imprese singole o aggregate, gestito dalla SIMEST Spa, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.
      2. Sono assegnate al Fondo, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, le disponibilità finanziarie derivanti da utili di spettanza del Ministero stesso in qualità di socio della SIMEST Spa, già finalizzate, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni, a interventi di sviluppo delle esportazioni.
      3. Gli interventi del Fondo hanno per oggetto investimenti transitori e non di controllo nel capitale di rischio di società appositamente costituite da singole piccole e medie imprese, o da loro raggruppamenti, per realizzare progetti di internazionalizzazione.
      4. Il Ministro dello sviluppo economico, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le condizioni e le modalità operative del Fondo.

Art. 10.
(Tutela penale dei diritti di proprietà industriale).

      1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) l'articolo 473 è sostituito dal seguente:

      «Art. 473. - (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi. Usurpazione di brevetti, modelli e disegni). - Chiunque contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 6.000.
      Alla stessa pena soggiace chi riproduce prodotti industriali usurpando i diritti di proprietà industriale protetti da brevetti, disegni o modelli, ovvero, senza essere concorso nell'usurpazione, ne fa altrimenti uso.
      Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo si applicano sin dal momento del deposito delle relative domande di registrazione o di brevettazione, sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali rispettivamente applicabili»;

          b) l'articolo 474 è sostituito dal seguente:

      «Art. 474. - (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi o usurpativi). - Chiunque, fuori dei casi di concorso nei delitti previsti dall'articolo 473, introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, ovvero prodotti industriali realizzati usurpando i diritti di proprietà industriale protetti da brevetti, disegni o modelli industriali, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 6.000.
      Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, usurpazione o introduzione nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a euro 3.000 chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione la merce di cui al primo comma.
      Si applica la disposizione del terzo comma dell'articolo 473»;

          c) dopo l'articolo 474 sono inseriti i seguenti:

      «Art. 474-bis. - (Aggravante specifica). - La pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 3.000 a euro 15.000, se i fatti previsti dagli articoli 473, primo e secondo comma, e dall'articolo 474, primo comma, sono commessi su ingenti quantità di merci, ovvero, fuori dei casi di cui all'articolo 416, attraverso l'allestimento di mezzi nonché di attività continuative e organizzate.

      Art. 474-ter. - (Confisca). - Nei casi di cui agli articoli 473, primo e secondo comma, e 474, primo comma, è sempre ordinata la confisca delle cose che sono servite e sono state destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto o il profitto, a chiunque appartenenti.
      Quando non è possibile eseguire il provvedimento di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto.
      Si applicano le disposizioni dell'articolo 240 se si tratta di cose che sono servite o sono state destinate a commettere il reato appartenenti a persona estranea, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.
      Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma del titolo II del libro sesto del codice di procedura penale»;

          d) all'articolo 517, le parole: «fino a un anno o» sono sostituite dalle seguenti: «fino a due anni e»;

          e) al libro secondo, titolo VIII, capo II, dopo l'articolo 517-bis è aggiunto il seguente:

      «Art. 517-ter. - (Contraffazione di indicazioni dei prodotti agroalimentari). - Chiunque contraffà indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari tutelate ai sensi di leggi speciali, regolamenti comunitari o convenzioni internazionali è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 6.000.
      Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte nel territorio dello Stato.
      Si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 517-bis».

      2. All'articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo le parole: «416-bis,» sono inserite le seguenti: «473 e 474, aggravati ai sensi dell'articolo 474-bis,».
      3. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43» sono inserite le seguenti: «, e per i delitti di cui agli articoli 473 e 474 del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 474-bis del medesimo codice,».

Art. 11.
(Beni contraffatti).

      1. All'articolo 392 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «2-bis. Fuori dei casi previsti dal comma 2, il pubblico ministero, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere una perizia sui corpi di reato e sulle cose pertinenti al reato sottoposte a sequestro nei procedimenti per i reati previsti dagli articoli 473 e 474 del codice penale, qualora l'entità o la natura dei prodotti sequestrati comportino costi rilevanti per la loro custodia».

      2. All'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

      «8-bis. Il pubblico ministero, quando sia stato eseguito l'incidente probatorio ai sensi dell'articolo 392, comma 2-bis, del codice di procedura penale, provvede immediatamente alla distruzione della merce contraffatta sottoposta a sequestro, ferma restando la conservazione dei campioni sottoposti a perizia. Se la conservazione dei beni sottoposti a sequestro è assolutamente necessaria per il prosieguo delle indagini, dispone in tal senso con provvedimento motivato».

Art. 12.
(Contrasto della contraffazione).

      1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: «in ordine ai delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «473 e 474, aggravati ai sensi dell'articolo 474-bis,».
      2. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) nel primo periodo:

              1) le parole: «Salvo che il fatto costituisca reato,» sono soppresse;

              2) le parole: «da 500 euro fino a 10.000 euro l'acquisto o l'accettazione, senza averne prima accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo di cose» sono sostituite dalle seguenti: «da 100 euro fino a 7.000 euro l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose»;

              3) la parola: «intellettuale» è sostituita dalla seguente: «industriale»;

          b) il secondo periodo è soppresso;

          c) nel quinto periodo, prima delle parole: «Qualora l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale» sono inserite le seguenti: «Salvo che il fatto costituisca reato,».

      3. All'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo il comma 8-bis, introdotto dall'articolo 11 della presente legge, è inserito il seguente:

      «8-ter. Nelle indagini per i reati di cui agli articoli 473, 474 e 517-ter del codice penale, l'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione di misure cautelari, personali e reali, quando sia necessario per acquisire maggiori elementi probatori ovvero per l'individuazione dei responsabili. L'autorità giudiziaria impartisce agli organi di polizia le disposizioni per il controllo degli sviluppi dell'attività criminosa. Nei casi di urgenza, le disposizioni possono essere richieste o impartite anche oralmente, ma il relativo provvedimento deve essere emesso entro le successive ventiquattro ore».

Art. 13.
(Proprietà industriale).

      1. All'articolo 47 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «3-bis. Per i brevetti di invenzione e per i modelli di utilità, il deposito nazionale in Italia dà luogo al diritto di priorità anche rispetto a una successiva domanda nazionale depositata in Italia, in relazione a elementi già contenuti nella domanda di cui si rivendica la priorità».

      2. L'articolo 120, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:

      «1. Le azioni in materia di proprietà industriale i cui titoli sono concessi o in corso di concessione si propongono avanti l'Autorità giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio e la residenza delle parti. Se l'azione di nullità o quella di contraffazione sono proposte quando il titolo non è stato ancora concesso, la sentenza può essere pronunciata solo dopo che l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha provveduto sulla domanda di concessione, esaminandola con precedenza rispetto a domande presentate in data anteriore. Il giudice, tenuto conto delle circostanze, dispone la sospensione del processo, per una o più volte, fissando con il medesimo provvedimento l'udienza in cui il processo deve proseguire».

      3. L'articolo 239 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:

      «Art. 239. - (Limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore). - 1. La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, numero 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, non opera nei soli confronti di coloro che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, hanno intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio. L'attività in tale caso può proseguire nei limiti del preuso. I diritti di fabbricazione, di offerta e di commercializzazione non possono essere trasferiti separatamente dall'azienda».

      4. L'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2007, è abrogato.
      5. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 dicembre 2008, disposizioni correttive o integrative del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come da ultimo modificato dal presente articolo, secondo le modalità e i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, nonché nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) correggere gli errori materiali e i difetti di coordinamento presenti nel codice;

          b) armonizzare la normativa alla disciplina comunitaria e internazionale in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche;

          c) introdurre strumenti di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi;

          d) prevedere che, in caso di invenzioni realizzate da ricercatori universitari o di altre strutture pubbliche di ricerca, l'università o l'amministrazione attui la procedura di brevettazione, acquisendo il relativo diritto sull'invenzione.

      6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Capo II
INNOVAZIONE

Art. 14.
(Banda larga).

      1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, individua un programma di interventi infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate necessari per facilitare l'adeguamento delle reti di comunicazione elettronica pubbliche e private all'evoluzione tecnologica e alla fornitura dei servizi avanzati di informazione e di comunicazione del Paese. Nell'individuare le infrastrutture di cui al presente comma, il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico tra le aree del territorio nazionale. Il Governo individua nel programma le risorse necessarie, che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. Al relativo finanziamento si provvede con una dotazione di 800 milioni di euro per il periodo 2007-2013 a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.
      2. Il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze delle regioni e in coerenza con la normativa comunitaria in materia, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo volti a definire un quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica a banda larga, secondo le modalità e i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) disciplina delle tecniche di finanza di progetto e di accordo tra il settore pubblico e privato per finanziare e realizzare, con il concorso del capitale privato, le infrastrutture di cui al comma 1 nelle aree sottoutilizzate, a condizione che i progetti selezionati contribuiscano allo sviluppo di un sistema di reti aperto alla concorrenza nel rispetto dei princìpi e delle norme comunitari;

          b) fermi restando i compiti spettanti al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legislazione vigente, razionalizzazione e semplificazione della disciplina generale della concessione dei diritti di passaggio nel rispetto delle norme comunitarie, abolendo qualunque diritto speciale o esclusivo nella posa e nel passaggio delle dorsali in fibra ottica e nell'accesso alla proprietà privata, favorendo e garantendo al tempo stesso l'utilizzazione condivisa di cavidotti e altre infrastrutture tra i diversi operatori;

          c) definizione di apposite procedure semplificate di inizio attività, da seguire in sostituzione di quelle attualmente previste per il rilascio dei provvedimenti concessori o autorizzatori di ogni specie e genere per gli scavi e per la posa in opera degli impianti realizzati secondo le più moderne tecnologie; definizione della durata delle medesime procedure non superiore a trenta giorni per l'approvazione dei progetti preliminari, comprensivi di quanto necessario per la localizzazione dell'opera d'intesa con l'ente locale competente; definizione delle procedure necessarie per la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e per l'approvazione del progetto definitivo, la cui durata non può superare il termine di ulteriori sessanta giorni, con previsione del silenzio assenso alla scadenza di tale termine; definizione di termini perentori per la risoluzione delle interferenze con servizi pubblici e privati, con previsione di responsabilità patrimoniali in caso di mancata tempestiva risoluzione;

          d) previsione delle opportune modifiche al codice civile per favorire la posa di cavi e di infrastrutture avanzate di comunicazione all'interno dei condomìni;

          e) previsione di un regime agevolato per l'utilizzo del suolo pubblico che non ostacoli gli investimenti in reti a banda larga, prevedendo, nelle aree sottoutilizzate, la gratuità, per un congruo periodo di tempo, dell'utilizzo del suolo pubblico per la posa di cavi e di infrastrutture a banda larga; previsione di incentivi fiscali per la realizzazione di infrastrutture avanzate di comunicazione nelle nuove costruzioni e urbanizzazioni nonché nei casi di innovazioni finalizzate alla cablatura in fibra ottica dei condomìni e degli insediamenti residenziali, a valere sulle risorse disponibili di cui al comma 1;

          f) previsione di interventi che, nelle aree sottoutilizzate, incentivino la razionalizzazione dell'uso delle spettro radio al fine di favorire l'accesso radio a larghissima banda e la completa digitalizzazione delle reti di diffusione, prevedendo a tale fine misure di sostegno a interventi di ristrutturazione dei sistemi di trasmissione e di collegamento anche utilizzati dalle amministrazioni civili e militari dello Stato, favorendo altresì la liberazione delle bande di frequenza utili ai sistemi avanzati di comunicazione;

          g) attribuzione al Ministero dello sviluppo economico del coordinamento dei progetti di cui alla lettera a) attraverso la previsione della stipula di accordi di programma con le regioni interessate;

          h) affidamento della realizzazione dei progetti di cui alla lettera a) mediante gara ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa comunitaria in materia.

      3. I decreti legislativi previsti dal comma 2 sono emanati previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla trasmissione dei relativi schemi, trascorsi i quali i decreti sono emanati anche in assenza del parere.
      4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 2, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative dei decreti stessi nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con le procedure di cui ai commi 2 e 3.
      5. Ai fini del presente articolo, sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano previste dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

Capo III
ENERGIA

Art. 15.
(Delega al Governo per la definizione dei criteri di localizzazione dei siti nucleari e delle misure compensative da riconoscere alle popolazioni interessate).

      1. Il Governo, nel rispetto delle norme in tema di valutazione di impatto ambientale e di pubblicità delle relative procedure, è delegato ad adottare, secondo le modalità e i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2 del presente articolo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 dicembre 2008, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo recanti i criteri per la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione elettrica nucleare, per i sistemi di stoccaggio dei rifiuti radioattivi e del materiale nucleare e per la definizione delle misure compensative minime da corrispondere alle popolazioni interessate.
      2. La delega di cui al comma 1 è esercitata nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) previsione della possibilità di dichiarare i siti aree di interesse strategico nazionale, soggette a speciali forme di vigilanza e di protezione;

          b) definizione di adeguati livelli di sicurezza dei siti, che tengano conto delle esigenze di tutela della salute della popolazione e dell'ambiente;

          c) riconoscimento di benefìci diretti alle famiglie e alle imprese residenti nel territorio circostante al sito, con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o nell'esercizio degli impianti e delle strutture;

          d) previsione che, nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa che comunque riguardino le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle opere, delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi concernenti il settore dell'energia e le relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento, si applichino le disposizioni dell'articolo 246 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

      3. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere emanate, nel rispetto delle modalità e dei princìpi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.
      4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 16.
(Energia nucleare).

      1. Con delibera del CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le tipologie degli impianti di produzione di energia elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale. Con le stesse modalità sono, altresì, stabiliti le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione e di esercizio degli impianti di cui al periodo precedente.

Art. 17.
(Promozione dell'innovazione nel settore energetico).

