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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 817 |
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; (...)».
Dalla formulazione dell'articolo citato si evince chiaramente che l'abuso delle condizioni di inferiorità integra una fatti
specie costitutiva del reato, non una sua aggravante. Pertanto, in casi di minore gravità, la pena è diminuita fino a due terzi (articolo 609-bis, terzo comma, del codice penale), senza che a ciò possano contrapporsi, ai fini dell'elevazione della pena, situazioni particolarmente odiose quali l'approfondimento della condizione di inferiorità fisica della vittima, data dalla gravidanza avanzata, come è avvenuto nel caso concreto.
La proposta di legge in esame intende pertanto rimediare a simili distorsioni applicative: si propone a tale fine di ricondurre la violenza sessuale perpetrata con abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa dalla violenza sessuale nell'ambito delle aggravanti speciali del reato in oggetto mediante il suo inserimento nell'articolo 609-ter del codice penale, e sottoporre pertanto la fattispecie criminosa alla pena della reclusione da sei a dodici anni.
Vogliate credere, onorevoli colleghi, che la presente proposta di legge rappresenta un ulteriore passo in avanti nella nostra civiltà giuridica, che non può tollerare la presenza, all'interno del suo ordinamento normativo, di disposizioni carenti sotto il profilo della tutela dei soggetti deboli.
1. Il numero 1) del secondo comma dell'articolo 609-bis del codice penale è abrogato.
1. Al primo comma dell'articolo 609-ter del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«5-bis) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto».
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