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PDL 96

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 96



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LA LOGGIA

Norme per la tutela della maternità

Presentata il 29 aprile 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - A distanza di trent'anni dall'entrata in vigore della legge 22 maggio 1978, n. 194, sulla tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza, è tempo di fare un bilancio sull'attuazione di tale controversa normativa.
      Una delle finalità di tale legge doveva essere, secondo quanto affermato dai presentatori del relativo progetto di legge, la prevenzione delle interruzioni volontarie delle gravidanze ma, tracciando un bilancio ormai trentennale, emerge che tale fondamentale obiettivo è stato in larga parte disatteso, per cui è necessario intervenire con modifiche che contribuiscano a potenziare questo aspetto.
      La presente proposta di legge intende colmare queste zone d'ombra, prevedendo un sostegno di carattere economico alle donne in stato di gravidanza che, per ragioni diverse, si trovano di fronte al doloroso bivio tra il ricorso all'aborto e la prosecuzione della gravidanza, aiutando così anche le famiglie a riscoprire quant'è preziosa e insostituibile la loro funzione sociale.
      Quello dell'aborto legalizzato è un tema doloroso che da sempre suscita grandi polemiche tra coloro che lo ritengono uno strumento per combattere la piaga degli aborti clandestini e gli oppositori, tra i quali mi annovero, che lo interpretano, a mio giudizio giustamente, come il «via libera» alla soppressione legalizzata di vite umane, in nome di un egoismo personale e di una visione irresponsabile della vita.
      Con la presente proposta di legge si vuole dare un segnale concreto in favore della vita proponendo una chance a tutte le donne che, per vicissitudini diverse, vorrebbero rinunciare alla gravidanza, alla dignità e quindi alla felicità di diventare madri.
      Quali sono i motivi che spingono una donna alla tragica scelta di ricorrere all'aborto?
      Ci si ritrova di fronte una casistica piuttosto ampia: il giudizio della donna sulla propria impossibilità di diventare madre ad esempio per giovane età, per difficoltà economiche, per timore delle reazioni del proprio nucleo familiare (o della società in genere) nei confronti di una gravidanza avvenuta fuori da quanto si percepisce come lecito.
      Accanto a queste problematiche vi è l'altro fattore predominante, ossia quello economico: le donne che versano in condizioni economiche disagiate si trovano troppo spesso indotte a scegliere la soluzione dell'aborto poiché temono di non riuscire ad affrontare tutte le spese legate alla gravidanza (spese mediche, esami clinici), al periodo post-gravidanza (acquisto di prodotti per l'infanzia) e soprattutto alla crescita della prole.
      La finalità della presente proposta di legge, oltre ad ispirarsi a evidenti ragioni morali e sociali, è motivata anche dall'esigenza di correggere la tendenza al declino della natalità che getta un'ombra sulle prospettive della nostra comunità nazionale.
      L'iniziativa legislativa è composta da tre articoli:

          l'articolo 1 prevede sostegni economici in favore delle donne, in caso di gravidanza, con un reddito familiare lordo annuo non superiore a 20.000 euro. In particolare, si prevede un contributo mensile pari a 1.000 euro netti da erogare per l'intero periodo della gravidanza e fino al compimento del primo anno di età del bambino. Il suddetto contributo è diretto esclusivamente alle cittadine italiane e straniere comunitarie legalmente residenti in Italia da almeno due anni;

          l'articolo 2 prevede il potenziamento dei finanziamenti dei consultori familiari, istituiti con la legge 29 luglio 1975, n. 405, per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 2 della citata legge n. 194 del 1978, e cioè l'assistenza della donna in stato di gravidanza;

          l'articolo 3 prevede la relativa copertura finanziaria.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Contributo economico a sostegno delle donne in stato di gravidanza).

      1. Alle cittadine italiane e straniere comunitarie legalmente residenti in Italia da almeno due anni è riconosciuto, in caso di gravidanza, un contributo mensile dell'importo di 1.000 euro netti da erogare per l'intero periodo della gravidanza e fino al compimento del primo anno di età del bambino.
      2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente alle cittadine in possesso dei requisiti stabiliti dal medesimo comma 1 con un reddito familiare lordo annuo non superiore a 20.000 euro.
      3. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, stabilisce con proprio decreto le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 2.
(Finanziamento dei consultori familiari).

      1. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi volti al sostegno delle donne in stato di gravidanza di cui all'articolo 2 della legge 22 maggio 1978, n. 194, il fondo previsto dall'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, è aumentato di 20 milioni di euro per l'anno 2008 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale. Per gli esercizi successivi all'anno 2008, gli stanziamenti sono definiti annualmente in sede di legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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