      1. Al fine di promuovere la ricerca nel settore energetico, con particolare riferimento allo sviluppo del nucleare di nuova generazione e delle tecnologie per la cattura e il confinamento dell'anidride carbonica emessa dagli impianti termoelettrici, è stipulata un'apposita convenzione tra l'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nella quale sono individuate le risorse della stessa Agenzia disponibili per la realizzazione del Piano di cui al terzo periodo del presente comma, per ciascun anno del triennio. La convenzione è approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai fini di cui al presente comma il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, provvede all'approvazione di un Piano operativo che, fermo restando quanto disposto al comma 2, definisce obiettivi specifici, priorità, modalità di utilizzo delle risorse e tipologia dei soggetti esecutori.
      2. Il Piano di cui al comma 1 persegue in particolare le seguenti finalità:

          a) realizzazione di un progetto dimostrativo sulla cattura e sul confinamento dell'anidride carbonica emessa dagli impianti termoelettrici, con il concorso dei principali operatori nazionali industriali e della ricerca, con sostegno finanziario limitato alla copertura dei costi addizionali per lo sviluppo della parte innovativa a maggiore rischio del progetto;

          b) partecipazione attiva, con ricostruzione della capacità di ricerca e di sviluppo, ai programmi internazionali sul nucleare denominati «Generation IV International Forum» (GIF), «Global Nuclear Energy Partnership» (GNEP), «International Project on Innovative Nuclear Reactors and Fuel Cycles» (INPRO), «Accordo bilaterale Italia-USA di cooperazione energetica» e «International Thermonuclear Experimental Reactor» (ITER).

Art. 18.
(Tutela giurisdizionale).

      1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e attribuite alla competenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, tutte le controversie, anche in relazione alla fase cautelare e alle eventuali questioni risarcitorie, comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati concernenti il settore dell'energia. La giurisdizione di cui al presente comma si intende estesa anche alle controversie relative a diritti costituzionalmente garantiti.
      2. Le questioni di cui al comma 1 sono rilevate d'ufficio.
      3. Le norme del presente articolo si applicano anche ai processi in corso e l'efficacia delle misure cautelari emanate da un'autorità giudiziaria diversa da quella di cui al comma 1 è sospesa fino alla loro conferma, modifica o revoca da parte del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, cui la parte interessata può riproporre il ricorso e l'istanza cautelare.
      4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Capo IV
CASA E INFRASTRUTTURE

Art. 19.
(Centrali di committenza).

      1. All'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «3-bis. Al fine di assicurare più effettivi e penetranti strumenti di controllo a tutela della trasparenza e della legalità dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, le amministrazioni regionali possono svolgere, per conto e su richiesta degli enti locali siti nei relativi territori, diversi dai comuni metropolitani, le attività di centrali di committenza, anche avvalendosi delle province, dei provveditorati alle opere pubbliche e della collaborazione delle prefetture-uffici territoriali del Governo. Resta ferma, per gli enti locali diversi dai comuni metropolitani, la facoltà di costituire centrali di committenza associandosi o consorziandosi, ai sensi del comma 1.
      3-ter. I soggetti che fungono da centrali di committenza ai sensi del comma 3-bis e l'Osservatorio predispongono capitolati prestazionali e prezzari di riferimento per prestazioni standardizzate o comunque comparabili, anche sulla base dei valori espressi nelle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dei relativi parametri qualità-prezzo, nonché della media dei prezzi praticati alle amministrazioni aggiudicatrici negli ultimi tre anni, ridotti del 5 per cento. Dei capitolati prestazionali e dei prezzari così rilevati è data evidenza pubblica mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale di ciascuna centrale di committenza e sul sito dell'Osservatorio.
      3-quater. I contratti di lavori, servizi o forniture per gli enti locali che si avvalgono delle procedure di cui al comma 3-bis sono stipulati prendendo a riferimento i prezzari di cui al comma 3-ter. Nel caso in cui, a seguito delle procedure di affidamento, il corrispettivo di ciascun contratto sia inferiore rispetto a quello determinato ai sensi del comma 3-ter, un importo non superiore alla differenza tra il prezzo di riferimento determinato ai sensi del comma 3-ter e il minore corrispettivo pagato dall'amministrazione derivante dal ricorso alle procedure di cui al comma 3-bis può essere ripartito, in misura convenzionalmente pattuita, tra l'ente locale interessato e la centrale di committenza, per essere destinato alla copertura delle spese necessarie ad assicurare il rispetto degli obblighi di pubblicità delle procedure, nonché a finalità di incentivazione e di miglioramento degli interventi di vigilanza e di controllo sui contratti di cui al presente articolo, anche nella relativa fase di esecuzione.
      3-quinquies. Gli enti locali che si avvalgono delle centrali di committenza e le centrali di committenza non sono tenuti al pagamento del contributo previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni.
      3-sexies. In sede di programmazione degli interventi infrastrutturali a carico del bilancio dello Stato, ai fini della ripartizione degli stessi su scala regionale, è assicurata una quota premiale delle relative risorse finanziarie in favore delle regioni che abbiano introdotto nella loro legislazione disposizioni volte a rendere effettivo il ricorso alle procedure gestite da centrali di committenza per gli enti locali siti all'interno del territorio regionale, in maniera tale da assicurare minori oneri in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, per effetto del ricorso alle procedure di cui al comma 3-bis, rispetto all'anno precedente. L'ammontare di tale quota premiale è stabilito annualmente con il Documento di programmazione economico-finanziaria.
      3-septies. Le amministrazioni locali che non si avvalgono delle procedure di cui al comma 3-bis sono tenute a motivarne specificamente le ragioni tecniche e di opportunità economica, con obbligo di trasmissione degli atti alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. In tale caso, il contratto non può essere stipulato prima di trenta giorni dalla data di trasmissione degli atti ai competenti uffici della Corte dei conti.
      3-octies. Nel caso di contratto stipulato dagli enti locali senza il ricorso alle procedure di cui al comma 3-bis, in mancanza di adeguata motivazione delle ragioni tecniche e di opportunità economica, ferma ogni eventuale ulteriore pretesa erariale, dell'eventuale maggiore corrispettivo pagato dall'amministrazione rispetto a quelli determinati ai sensi del comma 3-ter rispondono comunque, a titolo personale e solidale, il pubblico ufficiale che ha stipulato il contratto e i componenti degli organi deputati all'eventuale approvazione o degli organi di controllo competenti secondo l'ordinamento delle singole amministrazioni che non hanno rilevato preventivamente il fatto.
      3-novies. In caso di mancato ricorso alle procedure di cui al comma 3-bis, i trasferimenti ordinari a carico del bilancio dello Stato sono stabilmente ridotti di un importo pari al maggiore onere sostenuto dalle amministrazioni rispetto a quanto sarebbe derivato dall'affidamento alle centrali di committenza, tenuto conto dei corrispettivi fissati ai sensi del comma 3-ter.
      3-decies. Le amministrazioni locali che, per la realizzazione di opere pubbliche, non si avvalgano delle procedure di cui al comma 3-bis non possono fare ricorso per il relativo finanziamento all'imposta di scopo di cui all'articolo 1, commi 145 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Gli stessi enti non possono procedere a variazioni in aumento di aliquote di tributi e di imposte propri o di compartecipazione a tributi statali o regionali per i successivi cinque esercizi, né possono prevedere, per lo stesso periodo, aumenti degli oneri concessori per la realizzazione di attività edilizie o di altre tariffe locali.
      3-undecies. Ai fini del concorso delle autonomie locali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica, al rispetto del patto di stabilità interno e alla realizzazione degli obblighi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, nonché al fine di realizzare le migliori condizioni per l'acquisizione di lavori, beni e servizi nel rispetto dei princìpi di tutela della concorrenza, le disposizioni del presente articolo costituiscono princìpi di coordinamento della finanza pubblica».

Art. 20.
(Infrastrutture militari).

      1. All'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 13-ter:

              1) le parole: «31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008»;

              2) le parole: «entro il 31 dicembre 2008, nonché altre strutture, per un valore complessivo pari almeno a 2.000 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «ad avvenuto completamento delle procedure di riallocazione concernenti i programmi di cui ai commi 13-ter e 13-ter.1»;

          b) al comma 13-ter.2:

              1) dopo le parole: «a procedure negoziate con enti territoriali» sono inserite le seguenti: «, società a partecipazione pubblica e soggetti privati»;

              2) l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Per consentire la riallocazione delle predette funzioni nonché per le più generali esigenze di funzionamento, ammodernamento, manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri, sono istituiti, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo in conto capitale e uno di parte corrente le cui dotazioni sono determinate dalla legge finanziaria in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di cui al comma 13-ter.1. Al fondo in conto capitale concorrono anche i proventi derivanti dalle attività di valorizzazione effettuate dall'Agenzia del demanio con riguardo alle infrastrutture militari, ancora in uso al Ministero della difesa, oggetto del presente comma. Alla ripartizione dei predetti fondi si provvede mediante uno o più decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze»;

          c) dopo il comma 13-ter.2 è inserito il seguente:

      «13-ter.3. Ai proventi di cui al comma 13-ter.2 non si applica l'articolo 2, comma 615, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed essi sono riassegnati allo stato di previsione del Ministero della difesa integralmente nella misura percentuale di cui al citato comma 13-ter.2».

      2. All'articolo 3, comma 15-ter, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, le parole: «con gli enti territoriali» sono sostituite dalle seguenti: «di beni e di servizi con gli enti territoriali, con le società a partecipazione pubblica e con i soggetti privati»;

          b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le procedure di permuta sono effettuate dal Ministero della difesa, d'intesa con l'Agenzia del demanio, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico-contabile».

      3. Il Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio, individua con apposito decreto gli immobili militari, non ricompresi negli elenchi di cui all'articolo 27, comma 13-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come da ultimo modificato del comma 1 del presente articolo, da alienare secondo le seguenti procedure:

          a) le alienazioni, le permute, le valorizzazioni e le gestioni dei beni, in deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, e al regolamento di cui al regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, e successive modificazioni, nonché alle norme della contabilità generale dello Stato, fermi restando i princìpi generali dell'ordinamento giuridico-contabile, sono effettuate direttamente dal Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio che può avvalersi del supporto tecnico-operativo di una società pubblica o a partecipazione pubblica con particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare;

          b) la determinazione del valore dei beni da porre a base d'asta è decretata dal Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio, previo parere di congruità emesso da una commissione appositamente nominata dal Ministro della difesa, presieduta da un magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato e composta da esponenti dei Ministeri della difesa e dell'economia e delle finanze, nonché da un esperto in possesso di comprovata professionalità nella materia. Dall'istituzione della commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai componenti della stessa non spetta alcun compenso o rimborso spese;

          c) i contratti di trasferimento di ciascun bene sono approvati dal Ministero della difesa. L'approvazione può essere negata per sopravvenute esigenze di carattere istituzionale dello stesso Ministero;

          d) le risorse finanziarie derivanti dalle gestioni degli immobili effettuate ai sensi del presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnate allo stato di previsione del Ministero della difesa;

          e) le alienazioni e le permute dei beni individuati possono essere effettuate a trattativa privata, qualora il valore del singolo bene, determinato ai sensi della lettera b), sia inferiore a 400.000 euro;

          f) ai fini delle permute e delle alienazioni degli immobili da dismettere, con cessazione del carattere demaniale, il Ministero della difesa comunica, insieme alle schede descrittive di cui all'articolo 12, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'elenco di tali immobili al Ministero per i beni e le attività culturali che si pronuncia, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, in ordine alla verifica dell'interesse storico-artistico e individua, in caso positivo, le parti degli immobili stessi soggette a tutela, con riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui all'articolo 12, comma 2, del citato codice. Per i beni riconosciuti di interesse storico-artistico, l'accertamento della relativa condizione costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modificazioni, sono rilasciate o negate entro novanta giorni dalla ricezione dell'istanza. Le disposizioni del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, parti prima e seconda, e successive modificazioni, si applicano anche dopo la dismissione.

      4. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 568, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i proventi derivanti dalle alienazioni di cui all'articolo 49, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono integralmente riassegnati al fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa, in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di cui al comma 13-ter.2 dell'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

Capo V
LIBERALIZZAZIONI E DEREGOLAZIONE

Art. 21.
(Delega al Governo per la riforma dei servizi pubblici locali).

      1. Il riordino della normativa nazionale che disciplina l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali è disposto, al fine di favorire la più ampia diffusione dei princìpi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale di rilevanza economica in ambito locale, nonché di garantire il diritto di tutti gli utenti all'universalità e all'accessibilità dei servizi pubblici locali e al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i princìpi di sussidiarietà, proporzionalità e leale collaborazione.
      2. Per le finalità di cui al comma 1, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, uno o più decreti legislativi in materia di servizi pubblici locali, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che l'affidamento delle nuove gestioni e il rinnovo delle gestioni in essere dei servizi pubblici locali di rilevanza economica debbano avvenire mediante procedure competitive ad evidenza pubblica di scelta del gestore, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di appalti pubblici e di servizi pubblici, fatta salva la proprietà pubblica delle reti, degli impianti e degli altri beni strumentali all'esercizio;

          b) consentire, in deroga all'ipotesi di cui alla lettera a), nelle situazioni che, per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento a società a capitale interamente pubblico, partecipate dall'ente locale, che abbiano i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione in house;

          c) considerare la possibilità di disporre l'affidamento diretto a società a partecipazione mista pubblica e privata, eccezionalmente, nei medesimi casi indicati alla lettera b) e se necessario per particolari situazioni di mercato, secondo modalità di selezione e di partecipazione dei soci pubblici e privati direttamente connesse alla gestione e allo sviluppo degli specifici servizi pubblici locali oggetto dell'affidamento, ferma restando la scelta dei soci privati mediante procedure competitive nelle quali siano già stabilite le condizioni e le modalità di svolgimento del servizio;

          d) prevedere, nell'ipotesi di cui alla lettera c), norme e clausole volte ad assicurare un efficace controllo pubblico della gestione del servizio e a evitare possibili conflitti di ruolo;

          e) prevedere che l'ente locale debba motivare le ragioni che impongono di ricorrere alle modalità di affidamento di cui alle lettere b) e c), anziché a quella di cui alla lettera a). In particolare l'ente locale deve dare adeguata pubblicità a tale scelta, definire il periodo temporale entro il quale effettuare la gara e giustificare gli affidamenti diretti in base a un'analisi di mercato e a una valutazione comparativa con l'offerta privata, da trasmettere, a fini di controllo, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle autorità di regolazione di settore, ove costituite. Le società di capitali cui sia attribuita la gestione ai sensi della lettera b) non possono svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da esse controllate o partecipate anche in forma indiretta, né partecipando a gare;

          f) escludere la possibilità di acquisire la gestione di servizi diversi o in ambiti territoriali diversi da quello di appartenenza, per i soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nonché per le imprese partecipate da enti locali, affidatarie della gestione di servizi pubblici locali, qualora usufruiscano di forme di finanziamento pubblico diretto o indiretto, fatta eccezione per il ristoro degli oneri connessi all'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla gestione di servizi affidati secondo procedure ad evidenza pubblica, ove evidenziati da sistemi certificati di separazione contabile e gestionale;

