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PDL 44

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 44



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ZELLER, BRUGGER

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di limitazioni nella guida e di sanzioni per talune violazioni

Presentata il 29 aprile 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è volta alla depenalizzazione delle sanzioni previste dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, inasprite oltremodo dal Governo nel corso della XV legislatura per arginare il fenomeno dell'elevata incidentalità stradale, che coinvolge soprattutto i giovani, ma non solo, alla guida durante i week end sotto effetto di alcol o di sostanze stupefacenti.
      È nostra convinzione che lo strumento più efficace per ottenere una riduzione del fenomeno descritto risieda nell'inasprimento dei controlli da parte delle Forze dell'ordine a ciò preposte in tutta la rete stradale italiana e in particolare nei tratti noti come più pericolosi. Questo, del resto, avviene negli altri Stati europei ed extracomunitari, dove tali fenomeni sono molto più marginali.
      La XV legislatura ha visto un complicato intreccio parlamentare tra il disegno di legge del Governo in materia di circolazione e sicurezza stradale (atto Camera n. 2480), del quale già la Camera dei deputati aveva licenziato un testo che era poi passato all'esame del Senato della Repubblica (atto Senato n. 1677), quando il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, entrato in vigore immediatamente, che ricalcava sostanzialmente il testo del disegno di legge in molte parti, senza tenere conto delle decisioni che la Camera dei deputati aveva già assunto e senza un confronto con le associazioni di categoria quanto alla disposizione entrata in vigore alla soglia delle vacanze estive sulla sospensione della vendita di alcolici dopo le ore 2 della notte nei locali dove si svolgevano spettacoli e intrattenimenti.
      Il Governo, in sede di conversione del citato decreto-legge n. 117 del 2007 che, pena la sua decadenza, doveva essere convertito rapidamente e senza modifiche (il decreto-legge ha invece subìto modifiche con la legge di conversione 2 ottobre 2007, n. 160), promise di approfondire le questioni aperte e sollevate quasi unanimemente da tutti i gruppi parlamentari in sede di esame del disegno di legge (atto Camera n. 2480-B), poi decaduto per la scadenza anticipata della legislatura.
      La presente proposta di legge mira dunque a riportare ad equità alcune delle disposizioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, da noi ritenute eccessive e controproducenti.
      L'articolo 1, attraverso una modifica all'articolo 117, comma 2-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, innalza la potenza specifica, dagli attuali 50 kw a 70 kw, dei veicoli che possono essere guidati dai neopatentati, in quanto da un confronto avuto con l'Automobile Club Italia è emerso che un giovane non sarebbe in grado di guidare nemmeno una Fiat Bravo durante il primo anno di patente, obbligando eventualmente anche i genitori a dover affrontare la spesa dell'acquisto o dell'affitto di una macchina di potenza inferiore di quella posseduta in famiglia.
      L'articolo 2 rivede le sanzioni accessorie della sospensione della patente in caso di eccedenza dei limiti di velocità previste dall'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, riducendo la sospensione da un minimo di tre mesi a un massimo di sei mesi qualora si superi la velocità oraria di oltre 60 chilometri e da un minimo di quattro mesi a un massimo di nove mesi qualora lo stesso conducente sia incorso nella stessa violazione nell'arco di due anni.
      L'articolo 3 rivede la tabella dei punteggi che possono essere sottratti dalla patente per alcuni tipi di violazioni. Nei casi previsti dall'articolo 142, commi 8, 9 e 9-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, ovvero quando si eccedono i limiti di velocità, è prevista una riduzione dei punti dagli attuali 8 a 2 se si supera il limite di velocità tra 10 e 40 chilometri; la riduzione passa dagli attuali 10 a 5 punti se si supera il limite di velocità di oltre 40 chilometri.
      L'articolo 4 modifica l'articolo 157 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, abrogando il comma 7-bis, introdotto dal citato decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, che vieta ai veicoli fermi o in sosta di tenere il motore acceso per mantenere in funzione l'aria condizionata.
      L'articolo 5 riduce la sanzione prevista dall'articolo 173 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, qualora si guidi usando il telefono portatile.
      L'articolo 6 modifica le norme in materia di sanzioni per la guida sotto l'effetto dell'alcool previste dall'articolo 186 del codice della strada, riducendo sia l'ammenda sia la sanzione accessoria della sospensione della patente:

