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PDL 67

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 67



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato STUCCHI

Introduzione del capo IV-bis del titolo II della parte prima del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Istituzione delle comunità territoriali

Presentata il 29 aprile 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Molti amministratori locali sollecitano l'istituzione di enti territoriali intermedi tra il comune e la provincia, per la valorizzazione e lo sviluppo sociale ed economico organico dei propri territori.
      Questi soggetti, da riconoscere giuridicamente e istituzionalmente per poterli raccordare con le regioni e con gli enti locali, nascono per libera adesione di due o più comuni, siti in aree geografiche omogenee, non necessariamente all'interno della stessa provincia.
      La presente proposta di legge stabilisce che spetta alle regioni costituire e disciplinare queste aggregazioni, denominate «comunità territoriali», dotate di un proprio statuto, le quali possono esercitare ogni funzione ad esse conferita dai comuni, dalla provincia o dalla regione.
      Le comunità territoriali possono quindi svolgere un ruolo propositivo e di coordinamento, nel rispetto delle autonomie decisionali dei comuni associati e degli altri enti sovraordinati. Possono infatti formulare indicazioni propositive e di «coscienza critica» in merito alle grandi questioni che riguardano i loro territori (pensiamo ad esempio alla tutela del territorio e dell'ambiente, alla qualità della viabilità e dei trasporti, al turismo). Cioè possono efficacemente valutare le situazioni e i problemi in un'ottica globale, riferita a un territorio più vasto di quello del singolo comune.
      Ad una eventuale obiezione sull'opportunità di istituire una nuova realtà istituzionale locale, che qualcuno potrebbe ritenere inutile, in quanto potrebbe produrre un'ulteriore frammentazione e complicazione della pubblica amministrazione in termini di rapporti e di coordinamento tra i vari enti (a chi dovesse appoggiare questa tesi si rammenta che esistono già forme di collaborazione sinergica tra i comuni quale l'unione di comuni), ricordiamo che l'unione di comuni è una opportunità di gestione del territorio che sino ad oggi è stata adottata in maniera molto ridotta. Questo perché, se è vero che l'unione di comuni non è una fusione tra comuni, i sindaci e gli amministratori locali considerano tuttavia l'unione come il primo passo verso tale fusione.
      Per questa forte volontà di mantenere la propria autonomia locale, alla formula dell'unione è opportuno affiancare una nuova soluzione, che gli amministratori non avvertano come possibile futura limitazione alla loro indipendenza e che permetta loro di mettere in campo tutte le forze in loro possesso per tendere alla meta della migliore gestione delle risorse del territorio a favore delle rispettive comunità.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Introduzione del capo IV-bis del titolo II della parte prima del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente le comunità territoriali).

      1. Nel titolo II della parte prima del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, dopo l'articolo 29 è inserito il seguente capo:

«Capo IV-bis.
COMUNITÀ TERRITORIALI

Art. 29-bis.
(Comunità territoriali).

      1. Qualora due o più comuni lo richiedano con specifica delibera del consiglio comunale approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri, le regioni possono autorizzare l'istituzione, nel proprio territorio, di un'aggregazione di comuni contermini, anche appartenenti a province diverse, collocati in zone omogenee, diverse da quelle montane, denominata "comunità territoriale".
      2. Le delibere di cui al comma 1 devono contenere lo statuto della comunità territoriale.
      3. I comuni si costituiscono in comunità territoriale con la finalità di valorizzare e di promuovere, anche attraverso funzioni e servizi svolti in forma associata, lo sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio da essi amministrato.
      4. Spetta alla comunità territoriale l'esercizio di ogni altra funzione ad essa conferita dalla provincia o dalla regione.
      5. Non possono fare parte di comunità territoriali i capoluoghi di provincia e i comuni compresi nell'ambito territoriale delle città metropolitane e delle comunità montane.

Art. 29-ter.
(Funzioni della regione).

      1. La costituzione della comunità territoriale spetta al presidente della regione, che la autorizza con proprio provvedimento, sentito il parere del consiglio provinciale o dei consigli provinciali interessati.
      2. La regione disciplina la comunità territoriale stabilendo le procedure di concertazione, la disciplina dei piani zonali e dei programmi annuali, i criteri di ripartizione dei finanziamenti regionali e i rapporti con gli altri enti territoriali.

Art. 29-quater.
(Organi).

      1. La comunità territoriale ha un organo rappresentativo e un organo esecutivo formati da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti, secondo quanto stabilito nel proprio statuto. La comunità territoriale può dotarsi di un proprio stemma.
      2. Il presidente della comunità territoriale, nominato secondo le procedure stabilite dallo statuto, può mantenere la carica di sindaco, di assessore o di consigliere comunale.
      3. I rappresentanti dei comuni della comunità territoriale sono eletti dai consigli dei comuni partecipanti, secondo quanto stabilito dallo statuto, con il sistema del voto limitato, garantendo la rappresentanza delle minoranze.

Art. 29-quinquies.
(Funzioni).

      1. La comunità territoriale adotta piani pluriennali di opere e di interventi e individua gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi di sviluppo socio-economico del territorio di propria competenza.
      2. Gli interventi finanziari disposti dalla comunità territoriale e da altri soggetti pubblici a favore della comunità sono destinati esclusivamente al territorio della stessa.
      3. Alla comunità territoriale spettano gli introiti derivanti dalle imposizioni fiscali, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati».

Art. 2.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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