          g) individuare le modalità idonee a favorire la massima razionalizzazione ed economicità dei servizi pubblici locali, purché in conformità alla disciplina adottata ai sensi del presente articolo, anche mediante la gestione integrata di servizi diversi e l'estensione territoriale della gestione del medesimo servizio, da determinare anche attraverso l'identificazione, in base a criteri di efficienza, di bacini ottimali di utenza;

          h) definire le modalità con le quali incentivare, con misure di natura esclusivamente regolatoria e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la gestione in forma associata dei servizi pubblici locali per gli enti locali con popolazione inferiore a 20.000 abitanti;

          i) prevedere una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi pubblici locali, anche attraverso la revisione della disciplina sulle incompatibilità;

          l) armonizzare, nel rispetto delle competenze delle regioni, la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando in modo univoco le norme applicabili in via generale per l'affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica e apportando le necessarie modifiche alla vigente normativa di settore in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonché in materia di acqua, fermo restando quanto previsto dalla lettera a);

          m) disciplinare la fase transitoria, ai fini del progressivo allineamento delle gestioni in essere alla normativa adottata ai sensi delle lettere precedenti, prevedendo, se necessario, tempi e modi diversi per la progressiva applicazione a ciascun settore della nuova normativa;

          n) prevedere che gli affidamenti diretti in essere debbano cessare alla scadenza, con esclusione di ogni proroga o rinnovo;

          o) consentire ai soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali di concorrere, fino al 31 dicembre 2011, all'affidamento, mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica da svolgere entro tale termine, dello specifico servizio già affidato, fermi restando i termini più brevi previsti dalla normativa di settore;

          p) prevedere l'applicazione del princìpio di reciprocità ai fini dell'ammissione di imprese estere alle gare;

          q) limitare, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale e razionalità economica del denegato ricorso al mercato, i casi di gestione in regime di esclusiva dei servizi pubblici locali, liberalizzando le altre attività economiche di prestazione di servizi di interesse generale in ambito locale compatibili con le garanzie di universalità e di accessibilità del servizio pubblico locale affidato ai sensi delle lettere precedenti;

          r) definire, sentite le competenti autorità amministrative indipendenti, garanzie di trasparenza e di imparzialità nella gestione delle procedure di affidamento;

          s) prevedere, nella disciplina degli affidamenti, idonee forme di ammortamento degli investimenti e una durata degli affidamenti strettamente proporzionale e mai superiore ai tempi di recupero degli investimenti.

      3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 2, possono essere adottate disposizioni correttive e integrative dei decreti stessi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la procedura di cui al medesimo comma 2.

Art. 22.
(Razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti).

      1. Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi.
      2. Le disposizioni di cui al comma 1 costituiscono princìpi generali in materia di tutela della concorrenza e livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
      3. All'articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le parole: «iscritto al relativo albo professionale» sono sostituite dalle seguenti: «abilitato ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell'Unione europea».
      4. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le parole: «e a fronte della chiusura di almeno settemila impianti nel periodo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,» sono soppresse.
      5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei poteri di programmazione del territorio, promuovono il miglioramento della rete distributiva dei carburanti e la diffusione dei carburanti eco-compatibili, secondo criteri di efficienza, adeguatezza e qualità del servizio per i cittadini, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione previsti al comma 1 e della disciplina in materia ambientale, urbanistica e di sicurezza.
      6. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, determina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri di vettoriamento del gas metano per autotrazione attraverso le reti di trasporto e distribuzione del gas naturale.

Art. 23.
(Delega al Governo per la revisione della disciplina in tema di lavori usuranti).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo, al fine di concedere ai lavoratori dipendenti impegnati in particolari lavori o attività e che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1o gennaio 2008 la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti, secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c), d), e), f) e g), della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Restano ferme le modalità procedurali per l'emanazione dei predetti decreti legislativi indicate dai commi 90 e 91 e le norme di copertura di cui al comma 92 del citato articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

Art. 24.
(Deleghe al Governo per la riorganizzazione di enti vigilati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati alla riorganizzazione dell'Istituto superiore di sanità, dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, degli Istituti zooprofilattici sperimentali, della Croce rossa italiana, della Lega italiana per la lotta contro i tumori, dell'Agenzia italiana del farmaco, dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, dell'Istituto per gli affari sociali e di Italia Lavoro Spa nonché alla ridefinizione del rapporto di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali sugli stessi enti, istituti e società, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) semplificazione e snellimento dell'organizzazione e della struttura amministrativa degli enti, istituti e società vigilati, adeguando le stesse ai princìpi di efficacia, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa e all'organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, prevedendo altresì la trasformazione di Italia Lavoro Spa in ente pubblico economico, con eventuale incorporazione nello stesso, in tutto o in parte, dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori e dell'Istituto per gli affari sociali;

          b) razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento, previa riorganizzazione dei relativi centri di spesa e mediante adeguamento dell'organizzazione e della struttura amministrativa degli enti e istituti vigilati ai princìpi e alle esigenze di razionalizzazione di cui all'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

          c) ridefinizione del rapporto di vigilanza tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e gli enti e istituti vigilati, prevedendo, in particolare, la possibilità per il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di emanare indirizzi e direttive nei confronti degli enti o istituti sottoposti alla sua vigilanza;

          d) previsione dell'obbligo degli enti e istituti vigilati di adeguare i propri statuti alle disposizioni dei decreti legislativi emanati in attuazione del presente articolo, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore degli stessi.

      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I pareri sono espressi, rispettivamente, entro quaranta ed entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreti legislativi; decorsi tali termini i decreti sono emanati anche in assenza dei pareri.
      3. L'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega di cui al presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
      4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procede al riordino degli organi collegiali e degli altri organismi istituiti con legge o con regolamento nell'amministrazione centrale della salute, mediante l'emanazione di regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei seguenti criteri:

          a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;

          b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;

          c) limitazione del numero delle strutture a quelle strettamente indispensabili all'adempimento delle funzioni riguardanti la tutela della salute;

          d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi.

Capo VI
SEMPLIFICAZIONI

Art. 25.
(Chiarezza dei testi normativi).

      1. Ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indica espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate.
      2. Ogni rinvio ad altre norme contenuto in disposizioni legislative, nonché in regolamenti, decreti o circolari emanati dalla pubblica amministrazione deve contestualmente indicare, in forma integrale ovvero in forma sintetica e di chiara comprensione, il testo ovvero la materia alla quale le disposizioni fanno riferimento o il principio, contenuto nelle norme cui si rinvia, che esse intendono richiamare.

Art. 26.
(Certezza dei tempi di conclusione del procedimento).

      1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

      «Art. 2. - (Conclusione del procedimento). - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo, mediante una manifestazione di volontà chiara e univoca, anche ai sensi degli articoli 19 e 20, entro un termine certo, stabilito conformemente alle disposizioni del presente articolo.
      2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.
      3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.
      4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa delibera del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni.
      5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.
      6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.
      7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.
      8. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini per la conclusione del procedimento, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3 del presente articolo. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell'istanza. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.
      9. Il dirigente è personalmente responsabile delle ulteriori spese conseguenti alla mancata emanazione del provvedimento nei termini prescritti»;

          b) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

      «Art. 2-bis. - (Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento). - 1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, indipendentemente dalla spettanza del beneficio derivante dal provvedimento richiesto.
      2. Indipendentemente dal risarcimento del danno di cui al comma 1, e con l'esclusione delle ipotesi in cui il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento dell'istanza, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento, le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, corrispondono ai soggetti istanti, per il mero ritardo, una somma di denaro stabilita in misura fissa ed eventualmente progressiva, tenuto conto anche della rilevanza degli interessi coinvolti nel procedimento stesso.
      3. Con regolamento, emanato su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti la misura e il termine di corresponsione della somma di cui al comma 2 del presente articolo. Il regolamento stabilisce, altresì, le modalità di pagamento per le amministrazioni statali, gli enti pubblici nazionali e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter. Le regioni, le province e i comuni determinano modalità di pagamento per i procedimenti di propria competenza.
      4. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno di cui al comma 1 si prescrive in cinque anni; il diritto alla corresponsione della somma di cui al comma 2 si prescrive in due anni. In entrambi i casi, il termine di prescrizione di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, decorre dalla data del pagamento, che deve essere comunicata entro quindici giorni dall'amministrazione gravata del relativo onere economico»;

          c) il comma 5 dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:

      «5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis».

      2. Il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti rappresenta un elemento di valutazione dei dirigenti, anche al fine della corresponsione della retribuzione di risultato. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, adotta le linee di indirizzo per l'attuazione del presente articolo e per i casi di grave e ripetuta inosservanza dell'obbligo di provvedere entro i termini fissati per ciascun procedimento.
      3. In sede di prima attuazione della presente legge gli atti o provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, cessano di avere effetto a decorrere dalla scadenza del termine di cui al primo periodo. Continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini non superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti. La disposizione di cui al comma 2 del citato articolo 2 della legge n. 241 del 1990 si applica dallo scadere del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      4. Il regolamento previsto dall'articolo 2-bis, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le regioni, le province e i comuni adottano gli atti finalizzati agli adempimenti previsti nel citato articolo 2-bis, comma 4, della legge n. 241 del 1990. Decorsi i termini prescritti, in caso di mancata adozione degli atti previsti dal presente comma, la somma di cui al comma 2 del medesimo articolo 2-bis è liquidata dal giudice secondo equità. In sede di prima applicazione delle disposizioni del citato articolo 2-bis della legge n. 241 del 1990, il regolamento di cui al comma 3 del citato articolo 2-bis provvede a determinare la somma di denaro di cui al medesimo articolo 2-bis, comma 2.
      5. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio già previsti a legislazione vigente. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del citato articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I decreti eventualmente emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

Art. 27.
(Certezza dei tempi in caso di attività consultiva e valutazioni tecniche).

      1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificata dall'articolo 26 della presente legge, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 16:

              1) al comma 1, dopo le parole: «sarà reso» sono aggiunte le seguenti: «, che comunque non può superare i quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta»;

              2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'espressione del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma»;

              3) al comma 4, le parole: «il termine di cui al comma 1 può essere interrotto» sono sostituite dalle seguenti: «i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti»;

              4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

      «5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici»;

              5) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

      «6-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 127 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni»;

          b) all'articolo 17:

              1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Decorsi inutilmente ulteriori novanta giorni, il responsabile del procedimento provvede comunque all'adozione del provvedimento. Salvo il caso di omessa richiesta della valutazione, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione delle valutazioni tecniche di cui al presente comma»;

              2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

      «2-bis. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per l'adozione di un provvedimento l'acquisizione di valutazioni tecniche, i termini di cui all'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, sono sospesi fino all'acquisizione della valutazione e, comunque, salvo che per i casi di cui al comma 2 del presente articolo, non oltre i termini massimi di cui al comma 1.
      2-ter. I servizi di controllo interno delle singole amministrazioni statali, ovvero le strutture delle medesime amministrazioni cui sono affidate, in forza dei rispettivi ordinamenti, le verifiche sul rispetto dei termini procedimentali, e i corrispondenti uffici od organi degli enti pubblici nazionali sono tenuti, anche avvalendosi dei sistemi di protocollo informatico, a misurare i tempi medi di conclusione dei procedimenti, nonché a predisporre un apposito rapporto annuale, indicando il numero e le tipologie dei procedimenti che non si sono conclusi nei termini previsti.
      2-quater. Il rapporto di cui al comma 2-ter, corredato da un piano di riduzione dei tempi, è presentato ogni anno, entro il 15 febbraio dell'anno successivo, alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Sulla base delle risultanze del rapporto si provvede, anche su impulso di quest'ultima, al conseguente adeguamento dei termini di conclusione dei procedimenti con le modalità di cui all'articolo 2, commi 3 e 4»;

          c) all'articolo 25, comma 4, dopo le parole: «Nei confronti degli atti delle pubbliche amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27» sono inserite le seguenti: «nonché presso l'amministrazione resistente».

Art. 28.
(Conferenza di servizi e silenzio assenso).

      1. All'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e può svolgersi per via telematica»;

          b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

      «2-bis. La convocazione della conferenza di servizi è pubblica e ad essa possono partecipare, senza diritto di voto, i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati che vi abbiano interesse. Gli stessi soggetti possono proporre osservazioni, in ordine alle quali non sussiste obbligo di risposta da parte dell'amministrazione procedente. Si applica l'articolo 10, comma 1, lettera b).
      2-ter. Alla conferenza di servizi partecipano anche, senza diritto di voto, i concessionari, i gestori o gli incaricati di pubblici servizi, chiamati ad adempimenti nella realizzazione di opere, che sono vincolati alle determinazioni assunte nella conferenza. Alla stessa possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione»;

          c) al comma 9, le parole: «Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce» sono sostituite dalle seguenti: «Il verbale recante la determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis, nonché l'indicazione delle dichiarazioni, degli assensi, dei dinieghi e delle eventuali prescrizioni integrative, sostituiscono».

      2. Il comma 9 dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, si interpreta nel senso che la relativa disposizione si applica anche alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.
      3. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dopo le parole: «all'immigrazione,» sono inserite le seguenti: «alla cittadinanza,». Al comma 4 dell'articolo 20 della stessa legge n. 241 del 1990, le parole: «e l'immigrazione» sono sostituite dalle seguenti: «, l'immigrazione e la cittadinanza».
      4. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l'esercizio di attività di impianti produttivi di beni e di servizi e di prestazione di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, compresi gli atti che dispongono l'iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante o comunque a tale fine eventualmente richiesta, il termine per l'inizio dell'attività decorre dalla data della presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente».
      5. Al comma 3, primo periodo, dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dopo le parole: «dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2,» sono inserite le seguenti: «o, nei casi di cui all'ultimo periodo del citato comma 2, nel termine di trenta giorni,».
      6. Al comma 5 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20».
      7. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 29.
(Ulteriori livelli di tutela previsti dalle autonomie territoriali).

      1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificata dalla presente legge, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 22, il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce princìpio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza»;

          b) all'articolo 29:

              1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative. Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 11, 15 e 25, commi 5, 5-bis e 6, nonché quelle del capo IV-bis si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche»;

              2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

      «2-bis. Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, le disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato e di assicurare l'accesso alla documentazione amministrativa.
      2-ter. Attengono altresì ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, le disposizioni della presente legge concernenti la dichiarazione di inizio attività e il silenzio assenso, salva la possibilità di individuare, con intese in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano.
      2-quater. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.
      2-quinquies. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».