          la lettera a) riduce la sanzione da un minimo di 250 a un massimo di 1.000 euro - invece che da 500 a 2.000 euro - e stabilisce la sospensione della patente per un minimo di un mese e un massimo di tre - invece che da tre a sei mesi - nel caso in cui sia rilevato un tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 grammi per litro;

          la lettera b) sostituisce interamente il nuovo comma 2-bis, anch'esso introdotto dal citato decreto-legge n. 117 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160 del 2007, stabilendo che nei confronti del conducente con un tasso alcolemico da 0,8 a oltre 1,5 grammi per litro che provoca un incidente stradale con lesioni a terze persone sono raddoppiate le pene, compreso il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni;

          la lettera c) abroga, infine, i commi 2-ter e 2-quater, che attribuiscono la competenza in materia al tribunale ordinario.

      L'articolo 7 provvede ugualmente a dimezzare le sanzioni previste per la guida sotto effetto di sostanze stupefacenti dall'articolo 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992: l'ammenda passa da un minimo di 1.000 a un massimo di 4.000 euro a un minimo di 500 e un massimo di 2.000 euro; la sanzione accessoria della sospensione della patente passa da un minimo di sei mesi a un massimo di un anno a un minimo di tre mesi e un massimo di sei mesi e viene soppressa la previsione dell'arresto fino a tre mesi. Anche in questo caso è abrogato il comma 1-ter sulle competenze in materia del tribunale ordinario.
      L'articolo 8, infine, sopprime la controversa disposizione che ha imposto il divieto di somministrare alcolici nei locali da intrattenimento oltre le ore 2 di notte, attraverso la modifica del testo dell'articolo 6, comma 2, del citato decreto-legge n. 117 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160 del 2007, nella formula concordata da tutti i gruppi parlamentari in sede di esame del menzionato disegno di legge del Governo sulla sicurezza stradale, lasciando l'obbligo per i titolari e per i gestori di esporre nei locali tabelle che informano sugli effetti dell'alcool e sul tasso alcolemico determinato dall'assunzione delle bevande più comuni.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Disposizioni in materia di limitazioni alla guida).

      1. Al comma 2-bis dell'articolo 117 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «superiore a 50 kw/t» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 70 kw/t».

Art. 2.
(Disposizioni in materia di limiti di velocità).

      1. All'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 9-bis, le parole: «da sei a dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sei mesi»;

          b) al comma 12, le parole: «da otto a diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a nove mesi».

Art. 3.
(Disposizioni in materia di patente a punti).

      1. Alla tabella dei punteggi previsti all'articolo 126-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: «Art. 142 - Comma 8 - Punti 5» sono sostituite dalle seguenti: «Art. 142 - Comma 8 - Punti 2»;

          b) le parole: «Art. 142 - Comma 9 e 9-bis - Punti 10» sono sostituite dalle seguenti: «Art. 142 - Comma 9 e 9-bis - Punti 5».

Art. 4.
(Disposizioni in materia di arresto, fermata e sosta dei veicoli).

      1. All'articolo 157 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 7-bis è abrogato;

          b) al comma 8, le parole: «Fatto salvo quanto disposto dal comma 7-bis,» sono soppresse.

Art. 5.
(Disposizioni in materia di uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida).

      1. Al comma 3-bis dell'articolo 173 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «da euro 148,00 a euro 594,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 148 a euro 300».

Art. 6.
(Disposizioni in materia di guida sotto l'influenza dell'alcool).

      1. All'articolo 186 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, lettera a), le parole: «da euro 500 a euro 2.000» sono sostituite dalle seguenti «da euro 250 a euro 1.000» e le parole: «da tre a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre mesi»;

          b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

      «2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico pari a quelli indicati alla lettera b) o alla lettera c) del comma 2, provoca un incidente stradale causando lesioni a terze persone, le pene ivi stabilite sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223»;

          c) i commi 2-ter e 2-quater sono abrogati.

Art. 7.
(Disposizioni in materia di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti).

      1. All'articolo 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 le parole: «da euro 1.000 a euro 4.000 e l'arresto fino a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 500 a euro 2.000» e le parole: «da sei mesi ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sei mesi»;

          b) il comma 1-ter è abrogato.

Art. 8.
(Disposizioni in materia di somministrazione di bevande alcoliche nei locali di intrattenimento).

      1. All'articolo 6, comma 2, alinea, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, le parole da: «devono interrompere» fino a: «alcolemico; inoltre» sono soppresse.


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