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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 976 |
1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, al fine di assicurare la completa integrazione tra l'attività didattica e di ricerca delle facoltà di medicina e chirurgia e l'attività assistenziale, alla data di entrata in vigore della presente legge sono costituite e dotate di personalità giuridica di diritto pubblico le aziende integrate ospedaliero-universitarie, ove non esistenti in base a norme regionali, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 517 del 1999. Nelle predette aziende confluiscono, in particolare:
a) le aziende ospedaliere costituite ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, ove non già oggetto di successiva disciplina legislativa regionale;
b) i soggetti di diritto pubblico operanti in ambito ospedaliero-universitario, comunque denominati, costituiti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517;
c) i policlinici universitari di diritto pubblico a gestione diretta, nonché i presìdi e le aziende ospedaliere nei quali insiste la prevalenza del corso di laurea in medicina e chirurgia, anche operanti in strutture di pertinenza dell'università, ancora non trasformati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517.
2. Sono fatte comunque salve non oltre la scadenza le sperimentazioni gestionali, già approvate con specifici protocolli regionali d'intesa entro il 31 dicembre 2007,
concernenti modelli alternativi di integrazione dell'attività assistenziale con quelle di didattica e ricerca, ferma restando la caratterizzazione esclusivamente pubblica da conferire alle soluzioni istituzionali sperimentate all'atto del loro consolidamento conseguente alla verifica positiva della sperimentazione.
3. A integrazione di quanto previsto all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, i protocolli d'intesa, ivi previsti, sono stipulati secondo criteri di analogia e di equiparazione, anche per gli aspetti relativi ai sistemi di finanziamento e di remunerazione, con le aziende integrate ospedaliero-universitarie di cui al presente articolo. L'attuazione dei protocolli d'intesa è subordinata all'approvazione dello specifico provvedimento legislativo recante l'indicazione dei mezzi finanziari occorrenti per la relativa copertura. L'attuazione dei protocolli deve comunque avvenire nei limiti delle risorse stanziate con il provvedimento legislativo e successivamente alla disponibilità delle risorse di copertura stesse.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le università statali stabiliscono, mediante appositi protocolli d'intesa, i criteri per la definizione della struttura delle aziende di cui al comma 1 del presente articolo, nel rispetto dei princìpi della disciplina recata in materia dal decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e secondo gli indirizzi indicati dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2001. Nei successivi trenta giorni, sono adottati gli atti aziendali di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 517 del 1999.
5. I policlinici universitari a gestione diretta per i quali la trasformazione in azienda integrata ospedaliero-universitaria comporta l'attribuzione di personalità giuridica di diritto pubblico provvedono ad adeguare la propria struttura con le risorse umane, strumentali e finanziarie attualmente disponibili.
1. I beni immobili del patrimonio indisponibile dello Stato, comunque in uso alle università statali per le finalità istituzionali delle facoltà di medicina e chirurgia, sono trasferiti a titolo gratuito in proprietà alle università stesse. I beni del demanio dello Stato comunque in uso alle università statali per le finalità istituzionali delle facoltà di medicina e chirurgia e tutti i beni immobili, per i quali è in corso di verifica l'interesse culturale, sono concessi in uso gratuito, finché permane l'utilizzo istituzionale, e il concessionario esercita i diritti del proprietario e ne assume gli oneri, nei limiti imposti dalla natura demaniale del bene. L'esito negativo della verifica dell'interesse culturale determina il trasferimento in proprietà. I verbali di consistenza, redatti dalle università e dall'Agenzia del demanio entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, costituiscono titolo per la trascrizione da parte delle università medesime senza oneri, diritti o tributi.
2. La concessione di cui al comma 1 costituisce, a favore delle aziende, titolo di accesso a finanziamenti o ad altre sovvenzioni comunque denominate previsti dalla normativa in favore del soggetto proprietario del bene.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì ai beni immobili di proprietà dello Stato già trasferiti in proprietà alle università statali, per le loro finalità istituzionali.
4. Entro trenta giorni dalla trascrizione dei verbali di consistenza, le università statali concedono in uso gratuito alle aziende integrate ospedaliero-universitarie, di cui all'articolo 1, i beni immobili di cui sono proprietarie ovvero concessionarie, anche ai sensi del comma 1 del presente articolo, e che sono già adibiti ad attività assistenziali collegate alle attività istituzionali delle facoltà.
6. Gli immobili oggetto di trasferimento alle università sono inalienabili.
7. I beni demaniali di cui al presente articolo non possono essere utilizzati per alcun fine lucrativo. I beni immobili e mobili già destinati in modo prevalente all'attività assistenziale hanno il vincolo di destinazione ad attività assistenziale.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano procedono alla verifica dello stato di attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, nominando, in caso di constatati inadempimenti, sentite le università interessate, un commissario ad acta, secondo modalità che non comportino oneri finanziari aggiuntivi.
2. Alla verifica dello stato di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 provvedono, entro lo stesso termine indicato al comma 1 del presente articolo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che, in ipotesi di verificati inadempimenti, sentite le università interessate, nominano un commissario ad acta, con modalità che non comportino oneri finanziari aggiuntivi.
1. L'articolo 6, comma 8-bis, primo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è soppresso.
2. Al fine di consentire la piena attuazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508, i direttori dell'Accademia nazionale di arte drammatica e dell'Accademia nazionale di danza cessano dalla carica alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. Dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. Può essere ammesso in soprannumero alla formazione specialistica chi è già in possesso di un titolo di specialista. L'ammissione in soprannumero è disposta, a seguito di specifica graduatoria, nella misura massima del 20 per cento dei posti previsti dal bando relativo alla singola scuola di specializzazione e comunque nel limite dei posti previsti dallo statuto per la singola scuola, al fine di garantire il percorso formativo professionalizzante. La metà di tali posti in soprannumero è riservata al personale medico di ruolo negli ospedali pubblici, negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, in strutture assistenziali identificate nei relativi protocolli d'intesa tra università e regione o in altre strutture assistenziali a tale fine indicate dalla regione; gli interessati devono allegare alla domanda di partecipazione al concorso di ammissione un atto formale della direzione sanitaria della struttura che certifica:
a) l'essere in servizio all'atto della presentazione della domanda;
b) l'interesse della struttura a che il medico in questione consegua la specializzazione, avendo già costituito un'unità clinica corrispondente alla specializzazione stessa o avendone disposto l'istituzione con atto ufficiale approvato dalla regione;
c) il mantenimento della corresponsione degli emolumenti per tutta la durata della specializzazione;
d) l'autorizzazione ad adempiere agli obblighi connessi con il percorso formativo.
1. Nei policlinici universitari in cui vi sono dipendenti del Servizio sanitario regionale devono essere convocate dalla parte pubblica anche le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità.
2. Nei policlinici universitari devono essere convocate dalla parte pubblica le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza medica e veterinaria per la discussione dell'attuazione di quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517.
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