Art. 30.
(Disposizioni concernenti i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti).

      1. L'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, è abrogato.
      2. La corresponsione dell'indennità annua di residenza, prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, riconosciuta in favore dei farmacisti rurali dagli articoli 2 e seguenti della legge 8 marzo 1968, n. 221, come modificata dal comma 1 del presente articolo, è abolita a decorrere dal 1o gennaio 2009.
      3. Al fine di semplificare l'ordinamento finanziario nei comuni di piccole dimensioni, al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 151, comma 2, dopo le parole: «Il bilancio» sono inserite le seguenti: «degli enti con popolazione superire a 5.000 abitanti»;

          b) all'articolo 170, comma 1, dopo le parole: «enti locali» sono inserite le seguenti: «con popolazione superiore a 5.000 abitanti»;

          c) all'articolo 170, comma 8, dopo le parole: «per tutti gli enti» sono inserite le seguenti: «con popolazione superiore a 5.000 abitanti»;

          d) all'articolo 171, comma 1, dopo le parole: «enti locali» sono inserite le seguenti: «con popolazione superiore a 5.000 abitanti»;

          e) all'articolo 172, comma 1, lettera d), dopo le parole: «di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109» sono aggiunte le seguenti: «, per gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti»;

          f) all'articolo 197, comma 1, dopo le parole: «dei comuni» sono inserite le seguenti: «con popolazione superiore a 5.000 abitanti»;

          g) all'articolo 229, comma 2, dopo le parole: «è redatto» sono inserite le seguenti: «dagli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti»;

          h) all'articolo 233, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

      «4-bis. Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui al presente articolo».

      4. Nel regolamento di cui al comma 5 sono individuati gli adempimenti sostitutivi per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
      5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato un regolamento a norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante modelli e schemi contabili semplificati per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in deroga all'articolo 160 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
      6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo volto alla razionalizzazione del ruolo del segretario comunale nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) istituzione di una sede di segreteria comunale unificata cui fanno riferimento più comuni limitrofi la cui popolazione complessiva sia pari almeno a 15.000 abitanti;

          b) riordino dei compiti e delle funzioni del segretario comunale in servizio presso la sede unificata di cui alla lettera a);

          c) ampliamento delle responsabilità del segretario comunale in servizio presso la sede unificata;

          d) attribuzione al segretario comunale in servizio presso la sede unificata di funzioni di controllo interno e di gestione nonché di legittimità sugli atti.

Art. 31.
(Progetti di innovazione industriale).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di promuovere e sostenere la competitività del sistema produttivo, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può individuare nuove aree tecnologiche ovvero aggiornare o modificare quelle già individuate e, a decorrere dall'anno 2009, l'individuazione di nuove aree tecnologiche o l'aggiornamento di quelle individuate può intervenire entro il 30 giugno di ogni anno.
      2. All'articolo 1, comma 842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità,» sono soppresse.
      3. All'articolo 1, comma 843, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da: «, sentiti i Ministri» fino a: «in cui gli stessi concorrono,» sono soppresse.
      4. All'articolo 1, comma 844, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: «i Ministri dell'università» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro dell'università»;

          b) le parole: «, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie locali,» sono soppresse;

          c) i periodi secondo, terzo e quarto sono soppressi.

Art. 32.
(Misure contro il lavoro sommerso).

      1. All'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

      «3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l'impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, è altresì punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo della sanzione è da euro 1.000 a euro 8.000 per ciascun lavoratore, maggiorato di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore di cui ai periodi precedenti è aumentato del 50 per cento»;

          b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

      «4. Le sanzioni di cui al comma 3 non trovano applicazione qualora, dalle registrazioni effettuate sul libro unico del lavoro nel mese precedente all'accertamento ispettivo oppure da altri adempimenti obbligatori precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione»;

          c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

      «5. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 3 provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è la direzione provinciale del lavoro territorialmente competente».

      2. Al comma 7-bis dell'articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, introdotto dall'articolo 1, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, la parola: «constatate» è sostituita dalla seguente: «commesse».

Art. 33.
(Cooperazione allo sviluppo internazionale).

      1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità semplificate di svolgimento delle procedure amministrative e contrattuali riguardanti:

          a) gli interventi di cooperazione a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi indicati dal decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45;

          b) gli interventi nelle ulteriori aree individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, finalizzati al superamento delle criticità di natura umanitaria, sociale o economica.

      2. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti, in particolare:

          a) le modalità di approvazione degli interventi, in conformità all'articolo 11, comma 3, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, e all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 1o luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426;

          b) le specifiche deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato;

          c) i presupposti per il ricorso ad esperti e a consulenti tecnici e giuridici;

          d) le modalità di svolgimento delle procedure negoziate.

Art. 34.
(Trasparenza dei flussi finanziari dei Fondi strutturali comunitari e del Fondo per le aree sottoutilizzate).

      1. Per prevenire l'indebito utilizzo delle risorse stanziate nell'ambito della programmazione unitaria della politica regionale per il periodo 2007-2013, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sono definite le modalità e le procedure necessarie a garantire l'effettiva tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'utilizzo, da parte dei soggetti beneficiari delle agevolazioni, delle risorse pubbliche e private impiegate per la realizzazione degli interventi oggetto di finanziamento a valere sui Fondi strutturali comunitari e sul Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono tenute, nell'utilizzo delle risorse dei predetti Fondi loro assegnate, ad applicare le modalità e le procedure definite dal decreto di cui al periodo precedente.

Art. 35.
(Misure in tema di concorrenza e tutela degli utenti nel settore postale).

      1. All'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo le parole: «espletamento del servizio universale» sono aggiunte le seguenti: «e adotta i provvedimenti necessari ad assicurare la continuità della fornitura di tale servizio anche in considerazione della funzione di coesione economica, sociale e territoriale che esso riveste».
      2. All'articolo 2, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo le parole: «rete postale pubblica» sono inserite le seguenti: «e ad alcuni elementi dei servizi postali, quali il sistema di codice di avviamento postale,».
      3. All'articolo 2, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, le parole: «del servizio universale» sono sostituite dalle seguenti: «dei servizi postali».
      4. All'articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo le parole: «criteri di ragionevolezza» sono inserite le seguenti: «e in considerazione della funzione di coesione sociale e territoriale del servizio e della relativa rete postale,».
      5. La rubrica dell'articolo 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è sostituita dalla seguente: «Reclami e rimborsi».
      6. L'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è sostituito dal seguente:

      «1. Relativamente al servizio universale, compresa l'area della riserva, sono previste dal fornitore del servizio universale, nella carta della qualità di cui all'articolo 12, comma 1, procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti, con particolare riferimento ai casi di smarrimento, furto, danneggiamento o mancato rispetto delle norme di qualità del servizio, comprese le procedure per determinare l'attribuzione della responsabilità qualora sia coinvolto più di un operatore. È fissato anche il termine per la trattazione dei reclami medesimi e per la comunicazione del loro esito all'utente».

      7. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come sostituito dal comma 6 del presente articolo, è inserito il seguente:

      «1-bis. Le procedure per la gestione dei reclami di cui al comma 1 comprendono le procedure conciliative in sede locale nonché le procedure extragiudiziali per la risoluzione delle controversie, uniformate ai princìpi comunitari in materia».

      8. All'articolo 14, comma 5-bis, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo le parole: «titolari di licenza individuale» sono inserite le seguenti: «e di autorizzazione generale».

Capo VII
PIANO INDUSTRIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 36.
(Efficienza dell'azione amministrativa).

      1. Le disposizioni del presente capo sono dirette a restituire efficienza all'azione amministrativa, a ridurre le spese di funzionamento delle amministrazioni pubbliche nonché ad incrementare le garanzie per i cittadini, nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione, dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'articolo 197 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
      2. Per le finalità di cui al comma 1, le disposizioni del presente capo recano le misure concernenti il riordino e la razionalizzazione delle funzioni amministrative, la semplificazione e la riduzione degli oneri burocratici, la trasparenza e la tempestività nei procedimenti amministrativi e nell'erogazione dei servizi pubblici, nonché la diffusione delle nuove tecnologie nel settore pubblico.

Art. 37.
(Territorializzazione delle procedure concorsuali).

      1. Il comma 1 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

      «1. Le pubbliche amministrazioni coprono i propri fabbisogni nel rispetto del principio del prevalente accesso dall'esterno, tramite concorso pubblico, e del previo esperimento delle procedure di mobilità, con le modalità da adottare nei propri regolamenti di organizzazione. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:

          a) tramite procedure selettive conformi ai princìpi di cui al comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta;

          b) mediante avviamento degli iscritti negli elenchi anagrafici ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità».

      2. Al comma 4 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «A tali fini le dotazioni organiche sono articolate per area o categoria, profilo professionale e posizione economica».
      3. Al comma 5 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è premesso il seguente periodo: «Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici individuano i posti per i quali avviare le procedure concorsuali dall'esterno e di progressione interna nella programmazione triennale dei fabbisogni con riferimento alle sedi di servizio e, ove ciò non sia possibile, con riferimento ad ambiti regionali».
      4. Al comma 5-bis dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'articolo 1, comma 230, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: «I vincitori dei concorsi» sono inserite le seguenti: «e i vincitori delle procedure di progressione verticale» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle procedure di progressione verticale la permanenza nelle sedi carenti di organico, individuate dalle amministrazioni e comunicate alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, è considerata titolo di preferenza».

Art. 38.
(Mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni).

      1. In caso di conferimento di funzioni statali alle regioni e alle autonomie locali ovvero di trasferimento o di conferimento di attività svolte da pubbliche amministrazioni ad altri soggetti pubblici ovvero di esternalizzazione di attività e di servizi, si applicano al personale ivi adibito, in caso di esubero, le disposizioni dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
      2. Il personale che oppone un reiterato rifiuto, pari a due volte in cinque anni, per giustificate e obiettive esigenze di organizzazione dell'amministrazione, si considera in posizione di esubero, con conseguente applicazione di quanto previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
      3. All'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dopo il comma 2-quinquies è aggiunto il seguente:

      «2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermi restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto».

Art. 39.
(Aspettativa).

      1. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. L'aspettativa è concessa dall'amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall'interessato.
      2. Nel periodo di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
      3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Art. 40.
(Trasparenza sulle retribuzioni e sulle collaborazioni autonome).

      1. Ciascuna delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ha l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici dei dirigenti nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.

Art. 41.
(Spese di funzionamento).

      1. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

      «Art. 6-bis. - (Misure in materia di organizzazione e razionalizzazione della spesa di funzionamento delle pubbliche amministrazioni). - 1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, nonché gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica.
      2. Relativamente alla spesa per il personale e alle dotazioni organiche le amministrazioni interessate dai processi di cui al presente articolo provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione, fermi restando i conseguenti processi di riduzione e di rideterminazione delle dotazioni organiche nel rispetto dell'articolo 6 nonché i conseguenti processi di riallocazione e di mobilità del personale.
      3. I collegi dei revisori dei conti e gli organi di controllo interno delle amministrazioni che attivano i processi di cui al comma 1 vigilano sull'applicazione del presente articolo, dando evidenza, nei propri verbali, dei risparmi derivanti dall'adozione dei provvedimenti in materia di organizzazione e di personale, anche ai fini della valutazione del personale con incarico dirigenziale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286».
      

Art. 42.
(Trasferimento delle risorse e delle funzioni agli enti territoriali).

      1. All'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 2 è abrogato;

          b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

      «3. Per le finalità di cui al comma 1, e comunque ai fini del trasferimento delle occorrenti risorse, sulla base degli accordi con le regioni e con le autonomie locali, da concludere in sede di Conferenza unificata, diretti in particolare all'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessari per l'esercizio delle funzioni e dei compiti da conferire, il Governo, su proposta del Ministro per le riforme per il federalismo e del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, può avviare i trasferimenti dei suddetti beni e risorse mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle previsioni di spesa risultanti dal bilancio dello Stato e del patto di stabilità interno. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 3, 7, commi 8, 9, 10 e 11, e 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Gli schemi di decreto, ciascuno dei quali deve essere corredato di idonea relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione»;

          c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

      «5. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3 o da quella diversa indicata negli stessi, le regioni o gli enti locali provvedono all'esercizio delle funzioni relative ai beni e alle risorse trasferiti dalla medesima. Dalla medesima data sono soppressi gli uffici delle amministrazioni statali precedentemente preposti all'esercizio delle predette funzioni, con le corrispondenti quote organiche di personale».

      2. I comuni e le province favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività e di servizi di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale, individuando, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i servizi la cui erogazione è affidata ai privati anche a livello territoriale più ampio, mediante accordi di programma, consorzi e altre forme associative di erogazione di servizi.
      3. In attuazione dei princìpi di proporzionalità e di adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, i comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti svolgono le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata in modo che la popolazione complessiva dei comuni associati sia almeno pari a 20.000 abitanti.

Art. 43.
(Mobilità delle funzioni amministrative e uso ottimale degli immobili pubblici).

      1. Le amministrazioni pubbliche, tenuto conto della missione principale loro affidata, individuano tra le proprie funzioni quelle che possono essere esercitate temporaneamente, in modo più efficace o più economico, da altri soggetti pubblici o privati.
      2. Nel proporre il trasferimento dell'esercizio delle funzioni ciascuna amministrazione ne specifica gli effetti finanziari e organizzativi, con particolare riguardo al risparmio di spesa e alla riallocazione delle risorse umane e strumentali, nonché ai conseguenti processi di mobilità. Dal trasferimento non possono, in ogni caso, derivare maggiori oneri per la finanza pubblica.
      3. La proposta è presentata a un comitato interministeriale presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e del quale fanno parte il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno, il Ministro per i rapporti con le regioni, il Ministro per le riforme per il federalismo e il Ministro per la semplificazione normativa nonché i Ministri di volta in volta competenti in ordine alle funzioni interessate. Il comitato, qualora presenti la proposta all'approvazione del Consiglio dei ministri, indica lo strumento giuridico di diritto pubblico o privato idoneo ad assicurare il migliore esercizio della funzione.
      4. Le amministrazioni pubbliche favoriscono ogni iniziativa volta a realizzare, in armonia con le finalità istituzionali fissate dai rispettivi ordinamenti, l'obiettivo della piena utilizzazione e fruizione dei propri edifici da parte dei cittadini. Alle predette iniziative si provvede con le ordinarie risorse strumentali e finanziarie disponibili in sede di bilancio.
      5. Al personale delle rispettive amministrazioni effettivamente impiegato nelle attività realizzate sulla base delle iniziative di cui al comma 4 sono attribuiti incentivi economici da definire in sede di contrattazione collettiva nell'ambito delle risorse assegnate nei rispettivi fondi unici di amministrazione.

Art. 44.
(Diffusione delle buone prassi nelle pubbliche amministrazioni e tempi per l'adozione dei provvedimenti o per l'erogazione dei servizi al pubblico).

      1. Le amministrazioni pubbliche statali individuano nel proprio ambito gli uffici che provvedono con maggiore tempestività ed efficacia all'adozione di provvedimenti o all'erogazione di servizi e adottano le opportune misure al fine di garantire la diffusione delle relative buone prassi.
      2. Le prassi individuate ai sensi del comma 1 sono pubblicate nei siti telematici istituzionali di ciascuna amministrazione e comunicate alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
      3. L'elaborazione e la diffusione delle buone prassi sono considerate ai fini della valutazione dei dirigenti e del personale amministrativo.
      4. In sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono conclusi accordi tra lo Stato, le regioni e gli enti locali per l'individuazione e la diffusione di buone prassi per le funzioni e i servizi degli enti territoriali.
      5. Al fine di aumentare la trasparenza dei rapporti tra le amministrazioni pubbliche e gli utenti, a decorrere dal 1o gennaio 2009 ogni amministrazione pubblica determina e pubblica, con cadenza annuale, nel proprio sito internet o con altre forme idonee:

          a) un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato «indicatore di tempestività dei pagamenti»;

          b) i tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all'esercizio finanziario precedente.

      6. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione dell'obbligo informativo di cui al comma 5, lettera a), avuto riguardo all'individuazione dei tempi medi ponderati di pagamento con riferimento, in particolare, alle tipologie contrattuali, ai termini contrattualmente stabiliti e all'importo dei pagamenti.

Art. 45.
(Modifica all'articolo 2470 del codice civile, in materia di cessione di quote di società a responsabilità limitata).

      1. Il secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «L'atto di trasferimento, sottoscritto con firma digitale nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ovvero con sottoscrizione autenticata dal notaio, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura di un intermediario abilitato al deposito degli atti nel registro delle imprese di cui all'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340, ovvero a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. L'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito, rilasciato dal professionista che vi ha provveduto ai sensi del periodo precedente. In caso di trasferimento a causa di morte il deposito e l'iscrizione sono effettuati a richiesta dell'erede o del legatario verso presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni».

Art. 46.
(Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, del Centro di formazione studi e della Scuola superiore della pubblica amministrazione).

      1. Al fine di realizzare un sistema unitario di interventi nel campo della formazione dei pubblici dipendenti, della riqualificazione del lavoro pubblico, dell'aumento della sua produttività, del miglioramento delle prestazioni delle pubbliche amministrazioni e della qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, della misurazione dei risultati e dei costi dell'azione pubblica, nonché della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, il Governo è delegato ad adottare, secondo le modalità e i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo finalizzati al riordino del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), del Centro di formazione studi (FORMEZ) e della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) ridefinizione delle missioni e delle competenze e riordino degli organi, in base a princìpi di efficienza, efficacia ed economicità, anche al fine di assicurare un sistema coordinato e coerente nel settore della formazione e della reingegnerizzazione dei processi produttivi della pubblica amministrazione centrale e delle amministrazioni locali;

          b) raccordo con le altre strutture, anche di natura privatistica, operanti nel settore della formazione e dell'innovazione tecnologica;

          c) riallocazione delle risorse umane e finanziarie in relazione alla riorganizzazione e alla razionalizzazione delle competenze.

      2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle attività previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente.

Art. 47.
(Tutela non giurisdizionale dell'utente dei servizi pubblici).

      1. Le carte dei servizi dei soggetti pubblici e privati che erogano servizi pubblici o di pubblica utilità contengono la previsione della possibilità, per l'utente o per la categoria di utenti che lamenti la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante, di promuovere la risoluzione non giurisdizionale della controversia, che avviene entro i trenta giorni successivi alla richiesta; esse prevedono, altresì, l'eventuale ricorso a meccanismi di sostituzione dell'amministrazione o del soggetto inadempiente.
      2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le autorità amministrative che svolgono la propria attività nelle materie contemplate dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, e dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, nell'autonomia garantita dai rispettivi ordinamenti, nonché, per i servizi pubblici o di pubblica utilità non regolati dalle medesime autorità, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, emanano una determinazione che individua uno schema-tipo di procedura conciliativa ai sensi del comma 1, da recepire nelle singole carte dei servizi entro il termine di novanta giorni dalla data della sua adozione.

Art. 48.
(Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea).

      1. Gli obblighi di pubblicazione di atti e di provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione da parte delle amministrazioni e dei soggetti obbligati nei propri siti informatici.
      2. Gli adempimenti di cui al comma 1 possono essere attuati mediante l'utilizzo di siti informatici di altri soggetti obbligati, ovvero di loro associazioni.
      3. Al fine di garantire e di facilitare l'accesso alle pubblicazioni di cui al comma 1 il CNIPA realizza e gestisce un Portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma 1.
      4. A decorrere dal 1o gennaio 2011 le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale.
      5. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 22 luglio 2005 al progetto «PC alle famiglie» non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 49.
(Delega al Governo per la modifica del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le modalità e i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti legislativi volti a modificare il codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

          a) prevedere forme sanzionatorie, anche inibendo l'erogazione dei servizi disponibili in modalità digitali attraverso canali tradizionali, per le amministrazioni che non ottemperano alle prescrizioni del codice;

          b) individuare meccanismi volti a quantificare gli effettivi risparmi conseguiti dalle singole pubbliche amministrazioni, da utilizzare per l'incentivazione del personale coinvolto e per il finanziamento di progetti di innovazione;

          c) modificare la normativa in materia di firma digitale al fine di semplificarne l'adozione e l'uso da parte della pubblica amministrazione, dei cittadini e delle imprese;

          d) prevedere il censimento e la diffusione delle applicazioni informatiche realizzate o comunque utilizzate dalle pubbliche amministrazioni e dei servizi erogati con modalità digitali, nonché delle migliori pratiche tecnologiche e organizzative adottate, introducendo sanzioni per le amministrazioni inadempienti;

          e) introdurre specifiche disposizioni volte a rendere la finanza di progetto strumento per l'accelerazione dei processi di valorizzazione dei dati pubblici e per l'utilizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali;

          f) prevedere l'utilizzo del web nelle comunicazioni tra le amministrazioni e i propri dipendenti;

          g) prevedere la pubblicazione nei siti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di indicatori di prestazioni, introducendo sanzioni per le amministrazioni inadempienti.

Art. 50.
(VOIP e Sistema pubblico di connettività).

      1. Al fine di consentire l'attuazione di quanto previsto all'articolo 78, comma 2-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il CNIPA provvede alla realizzazione e alla gestione di un nodo di interconnessione per i servizi VOIP per il triennio 2009-2011, in conformità all'articolo 83 del medesimo codice.
      2. All'attuazione del comma 1 si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, assegnate al progetto «Lotta agli sprechi» dal decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 24 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 2005, non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché utilizzando le economie derivanti dalla realizzazione del Sistema pubblico di connettività di cui al decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 27 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 29 dicembre 2004.
      3. Al fine di accelerare la diffusione del Sistema pubblico di connettività disciplinato dal citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel rispetto dei princìpi di economicità e di concorrenza del mercato, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione predispone, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma triennale atto ad assicurare, entro il 31 dicembre 2011, l'adesione di tutte le citate amministrazioni al predetto Sistema, la realizzazione di progetti di cooperazione tra i rispettivi sistemi informativi e la piena interoperabilità delle banche dati, dei registri e delle anagrafi, al fine di migliorare la qualità e di ampliare la tipologia dei servizi, anche on line, erogati a cittadini e a imprese, nonché di aumentare l'efficacia e l'efficienza dell'amministrazione pubblica.
      4. All'attuazione del programma di cui al comma 3 del presente articolo sono prioritariamente destinate le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, assegnate a programmi per lo sviluppo della società dell'informazione, e non ancora programmate.

Art. 51.
(Riallocazione di fondi).

      1. Le somme di cui all'articolo 2-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge sono destinate al cofinanziamento dei progetti di sviluppo di reti di connettività, anche con tecnologie senza fili (wireless), e di servizi innovativi di tipo amministrativo e didattico presentati dalle università.
      2. Al fine di favorire le iniziative di creazione di imprese nei settori innovativi promosse da giovani ricercatori, il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri definisce un programma di incentivi e di agevolazioni, attuati in regime de minimis, dando priorità a progetti in grado di contribuire al miglioramento qualitativo e alla razionalizzazione dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione. All'attuazione del presente comma si provvede nel limite delle risorse finanziarie disponibili, assegnate, ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, al progetto «Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» con decreto dei Ministri delle attività produttive e per l'innovazione e le tecnologie 15 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2004, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Le risorse finanziarie assegnate al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri e al CNIPA con delibere del CIPE adottate ai sensi dell'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge e non destinate all'attuazione di accordi di programma quadro di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, possono essere riprogrammate dal CIPE in favore degli interventi proposti dallo stesso Dipartimento. Possono altresì essere destinate alle finalità di cui al periodo precedente le risorse finanziarie per l'anno 2009 di cui all'articolo 1, comma 892, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non ancora programmate.

Capo VIII
GIUSTIZIA

Art. 52.
(Modifiche al libro primo del codice di procedura civile).

      1. All'articolo 7 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, le parole: «lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «settemilacinquecento euro»;

          b) al secondo comma, le parole: «lire trenta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «venticinquemila euro».

      2. L'articolo 38 del codice di procedura civile è sostituito del seguente:

      «Art. 38. - (Incompetenza). - L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. L'eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente.
      Fuori dei casi previsti dall'articolo 28, quando le parti costituite aderiscono all'indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo.
      L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'articolo 183.
      Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni».

      3. All'articolo 39 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il primo comma è sostituito dal seguente:

    «Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo»;

          b) al secondo comma, la parola: «sentenza» è sostituita dalla seguente: «ordinanza».

      4. All'articolo 40, primo comma, del codice di procedura civile, la parola: «sentenza» è sostituita dalla seguente: «ordinanza».
      5. L'articolo 44 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 44. - (Efficacia dell'ordinanza che pronuncia sulla competenza). - L'ordinanza che, anche a norma degli articoli 39 e 40, pronuncia sulla competenza del giudice adito, se non è reclamata entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, rende incontestabili la decisione sulla competenza e la competenza del giudice in essa indicato, in ogni processo avente ad oggetto la medesima domanda.
      Il reclamo contro l'ordinanza del giudice di pace si propone dinanzi al tribunale in composizione monocratica nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato l'ordinanza.
      Quando il tribunale pronuncia in composizione monocratica, il reclamo si propone al collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato.
      Il reclamo contro l'ordinanza del tribunale e quello contro l'ordinanza della corte d'appello, quando pronuncia in unico grado, si propongono dinanzi al collegio diversamente composto.
      Il giudice pronuncia sul reclamo in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile.
      In pendenza del reclamo il processo è sospeso, ma il giudice può autorizzare il compimento degli atti che ritiene urgenti».

      6. All'articolo 45 del codice di procedura civile, le parole: «alla sentenza» sono sostituite dalle seguenti: «all'ordinanza».
      7. All'articolo 47 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) i commi primo, secondo e terzo sono abrogati;

          b) al quinto comma, le parole: «notificato il ricorso o» sono soppresse;

          c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Procedimento del regolamento d'ufficio».

      8. All'articolo 48, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «dal giorno in cui è presentata l'istanza al cancelliere a norma dell'articolo precedente o» sono soppresse.
      9. All'articolo 49 del codice di procedura civile, la parola: «sentenza», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «ordinanza».
      10. Al primo comma dell'articolo 50 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la parola: «sentenza», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «ordinanza»;

          b) le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

      11. All'articolo 88 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «Le parti costituite devono chiarire le circostanze di fatto in modo leale e veritiero».

      12. Il primo comma dell'articolo 91 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «Il giudice, con il provvedimento che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92».

      13. All'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «In ogni caso, il giudice, anche d'ufficio, condanna la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma non inferiore alla metà e non superiore al doppio dei massimi tariffari».

      14. Al primo comma dell'articolo 115 del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché i fatti contestati in modo generico».
      15. Al secondo comma dell'articolo 132 del codice di procedura civile, il numero 4) è sostituito dal seguente:

      «4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione».

      16. All'articolo 153 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma».

Art. 53.
(Modifiche al libro secondo del codice di procedura civile).

      1. Al secondo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Questa disposizione si applica anche agli atti di impugnazione».
      2. Il secondo comma dell'articolo 182 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione».

      3. Al sesto comma, alinea, dell'articolo 183 del codice di procedura civile, le parole: «il giudice concede» sono sostituite dalle seguenti: «il giudice, ove sussistano giusti motivi, può concedere».
      4. Il terzo comma dell'articolo 187 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «Il giudice provvede analogamente se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o ad altre pregiudiziali, ma può anche disporre che siano decise unitamente al merito. Le questioni attinenti alla competenza sono decise immediatamente con ordinanza, ai sensi dell'articolo 279, primo comma».

      5. Il primo comma dell'articolo 191 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell'articolo 183, settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire».

      6. Il terzo comma dell'articolo 195 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «Il giudice fissa il termine entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione e il termine, comunque anteriore alla successiva udienza, entro il quale le parti possono depositare memorie contenenti osservazioni alla relazione del consulente».

      7. Al libro secondo, titolo I, capo II, sezione II, paragrafo 8, del codice di procedura civile, dopo l'articolo 257 è aggiunto il seguente:

      «Art. 257-bis - (Testimonianza scritta). - Il giudice, sentite le parti e tenuto conto di ogni circostanza, può disporre, nelle cause aventi ad oggetto diritti disponibili, di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.
      Il giudice, con il provvedimento di cui al primo comma, dispone che la parte che ha richiesto l'assunzione della prova predisponga il modello di testimonianza in conformità agli articoli ammessi e lo faccia notificare al testimone.
      Il testimone rende la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli cui non è in grado di rispondere, indicandone la ragione.
      Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma autenticata su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza, che spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice.
      Quando il testimone si avvale della facoltà di astensione di cui all'articolo 249, ha l'obbligo di compilare il modello di testimonianza, indicando le complete generalità e i motivi di astensione.
      Quando il testimone non spedisce o non consegna le risposte scritte nel termine stabilito, il giudice può condannarlo alla pena pecuniaria di cui all'articolo 255, primo comma.
      Il giudice, esaminate le risposte, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato».

      8. All'articolo 279 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il primo comma è sostituito dal seguente:

      «Il collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all'istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonché quando decide questioni di competenza. In tal caso, se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa»;

          b) al secondo comma, numero 1), le parole: «o di competenza» sono soppresse.

      9. All'articolo 295 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «L'ordinanza di sospensione è reclamabile nei termini e nei modi di cui all'articolo 44».

      10. All'articolo 296 del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fissando l'udienza per la prosecuzione del processo medesimo».
      11. All'articolo 297, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».
      12. All'articolo 305 del codice di procedura civile le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».
      13. All'articolo 307 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi»;

          b) al terzo comma, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «tre»;

          c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

      «L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio».

      14. All'articolo 310, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole: «e quelle che regolano la competenza» sono sostituite dalle seguenti: «e le ordinanze che pronunciano sulla competenza».
      15. All'articolo 323 del codice di procedura civile, le parole: «, oltre al regolamento di competenza nei casi previsti dalla legge,» sono soppresse.
      16. All'articolo 324 del codice di procedura civile, le parole: «né al regolamento di competenza,» sono soppresse.
      17. All'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «decorso un anno» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi otto mesi».
      18. All'articolo 345, terzo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «nuovi mezzi di prova» sono inserite le seguenti: «e non possono essere prodotti nuovi documenti».
      19. All'articolo 353 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione»;

          b) al secondo comma, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

      20. Il numero 2) del primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura civile è abrogato.
      21. All'articolo 382 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) nella rubrica, le parole: «e di competenza» sono soppresse;

          b) il secondo comma è abrogato.

      22. Al secondo comma dell'articolo 385 del codice di procedura civile, le parole: «o per violazione delle norme sulla competenza» sono soppresse.
      23. Al primo comma dell'articolo 392 del codice di procedura civile, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

Art. 54.
(Modifiche al libro terzo del codice di procedura civile).

      1. Al libro terzo, titolo IV, del codice di procedura civile, dopo l'articolo 614 è aggiunto il seguente:

      «Art. 614-bis. - (Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare). - Con il provvedimento di condanna all'adempimento di un obbligo di fare infungibile o di non fare il giudice, su richiesta di parte, fissa la somma dovuta all'avente diritto per ogni violazione o inosservanza successiva.
      Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza».

Art. 55.
(Modifiche al libro quarto del codice di procedura civile).

      1. All'articolo 669-octies del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il sesto comma è inserito il seguente:

      «Il giudice, quando emette uno dei provvedimenti di cui al sesto comma prima dell'inizio della causa di merito, provvede sulle spese del procedimento cautelare»;

          b) al settimo comma, le parole: «primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «sesto comma».

      2. All'articolo 819-ter del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'ordinanza con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione ad una convenzione d'arbitrato è reclamabile a norma dell'articolo 44»;

          b) al secondo comma, dopo la parola: «44» sono inserite le seguenti: «, primo comma,».

Art. 56.
(Procedimento sommario non cautelare).

      1. Dopo il capo III del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Capo III-bis
DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE

Art. 702-bis.
(Forma della domanda. Costituzione delle parti).

      Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda di condanna al pagamento di somme di denaro, anche se non liquide, ovvero alla consegna o al rilascio di cose può essere proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l'avviso di cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163.
      A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.
      Il giudice designato fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando un termine perentorio per la notificazione del ricorso.
      Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.
      Se il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma.

Art. 702-ter.
(Procedimento).

      Il giudice, se ritiene di essere incompetente, pronuncia ordinanza reclamabile ai sensi dell'articolo 44. Si applica l'articolo 50.
      Se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell'articolo 702-bis, il giudice, con ordinanza non impugnabile, la dichiara inammissibile. Nello stesso modo provvede sulla domanda riconvenzionale.
      Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l'udienza di cui all'articolo 183. In tal caso si applicano le disposizioni del libro II.
      Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale richiede un'istruzione non sommaria, il giudice ne dispone la separazione.
      Se non provvede ai sensi dei commi precedenti, il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto delle domande.
      L'ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
      Il giudice provvede in ogni caso sulle spese del procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti.

Art. 702-quater.
(Appello).

      L'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'articolo 702-ter produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene indispensabili ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio».

Art. 57.
(Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368).

      1. Dopo l'articolo 103 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, di seguito denominate «disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile», è inserito il seguente:

      «Art. 103-bis. - (Modello di testimonianza). - La testimonianza scritta è resa su di un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia, che individua anche le istruzioni per la sua compilazione, da notificare unitamente al modello. Il modello, sottoscritto in ogni suo foglio dalla parte che ne ha curato la compilazione, deve contenere, oltre all'indicazione del procedimento e dell'ordinanza di ammissione da parte del giudice procedente, idonei spazi per l'inserimento delle complete generalità del testimone, dell'indicazione della sua residenza, del suo domicilio e, ove possibile, di un suo recapito telefonico. Deve altresì contenere l'ammonimento del testimone ai sensi dell'articolo 251 del codice e la formula del giuramento di cui al medesimo articolo, oltre all'avviso in ordine alla facoltà di astenersi ai sensi degli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale, con lo spazio per la sottoscrizione obbligatoria del testimone, nonché le richieste di cui all'articolo 252, primo comma, del codice, e la trascrizione dei quesiti ammessi, con l'avvertenza che il testimone deve rendere risposte circostanziate a ciascuna domanda.
      Al termine di ogni risposta è apposta, di seguito e senza lasciare spazi vuoti, la sottoscrizione da parte del testimone.
      Le sottoscrizioni devono essere autenticate da un notaio o da un segretario comunale o dal cancelliere di un ufficio giudiziario. L'autentica delle sottoscrizioni è in ogni caso gratuita».

      2. All'articolo 104, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, dopo le parole: «questi la dichiara» sono inserite le seguenti: «, anche d'ufficio,».
      3. Il primo comma dell'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «La motivazione della sentenza, di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice, consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi».

Art. 58.
(Abrogazione dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102).

      1. L'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, è abrogato.

Art. 59.
(Notificazione a cura dell'Avvocatura dello Stato).

      1. L'Avvocatura dello Stato può eseguire la notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, e successive modificazioni.
      2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Avvocatura generale dello Stato e ciascuna avvocatura distrettuale dello Stato si dotano di un apposito registro cronologico conforme alla normativa, anche regolamentare, vigente.
      3. La validità dei registri di cui al comma 2 è subordinata alla previa numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, rispettivamente, da parte dell'Avvocato generale dello Stato, o di un avvocato dello Stato allo scopo delegato, ovvero dell'avvocato distrettuale dello Stato.
      4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 60.
(Abrogazioni).

      1. Gli articoli 42, 43, 46 e 184-bis e il quarto comma dell'articolo 385 del codice di procedura civile e l'articolo 187 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile sono abrogati.

Art. 61.
(Disposizioni transitorie).

      1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.
      2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applica l'articolo 345 del codice di procedura civile, come modificato dalla presente legge.
      3. Alle controversie disciplinate dall'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al libro secondo, titolo IV, capo I, del codice di procedura civile.
      4. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1o marzo 2006.

Art. 62.
(Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale).

      1. All'articolo 1, primo comma, della legge 7 ottobre 1969, n. 742, le parole: «15 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto».
      2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.

Art. 63.
(Misure urgenti per il recupero di somme afferenti al bilancio della giustizia e per il contenimento e la razionalizzazione delle spese di giustizia).

      1. All'articolo 36, secondo comma, del codice penale, le parole: «in uno o più giornali designati dal giudice» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni».
      2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 262, il comma 3-bis è abrogato;

          b) all'articolo 535, comma 1, le parole: «relative ai reati cui la condanna si riferisce» sono soppresse e il comma 2 è abrogato;

          c) all'articolo 536, comma 1, le parole: «e designa il giornale o i giornali in cui deve essere inserita» sono soppresse;

          d) all'articolo 676, comma 1, le parole: «o alla devoluzione allo Stato delle somme di denaro sequestrate ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 262» sono soppresse.

      3. Al comma 4 dell'articolo 171-ter della legge 21 aprile 1941, n. 633, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

          «b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36, secondo comma, del codice penale».

      4. Al titolo IV, capo IV, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, dopo l'articolo 187-bis è aggiunto il seguente:

      «Art. 187-ter. - (Devoluzione delle somme di denaro allo Stato). - Le somme di denaro depositate presso gli uffici postali, le banche o altri enti, in relazione a procedure esecutive, non riscosse o non reclamate dagli aventi diritto entro cinque anni dalla data in cui è divenuta definitiva l'ordinanza di distribuzione o di approvazione del progetto di distribuzione ovvero, in caso di opposizione, dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia, sono devolute allo Stato. La devoluzione opera di diritto.
      Per le somme di denaro depositate presso gli uffici postali, le banche o altri enti, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento comunica l'avvenuta devoluzione al depositario, il quale provvede al versamento delle somme e dei valori, con i relativi interessi, in conto entrate al bilancio dello Stato. Gli importi versati sono riassegnati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia concernenti le spese di funzionamento dell'organizzazione giudiziaria».

      5. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla parte III, dopo il titolo XIV, è aggiunto il seguente:

      «Titolo XIV-bis
REGISTRAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI NEL PROCESSO PENALE

Art. 73-bis (L).
(Termini per la richiesta di registrazione).

      1. La registrazione della sentenza di condanna al risarcimento del danno deve essere richiesta entro cinque giorni dal passaggio in giudicato.

Art. 73-ter (L).
(Procedura per la registrazione degli atti giudiziari).

      1. La trasmissione della sentenza all'ufficio finanziario è curata dal funzionario addetto all'ufficio del giudice, diverso dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il quale il provvedimento è divenuto definitivo»;

          b) l'articolo 111 (L) è sostituito dal seguente:

      «Art. 111 (L). - (Recupero nei confronti dell'imputato ammesso al patrocinio). - 1. Non si procede al recupero di alcuna spesa nei confronti dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
      2. In caso di revoca dell'ammissione del patrocinio, ai sensi dell'articolo 112, comma 1, lettera d), e comma 2, si procede alla riscossione delle spese forfettizzate, delle spese anticipate dall'erario non comprese nella forfettizzazione nonché del contributo unificato e dell'imposta di registro»;

          c) all'articolo 154 (L), dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

      «3-bis. Salvo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, trascorsi cinque anni dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione o dalla data in cui il provvedimento di archiviazione è divenuto definitivo, le somme di denaro, i titoli al portatore, quelli emessi o garantiti dallo Stato anche se non al portatore, i valori di bollo e i crediti pecuniari sequestrati, con i relativi interessi, se non ne è stata disposta la confisca e se nessuno ne ha chiesto la restituzione, reclamando di avervi diritto, sono devoluti allo Stato. La devoluzione opera di diritto.
      3-ter. Alla destinazione delle somme devolute provvede la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, osservando le disposizioni seguenti. Per le somme di denaro e i valori depositati presso gli uffici postali, le banche o altri enti, la cancelleria comunica l'avvenuta devoluzione al depositario, il quale provvede al versamento delle somme e dei valori, con i relativi interessi, in conto entrate al bilancio dello Stato. Tali importi sono riassegnati, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia concernenti le spese di funzionamento dell'organizzazione giudiziaria. Per le somme di denaro e per i valori depositati presso la cancelleria, questa vi provvede direttamente secondo le stesse modalità. Per i crediti pecuniari, la cancelleria comunica l'avvenuta devoluzione al debitore, il quale provvede al versamento delle somme di denaro, con i relativi interessi, in conto entrate al bilancio dello Stato. Tali somme sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia concernenti le spese di funzionamento dell'organizzazione giudiziaria»;

          d) all'articolo 205 (L):

              1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Recupero intero, forfettizzato e per quota»;

              2) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

      «1. Le spese del processo anticipate dall'erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'ammontare degli importi può essere rideterminato ogni anno.
      2. Il decreto determina la misura del recupero con riferimento al grado di giudizio e al tipo di procedimento. Il giudice, in ragione della complessità delle indagini e degli atti compiuti, nella statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali può disporre che gli importi siano raddoppiati o triplicati. Sono recuperate per intero solamente le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»;

              3) dopo il comma 2-ter sono aggiunti i seguenti:

      «2-quater. Gli importi di cui al comma 2-bis, nonché le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna, per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi di cui al comma 2, sono recuperati nei confronti di ciascun condannato in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta in base al decreto di cui al comma 1, senza vincolo di solidarietà.
      2-quinquies. Il contributo unificato e l'imposta di registro prenotati a debito per l'azione civile nel processo penale sono recuperati nei confronti di ciascun condannato al risarcimento del danno in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta, senza vincolo di solidarietà.
      2-sexies. Gli oneri tributari relativi al sequestro conservativo di cui all'articolo 316 del codice di procedura penale sono recuperati nei confronti del condannato a carico del quale è stato disposto il sequestro conservativo»;

          e) la rubrica del titolo II della parte VII è sostituita dalla seguente: «Disposizioni generali per spese di mantenimento in carcere e per spese processuali nel processo amministrativo, contabile e tributario»;

          f) alla parte VII, dopo l'articolo 227, prima delle parole: «Capo I - Riscossione mediante ruolo», introdotte dall'articolo 52, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, sono inserite le seguenti: «Titolo II-bis. Disposizioni generali per spese processuali, pene pecuniarie, sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni pecuniarie processuali nel processo civile e penale»;

          g) nella parte VII, titolo II-bis, capo I, dopo l'articolo 227-ter, introdotto dall'articolo 52, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, sono aggiunti i seguenti:

      «Art. 227-quater (L). - (Ruoli informatizzati). - 1. Dopo aver svolto le attività previste dal comma 4 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 3 settembre 1999, n. 321, l'agente della riscossione restituisce, in duplice esemplare, all'ufficio giudiziario i ruoli informatizzati.
      2. La restituzione dei ruoli informatizzati proveniente su supporto cartaceo o magnetico avviene:

          a) per le minute pervenute all'agente dal giorno 1° al giorno 15, entro l'ultimo giorno del mese;

          b) per le minute pervenute all'agente dal giorno 16, entro il giorno 15 del mese successivo.

      Art. 227-quinquies (L). - (Termini per la riscossione). - 1. I termini per l'attività dell'agente della riscossione previsti:

          a) dall'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, per procedere alla notifica della cartella di pagamento, sono ridotti a cinque mesi;

          b) dall'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la presentazione della comunicazione di inesigibilità come causa di perdita del diritto al discarico, sono ridotti a sedici mesi;

          c) dall'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, per procedere ad espropriazione forzata, sono ridotti a tre mesi dalla notificazione della cartella;

          d) dall'articolo 50, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, di efficacia dell'avviso di cui al comma 2 dello stesso articolo, sono ridotti a novanta giorni;

          e) dall'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, di perdita di efficacia del pignoramento senza che sia stato effettuato il primo incanto, sono ridotti a novanta giorni decorrenti dalla data di esecuzione del pignoramento;

          f) dall'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, per adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, sono ridotti a trenta giorni decorrenti dalla data di notificazione della cartella di pagamento.

      2. La comunicazione di inesigibilità dell'agente della riscossione costituisce attestazione di impossibilità di esazione della pena pecuniaria o di una rata di essa idonea all'attivazione della procedura di conversione della pena pecuniaria ai sensi dell'articolo 660, comma 2, del codice di procedura penale.

      Art. 227-sexies (L). - (Sequestro conservativo di somme di denaro nel processo penale). - 1. Quando è disposto il sequestro conservativo di una somma di denaro a norma dell'articolo 316 del codice di procedura penale, l'agente della riscossione, entro cinque giorni dalla consegna del ruolo, notifica al debitore un avviso di liquidazione degli importi dovuti con l'avvertenza che, qualora la somma di denaro sia sufficiente a soddisfare il credito, la stessa verrà prelevata nel termine di un mese.
      2. Qualora la somma sequestrata risulti insufficiente, ferma restando la soddisfazione parziale del credito con la medesima, per il residuo l'agente della riscossione provvede secondo le modalità ordinarie.
      3. Nel caso in cui le somme sequestrate eccedano il credito per il quale si procede alla riscossione, l'agente provvede alla restituzione dell'eccedenza previa verifica e soddisfazione, totale o parziale, di eventuali altri crediti erariali iscritti a ruolo sul territorio nazionale.

      Art. 227-septies (L). - (Sequestro conservativo di crediti, beni mobili e immobili nel processo penale). - 1. Quando è disposto sequestro conservativo di un credito, di un bene mobile o immobile a norma dell'articolo 316 del codice di procedura penale, e la sentenza di condanna prevede il pagamento di una pena pecuniaria, il funzionario addetto all'ufficio procede all'iscrizione del credito a ruolo e contestualmente trasmette all'agente della riscossione per via telematica l'elenco dei crediti e dei beni mobili o immobili sequestrati e il provvedimento che dispone il sequestro.
      2. L'agente della riscossione, entro cinque giorni dalla consegna del ruolo, prima di procedere alla fissazione degli incanti, notifica al debitore un avviso di liquidazione degli importi dovuti con l'avvertenza che, in caso di mancato integrale pagamento nel termine di un mese, si procederà all'esecuzione forzata.
      3. Gli effetti del sequestro cessano all'integrale pagamento della somma iscritta a ruolo.

      Art. 227-octies. (L). - (Restituzione di cose sequestrate dopo il passaggio in giudicato del provvedimento di condanna). - 1. Dopo l'irrevocabilità del provvedimento di condanna le somme sequestrate di cui è stata disposta la restituzione al condannato sono versate dal funzionario addetto all'ufficio all'erario sino alla concorrenza del credito per le spese processuali, le pene pecuniarie, le sanzioni pecuniarie processuali e le sanzioni amministrative pecuniarie.
      2. Se oggetto del sequestro sono assegni o altri titoli di credito, su richiesta del funzionario addetto all'ufficio, le rispettive somme sono assegnate in pagamento delle spese processuali, pene pecuniarie, sanzioni pecuniarie processuali e sanzioni amministrative pecuniarie con provvedimento del giudice dell'esecuzione. Il funzionario addetto all'ufficio provvede alla vendita dei titoli sequestrati e versa il ricavato a pagamento di quanto indicato e alla restituzione dell'eccedenza.
      3. Le altre cose sequestrate al condannato sono vendute a cura del cancelliere e la somma ricavata è versata in conto spese processuali, pene pecuniarie, sanzioni pecuniarie processuali e sanzioni amministrative pecuniarie, dedotte le spese di cui all'articolo 155. Se la somma ricavata supera l'ammontare del credito, l'eccedenza è restituita al condannato.
      4. Del provvedimento di vendita degli oggetti sequestrati, il funzionario addetto all'ufficio dà avviso al condannato con avvertenza che può ritirarli pagando l'intero ammontare del credito.
      5. Con il provvedimento che ordina la vendita delle cose sequestrate, il giudice dell'esecuzione stabilisce le modalità della vendita e il luogo in cui deve eseguirsi.
      6. Il provvedimento che dispone la vendita deve essere affisso per dieci giorni continui nell'albo del tribunale e degli altri uffici giudiziari del circondario o, nel caso in cui giudice dell'esecuzione è il giudice di appello, nell'albo del tribunale che ha pronunciato la sentenza di primo grado e degli altri uffici giudiziari dello stesso circondario nonché nell'albo del tribunale del luogo in cui ha sede il giudice di appello.
      7. Se i beni rimangono invenduti, il funzionario addetto all'ufficio comunica senza ritardo all'avente diritto che può ritirare i beni e che le spese di custodia e di conservazione, decorsi venti giorni dalla comunicazione, sono in ogni caso dovute dallo stesso. Analoga comunicazione è eseguita nei riguardi del custode.
      8. Se i beni sono affidati alla cancelleria, in caso di mancato ritiro nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, il funzionario presenta l'elenco al giudice dell'esecuzione che ne dispone la distruzione.
      9. Le spese per la distruzione dei beni rimasti invenduti sono in ogni caso a carico del condannato.

      Art. 227-novies (L). - (Norme applicabili). - 1. Al presente titolo si applicano gli articoli 214, 215, 216, 218, comma 2, e 220».

      6. Alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 1, comma 367, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

          «a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito, nella misura stabilita dal decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 205 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni»;

          b) all'articolo 1, comma 367, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

          «b-bis) notificazione al debitore degli atti indicati nell'articolo 227-ter (L) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;»;

          c) all'articolo 1, comma 367, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

          «c) su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento del credito, fino ad un massimo di 72 rate mensili, fermo restando quanto previsto dalle norme speciali in materia di rateizzazione delle pene pecuniarie di cui all'articolo 236 (L), comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115»;

          d) all'articolo 1, dopo il comma 367 è inserito il seguente:

      «367-bis. Gli atti indicati nell'articolo 227-ter (L) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono notificati dagli ufficiali giudiziari ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile. Le spese di notifica dell'invito al pagamento sono a carico del debitore, qualora quest'ultimo provveda al pagamento del credito; l'importo è aggiornato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».

Art. 64.
(Abrogazioni e modificazione di norme).

      1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge:

          a) l'articolo 25 (L) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è abrogato;

          b) al comma 1 dell'articolo 243 (R) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: «e le somme relative ai diritti di cui all'articolo 25» sono soppresse;

          c) gli articoli 1, comma 372, e 2, commi da 612 a 614, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono abrogati. Conseguentemente, gli articoli 211 (R), 212 (R) e 213 (R) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si applicano nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 244 del 2007.

Art. 65.
(Clausole generali e certificazione).

      1. In tutti i casi nei quali le disposizioni di legge nelle materie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contengano clausole generali, ivi comprese le norme in tema di instaurazione di un rapporto di lavoro, esercizio dei poteri datoriali, trasferimento di azienda e recesso, il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai princìpi generali dell'ordinamento, all'accertamento del presupposto di legittimità e non può essere esteso al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro o al committente.
      2. Nella qualificazione del contratto di lavoro e nell'interpretazione delle relative clausole il giudice non può discostarsi dalle valutazioni delle parti espresse in sede di certificazione dei contratti di lavoro di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, salvo il caso di erronea qualificazione del contratto, di vizi del consenso o di difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione.
      3. Nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, il giudice fa riferimento alle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi ovvero nei contratti individuali di lavoro ove stipulati con l'assistenza e la consulenza delle commissioni di certificazione di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Nel definire le conseguenze da riconnettere al licenziamento, il giudice tiene ugualmente conto di elementi e di parametri fissati dai predetti contratti e comunque considera le dimensioni e le condizioni dell'attività esercitata dal datore di lavoro, la situazione del mercato del lavoro locale, l'anzianità e le condizioni del lavoratore, nonché il comportamento delle parti anche prima del licenziamento.
      4. L'articolo 75 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 75. - (Finalità). - 1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di lavoro le parti possono ottenere la certificazione dei contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro secondo la procedura volontaria stabilita nel presente titolo».

      5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 66.
(Conciliazione e arbitrato).

      1. L'articolo 410 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 410. - (Tentativo di conciliazione). - Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409 del presente codice e dall'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all'articolo 413.
      La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.
      Le commissioni di conciliazione sono istituite presso la direzione provinciale del lavoro. La commissione è composta dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo delegato, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
      Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore della direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato, che rispecchino la composizione prevista dal terzo comma. In ogni caso per la validità della riunione è necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e almeno un rappresentante dei lavoratori.
      La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dall'istante, è consegnata o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta del tentativo di conciliazione deve essere consegnata o spedita a cura della stessa parte istante alla controparte.
      La richiesta deve precisare:

          1) nome, cognome e residenza dell'istante e del convenuto; se l'istante o il convenuto sono una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, l'istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonché la sede;

          2) il luogo ove è sorto il rapporto ovvero dove si trova l'azienda o sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto;

          3) il luogo dove devono essere fatte alla parte istante le comunicazioni inerenti alla procedura;

          4) l'esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa.

      Entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, la controparte deposita presso la commissione di conciliazione una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, le eventuali domande in via riconvenzionale e l'indicazione dei mezzi di prova. Entro i dieci giorni successivi al deposito, la commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, che deve essere tenuto entro i successivi trenta giorni. Dinanzi alla commissione il lavoratore può farsi rappresentare o assistere anche da un'organizzazione cui aderisce o conferisce mandato.
      La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione, anche in sede giudiziale ai sensi dell'articolo 420, commi primo, secondo e terzo, non può dar luogo a responsabilità amministrativa».

      2. L'articolo 411 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 411. - (Processo verbale di conciliazione). - Se la conciliazione esperita ai sensi dell'articolo 410 riesce, anche limitatamente ad una parte della domanda, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della commissione di conciliazione. Il verbale costituisce titolo esecutivo a seguito di provvedimento del giudice su istanza della parte interessata.
      Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, la commissione di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti.
      Ove il tentativo di conciliazione sia stato richiesto dalle parti, al ricorso depositato ai sensi dell'articolo 415 devono essere allegati i verbali e le memorie concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito».

      3. L'articolo 412 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 412. - (Risoluzione arbitrale della controversia). - In qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al suo termine in caso di mancata riuscita, le parti possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando alla commissione di conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia.
      Nel conferire mandato per la risoluzione arbitrale della controversia, le parti devono indicare:

          1) il termine per l'emanazione del lodo, spirato il quale l'incarico deve intendersi revocato;

          2) le norme che la commissione deve applicare al merito della controversia, ivi compresa la decisione secondo equità, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento.

      Il lodo emanato a conclusione dell'arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui all'articolo 1372 e all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile e ha efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 474 del presente codice a seguito del provvedimento del giudice su istanza della parte interessata ai sensi dell'articolo 825.
      Il lodo è impugnabile ai sensi dell'articolo 808-ter».

      4. L'articolo 412-ter del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 412-ter. - (Altre modalità di conciliazione previste dalla contrattazione collettiva). - La conciliazione, nelle materie di cui all'articolo 409 del presente codice e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può essere svolta altresì presso le sedi previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.
      Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 410, 411 e 412».

      5. L'articolo 412-quater del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 412-quater. - (Altre modalità di conciliazione e arbitrato). - Ferma restando la facoltà di ciascuna delle parti di adire l'autorità giudiziaria e di avvalersi delle procedure di conciliazione e di arbitrato previste dalla legge, le controversie di cui all'articolo 409 del presente codice e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere altresì proposte innanzi al collegio di conciliazione e arbitrato irrituale costituito secondo quanto previsto dai commi seguenti. È nulla ogni clausola del contratto individuale di lavoro o comunque pattuita che obblighi una parte o entrambe a proporre le controversie indicate nel periodo precedente al collegio di conciliazione e arbitrato.
      Il collegio di conciliazione e arbitrato è composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro, in funzione di presidente, scelto di comune accordo dagli arbitri di parte tra i professori universitari di materie giuridiche e gli avvocati ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione.
      La parte che intenda ricorrere al collegio di conciliazione e arbitrato deve notificare all'altra parte un ricorso sottoscritto, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, da un avvocato al quale abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. Il ricorso deve contenere la nomina dell'arbitro di parte e indicare l'oggetto della domanda, le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda la domanda stessa, i mezzi di prova e il valore della controversia entro il quale si intende limitare la domanda.
      Se la parte convenuta intende accettare la procedura di conciliazione e arbitrato nomina il proprio arbitro di parte, il quale entro trenta giorni dalla notifica del ricorso procede, ove possibile, concordemente con l'altro arbitro, alla scelta del presidente e della sede del collegio. Ove ciò non avvenga ciascuna delle parti è libera di adire l'autorità giudiziaria.
      In caso di scelta concorde del terzo arbitro e della sede del collegio, la parte convenuta, entro trenta giorni da tale scelta, deve depositare presso la sede del collegio una memoria difensiva sottoscritta, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, da un avvocato cui abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. La memoria deve contenere le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, le eventuali domande in via riconvenzionale e l'indicazione dei mezzi di prova.
      Entro dieci giorni dal deposito della memoria difensiva il ricorrente può depositare presso la sede del collegio una memoria di replica senza modificare il contenuto del ricorso. Nei successivi dieci giorni il convenuto può depositare presso la sede del collegio una controreplica senza modificare il contenuto della memoria difensiva.
      Il collegio fissa il giorno dell'udienza, da tenere entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la controreplica del convenuto, dandone comunicazione alle parti nel domicilio eletto almeno dieci giorni prima.
      All'udienza il collegio esperisce il tentativo di conciliazione. Se la conciliazione riesce si applicano le disposizioni dell'articolo 411, commi primo e terzo, del presente codice, e dell'articolo 66, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
      Se la conciliazione non riesce il collegio provvede, ove occorra, a interrogare le parti e ad ammettere ed espletare le prove, altrimenti invita all'immediata discussione orale. Nel caso di ammissione delle prove il collegio può rinviare ad altra udienza, a non più di dieci giorni di distanza, per l'assunzione delle stesse e la discussione orale.
      La controversia è decisa, entro venti giorni dall'udienza di discussione, mediante un lodo. Il lodo è impugnabile ai sensi dell'articolo 808-ter.
      Il compenso del presidente del collegio è fissato in misura pari al 2 per cento del valore della controversia dichiarato in ricorso ed è versato dalle parti per metà ciascuna presso la sede del collegio mediante assegni circolari intestati al presidente almeno cinque giorni prima dell'udienza. Ciascuna parte provvede a compensare l'arbitro da essa nominato. Le spese legali e quelle per il compenso del presidente e dell'arbitro di parte, queste ultime nella misura dell'1 per cento del suddetto valore della controversia, sono liquidate nel lodo ai sensi degli articoli 91, primo comma, e 92.
      I contratti collettivi nazionali di categoria possono istituire un fondo per il rimborso al lavoratore delle spese per il compenso del presidente del collegio e del proprio arbitro di parte».

      6. In deroga a quanto previsto dall'articolo 412-quater del codice di procedura civile, i contratti collettivi nazionali di lavoro possono prevedere clausole compromissorie che comportino la devoluzione della controversia al collegio arbitrale anche sulla base di forme di adesione tacita dei soggetti interessati alla procedura arbitrale.
      7. Le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile possono essere decise da arbitri, oltre che nei casi previsti dall'articolo 806 del medesimo codice e dall'articolo 5 della legge 11 agosto 1973, n. 533, e successive modificazioni, anche qualora il contratto e la clausola compromissoria ivi contenuta, ovvero il compromesso, siano stati certificati in base alle norme di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Le commissioni di certificazione accertano che la clausola compromissoria, ovvero il compromesso, contenga, anche mediante rinvio a regolamenti preesistenti dei collegi arbitrali, i criteri per la liquidazione dei compensi spettanti agli arbitri e il termine entro il quale il lodo deve essere emanato.
      8. Gli organi di certificazione di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, possono istituire camere arbitrali per la definizione, ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile, delle controversie nelle materie di cui all'articolo 409 del medesimo codice e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le commissioni di cui al citato articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni, possono concludere convenzioni con le quali prevedano la costituzione di camere arbitrali unitarie. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 412, commi terzo e quarto, del codice di procedura civile.
      9. Presso le sedi di certificazione può altresì essere esperito il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile.
      10. All'articolo 82 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole: «di cui all'articolo 76, comma 1, lettera a), del presente decreto legislativo» sono soppresse.
      11. Il comma 2 dell'articolo 83 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è abrogato.
      12. All'articolo 2113, quarto comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dell'articolo 82 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni».
      13. Il secondo comma dell'articolo 410-bis e l'articolo 412-bis del codice di procedura civile sono abrogati.
      14. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 67.
(Decadenze).

      1. Il primo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, è sostituito dal seguente:

      «Il licenziamento da parte del datore di lavoro deve essere impugnato a pena di decadenza entro centoventi giorni dalla ricezione della sua comunicazione, ovvero dalla comunicazione dei motivi, ove non contestuale, con ricorso depositato nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro».

      2. Il termine di decadenza, previsto dall'articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applica anche ai casi di nullità del licenziamento, nonché ai casi di licenziamento inefficace di cui all'articolo 2 della citata legge n. 604 del 1966.
      3. Il termine di decadenza previsto dall'articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applica inoltre:

          a) ai licenziamenti anche qualora presuppongano la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto;

          b) al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile;

          c) al trasferimento ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile.

Art. 68.
(Rimedi giustiziali contro la pubblica amministrazione).

      1. All'articolo 13, primo comma, alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Se ritiene che il ricorso non possa essere deciso indipendentemente dalla risoluzione di una questione di legittimità costituzionale che non risulti manifestamente infondata, sospende l'espressione del parere e, riferendo i termini e i motivi della questione, ordina alla segreteria l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87, nonché la notifica del provvedimento ai soggetti ivi indicati».
      2. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, conforme al parere del Consiglio di Stato» e il secondo periodo è soppresso;

          b) il secondo comma è abrogato.

Capo IX
PRIVATIZZAZIONI

Art. 69.
(Patrimonio dello Stato Spa).

      1. All'articolo 7, comma 10, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al secondo periodo, dopo le parole: «iscrizione dei beni» sono inserite le seguenti: «e degli altri diritti costituiti a favore dello Stato»;

          b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che dispone il trasferimento dei crediti dello Stato e le modalità di realizzo dei medesimi produce gli effetti del primo comma dell'articolo 1264 del codice civile».

Art. 70.
(SACE Spa).

      1. Al fine di ottimizzare l'efficienza dell'attività della SACE Spa a sostegno della internazionalizzazione dell'economia italiana e la sua competitività rispetto agli altri organismi che operano con le stesse finalità sui mercati internazionali, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a prevedere:

          a) la separazione tra le attività che la SACE Spa svolge a condizioni di mercato dall'attività che, avente ad oggetto rischi non di mercato, beneficia della garanzia dello Stato secondo la normativa vigente;

          b) la possibilità che le due attività di cui alla lettera a) siano esercitate da organismi diversi, determinandone la costituzione e i rapporti;

          c) la possibilità che all'organismo destinato a svolgere l'attività a condizioni di mercato possono partecipare anche soggetti interessati all'attività o all'investimento.

      2. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è soppresso.
      3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 71.
(Società pubbliche).

      1. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 12 è sostituito dai seguenti:

      «12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, commi 459, 460, 461, 462 e 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero da eventuali disposizioni speciali, gli statuti delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, si adeguano alle seguenti disposizioni:

          a) ridurre il numero massimo dei componenti degli organi di amministrazione a cinque se le disposizioni statutarie vigenti prevedono un numero massimo di componenti superiore a cinque, e a sette se le citate disposizioni statutarie prevedono un numero massimo di componenti superiore a sette. I compensi deliberati ai sensi dell'articolo 2389, primo comma, del codice civile sono ridotti, in sede di prima applicazione delle presenti disposizioni, del 25 per cento rispetto ai compensi precedentemente deliberati per ciascun componente dell'organo di amministrazione;

          b) prevedere che al presidente non possano essere attribuite deleghe operative;

          c) sopprimere la carica di vicepresidente eventualmente contemplata dagli statuti, ovvero prevedere che la carica stessa sia mantenuta esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza dare titolo a compensi aggiuntivi;

          d) prevedere che l'organo di amministrazione possa delegare proprie attribuzioni a un solo componente, al quale soltanto possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile;

          e) prevedere, in deroga a quanto previsto dalla lettera d), la possibilità che l'organo di amministrazione conferisca deleghe per singoli atti anche ad altri membri dell'organo stesso, a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi;

          f) prevedere che la funzione di controllo interno riferisca all'organo di amministrazione o, fermo restando quanto previsto dal comma 12-bis, a un apposito comitato eventualmente costituito all'interno dell'organo di amministrazione;

          g) prevedere il divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti degli organi sociali.

      12-bis. Le società di cui al comma 12 provvedono a limitare la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta ai casi strettamente necessari. Per il caso di loro costituzione, in deroga a quanto previsto dal comma 12, lettera d), può essere riconosciuta a ciascuno dei componenti di tali comitati una remunerazione complessivamente non superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo»;

          b) al comma 27, le parole: «o indirettamente» sono soppresse;

          c) dopo il comma 27 è inserito il seguente:

      «27-bis. Per le amministrazioni dello Stato restano ferme le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze già previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società, le relative partecipazioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista di concerto con i Ministeri competenti per materia»;

          d) dopo il comma 28 è inserito il seguente:

      «28-bis. Per le amministrazioni dello Stato, l'autorizzazione è data con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;

          e) al comma 29, le parole: «Entro diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Entro trentasei mesi» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le società partecipate dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in materia di alienazione di partecipazioni»;

          f) dopo il comma 32 sono inseriti i seguenti:

      «32-bis. Il comma 734 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali.
      32-ter. Le disposizioni dei commi da 27 a 31 non si applicano per le partecipazioni in società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati».

TITOLO II
STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA

Art. 72.
(Copertura finanziaria delle leggi e legge finanziaria).

      1. Alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 11, comma 3:

              1) all'alinea, secondo periodo, dopo la parola: «realizzare» sono inserite le seguenti: «, con particolare riferimento agli enti inseriti nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,»;

              2) alla lettera a), dopo le parole: «di competenza,» sono inserite le seguenti: «del fabbisogno del settore statale e dell'indebitamento netto della pubblica amministrazione, articolato pro quota per livelli di governo,», dopo le parole: «pregresse» sono inserite le seguenti: «, analiticamente indicate in apposita tabella» e le parole: «specificamente indicate» sono soppresse;

              3) alla lettera i-bis), le parole «, salvo che esse si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi di cui alla lettera a)» sono soppresse;

              4) la lettera i-ter) è abrogata;

          b) all'articolo 11-ter:

              1) al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole: «è determinata» sono inserite le seguenti: «, con riferimento al saldo netto da finanziare, al fabbisogno del settore statale e all'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni,»;

              2) al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

          «c-bis) mediante compensazioni finanziarie, anche in termini di sola cassa, per far fronte agli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto»;

              3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

      «5-bis. La relazione tecnica di cui ai commi 2 e 3 è aggiornata all'atto del passaggio dell'esame tra i due rami del Parlamento».

Art. 73.
(Attuazione del federalismo).

      1. Per lo studio delle problematiche connesse all'effettiva attuazione della riforma federalista, assicurando un contesto di stabilità e piena compatibilità finanziaria con gli impegni europei e internazionali assunti, è stanziata la somma di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Alla relativa copertura finanziaria si provvede, per gli anni 2008 e 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute, e, a decorrere dall'anno 2010, a valere sulle risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 45, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 74.
(Corte dei conti).

      1. Avverso le deliberazioni conclusive di controlli su gestioni che abbiano accertato il mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti o l'inefficienza dell'attività amministrativa svolta, l'amministrazione competente, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla formale comunicazione, può, anche mediante strumenti telematici idonei allo scopo, proporre ricorso ad un apposito collegio delle sezioni riunite della Corte dei conti, composto da undici magistrati con qualifica non inferiore a consigliere e presieduto dal Presidente della Corte, che giudica in via esclusiva, con sentenza di mero accertamento, sulla fondatezza degli esiti istruttori e delle risultanze del controllo.
      2. Analogamente è dato ricorso ad ogni ente, istituto o amministrazione che avrebbe tratto diretto beneficio dalla gestione sottoposta a controllo, nonché ad ogni contribuente che dimostri, quale ulteriore condizione di procedibilità, di avere adempiuto negli ultimi tre anni ai propri obblighi fiscali.
      3. La decisione delle sezioni riunite della Corte dei conti che accerti violazione di norme o regole comunitarie inerenti ai bilanci può essere altresì comunicata, su conforme proposta del Presidente della Corte, ai competenti organi dell'Unione europea.
      4. Resta fermo quanto disposto dal comma 3-bis dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 171, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
      5. Le sezioni riunite della Corte dei conti in sede di controllo, ferme restando le attribuzioni ad esse demandate da norme di legge o di regolamento, contemporaneamente al giudizio di parifica del rendiconto generale dello Stato, a norma degli articoli 40 e 41 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, rendono altresì al Parlamento il referto, ai fini di coordinamento del sistema complessivo di finanza pubblica, previsto dal comma 4 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
      6. Le sezioni riunite della Corte dei conti procedono, altresì, all'analisi delle entrate, verificandone lo scostamento rispetto alle previsioni e le cause di esso, evidenziando anche la distribuzione territoriale e funzionale delle stesse entrate.
      7. Fermo restando il parere obbligatorio di cui al regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, il Presidente del Consiglio dei ministri può avvalersi della facoltà prevista per i Presidenti delle Camere dall'articolo 16, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e può altresì chiedere alla Corte dei conti pareri su questioni relative alla finanza pubblica.
      8. Il Presidente della Corte dei conti stabilisce se sottoporre le richieste di parere di cui al comma 7 alle sezioni riunite in sede consultiva ovvero, per ragioni di urgenza, a un collegio di sette magistrati da questo nominato.
      9. Il Presidente del Consiglio dei ministri chiede altresì il parere della Corte dei conti in ordine all'attuazione annuale dell'obbligo di cui al comma 3-bis dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 171, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
      10. Il Presidente del Consiglio dei ministri può invitare il Presidente della Corte dei conti, o un magistrato da questo delegato, ad assistere a riunioni tecniche del Governo per essere sentito su questioni relative alla finanza pubblica.
      11. Al fine di assicurare la trasparenza e l'affidabilità dei conti pubblici, il Presidente del Consiglio dei ministri o le competenti Commissioni parlamentari possono chiedere alla Corte dei conti la verifica e la certificazione delle risultanze dei conti pubblici. La Corte vi procede di concerto con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, previa stipula di uno specifico protocollo d'intesa, relativo alle modalità di lavoro, tra il Ragioniere generale dello Stato e il Segretario generale della Corte dei conti, nel rispetto delle direttive allo stesso impartite dal Presidente della Corte medesima.
      12. Le sezioni della Corte dei conti, per l'esercizio delle proprie funzioni, hanno accesso diretto in via telematica alle banche dati di ogni pubblica amministrazione.

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 75.
(Disposizioni finanziarie).

      1. Per la realizzazione degli interventi di cui ai capi I, II e III del titolo I, effettuati per il tramite dell'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, si provvede a valere sulle risorse finanziarie disponibili presso l'Agenzia medesima, ferme restando le modalità di utilizzo già previste dalla normativa vigente per le disponibilità giacenti sui conti di tesoreria intestati all'Agenzia.


Frontespizio Relazione Relazione Tecnica Progetto di Legge
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